Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00883/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2025, proposto da
Parla LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.02.2024, in materia di c.d. Carta del docente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. BE AB LI, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Piotti per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso notificato il 22 luglio 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha adìto questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo-Sezione Lavoro n. 192 del 27 febbraio 2024, nella parte in cui ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di € 500,00 annui, e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di parte ricorrente detta Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione soccombente in data 19 giugno 2024, non è stata appellata e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito nella stessa delle somme spettanti, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
1.5. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto nominarsi sin d’ora un commissario ad affinché provveda agli adempimenti sostitutivi, con condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile, successivamente integrato dal deposito di breve relazione del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Bergamo, nella quale si rende noto che ” l’Amministrazione centrale ha comunicato che in data 13/02/2026, Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro alla docente LA LA”.
2.2. Parte ricorrente ha depositato una breve memoria difensiva dando atto dell’avvenuto adempimento, ma insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, dal momento che il pagamento è avvenuto soltanto sette mesi dopo la notifica del ricorso e ben oltre 1 anno e mezzo dopo la notifica della sentenza del Tribunale di Bergamo,
2.3. All’udienza camerale del 6 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti contendenti, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dal momento che in corso di giudizio l’Amministrazione ha dato piena esecuzione alla sentenza per cui è causa.
3.2. Ai fini della regolazione delle spese di lite, deve farsi applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento azionato soltanto dopo la notifica del ricorso qui in esame. Le spese vanno quindi poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda):
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna il Ministero resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove pagato), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RO, Presidente
BE AB LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BE AB LI | RO RO |
IL SEGRETARIO