Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2020, proposto da
MA IA OV LE, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato MA Goffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castellaneta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza Dirigenziale n. 75 del 2020 del 7.07.2020 del Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta, notificata alla sig.ra LE il 22.07.2020, avente ad oggetto: “Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie prive di titolo edilizio abilitativo realizzate presso l'immobile sito in via Apollo - fg.125 p.lla 1522 - in Castellaneta Marina” e recante contestuale provvedimento di annullamento in sede di autotutela della SCIA n. 252/11 del 30.12.2011 presentata dal sig. CI ON AR, per la realizzazione di recinzione e varchi di accesso presso l'immobile sito in Castellaneta Marina distinto in catasto al fg. 125 p.lla 1522;
2) della nota prot. n. 4124/2020 del 20.02.2020, di comunicazione di avvio del procedimento emessa dal Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta – mai conosciuta dalla ricorrente;
3) della nota prot. n. 947 del 15.01.2020, di comunicazione di avvio del procedimento emessa dal Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta;
4) se e nella misura in cui occorra, se interpretata in senso sfavorevole agli interessi della ricorrente, della nota prot. n. 2020/0001394 del 24.03.2020 di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
5) se e nella misura in cui occorra, se interpretata in senso sfavorevole agli interessi della ricorrente, della nota prot. n. 2020/0002476 del 7.07.2020 di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
6) di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso, conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa AR AL e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con il gravame introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato i provvedimenti più puntualmente indicati in epigrafe, e, segnatamente, l’ordinanza di demolizione nr. 75 del 2020 del 7.07.2020 del Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica del Comune di Castellaneta, chiedendone l’annullamento sulla scorta di articolati mezzi di censura.
Si è costituita la società R.F.I., chiedendo la reiezione del ricorso.
Non si è, invece, costituito il Comune di Castellaneta.
In data 15.12.2025, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; con memoria ex art. 73 cpa, l’Amministrazione resistente costituitasi in giudizio ne ha preso atto, e ha chiesto al TAR di dichiarare cessata la materia del contendere e, solo in via subordinata, nel caso in cui non si ritenesse cessata la materia del contendere, rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite.
All’udienza straordinaria del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, in ragione di quanto precede, non essendovi alcuna contestazione in punto di avvenuta soddisfazione, nelle more del giudizio, dell’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso introduttivo del giudizio, ritiene di dover prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ritiene che la vicenda, come descritta in fatto negli atti difensivi, ne giustifichi la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IA MO, Presidente FF
AR AL, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR AL | IA MO |
IL SEGRETARIO