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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1140 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 1140 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. LO CONTE ANTONELLA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. UNGER PAOLA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25, depositate in data 08.09.25 e
22.10.25;
visto il passaggio in giudicato della pronuncia separativa;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) In caso di esigenze straordinarie della figlia provvederanno alla ripartizione al 50% delle Per_1 spese preventivamente tra loro concordate ed in particolare, nel caso in cui la figlia Per_1 intendesse intraprendere studi universitari, i genitori provvederanno a ripartirsi al 50% le relative spese (tasse universitarie e libri universitari), fermo restando che la scelta dovrà ricadere esclusivamente su Università Statali.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30.07.2000 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00619, parte 1, serie 02, anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 4/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione e divorzio iscritta al R.G. V.G. 1140 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. LO CONTE ANTONELLA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. UNGER PAOLA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 4.11.25, depositate in data 08.09.25 e
22.10.25;
visto il passaggio in giudicato della pronuncia separativa;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “a) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
b) In caso di esigenze straordinarie della figlia provvederanno alla ripartizione al 50% delle Per_1 spese preventivamente tra loro concordate ed in particolare, nel caso in cui la figlia Per_1 intendesse intraprendere studi universitari, i genitori provvederanno a ripartirsi al 50% le relative spese (tasse universitarie e libri universitari), fermo restando che la scelta dovrà ricadere esclusivamente su Università Statali.”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 30.07.2000 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00619, parte 1, serie 02, anno 2000, alle condizioni concordate dalle parti come integralmente riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 4/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi