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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9216/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PETRELLA LUCIANA elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLO Controparte_1 C.F._2 SABRINA ed elettivamente domiciliata presso l'avv. MISSIO SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando: confermare la proposta conciliativa ex art 185 c.p.c. formulata dal Giudice l'8.12.2024, accettata espressamente dall'attrice e, per l'effetto disporre che a far data dalla domanda il padre versi alla madre pagina 1 di 4 la somma mensile di € 800,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna, per il mantenimento della figlia
Rigettata ogni altra e diversa domanda e vinte le spese.
Parte convenuta:
Aderendo alla proposta transattiva formulata con ordinanza dd. 08.12.2024, Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice, previo accertamento che nell'anno 2024 il padre ha sempre versato euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia : Per_1
-fissare l'assegno di mantenimento in favore della figlia in euro 800,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
-determinare nella misura del 50% la partecipazione alle spese straordinarie relative alla figlia
, sino al raggiungimento dell'autonomia economica della medesima, disponendo che la Per_1 relativa documentazione fiscale venga intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa, come da protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di
Bologna;
-autorizzare il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente alla figlia in considerazione dell'età della stessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione sentimentale fra le parti è nata il [...], la figlia Persona_2
riconosciuta alla nascita dalla sola madre e dal padre solo successivamente, il 5-10-2007.
[...]
Le parti si sono sempre accordate sulla gestione della figlia e sulla contribuzione al suo mantenimento con scritture private. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di euro 1.250 mensili a far data dall'aprile
2014 oltre al 50% delle spese straordinarie;
si è costituito il resistente e ha chiesto: Respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., successivamente confermata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, il Giudice ha statuito: “dalla data della domanda si dispone che il padre versi alla madre la somma mensile di euro 800, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
tale soluzione della controversia
è altresì proposta alle parti ex art. 185 bis c.p.c. quale proposta conciliativa;
”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 27.5.2025, fissata per verificare l'esito della proposta, l'attrice aderiva, mentre il convenuto accettava la quantificazione del suo contributo al mantenimento della figlia, così come proposta, ma formulava per la prima volta le ulteriori richieste di accertamento delle somme da lui versate nell'anno 2024 e di autorizzazione a versare l'importo direttamente alla figlia in quanto maggiorenne. Le parti successivamente precisavano le conclusioni in conformità a quanto verbalizzato e la causa era rimessa in decisione all'esito del deposito di conclusionali e repliche.
La domanda di accertare che nell'anno 2024 il padre ha sempre versato euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia è tardiva, in quanto formulata per la prima volta Per_1 all'udienza del 27.5.2025, oltre che inammissibile ex art. 473bis c.p.c., dal momento che si tratta di una domanda di accertamento da proporre con rito civile ordinario.
La domanda di disporre il pagamento direttamente alla figlia maggiorenne non può essere accolta, non essendo contestato che ella conviva con la madre e che sia la madre a provvedere alle sue necessità.
Solo su accordo fra i genitori il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e convivente con il genitore creditore, potrebbe essere corrisposto direttamente al figlio, ma tale accordo nel caso di specie non sussiste.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto, che dovrà rifonderle all'attrice nella misura liquidata in dispositivo (valore prossimo ai minimi per tutte le fasi, dato che il thema decidendum era limitato alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia,
e che la fase di trattazione si è limitata all'udienza di comparizione personale delle parti con acquisizione dei documenti prodotti, e che nella fase decisoria l'unica questione controversa era rimasta quella delle ulteriori domande proposte dal convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro Persona_2
800, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
pagina 3 di 4 • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
2 – respinge le altre domande formulate dal convenuto;
3 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9216/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PETRELLA LUCIANA elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLO Controparte_1 C.F._2 SABRINA ed elettivamente domiciliata presso l'avv. MISSIO SILVIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando: confermare la proposta conciliativa ex art 185 c.p.c. formulata dal Giudice l'8.12.2024, accettata espressamente dall'attrice e, per l'effetto disporre che a far data dalla domanda il padre versi alla madre pagina 1 di 4 la somma mensile di € 800,00 da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna, per il mantenimento della figlia
Rigettata ogni altra e diversa domanda e vinte le spese.
Parte convenuta:
Aderendo alla proposta transattiva formulata con ordinanza dd. 08.12.2024, Voglia l'Ill.mo Sig.
Giudice, previo accertamento che nell'anno 2024 il padre ha sempre versato euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia : Per_1
-fissare l'assegno di mantenimento in favore della figlia in euro 800,00 mensili, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
-determinare nella misura del 50% la partecipazione alle spese straordinarie relative alla figlia
, sino al raggiungimento dell'autonomia economica della medesima, disponendo che la Per_1 relativa documentazione fiscale venga intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa, come da protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di
Bologna;
-autorizzare il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente alla figlia in considerazione dell'età della stessa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione sentimentale fra le parti è nata il [...], la figlia Persona_2
riconosciuta alla nascita dalla sola madre e dal padre solo successivamente, il 5-10-2007.
[...]
Le parti si sono sempre accordate sulla gestione della figlia e sulla contribuzione al suo mantenimento con scritture private. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha chiesto disporsi un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di euro 1.250 mensili a far data dall'aprile
2014 oltre al 50% delle spese straordinarie;
si è costituito il resistente e ha chiesto: Respingersi le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., successivamente confermata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, il Giudice ha statuito: “dalla data della domanda si dispone che il padre versi alla madre la somma mensile di euro 800, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
tale soluzione della controversia
è altresì proposta alle parti ex art. 185 bis c.p.c. quale proposta conciliativa;
”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 27.5.2025, fissata per verificare l'esito della proposta, l'attrice aderiva, mentre il convenuto accettava la quantificazione del suo contributo al mantenimento della figlia, così come proposta, ma formulava per la prima volta le ulteriori richieste di accertamento delle somme da lui versate nell'anno 2024 e di autorizzazione a versare l'importo direttamente alla figlia in quanto maggiorenne. Le parti successivamente precisavano le conclusioni in conformità a quanto verbalizzato e la causa era rimessa in decisione all'esito del deposito di conclusionali e repliche.
La domanda di accertare che nell'anno 2024 il padre ha sempre versato euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia è tardiva, in quanto formulata per la prima volta Per_1 all'udienza del 27.5.2025, oltre che inammissibile ex art. 473bis c.p.c., dal momento che si tratta di una domanda di accertamento da proporre con rito civile ordinario.
La domanda di disporre il pagamento direttamente alla figlia maggiorenne non può essere accolta, non essendo contestato che ella conviva con la madre e che sia la madre a provvedere alle sue necessità.
Solo su accordo fra i genitori il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne e convivente con il genitore creditore, potrebbe essere corrisposto direttamente al figlio, ma tale accordo nel caso di specie non sussiste.
Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del convenuto, che dovrà rifonderle all'attrice nella misura liquidata in dispositivo (valore prossimo ai minimi per tutte le fasi, dato che il thema decidendum era limitato alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia,
e che la fase di trattazione si è limitata all'udienza di comparizione personale delle parti con acquisizione dei documenti prodotti, e che nella fase decisoria l'unica questione controversa era rimasta quella delle ulteriori domande proposte dal convenuto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro Persona_2
800, da rivalutare annualmente secondo l'indice istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
pagina 3 di 4 • spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
2 – respinge le altre domande formulate dal convenuto;
3 - condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 4.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4