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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA FAVARO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1 accertare e dichiarare che l'alienazione del veicolo targato DS858VB effettuata dal sig. CP_2 il giorno 01.08.2019 nasconde un'intestazione fittizia, giacché la sig.ra non ha mai Parte_1 acquistato il mezzo de quo, essendone il sig. il proprietario dissimulato;
CP_1
1 − accertare e dichiarare che il sig. con la sua condotta illecita, ha impedito alla ricorrente CP_1 di conoscere i verbali di violazione al C.d.S. spediti dal Comando di Polizia Locale di Padova all'indirizzo di Villanova di Camposampiero (PD), via Roma n. 137;
− accertare e dichiarare che i comportamenti del sig. come descritti in narrativa, CP_1 integrano gli estremi del “fatto illecito” e che, nella fattispecie concreta, sussistono i presupposti di cui all'art. 2043 c.c.;
− per l'effetto, condannare il resistente a risarcire alla sig.ra i danni provocati dal suo Parte_1 comportamento illecito, quantificati in € 37.239,39, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
− Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver ricevuto, quale proprietaria dell'autoveicolo targato DS858VB, Parte_1 cinque ingiunzioni di pagamento da parte del per violazioni del Codice della Strada Parte_2 per l'importo complessivo di € 37.239,39, di non aver mai acquistato né utilizzato tale autoveicolo, rimasto sempre nella disponibilità esclusiva del marito , di non aver ricevuto le notifiche CP_1 dei verbali di violazione del CdS, per avere il marito omesso di consegnarle gli avvisi di ricevimento, essendo l'attrice momentaneamente residente presso l'abitazione dei genitori per assistere la madre malata, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento dei comportamenti illeciti CP_1 tenuti, di intestazione fittizia dell'auto e di omessa comunicazione delle notifiche dei verbali, e la condanna al risarcimento del danno patito, pari a € 37.239,39 o alla diversa misura ritenuta di giustizia.
1.2 Regolarmente notificato è rimasto contumace. CP_1
1.3 La causa, istruita mediante interpello e prova per testi, giunge ora in decisione.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta.
La valutazione del complessivo materiale probatorio comprova la fondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice.
In primo luogo, parte convenuta non si è presentata per rendere l'interpello, dovendosi pertanto ritenere provati i fatti dedotti dall'attrice.
In secondo luogo, quanto alla natura meramente fittizia dell'intestazione dell'auto all'attrice, il teste
, venditore del mezzo, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato CP_2 che l'auto è stata pagata in contanti da , che si è presentato come il compratore ed è stato CP_1
l'unico soggetto presente all'agenzia di pratiche auto per il passaggio di proprietà; il teste ha ricordato di non aver visto deleghe o documenti della moglie, odierna attrice, necessarie nel caso in cui avesse voluto intestarle l'auto, né mai gli è stato riferito che l'auto dovesse essere intestata a soggetti diversi da . CP_1
3 Il teste ha quindi confermato che la compravendita è avvenuta con e non con l'odierna CP_1 attrice.
Detta ricostruzione è riscontrata altresì dalla dichiarazione del datore di lavoro dell'attrice (doc. 11) che attesta come il giorno della compravendita, l'1.8.2019 (così da visura PRA doc. 15), l'attrice fosse impegnata al lavoro.
Gli altri testi assunti, rispettivamente padre e fratello dell'attrice, hanno poi confermato che l'auto in questione è sempre stata usata solo dal marito dell'attrice, che aveva invece a disposizione per sé auto dei familiari.
La circostanza che si tratti di parenti dell'attrice non li rende automaticamente inattendibili (Cass. ord.
6001 del 2023 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost.
n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”), né dalla testimonianza sono emersi elementi tali da renderle poco credibili (la veridicità della testimonianza va infatti valutata “alla stregua di elementi di natura oggettiva - la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.- e di carattere soggettivo - la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” Cass. ord. 21239 del 2019).
Quanto riferito dai testi trova altresì conferma nel fatto che i verbali oggetto di causa riportano sempre come conducente e trasgressore (doc. da 5 a 9 con l'eccezione del doc. 6, ove è contestato CP_1 un eccesso di velocità rilevato tramite autovelox).
Infine, quanto alla omessa consegna degli avvisi di ricevimento delle notifiche dei verbali, i testi citati hanno altresì confermato che nel periodo in cui sono stati notificati i verbali di contestazione delle infrazioni al codice della Strada l'attrice risiedeva dai genitori per assistere la madre malata e che alle richieste al marito circa la presenza di corrispondenza a lei diretta questi aveva portato solo bollette e null'altro.
4
Considerato che
gli avvisi di ricevimento allegati ai verbali riportano tutti una notifica per compiuta giacenza e che il convenuto risiedeva nell'immobile ove sono state eseguite le notifiche in quanto ivi scontava la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali (doc. 12 e 13 att.), può ritenersi provata, in via presuntiva, l'omessa informativa circa le avvenute notifiche da parte del convenuto.
