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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 8920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8920 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2675/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nata il [...] a [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Castaldi Stefania, presso la quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta autorizzate depositate in data 22.9.2025, il difensore della ricorrente concludeva per l'integrale accoglimento della domanda.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.2.2025, esponeva che sin dall'età adolescenziale aveva Parte_1 sperimentato una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile;
che ella desiderava ottenere il riconoscimento anche giuridico R.G. 2675/2025
dell'appartenenza all'altro sesso nonché sottoporsi ad un intervento di riassegnazione degli organi genitali da femminili a maschili;
rappresentava il disagio di presentarsi all'esterno con nome femminile " , pur se la sua figura era quella di un giovane ragazzo, sia per i tratti Pt_1 somatici assunti, sia per l'abbigliamento tipicamente maschile, indossato sin dall'età adolescenziale;
che era forte il desiderio di modificare il proprio nome in quello maschile di
"Lee”, tenuto conto che aveva già raggiunto nel suo percorso un equilibrio psico – fisico ormai consolidato.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge PE 164/1982, con attribuzione del nome di " ", consentendogli a norma dell'art. 3 Legge n.
164 del 14 aprile 1982 di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda Ospedaliera
Nazionale.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 19.5.2025 compariva la ricorrente, la quale dichiarava di avere 24 anni e di vivere a Venezia, dove frequentava l'accademia di belle arti, con carriera in alias;
riferiva che durante l'adolescenza aveva percepito la sua disforia di genere, pur parlandone concretamente in famiglia solo al compimento dei 18 anni di età, quando per ragioni di studio si era allontanata da casa;
dichiarava che da un anno assumeva terapia ormonale mascolinizzante;
che non aveva effettuato interventi estetici, ma nel breve periodo aveva intenzione di effettuare mastectomia, mentre era dubbiosa circa l' intervento di riassegnazione del sesso per ragioni di salute.
All'esito, il Giudice relatore rinviava all'udienza del 30.9.2025, nella modalità della trattazione scritta, per il deposito di documentazione medica aggiornata.
Acquisite le conclusioni delle parti, con note depositate in atti, la causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando R.G. 2675/2025
necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della R.G. 2675/2025
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il centro
ONIG di Padova-Sportello Transgender- si evidenzia in una condizione di Parte_1 disforia di genere.
In particolare, dalla relazione del Centro ONIG del 27.5.2024, in atti, emerge che “…all'esame psicologico risultano soddisfatti ai criteri diagnostici per la disforia di genere in adolescenti
e adulti (DSM-V Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American
Psychiatric Association, quinta edizione, 2013: marcata incongruenza tra genere esperito e caratteri sessuali primari e secondari, forte desiderio di modificare i caratteri sessuali femminili stessi, forte desiderio di possedere i caratteri sessuali del genere maschile, desiderio di appartenere e di essere trattato come una persona di genere maschile, convinzione di avere
i sentimenti e le reazioni tipiche del genere maschile…”.
Inoltre, dalla relazione aggiornata del 19.9.2025, dell' Parte_2
confermativa della precedente, le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio,
[...] in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che “…Alla luce degli elementi clinici raccolti e della valutazione complessiva, si conferma la diagnosi di R.G. 2675/2025
disforia di genere secondo i criteri DSM-5- TR (302.85 specificatore post transizione), Ovvero di incongruenza di genere dell'età adulta secondo la classificazione ICD- 11 (HA60). Il paziente si trova in una condizione di stabilità psichica e di buon funzionamento personale e sociale, con adeguata maturità e consapevolezza rispetto al percorso intrapreso. Non si rilevano controindicazioni cliniche alla prosecuzione dell'iter legale e medico chirurgico.
Nell'ambito delle libere scelte sanitarie del paziente, non si ravvisano controindicazioni alla possibilità di ricorrere a interventi chirurgici di affermazione di genere, qualora ritenuti opportuni e desiderati. Si ritiene pertanto che siano presenti i presupposti necessari per la rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/1982, procedura da considerarsi funzionale al benessere psicologico e sociale del paziente, favorendo coerenza tra identità personale e il riconoscimento giuridico…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 19.5.2025.
