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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1777/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1777/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: agente di commercio reddito: euro 37.716,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata reddito: euro 19.885,31 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Mauro Zandolin presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Sant'EL (PD) il 2-9-2006 (anno 2006, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e nate l'11-9-2012. ER Per_2
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove ognuno creda;
2) si impegna a cedere a la propria quota di Parte_2 Parte_1 comproprietà della casa coniugale sita in Sant'EL via Aldo Moro 19 ed il marito si obbliga ad accollarsi in via esclusiva il pagamento del mutuo contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, indicato in premesse;
3) la casa coniugale, della quale diverrà unico proprietario, verrà Parte_1 assegnata in uso esclusivo allo stesso e Parte_1 Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza entro 60 giorni dalla data dell'udienza presidenziale;
4) le figlie e vengono affidate in via Persona_3 Persona_4 congiunta ad entrambi i genitori e vivranno insieme alla madre presso l'immobile di nuova residenza della stessa;
5) verserà a , entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di euro 700,00 (settecento) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie oltre a rimborsare alla signora l 50% delle Parte_2 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie. Tali spese devono intendersi come quelle indicate come “spese extra assegno obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione” nelle “linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense, vale a dire le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per tutte le altre spese “extra assegno” indicate nelle sopra citate linee guida del Consiglio Nazionale Forense come sottoposte al preventivo consenso di entrambi i genitori, provvederà al rimborso nella misura del 50% solo ove i Parte_1 genitori abbiano previamente concordato di sostenere la relativa spesa. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale prima della sottoscrizione del presente ricorso e pertanto dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e ER
, minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale Per_2 delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1777/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Sant'EL Parte_2
(PD) il 2-9-2006, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'EL (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1777/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: agente di commercio reddito: euro 37.716,00 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: impiegata reddito: euro 19.885,31 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Mauro Zandolin presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Sant'EL (PD) il 2-9-2006 (anno 2006, Numero 2, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione sono nate le figlie e nate l'11-9-2012. ER Per_2
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza dove ognuno creda;
2) si impegna a cedere a la propria quota di Parte_2 Parte_1 comproprietà della casa coniugale sita in Sant'EL via Aldo Moro 19 ed il marito si obbliga ad accollarsi in via esclusiva il pagamento del mutuo contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, indicato in premesse;
3) la casa coniugale, della quale diverrà unico proprietario, verrà Parte_1 assegnata in uso esclusivo allo stesso e Parte_1 Parte_2 trasferirà altrove la propria residenza entro 60 giorni dalla data dell'udienza presidenziale;
4) le figlie e vengono affidate in via Persona_3 Persona_4 congiunta ad entrambi i genitori e vivranno insieme alla madre presso l'immobile di nuova residenza della stessa;
5) verserà a , entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_1 Parte_2
l'importo complessivo di euro 700,00 (settecento) a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie oltre a rimborsare alla signora l 50% delle Parte_2 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie. Tali spese devono intendersi come quelle indicate come “spese extra assegno obbligatorie per le quali non è prevista la previa concertazione” nelle “linee guida per la regolamentazione del mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense, vale a dire le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Per tutte le altre spese “extra assegno” indicate nelle sopra citate linee guida del Consiglio Nazionale Forense come sottoposte al preventivo consenso di entrambi i genitori, provvederà al rimborso nella misura del 50% solo ove i Parte_1 genitori abbiano previamente concordato di sostenere la relativa spesa. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere già risolto ogni altra questione patrimoniale prima della sottoscrizione del presente ricorso e pertanto dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26-5-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie e ER
, minori d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale Per_2 delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1777/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Sant'EL Parte_2
(PD) il 2-9-2006, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'EL (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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