TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3143/2024 promossa con ricorso depositato il 24/07/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Alessandro Simeone;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, C.F. C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Mariasole Mascia;
pagina 1 di 6
2024 v. documenti in atti); con il seguente figlio minorenne: , nato in [...]
Milano (MI) il 28 febbraio 2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/07/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Per quanto d'interesse in questa sede, la pronuncia divorzile veniva richiesta alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto personale dei coniugi , nata in [...], il [...] (C.F. Parte_1
) e nato a nato in [...], il 14 C.F._1 Parte_2
agosto 1973, (C.F. ); coniugi sposati in LA ON ES in data 1 C.F._2
giugno 2002 (matrimonio trascritto nei Registri del Comune LA ON ES al n. 5,
Parte II, Serie A, Anno 2002 e nel Comune di Parabiago al n. 11, Parte II, Serie B, Anno
2002, cfr. docc. 1-2), in regime di separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il minore si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa Per_1
materna.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario, fatti salvi Per_1
migliori accordi tra le parti:
pagina 2 di 6 a) durante l'anno scolastico
- due weekend al mese, dal sabato mattina sino al tardo pomeriggio della domenica anche presso la casa paterna in NO;
- un weekend al mese, il sabato o la domenica, dalla mattina sino alla sera in LA ON
ES o in località che siano compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
- un pomeriggio settimanale, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 circa, in Laveno ON ES.
4. Durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre una settimana e/o altri periodi, Per_1
previo accordo tra le parti e tre settimane, anche non consecutive, con la madre (con sospensione del calendario ordinario). Ove la madre non andasse in vacanza o il minore rimanesse in LA ON ES, rimarrà in vigore il calendario ordinario.
I singoli periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Durante le vacanze natalizie, trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo Per_1
pari alla metà di quello di sospensione delle lezioni, alternando i genitori, di anno in anno il primo periodo (dal 23 al 30 dicembre) con il secondo (30 dicembre al 6 gennaio).
6. trascorrerà con la madre una settimana a Carnevale e una settimana per la festa Per_1
di Ognissanti, secondo il calendario scolastico ticinese, con sospensione del calendario ordinario.
7. Tutte le altre festività saranno ripartite tra i genitori in via al principio dell'alternanza all'interno dell'anno scolastico.
8. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento di , versando alla Parte_2 Per_1 madre collocataria, l'importo mensile di € 900,00 (novecento/00) con decorrenza dal mese di giugno 2024 che dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio bancario materno e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT costo vita, prima rivalutazione giugno 2025 base giugno 2024.
9. Entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. Si dà atto, fermo restando quanto indicato al punto che segue, che i genitori hanno già espresso l'assenso affinché il minore continui a rimanere iscritto presso l'istituto Montessori "La casa di Irma" di Bedano (CH), sino al termine del ciclo degli studi medi (4 anni in base alla normativa svizzera)
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo 9 e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10. Avuto riguardo alle spese scolastiche, ordinarie e straordinarie, esse sono a carico della
Signora sintantoché il minore rimarrà iscritto presso l'istituto Montessori "La casa Parte_1 di Irma" di Bedano (CH) avendo i coniugi determinato l'assegno perequativo anche in pagina 4 di 6 funzione del 50%, a carico della madre, dell'attuale retta scolastica scontata (300 CHF mensili).
C. Dare atto che
11. I coniugi si riconoscono reciprocamente che:
a) l'assegno unico “svizzero” e quello “italiano” verranno percepiti rispettivamente, il primo dalla madre, il secondo dal padre. Entrambi gli importi saranno versati su un conto corrente o fondo deposito intestato al minore o ad esso esclusivamente dedicato;
b) il Signor dichiara di rinunziare, come in effetti rinunzia, a ogni sua pretesa Parte_2
relativa al c.d. II pilastro della previdenza svizzera e si impegna a formalizzare, ove richiesto, la propria rinunzia innanzi alle autorità federali o cantonali della Confederazione Elvetica, dandosi atto le parti che l'ammontare dell'assegno perequativo è stato calcolato anche in funzione della rinunzia di cui al presente punto.
In ogni caso, compensare integralmente le spese di lite, dando atto che i difensori, sottoscrivendo il presente ricorso, rinunziano al beneficio della solidarietà professionale”.
Disposta, per la fase di separazione personale, la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 03/10/2024, nonché in data 08/11/2024).
È stata quindi emessa la sentenza n. 338/2024, pubblicata in data 28/10/2024, emessa dal
Tribunale di Varese nel corso della presente causa cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c.
Con decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale la causa è stata riassegnata a questo giudicante.
Disposta anche per la successiva fase divorzile la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate in data 08/05/2025 congrue e tempestive note scritte, contenenti quanto richiesto nell'ordinanza di remissione sul ruolo.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, epraltro pagina 5 di 6 infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, già emessa in corso di causa ex art. 473bis.49 c.p.c. sentenza di separazione personale n. 338/2024 del 28/10/2024, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato
[...] Parte_2
a EG (MI) il 14 agosto 1973, contratto dai coniugi in data in data 1° giugno
2002, in LA ON ES (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LA ON ES (anno 2002, atto n. 5, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 09 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6