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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5494/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20251014800194588 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'1.11.2025 e pervenuto in Segreteria in data 28.11.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, impugnando l'avviso di pagamento n.
20251014800194588 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno “ Bacini del
Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno” notificato il 14-10-2025 relativo agli anni 2020, 2021, 2023 e
2025 per un importo di € 362,12, chiedendo che se ne accertasse l'illegittimità.
Essenzialmente contestava la mancanza di un beneficio diretto, specifico e immediato, comprovata dall'assenza di opere realizzate, da cui si poteva dedurre un beneficio diretto o qualsiasi utilità per la proprietà del contribuente. Eccepiva altresì l'illegittimità dell'avviso per omessa indicazione del responsabile del procedimento omessa motivazione dell'atto impugnato e circa i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno “ Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno”, con sede in Nocera Inferiore (Sa), Indirizzo_1 snc, C.F. 80009450653 a cui il ricorso risulta correttamente notificato .
Con memoria deposita il 14.2.2026 il ricorrente eccepiva altresì che il Consorzio non costituendosi in giudizio non aveva fornito la prova della notifica degli atti prodromici all'avviso di pagamento impugnato ed insisteva
, anche per questo ulteriore motivo, nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 19.2. 2026 ed è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto, non può essere accolto.
Come è noto, la disciplina in materia di contributo consortile di bonifica è contenuta nel libro terzo del codice civile, in particolare, all'art. 860 c.c. secondo cui "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica", nonché nel R.D. 13 febbraio
1933, n. 15, che costituisce a tutt'oggi il riferimento giuridico principale per la regolazione di questo settore dell'ordinamento, definendo i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione. In particolare l'art. 59 del detto Regio Decreto conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta "in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate".
In relazione al requisito del beneficio, la giurisprudenza si è soffermata sul criterio di specificità dello stesso, affermando - con orientamento ampiamente consolidato - che l'obbligo di contribuire alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere.
Secondo la Corte di Cassazione "il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dalla inclusione in esso del bene", dovendosi tuttavia tener conto del fatto che "in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 27057 del 19.12.2014; Cass. sez. trib. 10.4.2009 n. 8770; Cass. sez. I, 8.9.2004 n. 19509; Cass. sez. trib.
12.5.2003 n. 7240; Cass. S.U. n. 89 60/ 96; Cass. n. 7511/1993; in tal senso, nella giurisprudenza di merito CTR Roma, sez. VI, sentenza n. 245 del 4.7.2013; CTR Roma, sez. XXIX, sentenza n. 207 del
27.10.2009; CTR Perugia, sentenza n. 36/5/2007; CTP di Salerno, sez. XV, sentenza n. 68 del
13.4.2005).
Sul punto cruciale dell'onere della prova sull'assoggettamento o meno del singolo fondo al contributo di bonifica, la Suprema Corte si è espressa con dovizia di pronunce, evidenziando che "la prova del beneficio che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio ricevono dalle opere e dall'attività del consorzio deriva, sia pur solo in via presuntiva, dall'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che definisce l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica.
Incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria a quanto derivava dagli atti impositivi del consorzio" (cfr. Cass. civ., Sez. V, 27/04/2012, n. 6555); e ancora "in tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, in quanto l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 R.
D. 13 febbraio 1933, n. 215.". (cfr. Cass., Sez. V, Sentenza n. 13167 del 11.06.2014, nonché Cass., Sez.
V, Sentenza n. 428 del 10.1.2013).
Applicando i principi sopra ricordati al caso di specie, deve rilevarsi come il contribuente non abbia in alcun modo provato l'inesecuzione delle opere idrauliche e di manutenzione svolte in proprio favore dal
Consorzio, allegando in proposito contestazioni del tutto generiche.
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione "in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 27057 del
19.12.2014).
Parimenti, malgrado le tanto radicali quanto generiche contestazioni svolte, in materia di contributo di bonifica, "incombe sul contribuente la prova contraria dell'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa ovvero l'estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio. Il consorziato, ove contesti l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito, è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico nonché all'onere di indicare i relativi mezzi di prova." (cfr. Cass., Sez. V, n. 429 del 10.01.2013).
Va respinto anche il motivo relativo al difetto di motivazione in quanto l'avviso di pagamento impugnato - il quale di per sé non deve essere preceduto da alcun contraddittorio preventivo, svolgendo esso stesso una funzione notiziale e la cui mancata comunicazione non assume alcun rilievo, non certo applicandosi al ricorrente sanzioni o interessi per pregressi avvisi inottemperati - riporta tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi dell'imposta a versarsi, tali da permettere la ricostruzione del percorso logico giuridico che ha condotto all'individuazione del quantum debeatur, trattandosi peraltro di una contribuzione a cadenza annuale.
Del tutto priva di rilevanza processuale è in proposito la affermazione di non ricevere alcuna utilità, essa costituendo mera allegazione di parte, è sguarnita di un utile effetto probatorio oltre che genericamente indicativa della situazione dello stato dei luoghi.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti,
Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalla Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Da ultimo va osservato che alcuna decisione va assunta circa le spese di lite in considerazione della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 19 febbraio 2026 il Giudice Monocratico
Dr F.M. Fiore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5494/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno - 80009450653
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20251014800194588 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato l'1.11.2025 e pervenuto in Segreteria in data 28.11.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, impugnando l'avviso di pagamento n.
