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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1658/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO BI Presidente relatore
EL NN IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1658/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.09.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in Pistoia, v. Cilea n. 8 ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Pistoia, via delle Olimpiadi n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Roberta Fioretti dalla quale è rappresentata e difesa (pec: , giusta Email_1 procura in atti;
e
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente in Pistoia, v. Cilea n. 8 ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Pistoia, Piazza Garibaldi n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Gori dal quale è rappresentato e difeso (pec: , giusta Email_2 procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.09.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in data 21 settembre 1985 in Pistoia, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 23.03.1989) e (il Per_1 Per_2
20.10.1992), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano che tra i coniugi veniva meno l'unione materiale e spirituale così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, posta in via Cilea n. 8 Pistoia, di proprietà esclusiva della moglie, è stata promessa in vendita a terzi ed il relativo rogito definitivo verrà sottoscritto entro il mese di ottobre
p.v. e, pertanto, dovendo liberare l'immobile, la sig.ra si Pt_1 trasferirà momentaneamente presso un'abitazione di proprietà del fratello mentre il sig. si impegna a reperire una nuova Pt_2 soluzione abitativa entro e non oltre il 20 settembre 2025, termine ultimo per liberare la casa coniugale.
3) i beni mobili siti all'interno della casa coniugale alienanda sono di proprietà esclusiva della Sig. , ad eccezione dei Parte_1 seguenti, viceversa di proprietà esclusiva del marito: un tavolo di cristallo, un mobile del salotto, i mobili della mansarda.
Tali beni sono stati promessi in vendita al promissario acquirente dell'immobile, come visti e piaciuti, al prezzo complessivo di €.
2 2.200,00, che verrà corrisposto contestualmente al rogito di compravendita e, immediatamente dopo, verrà consegnato dalla moglie al marito, che ne rilascerà ricevuta.
E' in comproprietà, in ragione del 50%, la cucina della casa Par Con coniugale: essa sarà smontata da sita in Pistoia, Via Erbosa, al costo di €.400,00, anticipataria la moglie, e posta in vendita, in tutto oppure a pezzi singoli. L'eventuale ricavato netto (detratta cioè la somma di euro 400,00, costo di smontaggio) verrà ripartito
a perfetta parità tra le parti, e sarà la Signora a consegnarlo Pt_1 al marito.
4) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi, per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento.
5) la sig.ra si impegna, tuttavia, a corrispondere al marito, al Pt_1 momento del rogito di cui sopra e, comunque non oltre la data del
15.10.25, la somma di €. 4.000,00 (quattromila) a titolo di contributo per le spese di trasloco e reperimento di nuova soluzione abitativa.
6) Il pagamento della somma di cui sopra verrà effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
[...]
7) spese e compensi legali integralmente compensati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 27.11.2025 e 28.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 21 Parte_2 settembre 1985 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 309, P.
II, Serie A, anno 1985);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente relatore
NO BI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
NO BI Presidente relatore
EL NN IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1658/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 17.09.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in Pistoia, v. Cilea n. 8 ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Pistoia, via delle Olimpiadi n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Roberta Fioretti dalla quale è rappresentata e difesa (pec: , giusta Email_1 procura in atti;
e
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), residente in Pistoia, v. Cilea n. 8 ed C.F._2 elettivamente domiciliato in Pistoia, Piazza Garibaldi n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Gori dal quale è rappresentato e difeso (pec: , giusta Email_2 procura in atti;
1 e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 17.09.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in data 21 settembre 1985 in Pistoia, precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 23.03.1989) e (il Per_1 Per_2
20.10.1992), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti evidenziavano che tra i coniugi veniva meno l'unione materiale e spirituale così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) la casa coniugale, posta in via Cilea n. 8 Pistoia, di proprietà esclusiva della moglie, è stata promessa in vendita a terzi ed il relativo rogito definitivo verrà sottoscritto entro il mese di ottobre
p.v. e, pertanto, dovendo liberare l'immobile, la sig.ra si Pt_1 trasferirà momentaneamente presso un'abitazione di proprietà del fratello mentre il sig. si impegna a reperire una nuova Pt_2 soluzione abitativa entro e non oltre il 20 settembre 2025, termine ultimo per liberare la casa coniugale.
3) i beni mobili siti all'interno della casa coniugale alienanda sono di proprietà esclusiva della Sig. , ad eccezione dei Parte_1 seguenti, viceversa di proprietà esclusiva del marito: un tavolo di cristallo, un mobile del salotto, i mobili della mansarda.
Tali beni sono stati promessi in vendita al promissario acquirente dell'immobile, come visti e piaciuti, al prezzo complessivo di €.
2 2.200,00, che verrà corrisposto contestualmente al rogito di compravendita e, immediatamente dopo, verrà consegnato dalla moglie al marito, che ne rilascerà ricevuta.
E' in comproprietà, in ragione del 50%, la cucina della casa Par Con coniugale: essa sarà smontata da sita in Pistoia, Via Erbosa, al costo di €.400,00, anticipataria la moglie, e posta in vendita, in tutto oppure a pezzi singoli. L'eventuale ricavato netto (detratta cioè la somma di euro 400,00, costo di smontaggio) verrà ripartito
a perfetta parità tra le parti, e sarà la Signora a consegnarlo Pt_1 al marito.
4) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi, per cui niente sarà dovuto dall'uno in favore dell'altro a titolo di mantenimento.
5) la sig.ra si impegna, tuttavia, a corrispondere al marito, al Pt_1 momento del rogito di cui sopra e, comunque non oltre la data del
15.10.25, la somma di €. 4.000,00 (quattromila) a titolo di contributo per le spese di trasloco e reperimento di nuova soluzione abitativa.
6) Il pagamento della somma di cui sopra verrà effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
[...]
7) spese e compensi legali integralmente compensati.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 27.11.2025 e 28.11.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
3 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 21 Parte_2 settembre 1985 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 309, P.
II, Serie A, anno 1985);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente relatore
NO BI
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