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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Niccolò TEZZA e Davide Parte_1
LOVATO
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone LOVATO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto loro più opportuno. Si precisa che a far data dal 31 marzo 2025 la sig.ra si è già trasferita nell'immobile dei suoi genitori in Ronco All'Adige (VR), Via CP_1
Valmarana n. 4 portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali, nessuno escluso,
siti nella casa coniugale in Sarego via Alcide De Gasperi n. 11.
La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza presso la residenza dei CP_1
genitori o in altro immobile da lei reperito opportuno entro 60 giorni da oggi.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e corredi Pt_1
viene assegnata al marito.
Pe 3) I tre figli minori, , e vengono affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_3
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nel rispetto dello spirito e della lettera delle norme di cui alla L. 08.02.06 n. 54, precisando che entrambi si faranno carico di cooperare al fine di condividere le scelte da attuare per la crescita più sana e serena della figlia.
Entrambi i genitori-coniugi eserciteranno insieme anche l'ordinaria amministrazione
Pe relativa alla crescita della figli, concordando che la figlia permanga collocata presso la madre, nell'attuale abitazione dei nonni paterni, o in altra abitazione che sarà
reperita dalla sig.ra qualora di sua necessità e volontà, e che il padre abbia, CP_1
Pe comunque, diritto e dovere di visitare la figlia almeno un giorno durante la settimana quando lo stesso potrà, secondo le sue esigenze lavorative e le esigenze scolastiche della figlia ed in ogni caso previo avviso alla sig.ra almeno ventiquattro ore CP_1
prima.
2 I figli minori e rimarranno collocati presso il padre con diritto della Per_1 Per_3
madre di poter recarsi per far loro visita almeno una volta alla settimana presso la residenza del padre ove attualmente già si trovano, secondo le sue esigenze lavorative e secondo le esigenze dei figli previo avviso al sig. almeno ventiquattro ore Pt_1
prima il quale dovrà permettere l'accesso della madre alla casa coniugale.
Il padre e la madre potranno inoltre tenere i figli con loro, da intendersi e Per_3
Pe
con la madre ed con il padre, rispettivamente: Per_1
- Una settimana durante il periodo Natalizio con Natale e Santo FA alternati;
- Quindici giorni nel periodo estivo, anche continuativi, da concordarsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
- 2 giorni per le vacanze pasquali con Pasqua e Pasquetta alternati.
4) La sig.ra verserà a titolo di mantenimento dei figli e a CP_1 Per_3 Per_1
favore del padre la somma mensile di € 300,00 ovvero di euro 150,00 per ogni figlio a titolo di concorso al loro mantenimento considerata la prevalenza abitativa presso il
Pe padre e considerato il fatto che la madre concorrerà da sola al mantenimento di ed a sostenere in via esclusiva i costi del dopo scuola;
dette somme verranno versate,
mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di novembre 2025, entro il giorno 15
di ogni mese sul conto corrente intestato al padre presso o presso eventuale CP_3
altro istituto bancario. Tali somme si rivaluteranno annualmente secondo gli indici
ISTAT su richiesta e preavviso del sig. Pt_1
Pe Al mantenimento ordinario di provvederà la madre.
Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra il 50% delle ulteriori spese Pt_1 CP_1
scolastiche ed extrascolastiche oltre alle spese mediche non coperte dal SSN per la
Pe figlia come da Protocollo del Tribunale di Vicenza in possesso dei coniugi ed in uso presso il Tribunale che si richiama integramente anche per le modalità e tempistica di
3 comunicazione delle spese in esso previste, impegnandosi integralmente il padre a sostenere del spese del dopo scuola di e qualora ritenuto da lui Per_1 Per_3
necessario.
La sig.ra corrisponderà al sig. l 50% delle ulteriori spese scolastiche CP_1 Pt_1
ed extrascolastiche oltre alle spese mediche non coperte dal SSN per i figli e Per_1
, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza in possesso dei coniugi ed in Per_3
uso presso il Tribunale che si richiama integramente anche per le modalità e tempistica di comunicazione delle spese in esso previste,
5) Il padre, a cui viene assegnata la casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, si dovrà accollare integralmente il costo del mutuo bancario della casa coniugale senza che la sig.ra sia tenuta a versare alcunché. CP_1
Le utenze e le spese della casa coniugale, nessuna esclusa, saranno di spettanza esclusiva del sig. L'autovettura della sig.ra già di sua proprietà Pt_1 CP_1
rimarrà in sua esclusiva disponibilità.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi rinunciando al reciproco mantenimento e rinunciando ad ogni domanda reciproca di addebito per tutti i fatti pregressi alla richiesta di separazione.