20251014800194588 emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno “ Bacini del
Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno” notificato il 14-10-2025 relativo agli anni 2020, 2021, 2023 e
2025 per un importo di € 362,12, chiedendo che se ne accertasse l'illegittimità.
Essenzialmente contestava la mancanza di un beneficio diretto, specifico e immediato, comprovata dall'assenza di opere realizzate, da cui si poteva dedurre un beneficio diretto o qualsiasi utilità per la proprietà del contribuente. Eccepiva altresì l'illegittimità dell'avviso per omessa indicazione del responsabile del procedimento omessa motivazione dell'atto impugnato e circa i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Non si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno “ Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno”, con sede in Nocera Inferiore (Sa), Indirizzo_1 snc, C.F. 80009450653 a cui il ricorso risulta correttamente notificato .
Con memoria deposita il 14.2.2026 il ricorrente eccepiva altresì che il Consorzio non costituendosi in giudizio non aveva fornito la prova della notifica degli atti prodromici all'avviso di pagamento impugnato ed insisteva
, anche per questo ulteriore motivo, nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
La causa è stata chiamata all'udienza camerale del 19.2. 2026 ed è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto, non può essere accolto.
Come è noto, la disciplina in materia di contributo consortile di bonifica è contenuta nel libro terzo del codice civile, in particolare, all'art. 860 c.c. secondo cui "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica", nonché nel R.D. 13 febbraio
1933, n. 15, che costituisce a tutt'oggi il riferimento giuridico principale per la regolazione di questo settore dell'ordinamento, definendo i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione. In particolare l'art. 59 del detto Regio Decreto conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta "in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate".
In relazione al requisito del beneficio, la giurisprudenza si è soffermata sul criterio di specificità dello stesso, affermando - con orientamento ampiamente consolidato - che l'obbligo di contribuire alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere.
Secondo la Corte di Cassazione "il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dalla inclusione in esso del bene", dovendosi tuttavia tener conto del fatto che "in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 27057 del 19.12.2014; Cass. sez. trib. 10.4.2009 n. 8770; Cass. sez. I, 8.9.2004 n. 19509; Cass. sez. trib.
12.5.2003 n. 7240; Cass. S.U. n. 89 60/ 96; Cass. n. 7511/1993; in tal senso, nella giurisprudenza di merito CTR Roma, sez. VI, sentenza n. 245 del 4.7.2013; CTR Roma, sez. XXIX, sentenza n. 207 del
27.10.2009; CTR Perugia, sentenza n. 36/5/2007; CTP di Salerno, sez. XV, sentenza n. 68 del
13.4.2005).
Sul punto cruciale dell'onere della prova sull'assoggettamento o meno del singolo fondo al contributo di bonifica, la Suprema Corte si è espressa con dovizia di pronunce, evidenziando che "la prova del beneficio che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio ricevono dalle opere e dall'attività del consorzio deriva, sia pur solo in via presuntiva, dall'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che definisce l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica.
Incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria a quanto derivava dagli atti impositivi del consorzio" (cfr. Cass. civ., Sez. V, 27/04/2012, n. 6555); e ancora "in tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, in quanto l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e 10 R.
D. 13 febbraio 1933, n. 215.". (cfr. Cass., Sez. V, Sentenza n. 13167 del 11.06.2014, nonché Cass., Sez.
V, Sentenza n. 428 del 10.1.2013).
Applicando i principi sopra ricordati al caso di specie, deve rilevarsi come il contribuente non abbia in alcun modo provato l'inesecuzione delle opere idrauliche e di manutenzione svolte in proprio favore dal
Consorzio, allegando in proposito contestazioni del tutto generiche.
Peraltro, secondo la Suprema Corte di Cassazione "in tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (cfr. Cass. Sez. V, Sentenza n. 27057 del
19.12.2014).
Parimenti, malgrado le tanto radicali quanto generiche contestazioni svolte, in materia di contributo di bonifica, "incombe sul contribuente la prova contraria dell'inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa ovvero l'estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio. Il consorziato, ove contesti l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito, è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico nonché all'onere di indicare i relativi mezzi di prova." (cfr. Cass., Sez. V, n. 429 del 10.01.2013).
Va respinto anche il motivo relativo al difetto di motivazione in quanto l'avviso di pagamento impugnato - il quale di per sé non deve essere preceduto da alcun contraddittorio preventivo, svolgendo esso stesso una funzione notiziale e la cui mancata comunicazione non assume alcun rilievo, non certo applicandosi al ricorrente sanzioni o interessi per pregressi avvisi inottemperati - riporta tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi dell'imposta a versarsi, tali da permettere la ricostruzione del percorso logico giuridico che ha condotto all'individuazione del quantum debeatur, trattandosi peraltro di una contribuzione a cadenza annuale.
Del tutto priva di rilevanza processuale è in proposito la affermazione di non ricevere alcuna utilità, essa costituendo mera allegazione di parte, è sguarnita di un utile effetto probatorio oltre che genericamente indicativa della situazione dello stato dei luoghi.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti,
Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalla Corte ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Da ultimo va osservato che alcuna decisione va assunta circa le spese di lite in considerazione della mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 19 febbraio 2026 il Giudice Monocratico
Dr F.M. Fiore