Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00864/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2025, proposto da
SU SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Graziosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Vignola, via Bontempelli 240;
contro
U.T.G. - Prefettura di Modena, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di revoca del nulla osta di cui all’istanza n. P-MO/L/Q/2023/103506 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Modena e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SS ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
Con ricorso depositato in data 23.3.2025 e munito di istanza cautelare, SI SU ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena ha revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La revoca è stata fondata sul presupposto che al momento della presentazione della domanda di conversione (4.5.2023) il permesso di soggiorno stagionale risultava già scaduto (il 14.12.2022).
Il ricorrente, premesso che una prima domanda era stata inviata il 29.11.2022 e una seconda il 4.5.2023, ha dedotto i seguenti vizi: “ 1) Violazione di legge per eccesso di potere, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione; 2) Nonché, violazione e falsa applicazione dell’art 5 comma 5 Dlgs 286/1998 ”; in estrema sintesi il ricorrente ha lamentato che l’art. 24, comma 10, del TUI non prevede alcun termine entro cui inoltrare la domanda di verifica della quota né, tanto meno, dispone che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno oggetto della domanda di conversione debba essere in corso di validità; un breve lasso temporale di ritardo nella presentazione dell’istanza sarebbe del tutto irrilevante e, comunque, la prima domanda era stata presentata il 29.11.2022; la giurisprudenza amministrativa prevalente sarebbe concorde nell’escludere che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale possa essere, di per sé sola, ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, in mancanza di un termine espressamente previsto come perentorio della legge.
Con atto meramente formale si è costituita in giudizio la Prefettura di Modena con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 97, assunta alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento gravato.
Con ordinanza n. 2674, del 18.7.2025, il Consiglio di Stato, in riforma della suddetta ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrendo, sospendendo l’atto gravato.
In vista dell’udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato memorie difensive o ulteriori documenti a sostengo delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Anche in considerazione del mancato deposito di ulteriori atti o documenti da parte del ricorrente, Il Collegio ritiene di confermare quanto già sommariamente delibato in sede cautelare in ordine alla infondatezza del ricorso.
Va precisato, in via preliminare, che il nulla osta revocato precisava che la domanda di conversione era stata presentata il 4.5.2023, per cui è solo questa la data da prendere in considerazione ai fini della valuatzione di legittimità del provvedimento di revoca gravato, non potendo assumere rilievo la precedente data del 29.11.2022, che secondo parte ricorrente corrisponderebbe alla prima domanda inoltrata, atteso che, evidentemente, tale domanda non è andata a buon fine -per ragioni che qui non rilevano – ovvero non è stata coltivata dall’interessato.
Tanto precisato, nel merito si osserva che questo Tribunale, in casi analoghi, ha già avuto modo di precisare che “a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche perché, in termini più ampi, in tema di conversione di permesso da studio a lavoro, mentre il rinnovo è in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all'esistenza di un elemento - il contratto di lavoro - idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, sicché dovrà dunque ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell'assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza (così TAR Emilia Romagna, Parma, 9 maggio 2016, n. 154; in termini TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 9 gennaio 2018, n. 3; id., 15 maggio 2020, n. 328)” ( TAR Emilia Romagna, sez. I, 17 settembre 2020, n. 577 ). Nel confermare la citata pronuncia n. 577/2020, il Consiglio di Stato ha ribadito che “Deve, innanzitutto, darsi atto di un indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, recentemente ripreso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce causa di decadenza dell'esercizio di detto diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 07/06/2005, n.2654; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 08/06/2020, n. 176 e n. 304 del 4.4.2019; T.A.R. Toscana, sez. II, 04/03/2016, n. 377). Sebbene, a rigore, la conversione di un titolo richieda, in senso logico e giuridico, la validità in corso dello stesso titolo di cui si chiede la conversione, tuttavia ragioni sistematiche fanno propendere per la possibilità di attribuire eccezionalmente efficacia “sanante” agli elementi di fatto preesistenti e a quelli sopravvenuti al verificarsi del termine decadenziale, tanto più allorché il lasso di tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e il compiersi del termine di decadenza sia veramente esiguo, come nel caso in esame (…). L’art. 5, comma 5, del T.U.I. attribuisce rilevanza ad elementi di fatto, anche non preesistenti e anche non rappresentati nell’istanza di rinnovo o rilascio del permesso, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, da cui sia possibile trarre un giudizio prognostico favorevole circa la capacità reddituale futura del richiedente, mostrando così il favor del Legislatore per la concreta e attuale volontà dello straniero di integrarsi nella società italiana mediante lo svolgimento di attività lavorativa ed il lecito procacciamento di mezzi di sostentamento ( Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2022, n. 7525 ).
Dunque -come già evidenziato in sede cautelare – può affermarsi, anche sulla base dell’orientamento giurisprudenziale prevalente (per quanto non univoco) che l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è, di per sé sola considerata, ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione, stante la mancanza di un termine perentorio espressamente previsto dalla legge. Tale orientamento, però, si fonda sulla (e presuppone la) prevalenza dell’elemento sopravvenuto favorevole all’interessato e costituito dal contratto di lavoro, idoneo a dimostrare (non tanto la disponibilità quanto) la capacità reddituale, dovendosi privilegiare -come sopra ricordato- un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso, con la conseguenza che la conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato consegue ad una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento della persona nel mondo del lavoro.
Ebbene, è proprio con riferimento a tale ultimo profilo che le doglianze del ricorrente non possono trovare accoglimento, in quanto è mancante proprio il necessario presupposto dell’” elemento sopravvenuto favorevole ”, atteso che parte ricorrente non ha allegato, né in sede di ricorso introduttivo, né in vista dell’udienza di discussione, alcun contratto di lavoro o anche mera possibilità di instaurare un rapporto di lavoro (come, ad esempio, una concreta proposta di lavoro), limitandosi a lamentare la circostanza che l’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno stagionale non sarebbe stata ostativa alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, senza, quindi, fornire alcun elemento utile per valutare la capacità reddituale del medesimo, in una prospettiva futura, non consentendo, in tal modo, di effettuare una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento dell’interessato nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS ER, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| SS ER | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO