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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1848/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...], il Parte_1
29/01/1966, e residente in [...], Alife, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella D'ANGIOLILLO, presso cui elettivamente domicilia in IM TE Via G. Matteotti, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
di , nato a [...] Controparte_1 CP_2
(CE), il 05/09/1989 e residente in Alife (CE) alla via Ponte di Meola, con sede legale in via Scafa, Alife, elettivamente domiciliato alla via Sannitica n. 62, IM, presso lo studio dell'Avv. Patrizia DI BUCCIO, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della subordinazione e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 12/03/2020, l'odierna ricorrente ha esposto che ha lavorato alle dipendenze del resistente: CP_1
- sin dal novembre dell'anno 2014 e fino al 14 settembre 2015 'a nero', senza regolare inquadramento;
- e poi fino al 27.07.2019 - data in cui il datore di lavoro comunicava oralmente la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di operaio e mansioni di commessa, inquadrata al livello A2 CCNL Panificazione – panifici non industriale. Che ha osservato il seguente orario:
- dall'inizio e fino al dicembre 2018 per circa 8-10 ore giornaliere, per una media di circa 9 ore, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20.30, dal lunedì al sabato;
- dal gennaio 2019 fino a luglio 2019 per 6 ore al giorno, dalle 7:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì; sebbene da contratto la sua prestazione dovesse essere contenuta nel primo periodo entro le 9 ore settimanali (3 turni da 3 ore ciascuno) e nel secondo entro le 4 ore settimanali (2 turni da 2 ore ciascuno). Che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare era esercitato dal datore di lavoro, sig.
. CP_2
Che nel primo periodo ha percepito a mezzo assegno bancario – ad eccezione del periodo irregolare in cui la consegna veniva fatta in contanti - una retribuzione mensile pari a € 600,00 e nel secondo pari ad € 400,00, non corrispondente a quanto riportato dalle buste paga. che non ha percepito tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di festività, ferie e permessi maturati e non goduti. Ha anche dedotto che il 1° agosto 2019 riceveva contestazione disciplinare per assenza ingiustificata, ma che successivamente, constatato che il licenziamento non aveva avuto corso, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, per mancata ottemperanza ai patti contrattuali e che non ha percepito il TFR. Su tali premesse, invocando la giusta retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione per l'intero periodo, voglia condannare parte datoriale al pagamento in suo favore della somma di € 56.020,88 per i titoli suddetti, oltre ad accessori di legge, come da conteggi allegati;
oltre che dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente e in violazione dell'obbligo di motivazione, con conseguente condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria e dell'indennità di mancato preavviso. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in riconvenzionale in data 30.12.2020 la resistente, per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In particolare, ha negato l'esistenza di subordinazione antecedentemente all'assunzione formale, ha allegato l' da cui emerge un orario di lavoro part-time a 15 ore Pt_2 settimanali e dedotto che esso si svolgeva per 5 giorni a settimana, dalle 9:00 alle 12:00 - il panificio restava chiuso di pomeriggio -; che dall'1.4.2019 è stato ridotto a 6 ore per sue esigenze familiari;
che la ricorrente ha sempre goduto di due settimane/dieci di ferie all'anno nel periodo di Ferragosto, per chiusura aziendale, nonché di permessi retribuiti;
che le sono stati corrisposti tutti gli emolumenti spettanti, come da CCNL. Ha altresì ricostruito una dinamica differente della cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che la ricorrente avesse già intenzione di lasciare l'impiego per accudire la suocera, ma avesse chiesto di essere licenziata per fruire dell'indennità di disoccupazione e che all'improvviso avesse cominciato a non recarsi più a lavoro, con danno per l'organizzazione del lavoro al punto vendita. Ha esposto, pertanto, di aver proceduto in data 1.8.2019 a contestare l'assenza ingiustificata e ad avvertire che avrebbe decurtato dal TFR l'indennità di mancato preavviso. Ha, quindi, chiesto il rigetto integrale del ricorso e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari ad € 121,00, con il favore delle spese da distrarsi.
È stata rinviata la causa ex art. 418 c.p.c. È stata tentata la conciliazione, senza successo. Pertanto, accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, sono stati escussi i testi ed è stata acquisita prova documentale. È noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, a causa dell'emergenza pandemica e dei plurimi rinvii per l'astensione obbligatoria per maternità della scrivente, autorizzato il deposito di note, concesso il termine ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN DIRITTO
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Subordinazione
Il merito della controversia involge la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per un periodo ulteriore rispetto a quello contrattualizzato e la conseguente spettanza delle somme richieste a svariato titolo dalla lavoratrice, di cui la subordinazione è indefettibile presupposto logico-giuridico. Al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla etero-determinazione del lavoratore, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017). Si tratta di un vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di "eterodirezione" tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n. 30771).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n. 30771; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012; Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Onere probatorio
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese nemmeno in caso di mancata costituzione datoriale;
l'onus probandi in capo al lavoratore è a maggior ragione stringente quando, come nel caso di specie, la parte resistente compie difese puntuali, contestando espressamente le circostanze di fatte dedotte in ordine alla vicenda lavorativa intercorsa, ricostruendone una dinamica completamente diversa (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
La coerente applicazione dei summenzionati principi e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di ritenere l'onere probatorio non assolto e, dunque, di accogliere la domanda nei limiti di seguito definiti. Le circostanze descritte in ricorso, infatti, non sono state suffragate dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi.
Istruttoria
Con riguardo all'inizio effettivo del rapporto lavorativo e dell'orario osservato dalla ricorrente il quadro probatorio si palesa incerto, fumoso e per nulla tranquillizzante. Nemmeno i testi di parte ricorrente sono stati in grado di indicare con precisione la data, ma nemmeno l'epoca, della assunzione presunta a nero della , con la Parte_1 conseguenza che non è provato che la subordinazione vada retrodatata rispetto al formale inquadramento. Stesso discorso merita la questione dell'orario di lavoro full time.
All'udienza dell'11.10.2023 è stata escussa la figlia della ricorrente, , Testimone_1 che ha dichiarato, in relazione all'inizio del rapporto: ““Posso dire che mia madre ha lavorato presso il panificio-biscottificio di per un lungo periodo […] Non ricordo con precisione da CP_2 quando mia madre abbia lavorato per la resistente, ma posso dire che ha lavorato lì per una durata di circa 6 anni;
tanto ricordo in quanto è la stessa durata che ha avuto il mio rapporto di lavoro con la Trasporti Corrado Group di Alife. Io iniziai a febbraio 2017 e finii a maggio 2020. Anzi no, questi 3 anni sono il periodo in cui io ero inquadrata, ma iniziai anche prima a lavorare là, forse da almeno un annetto prima, non regolarizzata, perché dovevo imparare […] Non so se mia madre abbia mai svolto un periodo di lavoro non regolare con la resistente;
anzi, so che doveva essere inquadrata, trattandosi di persona collocata al banco”. Quindi, la figlia, oltre a riportare dati assolutamente generici, parlando di un lungo periodo, contraddice quanto sostenuto nella stessa prospettazione attorea in ricorso quanto al rapporto “a nero”. In ordine all'orario di lavoro ha sostenuto: “IA madre la mattina lavorava lì. IA madre lavorava dalle 7 fino alle 13 al […] Invece il pomeriggio si spostava nel minimarket sempre di CP_1 proprietà della famiglia , sito nel quartiere che noi chiamiamo “sotto l'Arco di Porta Napoli”, CP_2 all'interno del paese di Alife. Si trattava di un piccolo negozietto […] Non ricordo che vi fossero state modifiche del suo orario di lavoro. Quando ha lavorato solo mezza giornata sarà capitato perché non si sentiva bene o perché aveva delle commissioni da fare. Io sono a conoscenza degli orari di lavoro di mia madre in quanto io all'epoca lavoravo per il mio ex fidanzato, iniziavo verso le 9:00, ma non era un orario rigido. Mi è capitato di accompagnare mia madre al lavoro quando non aveva disponibilità della macchina, per guasti o per altre cause. In queste occasioni io mi intrattenevo al negozio, per il tempo necessario a che si facesse orario di inizio del mio turno di lavoro. Siamo tre componenti in famiglia che viviamo sotto lo stesso tetto;
abbiamo tre autovetture e anche all'epoca erano tre. Mio padre viaggia, quindi ha bisogno dell'auto. Con la macchina che mia madre aveva all'epoca dei fatti capitava spesso che restasse a piedi, nell'ordine di almeno una volta al mese. Aveva una mercedes classe A, non ricordo di che anno, ma vecchia. La abbiamo cambiata 1 anno e mezzo fa. La azienda di trasporti Corrado Group era del mio ex fidanzato ed io lavoravo lì dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00, mentre il sabato solo la mattina. Quando mia madre non poteva andare a lavoro con la macchina, io staccavo da lavoro e la passavo a prendere a casa per accompagnarla al minimarket. Anche quando mia madre andava a lavoro con la macchina io finivo di lavorare e andavo al minimarket ad aspettare che mia madre finisse, perché ero sola a casa. E poi tornavamo a casa ciascuna con la propria macchina”. La conoscenza degli orari di lavoro della madre discende dal fatto che la accompagnava al lavoro – pur essendoci a disposizione ben tre autovetture in famiglia – quando la sua macchina aveva problemi/guasti e tanto si verificava con una frequenza di una volta al mese;
un po' poco per provare l'orario normale osservato, anche quando si volesse considerare vero quanto dichiarato. Inoltre, ancora una volta contraddice quanto dedotto in ricorso in merito ad una riduzione dell'orario di lavoro, circostanza pacifica tra le parti, ma di cui ella non è a conoscenza, pur accompagnando spesso la madre a lavoro. Infine, riporta che le ore pomeridiane venivano lavorate presso un piccolo minimarket, collocato sotto l'Arco di Porta Napoli all'interno del paese di Alife, che riferisce di proprietà della famiglia . CP_2
Ebbene, è evidente che tale circostanza non sia idonea a provare il lavoro pomeridiano effettuato in favore di , citato in giudizio in proprio e come titolare del solo CP_2
Panificio; al non è fatto alcun cenno in ricorso, non è dato sapere a chi fosse Parte_3 in titolarità, se nello specifico al o ad altro membro della famiglia , per cui la CP_2 CP_2 domanda di riconoscimento del lavoro pomeridiano già per questo è viziata da difetto di legittimazione passiva.
L'altra teste, , LL del titolare, ha negato che la ricorrente abbia Testimone_2 mai lavorato senza regolare contratto: “Io non ricordo con esattezza la data a partire dalla quale ha lavorato per mio fratello;
ricordo che ha lavorato lì per 3 o 4 anni. Non ricordo se era 2015 o 2016. Mi sovvengono in mente queste date perché all'epoca mi occupavo io degli incartamenti amministrativi per mio fratello e davo una mano anche per altro, con i rappresentanti etc… Mi ricordo che, quando la venne a cercare lavoro, lei chiese di non essere “messa a posto” Parte_1 perché aveva dei problemi fiscali, ma mio fratello le rispose negativamente, le disse che la doveva per forza inquadrare, perché aveva paura dei controlli e le fece il contratto. Mi ricordo che è stata pochi giorni senza contratto, poi si accordarono tra di loro” e tanto è confermato dall' che riporta Pt_2 quale data di assunzione il 14.9.2015. Quanto all'orario ha affermato: “La faceva 15 ore settimanali, non poteva fare di più di Parte_1 questo orario perché aveva dei problemi familiari. Non so che problemi fossero. Anzi, lo so ma non mi sembrava carino riferirli. Aveva problemi con la suocera, con il figlio che stava traslocando, e con il marito. Non so che genere di problemi avesse con il marito, con il negozio del marito, ma più di tanto non so… […] La ricorrente si organizzava lei le sue ore di lavoro;
con mio fratello si divideva l'orario. A volte iniziava alle 8:00 e a volte alle 9:00. Stessa flessibilità per l'orario di uscita, solitamente faceva tre ore al giorno, poi magari se doveva recuperare qualche assenza, si tratteneva di più. […] Al minimarket invece lavorava un'altra ragazza, di cui non ricordo il nome. Anzi, no, vi sono state più ragazze, che si sono succedute nel tempo. La maggior parte delle volte, quasi sempre, ogni pomeriggio, andavo io al minimarket. La mattina andavo solo quando non c'era la persona addetta.
non ha mai lavorato al minimarket. Quando ero io lì non ha mai lavorato. Parte_1
[…] Ho aperto il negozio a IM da 7 anni, o 6 o 7 anni fa. Quando ho aperto il negozio, al minimarket di Alife ci andavano i miei fratelli. Poi dopo è stato chiuso, non ricordo in che epoca”.
Il fratello del resistente, , sentito dopo, ha affermato: “[…] Quando Testimone_3 non andavo a lavorare, io vedevo la ricorrente lavorare. Noi abitavamo sopra il negozio. So che la ricorrente iniziava a lavorare verso le 9:00 e faceva 2-2,5 ore al giorno. So che faceva 15 ore a settimana. Non so di preciso che turno facesse e come si alternasse con mio fratello, però so che lavorava la mattina dalle 9:00, tutti i giorni, compreso il sabato. […] io in quel periodo lavoravo in un caseificio a Caianello. Io lavoravo dalle 5:00 fino a quando finiva la mozzarella da vendere al dettaglio, tre giorni a settimana, martedì, venerdì e sabato. […]”. Tanto non è di alcuna inferenza probatoria rispetto alla circostanza che la Parte_1 lavorasse per sole 15 ore settimanali, come da contratto, in quanto il dichiarante poteva vedere la ricorrente iniziare a lavorare solo nei giorni in cui egli stesso non lavorava e non vi è la benché minima certezza dell'orario a cui terminasse la prestazione. Sicuramente, però, non è indiziante nemmeno nel senso opposto di provare che la ricorrente lavorasse di più. Ha continuato sostenendo: “Il minimarket di Alife era aperto la mattina, ci stava mia LL”. Ebbene, è di tutta evidenza che le deposizioni dei due fratelli non siano tra loro congruenti, sono piene di contraddizioni, perché ciascuno di loro ricostruisce l'organizzazione del lavoro sia al panificio che al minimarket in maniera completamente diversa (orari, personale coinvolto, chiusura). Tanto emerge chiaramente proprio con riguardo al minimarket, ove ha detto di lavorare solo di pomeriggio e Tes_2 Tes_3 che ha riferito che la LL vi lavorasse solo di mattina, in quanto era chiuso il pomeriggio. I due, a parere di questo Giudice, non sono né credibili né attendibili, probabilmente intenzionati ad offrire all'Ufficio giudiziario una versione concordata volta ad 'alleggerire' la posizione del fratello CP_2
Ma ciò non ha vantaggi riflessi sulla posizione della ricorrente, che comunque non ha assolto all'onere su di sé incombente di dimostrare secondo il criterio del più probabile che non che ella avesse lavorato in favore di sin dal 2014 e sia di mattina CP_2 che di pomeriggio, per circa 9 ore al giorno.
Il quadro così emerso non è stato scalfito nemmeno dall'ultima escussione testimoniale dell'udienza del 15.1.2024. È stata ascoltata , LL della Testimone_4 ricorrente, che ha rilasciato la seguente deposizione: “So che mia LL ha lavorato presso il
resistente, da quando precisamente non so. IA LL si sfogava con me. CP_1
Lavorava circa 8 o 9 ore al giorno, iniziando alle 7:00 di mattina e smontando all'una. Poi il pomeriggio dalle 16:00 fino alle 20:00-21:00, dipendeva dalla stagione, se estiva o invernale. Lavorava da sola, mentre, se doveva dare una mano al laboratorio, lavorava insieme ai titolari,
[...]
, la mamma di cui non ricordo il nome, il papà a volte, di nome . CP_2 Per_1
Non c'erano altri dipendenti. Nel laboratorio c'era un ragazzo indiano, ma fuori, nel negozietto al banco per servire la clientela no. IA LL lavorava lì mattina e pomeriggio. A volte andava anche nel negozio alimentari che hanno nel paese di Alife, nell'ordine di due o tre volte a settimana. Anche lì lavorava da sola, non ho mai visto altri dipendenti”. Anch'ella non è in grado di riferire in che periodo la LL avesse iniziato a lavorare;
invece, tutte le circostanze che riporta con riguardo all'orario di lavoro sono quelle che le ha riferito direttamente la LL. Infatti, prosegue: “Quando andavo, io verso le 10:00-10:30, c'era un bel po' di gente, una decina di clienti. Questa era la fascia oraria di mia frequentazione;
a volte scendevo anche di pomeriggio. Il pomeriggio era aperto, ma non tutti i giorni, perché a volte mia LL si spostava al minimarket, quindi quando era chiuso il panificio. Non ricordo quali erano i giorni di apertura e chiusura pomeridiana del . CP_1
Il sabato era aperto di mattina. La domenica era chiuso. Non ricordo quando il panificio aprisse al pubblico. So che mia LL iniziava a lavorava alle 7:00 perché spesso la chiamavo per ordinare e farmi mettere da parte un certo quantitativo di pane o di biscotti e lei mi diceva che a quell'ora era già sul posto di lavoro. Non l'ho mai accompagnata a lavoro.
[…] So che mia LL finiva di lavorare alle 13:00, sempre perché me lo diceva lei, che si sfogava con me, non per avanzare lamentele nei confronti del datore di lavoro, ma per raccontarmi la sua giornata di lavoro. Non l'ho mai accompagnata nemmeno al minimarket. Ci sono stata, lo frequentavo quando c'era mia LL;
non l'ho mai frequentato prima, né l'ho frequentato dopo. È un negozietto piccolino. Non era molto frequentato. Io andavo nelle fasce orarie in cui c'era mia LL, solitamente verso le quattro, quattro e qualcosa. Quando arrivavo solitamente non trovavo nessuno;
mi trattenevo un po' a parlare e dopo un po' arrivava qualcuno, nell'ordine di due o tre clienti. Io all'epoca dei fatti non lavoravo. Non c'erano altri familiari che andavano a trovare mia LL lì al minimarket. Se era libera mia nipote, la figlia di mia LL, andava a trovare la madre;
ma, se stava lavorando, no. Tanto so perché mi è stato riferito da mia LL;
non mi è capitato di incontrare mia nipote e di trovarmi in contemporanea lì con lei. Conosco gli orari in cui iniziava il pomeriggio (16:00-20:00/20:30) perché me li riferiva mia LL;
a volte le telefonavo di sera, verso le 20:15-20:20 e sentivo che stava ancora lì.
