Art. 2.
L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755 , e' dovuta solo in caso d'uso.
L'imposta di registro sui contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata o per corrispondenza commerciale dagli imprenditori commerciali ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 755 , e' dovuta solo in caso d'uso.