7) Il sig. si impegna entro e non oltre 90 giorni, dalla sottoscrizione del Pt_1
presente verbale che costituisce accordo di separazione, alla modifica dell'intestazione del mutuo bancario in essere riguardante l'acquisto della casa coniugale liberando e manlevando la sig.ra da ogni onere e spesa eliminando la sua posizione di CP_1
garante e facendo subentrare al suo posto i genitori paterni se dalla Banca ritenuto necessario, i quali si impegnano, in ogni caso, ad accollarsi il pagamento di tutte le rate del mutuo bancario pregresse e future qualora il figlio non abbia Parte_1
possibilità di provvedere, e con ciò al fine di garantire l'estinzione del mutuo bancario
4 anche in caso di eventuale decesso, di modo che i 3 figli non abbiano a sostenere debiti e/o costi derivanti dal mancato pagamento del mutuo bancario.
8) Le somme di cui al conto corrente intestato al sig. rimarranno di sua Pt_1
proprietà, come pure le somme giacenti sul conto postale della sig.ra CP_1
rimarranno di sua proprietà esclusiva.
9) Attribuirsi a favore di entrambi i genitori nella misura della metà il percepimento dell'assegno unico per ogni figlio e gli eventuali assegni familiari se previsti dalla normativa fiscale e/o tributaria e/o altre agevolazioni, come già avviene tuttora.
10) Ogni genitore dovrà comunque comunicare all'altro ogni variazione di residenza o di domicilio anche in futuro.
11) Le parti si impegnano al pagamento dei rispettivi legali incaricati con rinuncia alla solidarietà.
12) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli, confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni suindicate. Rinunciano allo stato alla domanda di divorzio
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo l'accoglimento .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.6.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Sarego il 22.9.2012, che dall'unione Controparte_1
erano nati tre figli, tutti ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 1.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
5 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 4.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Pe condiviso dei tre figli minori, al collocamento di presso la madre e di e Per_1
presso il padre, nonché ai turni di responsabilità genitoriale materna e paterna. Per_3
Neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli che si ritengono congrui ed adeguati alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario dei Parte_1
figli minori e . Per_1 Per_3
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio in Sarego il 22.9.2012 con atto trascritto al n. 5, parte I,
[...]
anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Niccolò TEZZA e Davide Parte_1
LOVATO
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone LOVATO Controparte_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
1 Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritenuto loro più opportuno. Si precisa che a far data dal 31 marzo 2025 la sig.ra si è già trasferita nell'immobile dei suoi genitori in Ronco All'Adige (VR), Via CP_1
Valmarana n. 4 portando con sé tutti i suoi beni ed effetti personali, nessuno escluso,
siti nella casa coniugale in Sarego via Alcide De Gasperi n. 11.
La sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza presso la residenza dei CP_1
genitori o in altro immobile da lei reperito opportuno entro 60 giorni da oggi.
2) La casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. con tutti gli arredi e corredi Pt_1
viene assegnata al marito.
Pe 3) I tre figli minori, , e vengono affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_3
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso nel rispetto dello spirito e della lettera delle norme di cui alla L. 08.02.06 n. 54, precisando che entrambi si faranno carico di cooperare al fine di condividere le scelte da attuare per la crescita più sana e serena della figlia.
Entrambi i genitori-coniugi eserciteranno insieme anche l'ordinaria amministrazione
Pe relativa alla crescita della figli, concordando che la figlia permanga collocata presso la madre, nell'attuale abitazione dei nonni paterni, o in altra abitazione che sarà
reperita dalla sig.ra qualora di sua necessità e volontà, e che il padre abbia, CP_1
Pe comunque, diritto e dovere di visitare la figlia almeno un giorno durante la settimana quando lo stesso potrà, secondo le sue esigenze lavorative e le esigenze scolastiche della figlia ed in ogni caso previo avviso alla sig.ra almeno ventiquattro ore CP_1
prima.
2 I figli minori e rimarranno collocati presso il padre con diritto della Per_1 Per_3
madre di poter recarsi per far loro visita almeno una volta alla settimana presso la residenza del padre ove attualmente già si trovano, secondo le sue esigenze lavorative e secondo le esigenze dei figli previo avviso al sig. almeno ventiquattro ore Pt_1
prima il quale dovrà permettere l'accesso della madre alla casa coniugale.
Il padre e la madre potranno inoltre tenere i figli con loro, da intendersi e Per_3
Pe
con la madre ed con il padre, rispettivamente: Per_1
- Una settimana durante il periodo Natalizio con Natale e Santo FA alternati;
- Quindici giorni nel periodo estivo, anche continuativi, da concordarsi preferibilmente entro il 30 giugno di ogni anno;
- 2 giorni per le vacanze pasquali con Pasqua e Pasquetta alternati.
4) La sig.ra verserà a titolo di mantenimento dei figli e a CP_1 Per_3 Per_1
favore del padre la somma mensile di € 300,00 ovvero di euro 150,00 per ogni figlio a titolo di concorso al loro mantenimento considerata la prevalenza abitativa presso il
Pe padre e considerato il fatto che la madre concorrerà da sola al mantenimento di ed a sostenere in via esclusiva i costi del dopo scuola;
dette somme verranno versate,
mediante bonifico bancario, a decorrere dal mese di novembre 2025, entro il giorno 15
di ogni mese sul conto corrente intestato al padre presso o presso eventuale CP_3
altro istituto bancario. Tali somme si rivaluteranno annualmente secondo gli indici
ISTAT su richiesta e preavviso del sig. Pt_1
Pe Al mantenimento ordinario di provvederà la madre.
Il sig. corrisponderà inoltre alla sig.ra il 50% delle ulteriori spese Pt_1 CP_1
scolastiche ed extrascolastiche oltre alle spese mediche non coperte dal SSN per la
Pe figlia come da Protocollo del Tribunale di Vicenza in possesso dei coniugi ed in uso presso il Tribunale che si richiama integramente anche per le modalità e tempistica di
3 comunicazione delle spese in esso previste, impegnandosi integralmente il padre a sostenere del spese del dopo scuola di e qualora ritenuto da lui Per_1 Per_3
necessario.
La sig.ra corrisponderà al sig. l 50% delle ulteriori spese scolastiche CP_1 Pt_1
ed extrascolastiche oltre alle spese mediche non coperte dal SSN per i figli e Per_1
, come da Protocollo del Tribunale di Vicenza in possesso dei coniugi ed in Per_3
uso presso il Tribunale che si richiama integramente anche per le modalità e tempistica di comunicazione delle spese in esso previste,
5) Il padre, a cui viene assegnata la casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, si dovrà accollare integralmente il costo del mutuo bancario della casa coniugale senza che la sig.ra sia tenuta a versare alcunché. CP_1
Le utenze e le spese della casa coniugale, nessuna esclusa, saranno di spettanza esclusiva del sig. L'autovettura della sig.ra già di sua proprietà Pt_1 CP_1
rimarrà in sua esclusiva disponibilità.
6) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi rinunciando al reciproco mantenimento e rinunciando ad ogni domanda reciproca di addebito per tutti i fatti pregressi alla richiesta di separazione.
7) Il sig. si impegna entro e non oltre 90 giorni, dalla sottoscrizione del Pt_1
presente verbale che costituisce accordo di separazione, alla modifica dell'intestazione del mutuo bancario in essere riguardante l'acquisto della casa coniugale liberando e manlevando la sig.ra da ogni onere e spesa eliminando la sua posizione di CP_1
garante e facendo subentrare al suo posto i genitori paterni se dalla Banca ritenuto necessario, i quali si impegnano, in ogni caso, ad accollarsi il pagamento di tutte le rate del mutuo bancario pregresse e future qualora il figlio non abbia Parte_1
possibilità di provvedere, e con ciò al fine di garantire l'estinzione del mutuo bancario
4 anche in caso di eventuale decesso, di modo che i 3 figli non abbiano a sostenere debiti e/o costi derivanti dal mancato pagamento del mutuo bancario.
8) Le somme di cui al conto corrente intestato al sig. rimarranno di sua Pt_1
proprietà, come pure le somme giacenti sul conto postale della sig.ra CP_1
rimarranno di sua proprietà esclusiva.
9) Attribuirsi a favore di entrambi i genitori nella misura della metà il percepimento dell'assegno unico per ogni figlio e gli eventuali assegni familiari se previsti dalla normativa fiscale e/o tributaria e/o altre agevolazioni, come già avviene tuttora.
10) Ogni genitore dovrà comunque comunicare all'altro ogni variazione di residenza o di domicilio anche in futuro.
11) Le parti si impegnano al pagamento dei rispettivi legali incaricati con rinuncia alla solidarietà.
12) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali dei figli, confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni suindicate. Rinunciano allo stato alla domanda di divorzio
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo l'accoglimento .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 23.6.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Sarego il 22.9.2012, che dall'unione Controparte_1
erano nati tre figli, tutti ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 1.10.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1
5 aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso
indicate.
All'udienza del 4.11.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento
Pe condiviso dei tre figli minori, al collocamento di presso la madre e di e Per_1
presso il padre, nonché ai turni di responsabilità genitoriale materna e paterna. Per_3
Neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento ordinario e straordinario dei tre figli che si ritengono congrui ed adeguati alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario dei Parte_1
figli minori e . Per_1 Per_3
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio in Sarego il 22.9.2012 con atto trascritto al n. 5, parte I,
[...]
anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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