Infine, la circostanza del suo coinvolgimento in procedimenti penali per spaccio (doc. 2, 12 e 13), fa apparire come del tutto plausibile che volesse far apparire come intestatario formale del mezzo un soggetto terzo e parimenti che, intendendo tenere all'oscuro di ciò la moglie, non avesse alcun interesse a comunicarle eventuali notifiche di multe o sanzioni.
2.1 Ciò premesso in fatto, in diritto si rileva che “ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 cod. civ.” (Cass. 8415 del 2006); ancora “La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura” (Cass. 21055 del 2006).
Nel caso in esame le risultanze del PRA e la trascrizione della dichiarazione unilaterale di vendita sono risultate superate dall'interpello e dalla testimonianza del venditore, che ha confermato come l'acquirente fosse , unico interlocutore della vendita, soggetto che ne ha pagato il prezzo e CP_1 che si è presentato all'agenzia di pratiche auto. Mai è stata menzionata l'odierna attrice o sono stati forniti suoi documenti o una sua delega.
5 Deve quindi concludersi nel senso che proprietario del mezzo sia il convenuto e che l'intestazione alla moglie, che non risulta altresì aver mai utilizzato il veicolo, fosse fittizia e sia avvenuta, vista l'attività criminale del convenuto, allo scopo di sottrarsi a eventuali responsabilità, all'insaputa della moglie.
Risulta altresì provata, alla luce delle prove per testi e in base a un ragionamento presuntivo, anche l'omessa comunicazione alla moglie delle notifiche dei verbali, che ha impedito a questa di attivarsi tempestivamente per far accertare la circostanza della fittizia intestazione ed evitare le sanzioni a suo carico.
Ne consegue che risulta provata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto.
Quanto ai danni, l'importo è quello di cui alle ingiunzioni notificate all'attrice.
Ne consegue l'accoglimento della domanda con condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice dell'importo di € 37.239,39.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi per le quattro fasi.
Lo scaglione è quello del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata l'intestazione fittizia in capo a della proprietà del mezzo targato DS858VB Parte_1
e l'omessa informativa circa le notifiche dei verbali di contestazione al codice della strada, condanna a pagare a a titolo di risarcimento danni, la somma di € 37.239,39. CP_1 Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
663,41 per spese, € 7.616,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 15 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1653/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA FAVARO Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1 accertare e dichiarare che l'alienazione del veicolo targato DS858VB effettuata dal sig. CP_2 il giorno 01.08.2019 nasconde un'intestazione fittizia, giacché la sig.ra non ha mai Parte_1 acquistato il mezzo de quo, essendone il sig. il proprietario dissimulato;
CP_1
1 − accertare e dichiarare che il sig. con la sua condotta illecita, ha impedito alla ricorrente CP_1 di conoscere i verbali di violazione al C.d.S. spediti dal Comando di Polizia Locale di Padova all'indirizzo di Villanova di Camposampiero (PD), via Roma n. 137;
− accertare e dichiarare che i comportamenti del sig. come descritti in narrativa, CP_1 integrano gli estremi del “fatto illecito” e che, nella fattispecie concreta, sussistono i presupposti di cui all'art. 2043 c.c.;
− per l'effetto, condannare il resistente a risarcire alla sig.ra i danni provocati dal suo Parte_1 comportamento illecito, quantificati in € 37.239,39, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
− Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premesso di aver ricevuto, quale proprietaria dell'autoveicolo targato DS858VB, Parte_1 cinque ingiunzioni di pagamento da parte del per violazioni del Codice della Strada Parte_2 per l'importo complessivo di € 37.239,39, di non aver mai acquistato né utilizzato tale autoveicolo, rimasto sempre nella disponibilità esclusiva del marito , di non aver ricevuto le notifiche CP_1 dei verbali di violazione del CdS, per avere il marito omesso di consegnarle gli avvisi di ricevimento, essendo l'attrice momentaneamente residente presso l'abitazione dei genitori per assistere la madre malata, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento dei comportamenti illeciti CP_1 tenuti, di intestazione fittizia dell'auto e di omessa comunicazione delle notifiche dei verbali, e la condanna al risarcimento del danno patito, pari a € 37.239,39 o alla diversa misura ritenuta di giustizia.
1.2 Regolarmente notificato è rimasto contumace. CP_1
1.3 La causa, istruita mediante interpello e prova per testi, giunge ora in decisione.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta.
La valutazione del complessivo materiale probatorio comprova la fondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice.
In primo luogo, parte convenuta non si è presentata per rendere l'interpello, dovendosi pertanto ritenere provati i fatti dedotti dall'attrice.
