Art. 11.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , e' autorizzata in lire 4.100.000.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , e' autorizzata in lire 4.100.000.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.