[…] Quando chiamavo la mattina per farmi conservare pane e biscotti chiamavo direttamente sull'utenza del . Non ho più il numero, ho cancellato tutto. Non ricordo se fosse una utenza CP_1 fissa o un numero di cellulare. Ero solita chiamare alle 7:00-7:30 di mattina. Facevo questi ordini due o tre volte in una settimana. Non mi è mai capitato che mi abbia risposto qualcun altro. Mi ha sempre risposto la ricorrente”. Nemmeno il fatto che ella chiamasse due o tre volte a settimana alle 7.00-7:30 sull'utenza del panificio e rispondesse sempre la ricorrente può essere indiziante nel senso dell'orario reclamato in ricorso, perché tanto nulla prova in ordine all'orario a cui cessasse il servizio. O addirittura si potrebbe ipotizzare che la ricorrente rispondesse al telefono da casa, sebbene non fosse ancora sul luogo di lavoro, visto che la teste non si ricorda se fosse un numero di cellulare o di telefono fisso.
In definitiva, le emergenze istruttorie non confortano la tesi attorea. In primis, va osservato che i testimoni sono legati da vincolo di parentela con la ricorrente, per cui, pur non essendo mancanti della capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. - che richiederebbe la presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio e che si identifica con l'interesse concreto ed attuale a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice -, vanno sottoposti ad attenta valutazione sull'attendibilità, che afferisce alla veridicità delle dichiarazioni rese durante la deposizione, da valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva - la precisione e completezza, la circostanziazione, le possibili contraddizioni e la coerenza intrinseca ed estrinseca rispetto ai riscontri esterni -, nonché sulla credibilità soggettiva, in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. E in questo caso le deposizioni non sono apparse né credibili, né attendibili.
Inoltre, la figlia incarna il cd. “teste accompagnatore”, che è a conoscenza di fatti relativi alla vicenda lavorativa della ricorrente in quanto deputato ad accompagnarla al lavoro;
ma si è trattato di episodi sporadici, saltuari, che sono occorsi soltanto allorquando l'autovettura della risultava guasta;
quindi, con caratteri insufficienti a provare Parte_1 con certezza la presenza della ricorrente sul posto di lavoro con continuità, ogni giorno, sin dal 2014, e con l'orario indicato in ricorso. Né può applicarsi il principio de “il più contiene il meno”, non essendo possibile arguire dalla circostanza che solo in certe occasioni la ricorrente venisse accompagnata e poi ripresa presso l'esercizio commerciale che ella vi stesse lavorando con le modalità descritte in ricorso, a fronte dello stringente onere probatorio incombente.
La LL, invece, è a conoscenza della vicenda lavorativa sub judice per averne parlato direttamente con la ricorrente, ma non già per conoscenza diretta. Su quest'ultimo aspetto deve osservarsi che è noto che in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. Cassazione, Sezione I, n. 8358 del 03/04/2007). Sicché, le deposizioni su quanto riferito da una delle parti in causa (testimonianza "de relato ex parte"), se considerate di per sé sole, non hanno valore probatorio, nemmeno indiziario, e possono assurgere a valido elemento di prova solo quando siano suffragate da altre risultanze probatorie acquisite al processo, essendo necessario che l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza di cui dia conto la motivazione della sentenza (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10297 del 17/10/1998 ed anche, nello stesso senso, Sezione I, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006). In definitiva, su di un così incerto e scarno quadro probatorio, in difetto di risultanze minime, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c. per cui la relativa domanda deve essere rigettata.
Spettanze retributive
Ferma la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo coperto da contratto dal 18.9.2015 al 27.7.2019, per 15 ore settimanali, ridotte a 6 dall'1.4.2019, per gli stessi motivi anche le altre circostanze relative alla fruizione delle ferie, delle festività, anche soppresse, dei permessi non sono state suffragate dal tenore delle dichiarazioni dei testi escussi.
L'onere probatorio, infatti, è diverso a seconda dei titoli reclamati. Il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento nel caso di domanda di adempimento, con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (cfr. Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Per quanto concerne il lavoro straordinario, sul punto giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro eccedente l'ordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). In verità, sebbene in ricorso si invochi la retribuzione per lo straordinario, la domanda è volta invece ad accertare lo svolgimento del lavoro supplementare, come differenza tra il part-time contrattualizzato e il full-time orario normale, ma parimenti non è stato asseverato.
Allo stesso onere – per le medesime argomentazioni – soggiace la prova delle differenze calcolate per ferie e festività (medesime considerazioni valgono anche per i permessi) non godute. Non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare “il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria” (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); prova nella specie non offerta. Da questo angolo di visuale, non ignora questo giudice l'orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “compete all'imprenditore, cui spetta di definire le modalità di fruizione delle ferie annuali dei dipendenti e che è in possesso dei dati di natura contabile da cui ricavare la ripartizione delle energie lavorative per coprire la fase produttiva annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto fruire al lavoratore le ferie a questo spettanti” (cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258). Tuttavia, ritiene il decidente di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), che valorizza il profilo di emolumento “di natura retributiva” dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie e a godere delle festività. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un “fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Del resto, la ricorrente avrebbe dovuto almeno compiutamente allegare quanti giorni aveva maturato.
V'è più che agli atti sono state allegate dalla stessa lavoratrice le buste paga per alcune mensilità, ricomprensive degli emolumenti per ferie/festività e permessi, e tutte risultano sottoscritte per ricevuta e quietanza da quest'ultima, che sul punto non ha mosso alcuna rimostranza. Se è vero che la giurisprudenza ha precisato che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento dell'insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, che non hanno valore confessorio e non possono impedire al lavoratore di azionare le proprie pretese retributive” (cfr. Corte di Cassazione civile, sez. lav., 30/06/2011, n. 14411), in questo caso non è stata fornita alcuna prova di segno contrario da parte della lavoratrice.
Diverso discorso, quanto al riparto dell'onere della prova, meritano gli altri titoli: il ricorrente ha chiesto la corresponsione del trattamento di fine rapporto e tredicesima e quattordicesima mensilità (per quest'ultima, tuttavia, non è stato formulato alcun capo di domanda – cfr. conclusioni del ricorso), il cui relativo corretto adempimento incombe a parte datoriale;
sarebbe spettato a parte datoriale, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche e di vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 15133/2001), fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore. Nella fattispecie la circostanza che il TFR non è stato pagato è stata pacificamente ammessa dallo stesso resistente;
né vi è prova del pagamento della tredicesima mensilità. Per cui tali emolumenti senza dubbio spettano.
Così come incombe a parte resistente l'onere di aver correttamente retribuito la lavoratrice, nel rispetto delle retribuzioni minime, così come imposte dalla normativa pattizia, che è parametro di riferimento ex art. 36 Cost. Invece, la lavoratrice ha lamentato l'insufficienza della paga ricevuta, non proporzionata alla quantità del lavoro svolto. Tuttavia, tale insufficienza è stata motivata sulla scorta dell'orario svolto preteso come superiore rispetto a quello contrattualizzato, ma che non è stato provato. Quindi, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. (cfr. Cass. 6 maggio 2009, n. 10401; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4047), avendo riguardo al CCNL Panificazione non industriale, il cui estratto è stato versato in atti, applicato (cfr. ), vigente ratione temporis, il Pt_2 parametro retributivo 149 per il livello A2, operaio qualificato di I categoria, di appartenenza della ricorrente – come confermato dall'intestazione delle buste paga – prevede una retribuzione mensile compresa tra € 1.469,16 ed € 1.495,16 (comprensiva di paga base di € 940,26 fino al 1.5.2018 e di € 966,26 a seguire, di indennità di contingenza di € 518,57, di EDR per € 10,33) per l'orario normale di 40 ore (art. 29); tale retribuzione, se parametrata ad un part-time di 15 ore settimanali, scende a circa € 550,935
- € 560,685 e la ricorrente ha ammesso di aver percepito € 600,00 mensili;
se parametrata alle 6 ore settimanali a cui era stato risotto l'orario dall'1.4.2019 ammonta ad € 224,27 e la ricorrente ha ammesso di aver percepito € 400,00 per ciascun mese fino alla fine del rapporto. Pertanto, è evidente che le somme erogate sono superiori rispetto a quelle dovute, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo. Nulla cambierebbe nemmeno contando l'indennità per la vacanza contrattuale una tantum (art. 52 bis) erogata tra il 2017 e il 2018, nella misura di € 260,00 totali, per € 21,66 mensili, emolumento che non va comunque computato per il calcolo del TFR.
Sulla base di tali importi si può calcolare il TFR spettante, che è pari ad € 1.808,81 così determinati: con una retribuzione mensile di € 550,935, per l'anno 2015 (dal 18 settembre, data di assunzione), per i 3,5 mesi lavorati, ammonta ad € 142,835; per gli anni 2016 e 2017, per la medesima retribuzione, ammonta ad € 489,72 per ciascun anno;
per il 2018, stessa retribuzione fino al 1.5.2018, ammonta ad € 163,24 per 4 mesi, a cui va aggiunta la quota per gli 8 mesi da maggio a dicembre con importo di retribuzione pari ad € 560,685, per una somma di € 332,25 e un totale di € 495,497; per l'anno 2019, fino al 1.4.2019 (importo parametrato su 15 ore settimanali), per 3 mesi, per € 124,59, a cui vanno aggiunti i ratei maturati per i restanti 4 mesi da aprile a luglio sulla retribuzione mensile di € 224,27 (parametrata a 6 ore settimanali), per € 66,45, per un totale di € 191,04.