In secondo luogo, quanto alla natura meramente fittizia dell'intestazione dell'auto all'attrice, il teste
, venditore del mezzo, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato CP_2 che l'auto è stata pagata in contanti da , che si è presentato come il compratore ed è stato CP_1
l'unico soggetto presente all'agenzia di pratiche auto per il passaggio di proprietà; il teste ha ricordato di non aver visto deleghe o documenti della moglie, odierna attrice, necessarie nel caso in cui avesse voluto intestarle l'auto, né mai gli è stato riferito che l'auto dovesse essere intestata a soggetti diversi da . CP_1
3 Il teste ha quindi confermato che la compravendita è avvenuta con e non con l'odierna CP_1 attrice.
Detta ricostruzione è riscontrata altresì dalla dichiarazione del datore di lavoro dell'attrice (doc. 11) che attesta come il giorno della compravendita, l'1.8.2019 (così da visura PRA doc. 15), l'attrice fosse impegnata al lavoro.
Gli altri testi assunti, rispettivamente padre e fratello dell'attrice, hanno poi confermato che l'auto in questione è sempre stata usata solo dal marito dell'attrice, che aveva invece a disposizione per sé auto dei familiari.
La circostanza che si tratti di parenti dell'attrice non li rende automaticamente inattendibili (Cass. ord.
6001 del 2023 “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost.
n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”), né dalla testimonianza sono emersi elementi tali da renderle poco credibili (la veridicità della testimonianza va infatti valutata “alla stregua di elementi di natura oggettiva - la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.- e di carattere soggettivo - la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite” Cass. ord. 21239 del 2019).
Quanto riferito dai testi trova altresì conferma nel fatto che i verbali oggetto di causa riportano sempre come conducente e trasgressore (doc. da 5 a 9 con l'eccezione del doc. 6, ove è contestato CP_1 un eccesso di velocità rilevato tramite autovelox).
Infine, quanto alla omessa consegna degli avvisi di ricevimento delle notifiche dei verbali, i testi citati hanno altresì confermato che nel periodo in cui sono stati notificati i verbali di contestazione delle infrazioni al codice della Strada l'attrice risiedeva dai genitori per assistere la madre malata e che alle richieste al marito circa la presenza di corrispondenza a lei diretta questi aveva portato solo bollette e null'altro.
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Considerato che
gli avvisi di ricevimento allegati ai verbali riportano tutti una notifica per compiuta giacenza e che il convenuto risiedeva nell'immobile ove sono state eseguite le notifiche in quanto ivi scontava la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali (doc. 12 e 13 att.), può ritenersi provata, in via presuntiva, l'omessa informativa circa le avvenute notifiche da parte del convenuto.
Infine, la circostanza del suo coinvolgimento in procedimenti penali per spaccio (doc. 2, 12 e 13), fa apparire come del tutto plausibile che volesse far apparire come intestatario formale del mezzo un soggetto terzo e parimenti che, intendendo tenere all'oscuro di ciò la moglie, non avesse alcun interesse a comunicarle eventuali notifiche di multe o sanzioni.
2.1 Ciò premesso in fatto, in diritto si rileva che “ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 cod. civ.” (Cass. 8415 del 2006); ancora “La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura” (Cass. 21055 del 2006).
Nel caso in esame le risultanze del PRA e la trascrizione della dichiarazione unilaterale di vendita sono risultate superate dall'interpello e dalla testimonianza del venditore, che ha confermato come l'acquirente fosse , unico interlocutore della vendita, soggetto che ne ha pagato il prezzo e CP_1 che si è presentato all'agenzia di pratiche auto. Mai è stata menzionata l'odierna attrice o sono stati forniti suoi documenti o una sua delega.
5 Deve quindi concludersi nel senso che proprietario del mezzo sia il convenuto e che l'intestazione alla moglie, che non risulta altresì aver mai utilizzato il veicolo, fosse fittizia e sia avvenuta, vista l'attività criminale del convenuto, allo scopo di sottrarsi a eventuali responsabilità, all'insaputa della moglie.
Risulta altresì provata, alla luce delle prove per testi e in base a un ragionamento presuntivo, anche l'omessa comunicazione alla moglie delle notifiche dei verbali, che ha impedito a questa di attivarsi tempestivamente per far accertare la circostanza della fittizia intestazione ed evitare le sanzioni a suo carico.
Ne consegue che risulta provata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del convenuto.
Quanto ai danni, l'importo è quello di cui alle ingiunzioni notificate all'attrice.
Ne consegue l'accoglimento della domanda con condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attrice dell'importo di € 37.239,39.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi per le quattro fasi.
Lo scaglione è quello del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata l'intestazione fittizia in capo a della proprietà del mezzo targato DS858VB Parte_1
e l'omessa informativa circa le notifiche dei verbali di contestazione al codice della strada, condanna a pagare a a titolo di risarcimento danni, la somma di € 37.239,39. CP_1 Parte_1
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1
663,41 per spese, € 7.616,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 15 luglio 2025
La Giudice
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