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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2075 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. LE DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Parte_2
24.7.1984), quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di Persona_1
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliati in Roma via Antonio Baiamonti n. 10, rappresentati e difesi dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso CP_1 la sede di Roma Flaminio via Giulio Romano n. 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.
NE TA giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ I ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei della prestazione di cui all'art. 1 legge n. legge 289/90 a decorrere dalla visita di revisione, in esecuzione del decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 31.5.2023 e notificato all'Ente in data
13.7.2023. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale fatto presente che quanto richiesto dai ricorrenti era stato già liquidato con provvedimento del 20.12.2023 e corrisposto in data 22.1.2024. CP_ Quanto fatto presente (e documentato) dall' non è stato contestato dalla parte ricorrente, la quale non è comparsa all'odierna udienza.
La domanda va di conseguenza rigettata, essendo stata la prestazione liquidata e corrisposta molto tempo prima il deposito del ricorso (28.3.2025).
1 Quanto alle spese di lite, parte ricorrente può usufruire del beneficio della irripetibilità di esse ex art. 152 disp. att. c.p.c., vista la dichiarazione sui redditi depositata.
Sebbene i ricorrenti non possano essere condannati al rimborso dei compensi legali, gli stessi CP_ vanno condannati - ex art. 96, comma 3, c.p.c. - al pagamento in favore dell' di una somma equitativamente determinata nella misura pari al valore delle spese processuali ricavabili dalle tabelle ministeriali per la tipologia di controversia in esame, atteso che non hanno minimamente giustificato il loro comportamento, avendo richiesto in via giudiziale una prestazione già concessa e liquidata CP_ dall' circa un anno prima l'introduzione del giudizio. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata anche se parte ricorrente può usufruire del beneficio della irripetibilità delle spese giudiziali ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Segue ai sensi del comma 4 dell'art. 96 c.p.c. la condanna dei ricorrenti a versare alla Casse delle ammende la somma di euro 500,00.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
condanna i ricorrenti a pagare all' - ex art. 96, comma 3, c.p.c. - CP_1
l'importo di € 1.860,00; condanna i ricorrenti a versare alla Casse delle ammende la somma di euro
500,00
Tivoli, 11/11/2025
Il Giudice
LE Di TR
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