Quanto alla tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 53 CCNL di riferimento, spettano ratei per € 1.935,37, determinati nella misura di una mensilità aggiuntiva per anno, calcolata in dodicesimi in base al numero di mesi lavorati per anno, e parametrata alla retribuzione dell'ultimo mese, in questo modo: per il 2015, € 160,68; per il 2016 e il 2017, € 550,935; per il 2018, € 560,685; per il 2019, € 112,135.
Cessazione del rapporto – domanda riconvenzionale Da tali importi non va decurtata alcuna indennità di mancato preavviso, attesa l'incertezza circa le modalità di cessazione del rapporto: in ricorso è stato dedotto che il rapporto si interrompeva per volontà del datore di lavoro che oralmente in data 27.07.2019 comunicava alla lavoratrice di risolvere il contratto di lavoro, come conseguenza di un diverbio relativo all'orario di lavoro da osservare;
ma è stato anche aggiunto che il 1° agosto 2019 l'istante riceveva una comunicazione di contestazione dell'assenza e prendeva atto che la risoluzione, benché intimata, non era mai stata formalizzata e, pertanto, procedeva alle dimissioni per giusta causa. Alla prima udienza del 30.3.2022 la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, si è riportata al ricorso e ha dichiarato: “[…] è vero che mi prendo curo ancora oggi di mia suocera, che ebbe un incidente che l'ha resa disabile. Io comunicai sul luogo di lavoro questa esigenza 4 o 5 giorni prima di andare via. Io e il datore di lavoro ci eravamo messi d'accordo nel senso che io non sarei più andata al lavoro a partire dalla settimana successiva”.
, invece, ha affermato: “[…] il venerdì mi disse che c'era un problema con la suocera, CP_2 poi il sabato non si presentò a lavoro. Il venerdì la pagammo. Avevamo fatto un accordo che mi avrebbe dato un po' di tempo per organizzarmi a trovare un sostituto, ma non lo ha rispettato”. La figlia della ricorrente ha testimoniato: “[…] Quando mia nonna paterna cadde, mia madre ebbe la necessità di prendersene cura. Quindi mia madre decise di lasciare il lavoro, diede tempo al datore di trovare qualcuno in sua sostituzione e si mise a disposizione. Ma il titolare le disse che andava CP_2 bene così, che poteva ritenersi libera dall'impegno lavorativo, che capiva la situazione familiare e la autorizzò a fare quel che doveva fare, che si sarebbero poi organizzati per trovare un'altra persona. Non mi ricordo il giorno in cui cadde mia nonna, ricordo che mia madre comunicò ai datori l'accaduto un mercoledì o un giovedì e poi andò a lavorare sino al sabato della settimana successiva”. La LL del resistente ha dichiarato, invece: “Il rapporto di lavoro è cessato nel 2019, non ricordo il periodo. Cessò perché lei aveva problemi familiari, doveva stare con la suocera perché la badante che quest'ultima aveva a servizio si era resa indisponibile. Tanto so perché mi fu riferito da mio fratello. Mio fratello un giorno mi chiamò e mi chiese di cercare di parlare con la ricorrente che prima gli aveva detto che avrebbe continuato a lavorare per altri 10-15 giorni per consentirgli di trovare una persona in sostituzione;
poi, invece, non si presentò più a lavoro già dal giorno dopo. Io la chiamai e le parlai. Lei era anche mortificata e dispiaciuta dell'accaduto, di doversene andare, si mise a piangere, visto che lei e mio fratello si erano voluti sempre molto bene. Io le dissi che, se si fosse trovata male con la suocera, la porta del negozio per lei sarebbe rimasta sempre aperta. […] Lei mi rispose che non aveva altra alternativa, perché non riuscivano a trovare personale che potesse prendersi cura della suocera. Noi non siamo andati di fretta, perché volevamo aspettare un po' di tempo per verificare se riuscisse a tornare a lavorare. Lei mi disse che avrebbe provveduto a rassegnare le dimissioni nei giorni successivi e per noi andava bene, perché era una persona di famiglia. Però così non fece. Quindi io la richiamai, forse dopo una settimana […] Questa seconda volta mi rispose la figlia, mi disse che la madre non c'era e che mi avrebbe fatto richiamare. Io le chiesi delle dimissioni, la figlia mi rispose che dovevamo licenziarla noi, ma non mi disse per quale motivo, né parlò di disoccupazione”. Il fratello del resistente ha ricostruito in questi termini: “So che il rapporto di lavoro con la ricorrente è finito perché lei doveva andare ad assistere la suocera. Il venerdì 26 – il giorno in cui doveva prendere lo stipendio, non mi ricordo se fosse giugno o luglio - c'ero solo nel panificio, mio fratello non c'era era a casa impegnato. Mio fratello mi diede l'assegno dello stipendio e mi disse di portarlo ad
. Lei era accanto all'impastatrice e si mise a piangere. Pensai che si fosse fatta male. Invece Parte_1 era dispiaciuta e non aveva il coraggio di dirci che se ne doveva andare per assistere la suocera. Comunque, erano 4 anni che stava con noi. Ci disse che si era affezionata ma che non aveva alternative. Lei mi disse che ci avrebbe dato 7-10 giorni di preavviso. Invece il sabato dopo non venne a lavorare e non rispondeva neanche più a telefono. Se ricordo bene, rispose ad una chiamata di mia LL, ma non so cosa si dissero, perché io non c'ero. Già il giorno dopo noi non la abbiamo vista più”. Infine, la LL della ricorrente ha riferito ciò che le è stato detto dalla : “Il Parte_1 rapporto di lavoro è finito perché nel 2019 mia LL ebbe la chiamata dalla nipote della suocera, la quale era caduta e lei doveva farle assistenza. IA LL parlò con e gli riferì che non CP_2 poteva lavorare più lì. IA LL diede disponibilità a proseguire il rapporto in attesa che il Panificio trovasse una sostituta, ma la sig.ra disse che si doveva direttamente licenziare. Tes_2
Non sono stata presente a questa vicenda, me lo ha riferito mia LL”. Insomma, il rapporto si è interrotto per dimissioni e la giusta causa non è stata provata, ma non è dato sapere con certezza se le parti si fossero accordate per rinunciare al preavviso;
di sicuro emerge dalle parole della stessa che il datore avesse Testimone_2 mostrato una certa disponibilità e tolleranza rispetto alla cessazione del rapporto immediata, perché ha fatto riferimento alla circostanza che non andavano di fretta per sostituire la ricorrente, sperando che ella potesse tornare al lavoro. Per cui anche la domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
Quantum debeatur
Le somme dovute sono da considerarsi – appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Consegue la condanna del convenuto al pagamento della somma pari ad € 3.744,18, di cui € 1.808,81 per TFR: sulle singole componenti del credito, come individuate, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo (cfr. Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459 – Pres. già Cass. Sez. lav. 16.7.1998 n. Per_2 CP_3 CP_4
6933; Cass. Sez. lav. 17.3.1999 n. 2434; poi Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2001 n. 38).
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni.
Spese processuali
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per soccombenza reciproca/parziale – essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate –. La Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438), difatti, ha chiarito che la soccombenza reciproca, che dà luogo alla compensazione parziale o totale delle spese processuali, “presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. Nel caso in esame, per le ragioni pocanzi citate, la ricorrente ha avuto ragione solo in minima parte, rispetto alla propria prospettazione.
Infine, le gravi ed insanabili incongruenze riscontrate nelle deposizioni testimoniali giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.744,18, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo, per i titoli indicati nella parte motiva;
2. rigetta nel resto, anche la domanda riconvenzionale;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. manda gli atti alla Procura della Repubblica.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1848/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...], il Parte_1
29/01/1966, e residente in [...], Alife, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella D'ANGIOLILLO, presso cui elettivamente domicilia in IM TE Via G. Matteotti, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
di , nato a [...] Controparte_1 CP_2
(CE), il 05/09/1989 e residente in Alife (CE) alla via Ponte di Meola, con sede legale in via Scafa, Alife, elettivamente domiciliato alla via Sannitica n. 62, IM, presso lo studio dell'Avv. Patrizia DI BUCCIO, da cui è rappresentata e difesa come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della subordinazione e differenze retributive
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 12/03/2020, l'odierna ricorrente ha esposto che ha lavorato alle dipendenze del resistente: CP_1
- sin dal novembre dell'anno 2014 e fino al 14 settembre 2015 'a nero', senza regolare inquadramento;
- e poi fino al 27.07.2019 - data in cui il datore di lavoro comunicava oralmente la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro - con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di operaio e mansioni di commessa, inquadrata al livello A2 CCNL Panificazione – panifici non industriale. Che ha osservato il seguente orario:
- dall'inizio e fino al dicembre 2018 per circa 8-10 ore giornaliere, per una media di circa 9 ore, dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20.30, dal lunedì al sabato;
- dal gennaio 2019 fino a luglio 2019 per 6 ore al giorno, dalle 7:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì; sebbene da contratto la sua prestazione dovesse essere contenuta nel primo periodo entro le 9 ore settimanali (3 turni da 3 ore ciascuno) e nel secondo entro le 4 ore settimanali (2 turni da 2 ore ciascuno). Che il potere organizzativo, direttivo e disciplinare era esercitato dal datore di lavoro, sig.
. CP_2
Che nel primo periodo ha percepito a mezzo assegno bancario – ad eccezione del periodo irregolare in cui la consegna veniva fatta in contanti - una retribuzione mensile pari a € 600,00 e nel secondo pari ad € 400,00, non corrispondente a quanto riportato dalle buste paga. che non ha percepito tredicesima mensilità, indennità sostitutiva di festività, ferie e permessi maturati e non goduti. Ha anche dedotto che il 1° agosto 2019 riceveva contestazione disciplinare per assenza ingiustificata, ma che successivamente, constatato che il licenziamento non aveva avuto corso, ha rassegnato le dimissioni per giusta causa, per mancata ottemperanza ai patti contrattuali e che non ha percepito il TFR. Su tali premesse, invocando la giusta retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione per l'intero periodo, voglia condannare parte datoriale al pagamento in suo favore della somma di € 56.020,88 per i titoli suddetti, oltre ad accessori di legge, come da conteggi allegati;
oltre che dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente e in violazione dell'obbligo di motivazione, con conseguente condanna della resistente al pagamento di una indennità risarcitoria e dell'indennità di mancato preavviso. Il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione per anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in riconvenzionale in data 30.12.2020 la resistente, per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. In particolare, ha negato l'esistenza di subordinazione antecedentemente all'assunzione formale, ha allegato l' da cui emerge un orario di lavoro part-time a 15 ore Pt_2 settimanali e dedotto che esso si svolgeva per 5 giorni a settimana, dalle 9:00 alle 12:00 - il panificio restava chiuso di pomeriggio -; che dall'1.4.2019 è stato ridotto a 6 ore per sue esigenze familiari;
che la ricorrente ha sempre goduto di due settimane/dieci di ferie all'anno nel periodo di Ferragosto, per chiusura aziendale, nonché di permessi retribuiti;
che le sono stati corrisposti tutti gli emolumenti spettanti, come da CCNL. Ha altresì ricostruito una dinamica differente della cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che la ricorrente avesse già intenzione di lasciare l'impiego per accudire la suocera, ma avesse chiesto di essere licenziata per fruire dell'indennità di disoccupazione e che all'improvviso avesse cominciato a non recarsi più a lavoro, con danno per l'organizzazione del lavoro al punto vendita. Ha esposto, pertanto, di aver proceduto in data 1.8.2019 a contestare l'assenza ingiustificata e ad avvertire che avrebbe decurtato dal TFR l'indennità di mancato preavviso. Ha, quindi, chiesto il rigetto integrale del ricorso e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari ad € 121,00, con il favore delle spese da distrarsi.
È stata rinviata la causa ex art. 418 c.p.c. È stata tentata la conciliazione, senza successo. Pertanto, accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, sono stati escussi i testi ed è stata acquisita prova documentale. È noto che la controversia ha avuto un iter travagliato, a causa dell'emergenza pandemica e dei plurimi rinvii per l'astensione obbligatoria per maternità della scrivente, autorizzato il deposito di note, concesso il termine ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
IN DIRITTO
La domanda è solo parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Subordinazione
Il merito della controversia involge la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per un periodo ulteriore rispetto a quello contrattualizzato e la conseguente spettanza delle somme richieste a svariato titolo dalla lavoratrice, di cui la subordinazione è indefettibile presupposto logico-giuridico. Al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla etero-determinazione del lavoratore, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore.
L'individuazione della sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017). Si tratta di un vincolo di soggezione personale del lavoratore a poteri - facenti capo al datore di lavoro - di direzione generica e programmatica (da soli invero non sufficienti a configurare la subordinazione) uniti a più pervasivi poteri gerarchici di "eterodirezione" tramite ordini specifici (con efficacia in termini di obbligatoria conformazione immediata della condotta del lavoratore nel senso indicato di volta in volta dal datore di lavoro), di vigilanza e di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, e disciplinari (Cassazione civile sez. lav. 3 agosto 2016 n. 16210; Cassazione civile sez. lav. 5 settembre 2014 n. 18783; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Tribunale Roma sez. lav. 7 dicembre 2016 n. 10602; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 28 luglio 2014; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n. 30771).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari. Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014; Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale – di valenza probatoria sussidiaria e da sola non decisiva - sono individuati: la collaborazione e l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro (con correlata limitazione dell'autonomia del lavoratore nell'organizzazione e nello svolgimento della sua prestazione lavorativa), la durata complessiva del rapporto intercorso tra le parti, la regolamentazione dell'orario (cioè nel vincolo d'orario predeterminato a monte dal datore di lavoro in modo rigido e fisso, con conseguente necessità per il lavoratore di concordare preventivamente assenze, richiedendo cioè di fatto l'autorizzazione per usufruire di ferie o permessi), la forma e la modalità pattuita per la retribuzione (in particolare, in caso di compenso mensile fisso), l'assenza di rischio del lavoratore in relazione all'andamento positivo o negativo dell'attività di impresa, la primaria rilevanza attribuita allo svolgimento della prestazione nelle forme pattuite rispetto al risultato ottenuto per il tramite di essa (Cassazione civile sez. lav. 10 luglio 2015 n. 14434; Cassazione civile sez. lav. 8 aprile 2015 n. 7024; Cassazione civile sez. lav. 8 gennaio 2015 n. 66; Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2014 n. 22289; Cassazione civile sez. lav. 12 gennaio 2012 n. 248; Cassazione civile sez. lav. 17 ottobre 2011 n. 21439; Cassazione civile sez. lav. 27 aprile 2010 n. 10024; Tribunale Milano sez. lav. 8 settembre 2017 n. 2046; Tribunale Milano sez. lav. 16 gennaio 2012 n. 128; Tribunale Milano sez. lav. 9 dicembre 2010 n. 5122; Tribunale Napoli sez. lav. 24 novembre 2011 n. 30771; Tribunale Trieste sez. lav. 12 gennaio 2012; Tribunale Pescara sez. lav. 20 gennaio 2016 n. 42).
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Onere probatorio
Va ribadito, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese nemmeno in caso di mancata costituzione datoriale;
l'onus probandi in capo al lavoratore è a maggior ragione stringente quando, come nel caso di specie, la parte resistente compie difese puntuali, contestando espressamente le circostanze di fatte dedotte in ordine alla vicenda lavorativa intercorsa, ricostruendone una dinamica completamente diversa (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
La coerente applicazione dei summenzionati principi e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di ritenere l'onere probatorio non assolto e, dunque, di accogliere la domanda nei limiti di seguito definiti. Le circostanze descritte in ricorso, infatti, non sono state suffragate dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi.
Istruttoria
Con riguardo all'inizio effettivo del rapporto lavorativo e dell'orario osservato dalla ricorrente il quadro probatorio si palesa incerto, fumoso e per nulla tranquillizzante. Nemmeno i testi di parte ricorrente sono stati in grado di indicare con precisione la data, ma nemmeno l'epoca, della assunzione presunta a nero della , con la Parte_1 conseguenza che non è provato che la subordinazione vada retrodatata rispetto al formale inquadramento. Stesso discorso merita la questione dell'orario di lavoro full time.
All'udienza dell'11.10.2023 è stata escussa la figlia della ricorrente, , Testimone_1 che ha dichiarato, in relazione all'inizio del rapporto: ““Posso dire che mia madre ha lavorato presso il panificio-biscottificio di per un lungo periodo […] Non ricordo con precisione da CP_2 quando mia madre abbia lavorato per la resistente, ma posso dire che ha lavorato lì per una durata di circa 6 anni;
tanto ricordo in quanto è la stessa durata che ha avuto il mio rapporto di lavoro con la Trasporti Corrado Group di Alife. Io iniziai a febbraio 2017 e finii a maggio 2020. Anzi no, questi 3 anni sono il periodo in cui io ero inquadrata, ma iniziai anche prima a lavorare là, forse da almeno un annetto prima, non regolarizzata, perché dovevo imparare […] Non so se mia madre abbia mai svolto un periodo di lavoro non regolare con la resistente;
anzi, so che doveva essere inquadrata, trattandosi di persona collocata al banco”. Quindi, la figlia, oltre a riportare dati assolutamente generici, parlando di un lungo periodo, contraddice quanto sostenuto nella stessa prospettazione attorea in ricorso quanto al rapporto “a nero”. In ordine all'orario di lavoro ha sostenuto: “IA madre la mattina lavorava lì. IA madre lavorava dalle 7 fino alle 13 al […] Invece il pomeriggio si spostava nel minimarket sempre di CP_1 proprietà della famiglia , sito nel quartiere che noi chiamiamo “sotto l'Arco di Porta Napoli”, CP_2 all'interno del paese di Alife. Si trattava di un piccolo negozietto […] Non ricordo che vi fossero state modifiche del suo orario di lavoro. Quando ha lavorato solo mezza giornata sarà capitato perché non si sentiva bene o perché aveva delle commissioni da fare. Io sono a conoscenza degli orari di lavoro di mia madre in quanto io all'epoca lavoravo per il mio ex fidanzato, iniziavo verso le 9:00, ma non era un orario rigido. Mi è capitato di accompagnare mia madre al lavoro quando non aveva disponibilità della macchina, per guasti o per altre cause. In queste occasioni io mi intrattenevo al negozio, per il tempo necessario a che si facesse orario di inizio del mio turno di lavoro. Siamo tre componenti in famiglia che viviamo sotto lo stesso tetto;
abbiamo tre autovetture e anche all'epoca erano tre. Mio padre viaggia, quindi ha bisogno dell'auto. Con la macchina che mia madre aveva all'epoca dei fatti capitava spesso che restasse a piedi, nell'ordine di almeno una volta al mese. Aveva una mercedes classe A, non ricordo di che anno, ma vecchia. La abbiamo cambiata 1 anno e mezzo fa. La azienda di trasporti Corrado Group era del mio ex fidanzato ed io lavoravo lì dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00, mentre il sabato solo la mattina. Quando mia madre non poteva andare a lavoro con la macchina, io staccavo da lavoro e la passavo a prendere a casa per accompagnarla al minimarket. Anche quando mia madre andava a lavoro con la macchina io finivo di lavorare e andavo al minimarket ad aspettare che mia madre finisse, perché ero sola a casa. E poi tornavamo a casa ciascuna con la propria macchina”. La conoscenza degli orari di lavoro della madre discende dal fatto che la accompagnava al lavoro – pur essendoci a disposizione ben tre autovetture in famiglia – quando la sua macchina aveva problemi/guasti e tanto si verificava con una frequenza di una volta al mese;
un po' poco per provare l'orario normale osservato, anche quando si volesse considerare vero quanto dichiarato. Inoltre, ancora una volta contraddice quanto dedotto in ricorso in merito ad una riduzione dell'orario di lavoro, circostanza pacifica tra le parti, ma di cui ella non è a conoscenza, pur accompagnando spesso la madre a lavoro. Infine, riporta che le ore pomeridiane venivano lavorate presso un piccolo minimarket, collocato sotto l'Arco di Porta Napoli all'interno del paese di Alife, che riferisce di proprietà della famiglia . CP_2
Ebbene, è evidente che tale circostanza non sia idonea a provare il lavoro pomeridiano effettuato in favore di , citato in giudizio in proprio e come titolare del solo CP_2
Panificio; al non è fatto alcun cenno in ricorso, non è dato sapere a chi fosse Parte_3 in titolarità, se nello specifico al o ad altro membro della famiglia , per cui la CP_2 CP_2 domanda di riconoscimento del lavoro pomeridiano già per questo è viziata da difetto di legittimazione passiva.
L'altra teste, , LL del titolare, ha negato che la ricorrente abbia Testimone_2 mai lavorato senza regolare contratto: “Io non ricordo con esattezza la data a partire dalla quale ha lavorato per mio fratello;
ricordo che ha lavorato lì per 3 o 4 anni. Non ricordo se era 2015 o 2016. Mi sovvengono in mente queste date perché all'epoca mi occupavo io degli incartamenti amministrativi per mio fratello e davo una mano anche per altro, con i rappresentanti etc… Mi ricordo che, quando la venne a cercare lavoro, lei chiese di non essere “messa a posto” Parte_1 perché aveva dei problemi fiscali, ma mio fratello le rispose negativamente, le disse che la doveva per forza inquadrare, perché aveva paura dei controlli e le fece il contratto. Mi ricordo che è stata pochi giorni senza contratto, poi si accordarono tra di loro” e tanto è confermato dall' che riporta Pt_2 quale data di assunzione il 14.9.2015. Quanto all'orario ha affermato: “La faceva 15 ore settimanali, non poteva fare di più di Parte_1 questo orario perché aveva dei problemi familiari. Non so che problemi fossero. Anzi, lo so ma non mi sembrava carino riferirli. Aveva problemi con la suocera, con il figlio che stava traslocando, e con il marito. Non so che genere di problemi avesse con il marito, con il negozio del marito, ma più di tanto non so… […] La ricorrente si organizzava lei le sue ore di lavoro;
con mio fratello si divideva l'orario. A volte iniziava alle 8:00 e a volte alle 9:00. Stessa flessibilità per l'orario di uscita, solitamente faceva tre ore al giorno, poi magari se doveva recuperare qualche assenza, si tratteneva di più. […] Al minimarket invece lavorava un'altra ragazza, di cui non ricordo il nome. Anzi, no, vi sono state più ragazze, che si sono succedute nel tempo. La maggior parte delle volte, quasi sempre, ogni pomeriggio, andavo io al minimarket. La mattina andavo solo quando non c'era la persona addetta.
non ha mai lavorato al minimarket. Quando ero io lì non ha mai lavorato. Parte_1
[…] Ho aperto il negozio a IM da 7 anni, o 6 o 7 anni fa. Quando ho aperto il negozio, al minimarket di Alife ci andavano i miei fratelli. Poi dopo è stato chiuso, non ricordo in che epoca”.
Il fratello del resistente, , sentito dopo, ha affermato: “[…] Quando Testimone_3 non andavo a lavorare, io vedevo la ricorrente lavorare. Noi abitavamo sopra il negozio. So che la ricorrente iniziava a lavorare verso le 9:00 e faceva 2-2,5 ore al giorno. So che faceva 15 ore a settimana. Non so di preciso che turno facesse e come si alternasse con mio fratello, però so che lavorava la mattina dalle 9:00, tutti i giorni, compreso il sabato. […] io in quel periodo lavoravo in un caseificio a Caianello. Io lavoravo dalle 5:00 fino a quando finiva la mozzarella da vendere al dettaglio, tre giorni a settimana, martedì, venerdì e sabato. […]”. Tanto non è di alcuna inferenza probatoria rispetto alla circostanza che la Parte_1 lavorasse per sole 15 ore settimanali, come da contratto, in quanto il dichiarante poteva vedere la ricorrente iniziare a lavorare solo nei giorni in cui egli stesso non lavorava e non vi è la benché minima certezza dell'orario a cui terminasse la prestazione. Sicuramente, però, non è indiziante nemmeno nel senso opposto di provare che la ricorrente lavorasse di più. Ha continuato sostenendo: “Il minimarket di Alife era aperto la mattina, ci stava mia LL”. Ebbene, è di tutta evidenza che le deposizioni dei due fratelli non siano tra loro congruenti, sono piene di contraddizioni, perché ciascuno di loro ricostruisce l'organizzazione del lavoro sia al panificio che al minimarket in maniera completamente diversa (orari, personale coinvolto, chiusura). Tanto emerge chiaramente proprio con riguardo al minimarket, ove ha detto di lavorare solo di pomeriggio e Tes_2 Tes_3 che ha riferito che la LL vi lavorasse solo di mattina, in quanto era chiuso il pomeriggio. I due, a parere di questo Giudice, non sono né credibili né attendibili, probabilmente intenzionati ad offrire all'Ufficio giudiziario una versione concordata volta ad 'alleggerire' la posizione del fratello CP_2
Ma ciò non ha vantaggi riflessi sulla posizione della ricorrente, che comunque non ha assolto all'onere su di sé incombente di dimostrare secondo il criterio del più probabile che non che ella avesse lavorato in favore di sin dal 2014 e sia di mattina CP_2 che di pomeriggio, per circa 9 ore al giorno.
Il quadro così emerso non è stato scalfito nemmeno dall'ultima escussione testimoniale dell'udienza del 15.1.2024. È stata ascoltata , LL della Testimone_4 ricorrente, che ha rilasciato la seguente deposizione: “So che mia LL ha lavorato presso il
resistente, da quando precisamente non so. IA LL si sfogava con me. CP_1
Lavorava circa 8 o 9 ore al giorno, iniziando alle 7:00 di mattina e smontando all'una. Poi il pomeriggio dalle 16:00 fino alle 20:00-21:00, dipendeva dalla stagione, se estiva o invernale. Lavorava da sola, mentre, se doveva dare una mano al laboratorio, lavorava insieme ai titolari,
[...]
, la mamma di cui non ricordo il nome, il papà a volte, di nome . CP_2 Per_1
Non c'erano altri dipendenti. Nel laboratorio c'era un ragazzo indiano, ma fuori, nel negozietto al banco per servire la clientela no. IA LL lavorava lì mattina e pomeriggio. A volte andava anche nel negozio alimentari che hanno nel paese di Alife, nell'ordine di due o tre volte a settimana. Anche lì lavorava da sola, non ho mai visto altri dipendenti”. Anch'ella non è in grado di riferire in che periodo la LL avesse iniziato a lavorare;
invece, tutte le circostanze che riporta con riguardo all'orario di lavoro sono quelle che le ha riferito direttamente la LL. Infatti, prosegue: “Quando andavo, io verso le 10:00-10:30, c'era un bel po' di gente, una decina di clienti. Questa era la fascia oraria di mia frequentazione;
a volte scendevo anche di pomeriggio. Il pomeriggio era aperto, ma non tutti i giorni, perché a volte mia LL si spostava al minimarket, quindi quando era chiuso il panificio. Non ricordo quali erano i giorni di apertura e chiusura pomeridiana del . CP_1
Il sabato era aperto di mattina. La domenica era chiuso. Non ricordo quando il panificio aprisse al pubblico. So che mia LL iniziava a lavorava alle 7:00 perché spesso la chiamavo per ordinare e farmi mettere da parte un certo quantitativo di pane o di biscotti e lei mi diceva che a quell'ora era già sul posto di lavoro. Non l'ho mai accompagnata a lavoro.
[…] So che mia LL finiva di lavorare alle 13:00, sempre perché me lo diceva lei, che si sfogava con me, non per avanzare lamentele nei confronti del datore di lavoro, ma per raccontarmi la sua giornata di lavoro. Non l'ho mai accompagnata nemmeno al minimarket. Ci sono stata, lo frequentavo quando c'era mia LL;
non l'ho mai frequentato prima, né l'ho frequentato dopo. È un negozietto piccolino. Non era molto frequentato. Io andavo nelle fasce orarie in cui c'era mia LL, solitamente verso le quattro, quattro e qualcosa. Quando arrivavo solitamente non trovavo nessuno;
mi trattenevo un po' a parlare e dopo un po' arrivava qualcuno, nell'ordine di due o tre clienti. Io all'epoca dei fatti non lavoravo. Non c'erano altri familiari che andavano a trovare mia LL lì al minimarket. Se era libera mia nipote, la figlia di mia LL, andava a trovare la madre;
ma, se stava lavorando, no. Tanto so perché mi è stato riferito da mia LL;
non mi è capitato di incontrare mia nipote e di trovarmi in contemporanea lì con lei. Conosco gli orari in cui iniziava il pomeriggio (16:00-20:00/20:30) perché me li riferiva mia LL;
a volte le telefonavo di sera, verso le 20:15-20:20 e sentivo che stava ancora lì.
[…] Quando chiamavo la mattina per farmi conservare pane e biscotti chiamavo direttamente sull'utenza del . Non ho più il numero, ho cancellato tutto. Non ricordo se fosse una utenza CP_1 fissa o un numero di cellulare. Ero solita chiamare alle 7:00-7:30 di mattina. Facevo questi ordini due o tre volte in una settimana. Non mi è mai capitato che mi abbia risposto qualcun altro. Mi ha sempre risposto la ricorrente”. Nemmeno il fatto che ella chiamasse due o tre volte a settimana alle 7.00-7:30 sull'utenza del panificio e rispondesse sempre la ricorrente può essere indiziante nel senso dell'orario reclamato in ricorso, perché tanto nulla prova in ordine all'orario a cui cessasse il servizio. O addirittura si potrebbe ipotizzare che la ricorrente rispondesse al telefono da casa, sebbene non fosse ancora sul luogo di lavoro, visto che la teste non si ricorda se fosse un numero di cellulare o di telefono fisso.
In definitiva, le emergenze istruttorie non confortano la tesi attorea. In primis, va osservato che i testimoni sono legati da vincolo di parentela con la ricorrente, per cui, pur non essendo mancanti della capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. - che richiederebbe la presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio e che si identifica con l'interesse concreto ed attuale a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice -, vanno sottoposti ad attenta valutazione sull'attendibilità, che afferisce alla veridicità delle dichiarazioni rese durante la deposizione, da valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva - la precisione e completezza, la circostanziazione, le possibili contraddizioni e la coerenza intrinseca ed estrinseca rispetto ai riscontri esterni -, nonché sulla credibilità soggettiva, in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto. E in questo caso le deposizioni non sono apparse né credibili, né attendibili.
Inoltre, la figlia incarna il cd. “teste accompagnatore”, che è a conoscenza di fatti relativi alla vicenda lavorativa della ricorrente in quanto deputato ad accompagnarla al lavoro;
ma si è trattato di episodi sporadici, saltuari, che sono occorsi soltanto allorquando l'autovettura della risultava guasta;
quindi, con caratteri insufficienti a provare Parte_1 con certezza la presenza della ricorrente sul posto di lavoro con continuità, ogni giorno, sin dal 2014, e con l'orario indicato in ricorso. Né può applicarsi il principio de “il più contiene il meno”, non essendo possibile arguire dalla circostanza che solo in certe occasioni la ricorrente venisse accompagnata e poi ripresa presso l'esercizio commerciale che ella vi stesse lavorando con le modalità descritte in ricorso, a fronte dello stringente onere probatorio incombente.
La LL, invece, è a conoscenza della vicenda lavorativa sub judice per averne parlato direttamente con la ricorrente, ma non già per conoscenza diretta. Su quest'ultimo aspetto deve osservarsi che è noto che in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr. Cassazione, Sezione I, n. 8358 del 03/04/2007). Sicché, le deposizioni su quanto riferito da una delle parti in causa (testimonianza "de relato ex parte"), se considerate di per sé sole, non hanno valore probatorio, nemmeno indiziario, e possono assurgere a valido elemento di prova solo quando siano suffragate da altre risultanze probatorie acquisite al processo, essendo necessario che l'elemento di riscontro abbia un'adeguata consistenza di cui dia conto la motivazione della sentenza (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10297 del 17/10/1998 ed anche, nello stesso senso, Sezione I, Sentenza n. 2815 del 08/02/2006). In definitiva, su di un così incerto e scarno quadro probatorio, in difetto di risultanze minime, soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c. per cui la relativa domanda deve essere rigettata.
Spettanze retributive
Ferma la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il solo periodo coperto da contratto dal 18.9.2015 al 27.7.2019, per 15 ore settimanali, ridotte a 6 dall'1.4.2019, per gli stessi motivi anche le altre circostanze relative alla fruizione delle ferie, delle festività, anche soppresse, dei permessi non sono state suffragate dal tenore delle dichiarazioni dei testi escussi.
L'onere probatorio, infatti, è diverso a seconda dei titoli reclamati. Il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento nel caso di domanda di adempimento, con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (cfr. Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Per quanto concerne il lavoro straordinario, sul punto giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro eccedente l'ordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all' art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). In verità, sebbene in ricorso si invochi la retribuzione per lo straordinario, la domanda è volta invece ad accertare lo svolgimento del lavoro supplementare, come differenza tra il part-time contrattualizzato e il full-time orario normale, ma parimenti non è stato asseverato.
Allo stesso onere – per le medesime argomentazioni – soggiace la prova delle differenze calcolate per ferie e festività (medesime considerazioni valgono anche per i permessi) non godute. Non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione per le ferie non godute deve provare “il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria” (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); prova nella specie non offerta. Da questo angolo di visuale, non ignora questo giudice l'orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “compete all'imprenditore, cui spetta di definire le modalità di fruizione delle ferie annuali dei dipendenti e che è in possesso dei dati di natura contabile da cui ricavare la ripartizione delle energie lavorative per coprire la fase produttiva annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto fruire al lavoratore le ferie a questo spettanti” (cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258). Tuttavia, ritiene il decidente di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), che valorizza il profilo di emolumento “di natura retributiva” dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie e a godere delle festività. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un “fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Del resto, la ricorrente avrebbe dovuto almeno compiutamente allegare quanti giorni aveva maturato.
V'è più che agli atti sono state allegate dalla stessa lavoratrice le buste paga per alcune mensilità, ricomprensive degli emolumenti per ferie/festività e permessi, e tutte risultano sottoscritte per ricevuta e quietanza da quest'ultima, che sul punto non ha mosso alcuna rimostranza. Se è vero che la giurisprudenza ha precisato che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento dell'insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, che non hanno valore confessorio e non possono impedire al lavoratore di azionare le proprie pretese retributive” (cfr. Corte di Cassazione civile, sez. lav., 30/06/2011, n. 14411), in questo caso non è stata fornita alcuna prova di segno contrario da parte della lavoratrice.
Diverso discorso, quanto al riparto dell'onere della prova, meritano gli altri titoli: il ricorrente ha chiesto la corresponsione del trattamento di fine rapporto e tredicesima e quattordicesima mensilità (per quest'ultima, tuttavia, non è stato formulato alcun capo di domanda – cfr. conclusioni del ricorso), il cui relativo corretto adempimento incombe a parte datoriale;
sarebbe spettato a parte datoriale, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche e di vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 15133/2001), fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore. Nella fattispecie la circostanza che il TFR non è stato pagato è stata pacificamente ammessa dallo stesso resistente;
né vi è prova del pagamento della tredicesima mensilità. Per cui tali emolumenti senza dubbio spettano.
Così come incombe a parte resistente l'onere di aver correttamente retribuito la lavoratrice, nel rispetto delle retribuzioni minime, così come imposte dalla normativa pattizia, che è parametro di riferimento ex art. 36 Cost. Invece, la lavoratrice ha lamentato l'insufficienza della paga ricevuta, non proporzionata alla quantità del lavoro svolto. Tuttavia, tale insufficienza è stata motivata sulla scorta dell'orario svolto preteso come superiore rispetto a quello contrattualizzato, ma che non è stato provato. Quindi, anche in via equitativa ex art. 432 c.p.c. (cfr. Cass. 6 maggio 2009, n. 10401; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4047), avendo riguardo al CCNL Panificazione non industriale, il cui estratto è stato versato in atti, applicato (cfr. ), vigente ratione temporis, il Pt_2 parametro retributivo 149 per il livello A2, operaio qualificato di I categoria, di appartenenza della ricorrente – come confermato dall'intestazione delle buste paga – prevede una retribuzione mensile compresa tra € 1.469,16 ed € 1.495,16 (comprensiva di paga base di € 940,26 fino al 1.5.2018 e di € 966,26 a seguire, di indennità di contingenza di € 518,57, di EDR per € 10,33) per l'orario normale di 40 ore (art. 29); tale retribuzione, se parametrata ad un part-time di 15 ore settimanali, scende a circa € 550,935
- € 560,685 e la ricorrente ha ammesso di aver percepito € 600,00 mensili;
se parametrata alle 6 ore settimanali a cui era stato risotto l'orario dall'1.4.2019 ammonta ad € 224,27 e la ricorrente ha ammesso di aver percepito € 400,00 per ciascun mese fino alla fine del rapporto. Pertanto, è evidente che le somme erogate sono superiori rispetto a quelle dovute, con la conseguenza che nulla è dovuto a tale titolo. Nulla cambierebbe nemmeno contando l'indennità per la vacanza contrattuale una tantum (art. 52 bis) erogata tra il 2017 e il 2018, nella misura di € 260,00 totali, per € 21,66 mensili, emolumento che non va comunque computato per il calcolo del TFR.