Nell'occasione ha confermato di assumere da un anno la terapia ormonale Parte_1 mascolinizzante, nonchè la volontà, nel breve periodo, di effettuare mastectomia.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente Parte_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri. R.G. 2675/2025
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con PE l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ in luogo del nome “ . Pt_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Casamicciola Terme (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba Parte_1 essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata Pt_1
PE in (Atto N. 5 parte 1 serie A - anno 2001 - Comune di CASAMICCIOLA TERME
(NA);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nata il [...] a [...], C.F: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Castaldi Stefania, presso la quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta autorizzate depositate in data 22.9.2025, il difensore della ricorrente concludeva per l'integrale accoglimento della domanda.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.2.2025, esponeva che sin dall'età adolescenziale aveva Parte_1 sperimentato una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso femminile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale maschile;
che ella desiderava ottenere il riconoscimento anche giuridico R.G. 2675/2025
dell'appartenenza all'altro sesso nonché sottoporsi ad un intervento di riassegnazione degli organi genitali da femminili a maschili;
rappresentava il disagio di presentarsi all'esterno con nome femminile " , pur se la sua figura era quella di un giovane ragazzo, sia per i tratti Pt_1 somatici assunti, sia per l'abbigliamento tipicamente maschile, indossato sin dall'età adolescenziale;
che era forte il desiderio di modificare il proprio nome in quello maschile di
"Lee”, tenuto conto che aveva già raggiunto nel suo percorso un equilibrio psico – fisico ormai consolidato.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge PE 164/1982, con attribuzione del nome di " ", consentendogli a norma dell'art. 3 Legge n.
164 del 14 aprile 1982 di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da femminili a maschili presso una Azienda Ospedaliera
Nazionale.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 19.5.2025 compariva la ricorrente, la quale dichiarava di avere 24 anni e di vivere a Venezia, dove frequentava l'accademia di belle arti, con carriera in alias;
riferiva che durante l'adolescenza aveva percepito la sua disforia di genere, pur parlandone concretamente in famiglia solo al compimento dei 18 anni di età, quando per ragioni di studio si era allontanata da casa;
dichiarava che da un anno assumeva terapia ormonale mascolinizzante;
che non aveva effettuato interventi estetici, ma nel breve periodo aveva intenzione di effettuare mastectomia, mentre era dubbiosa circa l' intervento di riassegnazione del sesso per ragioni di salute.
All'esito, il Giudice relatore rinviava all'udienza del 30.9.2025, nella modalità della trattazione scritta, per il deposito di documentazione medica aggiornata.
Acquisite le conclusioni delle parti, con note depositate in atti, la causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando R.G. 2675/2025
necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della R.G. 2675/2025
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il centro
ONIG di Padova-Sportello Transgender- si evidenzia in una condizione di Parte_1 disforia di genere.
In particolare, dalla relazione del Centro ONIG del 27.5.2024, in atti, emerge che “…all'esame psicologico risultano soddisfatti ai criteri diagnostici per la disforia di genere in adolescenti
e adulti (DSM-V Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American
Psychiatric Association, quinta edizione, 2013: marcata incongruenza tra genere esperito e caratteri sessuali primari e secondari, forte desiderio di modificare i caratteri sessuali femminili stessi, forte desiderio di possedere i caratteri sessuali del genere maschile, desiderio di appartenere e di essere trattato come una persona di genere maschile, convinzione di avere
i sentimenti e le reazioni tipiche del genere maschile…”.
Inoltre, dalla relazione aggiornata del 19.9.2025, dell' Parte_2
confermativa della precedente, le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio,
[...] in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che “…Alla luce degli elementi clinici raccolti e della valutazione complessiva, si conferma la diagnosi di R.G. 2675/2025
disforia di genere secondo i criteri DSM-5- TR (302.85 specificatore post transizione), Ovvero di incongruenza di genere dell'età adulta secondo la classificazione ICD- 11 (HA60). Il paziente si trova in una condizione di stabilità psichica e di buon funzionamento personale e sociale, con adeguata maturità e consapevolezza rispetto al percorso intrapreso. Non si rilevano controindicazioni cliniche alla prosecuzione dell'iter legale e medico chirurgico.
Nell'ambito delle libere scelte sanitarie del paziente, non si ravvisano controindicazioni alla possibilità di ricorrere a interventi chirurgici di affermazione di genere, qualora ritenuti opportuni e desiderati. Si ritiene pertanto che siano presenti i presupposti necessari per la rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/1982, procedura da considerarsi funzionale al benessere psicologico e sociale del paziente, favorendo coerenza tra identità personale e il riconoscimento giuridico…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 19.5.2025.
Nell'occasione ha confermato di assumere da un anno la terapia ormonale Parte_1 mascolinizzante, nonchè la volontà, nel breve periodo, di effettuare mastectomia.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente Parte_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri. R.G. 2675/2025
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con PE l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ in luogo del nome “ . Pt_1
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Casamicciola Terme (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba Parte_1 essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata Pt_1
PE in (Atto N. 5 parte 1 serie A - anno 2001 - Comune di CASAMICCIOLA TERME
(NA);
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati