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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007395644000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006958525000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 03020249007395644000, notificatagli in data 5.11.2024 ed emessa per il mancato pagamento di n. 3 cartelle di pagamento, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità ed inefficacia della sopra indicata intimazione e della cartella n. 2 03020200006958525000 alla quale intendeva circoscrivere la proposta opposizione.
L'odierno ricorrente, chiarendo poi che il carico pendente di € 1.244,62 si riferiva al mancato pagamento della Tassa Automobilistica, dovuta per l'anno 2015/2016 alla Regione Calabria, sollevava delle eccezioni che di seguito si indicano: Omessa notifica della cartella di pagamento n. 03020200006958525000; Avvenuto pagamento delle somme richieste;
- Prescrizione della pretesa creditoria;
Omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che, nel respingere il ricorso, produceva la prova della notifica digitale della cartella oltre successivi avvisi di intimazione e preavvisi di fermo regolarmente notificati comprensivi delle tasse auto siccome censurati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si ricorda che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, nelle intenzioni del ricorrente, avuto riguardo agli anni della tassa in questione e alla data dell'atto opposto), è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ed infatti, il ricorrente nulla deduce rispetto agli altri distinti avvisi di accertamento e preavvisi di fermo interruttivi della prescrizione e regolarmente ricevuti come da allegazioni della resistente Agenzia.
Per quanto concerne il caso in commento, si può infatti affermare che l'eccezione inerente la prescrizione del credito tributario, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione non solo della cartella esattoriale, ma anche dei successivi atti, notificati, con il quale la pretesa impositiva è stata portata nuovamente alla conoscenza della parte privata ed interrotta la prescrizione.
Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3. Ma tanto non accade nel caso di specie, viste le produzioni della resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 450,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 243/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249007395644000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200006958525000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 03020249007395644000, notificatagli in data 5.11.2024 ed emessa per il mancato pagamento di n. 3 cartelle di pagamento, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità ed inefficacia della sopra indicata intimazione e della cartella n. 2 03020200006958525000 alla quale intendeva circoscrivere la proposta opposizione.
L'odierno ricorrente, chiarendo poi che il carico pendente di € 1.244,62 si riferiva al mancato pagamento della Tassa Automobilistica, dovuta per l'anno 2015/2016 alla Regione Calabria, sollevava delle eccezioni che di seguito si indicano: Omessa notifica della cartella di pagamento n. 03020200006958525000; Avvenuto pagamento delle somme richieste;
- Prescrizione della pretesa creditoria;
Omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che, nel respingere il ricorso, produceva la prova della notifica digitale della cartella oltre successivi avvisi di intimazione e preavvisi di fermo regolarmente notificati comprensivi delle tasse auto siccome censurati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Si ricorda che l'intimazione di pagamento, emessa in seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad esso relativo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, nelle intenzioni del ricorrente, avuto riguardo agli anni della tassa in questione e alla data dell'atto opposto), è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ed infatti, il ricorrente nulla deduce rispetto agli altri distinti avvisi di accertamento e preavvisi di fermo interruttivi della prescrizione e regolarmente ricevuti come da allegazioni della resistente Agenzia.
Per quanto concerne il caso in commento, si può infatti affermare che l'eccezione inerente la prescrizione del credito tributario, avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere dal contribuente con l'impugnazione non solo della cartella esattoriale, ma anche dei successivi atti, notificati, con il quale la pretesa impositiva è stata portata nuovamente alla conoscenza della parte privata ed interrotta la prescrizione.
Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3. Ma tanto non accade nel caso di specie, viste le produzioni della resistente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite che quantifica in euro 450,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente costituita.