Sulla base di tali importi si può calcolare il TFR spettante, che è pari ad € 1.808,81 così determinati: con una retribuzione mensile di € 550,935, per l'anno 2015 (dal 18 settembre, data di assunzione), per i 3,5 mesi lavorati, ammonta ad € 142,835; per gli anni 2016 e 2017, per la medesima retribuzione, ammonta ad € 489,72 per ciascun anno;
per il 2018, stessa retribuzione fino al 1.5.2018, ammonta ad € 163,24 per 4 mesi, a cui va aggiunta la quota per gli 8 mesi da maggio a dicembre con importo di retribuzione pari ad € 560,685, per una somma di € 332,25 e un totale di € 495,497; per l'anno 2019, fino al 1.4.2019 (importo parametrato su 15 ore settimanali), per 3 mesi, per € 124,59, a cui vanno aggiunti i ratei maturati per i restanti 4 mesi da aprile a luglio sulla retribuzione mensile di € 224,27 (parametrata a 6 ore settimanali), per € 66,45, per un totale di € 191,04.
Quanto alla tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 53 CCNL di riferimento, spettano ratei per € 1.935,37, determinati nella misura di una mensilità aggiuntiva per anno, calcolata in dodicesimi in base al numero di mesi lavorati per anno, e parametrata alla retribuzione dell'ultimo mese, in questo modo: per il 2015, € 160,68; per il 2016 e il 2017, € 550,935; per il 2018, € 560,685; per il 2019, € 112,135.
Cessazione del rapporto – domanda riconvenzionale Da tali importi non va decurtata alcuna indennità di mancato preavviso, attesa l'incertezza circa le modalità di cessazione del rapporto: in ricorso è stato dedotto che il rapporto si interrompeva per volontà del datore di lavoro che oralmente in data 27.07.2019 comunicava alla lavoratrice di risolvere il contratto di lavoro, come conseguenza di un diverbio relativo all'orario di lavoro da osservare;
ma è stato anche aggiunto che il 1° agosto 2019 l'istante riceveva una comunicazione di contestazione dell'assenza e prendeva atto che la risoluzione, benché intimata, non era mai stata formalizzata e, pertanto, procedeva alle dimissioni per giusta causa. Alla prima udienza del 30.3.2022 la ricorrente, sentita liberamente sui fatti di causa, si è riportata al ricorso e ha dichiarato: “[…] è vero che mi prendo curo ancora oggi di mia suocera, che ebbe un incidente che l'ha resa disabile. Io comunicai sul luogo di lavoro questa esigenza 4 o 5 giorni prima di andare via. Io e il datore di lavoro ci eravamo messi d'accordo nel senso che io non sarei più andata al lavoro a partire dalla settimana successiva”.
, invece, ha affermato: “[…] il venerdì mi disse che c'era un problema con la suocera, CP_2 poi il sabato non si presentò a lavoro. Il venerdì la pagammo. Avevamo fatto un accordo che mi avrebbe dato un po' di tempo per organizzarmi a trovare un sostituto, ma non lo ha rispettato”. La figlia della ricorrente ha testimoniato: “[…] Quando mia nonna paterna cadde, mia madre ebbe la necessità di prendersene cura. Quindi mia madre decise di lasciare il lavoro, diede tempo al datore di trovare qualcuno in sua sostituzione e si mise a disposizione. Ma il titolare le disse che andava CP_2 bene così, che poteva ritenersi libera dall'impegno lavorativo, che capiva la situazione familiare e la autorizzò a fare quel che doveva fare, che si sarebbero poi organizzati per trovare un'altra persona. Non mi ricordo il giorno in cui cadde mia nonna, ricordo che mia madre comunicò ai datori l'accaduto un mercoledì o un giovedì e poi andò a lavorare sino al sabato della settimana successiva”. La LL del resistente ha dichiarato, invece: “Il rapporto di lavoro è cessato nel 2019, non ricordo il periodo. Cessò perché lei aveva problemi familiari, doveva stare con la suocera perché la badante che quest'ultima aveva a servizio si era resa indisponibile. Tanto so perché mi fu riferito da mio fratello. Mio fratello un giorno mi chiamò e mi chiese di cercare di parlare con la ricorrente che prima gli aveva detto che avrebbe continuato a lavorare per altri 10-15 giorni per consentirgli di trovare una persona in sostituzione;
poi, invece, non si presentò più a lavoro già dal giorno dopo. Io la chiamai e le parlai. Lei era anche mortificata e dispiaciuta dell'accaduto, di doversene andare, si mise a piangere, visto che lei e mio fratello si erano voluti sempre molto bene. Io le dissi che, se si fosse trovata male con la suocera, la porta del negozio per lei sarebbe rimasta sempre aperta. […] Lei mi rispose che non aveva altra alternativa, perché non riuscivano a trovare personale che potesse prendersi cura della suocera. Noi non siamo andati di fretta, perché volevamo aspettare un po' di tempo per verificare se riuscisse a tornare a lavorare. Lei mi disse che avrebbe provveduto a rassegnare le dimissioni nei giorni successivi e per noi andava bene, perché era una persona di famiglia. Però così non fece. Quindi io la richiamai, forse dopo una settimana […] Questa seconda volta mi rispose la figlia, mi disse che la madre non c'era e che mi avrebbe fatto richiamare. Io le chiesi delle dimissioni, la figlia mi rispose che dovevamo licenziarla noi, ma non mi disse per quale motivo, né parlò di disoccupazione”. Il fratello del resistente ha ricostruito in questi termini: “So che il rapporto di lavoro con la ricorrente è finito perché lei doveva andare ad assistere la suocera. Il venerdì 26 – il giorno in cui doveva prendere lo stipendio, non mi ricordo se fosse giugno o luglio - c'ero solo nel panificio, mio fratello non c'era era a casa impegnato. Mio fratello mi diede l'assegno dello stipendio e mi disse di portarlo ad
. Lei era accanto all'impastatrice e si mise a piangere. Pensai che si fosse fatta male. Invece Parte_1 era dispiaciuta e non aveva il coraggio di dirci che se ne doveva andare per assistere la suocera. Comunque, erano 4 anni che stava con noi. Ci disse che si era affezionata ma che non aveva alternative. Lei mi disse che ci avrebbe dato 7-10 giorni di preavviso. Invece il sabato dopo non venne a lavorare e non rispondeva neanche più a telefono. Se ricordo bene, rispose ad una chiamata di mia LL, ma non so cosa si dissero, perché io non c'ero. Già il giorno dopo noi non la abbiamo vista più”. Infine, la LL della ricorrente ha riferito ciò che le è stato detto dalla : “Il Parte_1 rapporto di lavoro è finito perché nel 2019 mia LL ebbe la chiamata dalla nipote della suocera, la quale era caduta e lei doveva farle assistenza. IA LL parlò con e gli riferì che non CP_2 poteva lavorare più lì. IA LL diede disponibilità a proseguire il rapporto in attesa che il Panificio trovasse una sostituta, ma la sig.ra disse che si doveva direttamente licenziare. Tes_2
Non sono stata presente a questa vicenda, me lo ha riferito mia LL”. Insomma, il rapporto si è interrotto per dimissioni e la giusta causa non è stata provata, ma non è dato sapere con certezza se le parti si fossero accordate per rinunciare al preavviso;
di sicuro emerge dalle parole della stessa che il datore avesse Testimone_2 mostrato una certa disponibilità e tolleranza rispetto alla cessazione del rapporto immediata, perché ha fatto riferimento alla circostanza che non andavano di fretta per sostituire la ricorrente, sperando che ella potesse tornare al lavoro. Per cui anche la domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
Quantum debeatur
Le somme dovute sono da considerarsi – appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Consegue la condanna del convenuto al pagamento della somma pari ad € 3.744,18, di cui € 1.808,81 per TFR: sulle singole componenti del credito, come individuate, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo (cfr. Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459 – Pres. già Cass. Sez. lav. 16.7.1998 n. Per_2 CP_3 CP_4
6933; Cass. Sez. lav. 17.3.1999 n. 2434; poi Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2001 n. 38).
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni.
Spese processuali
Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, per soccombenza reciproca/parziale – essendo imputabili a ciascuna delle parti gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate ovvero per aver avanzato pretese infondate –. La Corte di Cassazione (Cass., sez. III, sent. 22 febbraio 2016, n. 3438), difatti, ha chiarito che la soccombenza reciproca, che dà luogo alla compensazione parziale o totale delle spese processuali, “presuppone una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate o che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti ovvero, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, quando essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”. Nel caso in esame, per le ragioni pocanzi citate, la ricorrente ha avuto ragione solo in minima parte, rispetto alla propria prospettazione.
Infine, le gravi ed insanabili incongruenze riscontrate nelle deposizioni testimoniali giustificano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 3.744,18, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo, per i titoli indicati nella parte motiva;
2. rigetta nel resto, anche la domanda riconvenzionale;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. manda gli atti alla Procura della Repubblica.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini