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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8298 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 1028/2023 (e 1029/2023)
Verbale dell'udienza del 23/09/2025 È presente per gli opponenti, anche per delega degli avv.ti Marino e Passariello, l'avv. Giacomo Junior Mallardo. È altresì presente, per la Credit Agricole Italia SpA, in sostituzione dell'avv. Antonio De Simone, l'Avv. Walter Giacomo Caturano. Contro É altresì presente, per l'opposta l'Avv. Paola Limatola. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Mallardo si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate. Richiama come precedente favorevole Trib. Napoli 5847 del 6/6/2024. L'avv. Mallardo chiede che il Tribunale stralci e non tenga conto delle note conclusive irritualmente depositate da controparte, su cui dichiara di non accettare il contraddittorio. L'avv. Caturano si riporta al contenuto di tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, insistendo su tutte le eccezioni e difese ivi formulate;
richiama le conclusioni in atti;
impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito e chiede assegnarsi la causa in decisione, rappresentando che la memoria conclusiva é meramente riepilogativa delle difese già svolte. L'avv. Limatola si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta, insistendo per il rigetto dell'opposizione; richiama integralmente le conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, 6 co. n. 1 ed alle istanze istruttorie richieste sino alla memoria ex art. 183, 6 co. n. 2; chiede decidersi la causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA pagina 1 di 7 Nelle cause riunite iscritte ai n. 1028 e 1029 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aurelio Marino, Giacomo Junior C.F._2
Mallardo e Marialuigia Passariello, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 263 OPPONENTI E
, c.f. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Barra, presso il cui studio elett.te domicilia in Casoria (Na), in Traversa Michelangelo n. 14 OPPOSTA NONCHÉ c.f.: Controparte_3
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Limatola, P.IVA_2 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.15 OPPOSTA NONCHÉ c.f.: in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Simone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Corso Umberto I, n. 22 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ed il sig. hanno proposto, con due diversi giudizi, rispettivamente Pt_1 Pt_2 iscritti al R.G. 1028/2023 e R.G. 1029/2023, successivamente riuniti, opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 07120210104172489(001-002), notificata ad entrambi in data 07.12.2022 dal concessionario della riscossione per il recupero di agevolazioni ex l. 662/1996. In particolare, gli istanti avrebbero garantito con fideiussione il rapporto bancario tra la e la , per cui è stata Parte_3 Controparte_4 attivata l'agevolazione ex l. 662/1996. Gli opponenti, con atti introduttivi speculari, nell'attribuire al credito natura privatistica, hanno dedotto che il ruolo esattoriale non può valere come titolo esecutivo, stante la necessità per l'ente di munirsi di un titolo e solo successivamente procedere all'iscrizione al ruolo esattoriale ed all'emanazione della cartella di pagamento. Hanno, quindi, eccepito pagina 2 di 7 il difetto di titolarità del rapporto giuridico, la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. ex art. 117, co. 1 e co. 3, T.u.b., nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. Si sono costituiti l' , la quale ha eccepito la carenza di Controparte_5 legittimazione passiva in ordine all'eccezione relativa all'assenza di un valido titolo esecutivo, ed il resistendo alla Controparte_6 Contro domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la previa istanza di chiamata in causa della , autorizzata dal g.i. esclusivamente nel giudizio R.G. Controparte_4
1029/2023, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultima onde ottenere la ripetizione di tutte le spese sostenute nel caso di accoglimento delle avverse pretese. Si è costituita, altresì, la chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_4 della domanda. L'opposizione è infondata. In via preliminare, va rammentato che si è costituita nel solo giudizio r.g. 1028/2023 CP_7 mentre la chiamata del terzo è stata autorizzata per il solo giudizio r.g. 1029/2023; giacchè le questioni dibattute sono del tutto analoghe, si ritiene che la costituzione possa valere per entrambi i procedimenti riuniti. Ciò esposto, con il principale motivo di opposizione, gli attori si dolgono della illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto priva del sottostante titolo esecutivo. Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche. Si ritiene opportuno chiarire che questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la Corte di Appello di Napoli che la Corte di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario. In particolare, quest'ultima ha affrontato la questione con più pronunce ribadendo un orientamento da ritenersi oggi consolidato, da ultimo, con l'ordinanza 9657/2024, in cui si è affermato che:
- .. in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_6 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999,
- trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive,
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento pagina 3 di 7 della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- .. la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano
- in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (…),
- con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero Controparte_6 esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni pagina 4 di 7 ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- .. si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- si è, pure, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che pagina 5 di 7 costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (v. pag. 49 del ricorso), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro. A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Ciò chiarito, in ordine agli ulteriori motivi di opposizione, relativi al difetto di titolarità del rapporto controverso, alla nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 co. 1 T.U.B: e alla decadenza ex art. 1957 c.c., nel ribadirne la genericità, se ne evidenzia, altresì, l'infondatezza, avendo il depositato, Controparte_6 benché in copia, i documenti probanti la validità del predetto contratto e delle relative garanzie specifiche rilasciate dai sig.ri e , redatti in forma scritta e sottoscritti Pt_1 Pt_2 dalle parti e, pertanto, da ritenersi validi, avendo gli istanti operato un disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. generico e non circostanziato (la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. – Cass. civ. sentenza n. 2908/2020). Ove poi si voglia ritenere integrato da parte degli opponenti non un disconoscimento ma un c.d. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento, l'orientamento che si condivide sul punto (Cass. 134 del 05/01/2025) ha chiarito che tale doglianza richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria. Infine, in ordine alla decadenza cui sarebbe incorso il creditore per non aver escusso il debitore entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, si evidenzia che, secondo l'orientamento di legittimità sopra riportato, l'azione spettante all'ente concedente,
.. non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito …trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta … il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo. Trattandosi, dunque,
pagina 6 di 7 di un “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie...”, l'ente impositore non può ritenersi decaduto ai sensi dell'art. 1957 c.c. per fatto della banca finanziatrice, la quale eventualmente potrà essere chiamata a restituire le somme al fideiussore che, quandanche consumatore, è in ogni caso cointeressato rispetto al finanziamento che garantisce, per cui non si rivela distonico assoggettarlo all'azione di restituzione di una garanzia pubblica di cui ha, quantomeno indirettamente, beneficiato (si precisa, in ogni caso, quanto al sig. , che lo stesso ha ricoperto cariche nell'ambito Pt_2 della società beneficiaria, per cui non riveste la qualità di consumatore, con la conseguenza che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita nel contratto di fideiussione gli può essere validamente opposta). Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Alla luce del contrasto esistente in ordine al primo motivo di opposizione, su cui la S.C. è intervenuta con pronunce esplicite in corso di causa, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante parte viene posta a carico dei soccombenti, anche con riferimento alla chiamata in causa, e si liquida, ex D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della lite e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa per metà le spese di lite e condanna e , in solido, Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore dell' , e CP_7 Controparte_3
Credit Agricole Italia s.p.a., delle competenze di lite, che liquida, per ciascuna, in € 3.526,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva, oltre esborsi per chiamata sostenuti dalla chiamante, con attribuzione quanto al difensore costituito per , dichiaratosi antistatario. CP_7
Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 7 di 7
Verbale dell'udienza del 23/09/2025 È presente per gli opponenti, anche per delega degli avv.ti Marino e Passariello, l'avv. Giacomo Junior Mallardo. È altresì presente, per la Credit Agricole Italia SpA, in sostituzione dell'avv. Antonio De Simone, l'Avv. Walter Giacomo Caturano. Contro É altresì presente, per l'opposta l'Avv. Paola Limatola. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Mallardo si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di causa e chiede l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ivi formulate. Richiama come precedente favorevole Trib. Napoli 5847 del 6/6/2024. L'avv. Mallardo chiede che il Tribunale stralci e non tenga conto delle note conclusive irritualmente depositate da controparte, su cui dichiara di non accettare il contraddittorio. L'avv. Caturano si riporta al contenuto di tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa, insistendo su tutte le eccezioni e difese ivi formulate;
richiama le conclusioni in atti;
impugna e contesta ogni avverso dedotto ed eccepito e chiede assegnarsi la causa in decisione, rappresentando che la memoria conclusiva é meramente riepilogativa delle difese già svolte. L'avv. Limatola si riporta a tutti i propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta, insistendo per il rigetto dell'opposizione; richiama integralmente le conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, 6 co. n. 1 ed alle istanze istruttorie richieste sino alla memoria ex art. 183, 6 co. n. 2; chiede decidersi la causa. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA pagina 1 di 7 Nelle cause riunite iscritte ai n. 1028 e 1029 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 aventi ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aurelio Marino, Giacomo Junior C.F._2
Mallardo e Marialuigia Passariello, presso il cui studio elett.te domiciliano in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 263 OPPONENTI E
, c.f. in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Barra, presso il cui studio elett.te domicilia in Casoria (Na), in Traversa Michelangelo n. 14 OPPOSTA NONCHÉ c.f.: Controparte_3
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Limatola, P.IVA_2 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.15 OPPOSTA NONCHÉ c.f.: in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio De Simone, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, al Corso Umberto I, n. 22 TERZA CHIAMATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ed il sig. hanno proposto, con due diversi giudizi, rispettivamente Pt_1 Pt_2 iscritti al R.G. 1028/2023 e R.G. 1029/2023, successivamente riuniti, opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella di pagamento n. 07120210104172489(001-002), notificata ad entrambi in data 07.12.2022 dal concessionario della riscossione per il recupero di agevolazioni ex l. 662/1996. In particolare, gli istanti avrebbero garantito con fideiussione il rapporto bancario tra la e la , per cui è stata Parte_3 Controparte_4 attivata l'agevolazione ex l. 662/1996. Gli opponenti, con atti introduttivi speculari, nell'attribuire al credito natura privatistica, hanno dedotto che il ruolo esattoriale non può valere come titolo esecutivo, stante la necessità per l'ente di munirsi di un titolo e solo successivamente procedere all'iscrizione al ruolo esattoriale ed all'emanazione della cartella di pagamento. Hanno, quindi, eccepito pagina 2 di 7 il difetto di titolarità del rapporto giuridico, la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. ex art. 117, co. 1 e co. 3, T.u.b., nonché la decadenza ex art. 1957 c.c. Si sono costituiti l' , la quale ha eccepito la carenza di Controparte_5 legittimazione passiva in ordine all'eccezione relativa all'assenza di un valido titolo esecutivo, ed il resistendo alla Controparte_6 Contro domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, la previa istanza di chiamata in causa della , autorizzata dal g.i. esclusivamente nel giudizio R.G. Controparte_4
1029/2023, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultima onde ottenere la ripetizione di tutte le spese sostenute nel caso di accoglimento delle avverse pretese. Si è costituita, altresì, la chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_4 della domanda. L'opposizione è infondata. In via preliminare, va rammentato che si è costituita nel solo giudizio r.g. 1028/2023 CP_7 mentre la chiamata del terzo è stata autorizzata per il solo giudizio r.g. 1029/2023; giacchè le questioni dibattute sono del tutto analoghe, si ritiene che la costituzione possa valere per entrambi i procedimenti riuniti. Ciò esposto, con il principale motivo di opposizione, gli attori si dolgono della illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto priva del sottostante titolo esecutivo. Al riguardo, è noto il dibattito giurisprudenziale che ha visto contrapposte, anche presso questo ufficio, posizioni antitetiche. Si ritiene opportuno chiarire che questo giudice ha aderito inizialmente alla tesi secondo cui l'iscrizione a ruolo di specie, ove manchi un titolo esecutivo, è illegittima. Tuttavia, come già fatto in altri giudizi, si deve prendere atto che sia la Corte di Appello di Napoli che la Corte di legittimità hanno sposato l'orientamento contrario. In particolare, quest'ultima ha affrontato la questione con più pronunce ribadendo un orientamento da ritenersi oggi consolidato, da ultimo, con l'ordinanza 9657/2024, in cui si è affermato che:
- .. in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_6 detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999,
- trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive,
- l'art.
8-bis della l. n. 33 del 2015, di conversione del d.l. n. 3 del 2015, disciplinando il ‹‹Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese›› (così in rubrica, a esplicazione del fondamento pagina 3 di 7 della norma), stabilisce che ‹‹il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi››. Prevede, inoltre, che ‹‹la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti›› e che ‹‹al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni››,
- .. la «norma dell'art.
8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», ma piuttosto come disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (..). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano
- in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (…),
- con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98 si è chiarito che in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (..); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; ..),
- si è, al riguardo, sottolineato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
- l'art. 9, comma 5 del d.lgs. n. 46/1997 integra, in sostanza, una disposizione di legge riconfermata dall'art. 17 del decreto legge n. 3/2015, che, a sua volta, richiamando solo l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, consente di avvalersi della procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente, Tanto conduce a ritenere che il procedimento di recupero Controparte_6 esattoriale deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, come gli odierni pagina 4 di 7 ricorrenti, a nulla rilevando che questi ultimi non siano stati beneficiari diretti di un finanziamento bancario assistito da garanzia ai sensi della legge n. 662/1996. E ciò perché l'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo (..),
- l'espressione ‹‹finanziamenti››, contenuta nella norma invocata, è già stata oggetto di interpretazione da parte di questa Corte (..), che ha ritenuto che essa debba essere intesa in senso non strettamente formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo l'art. 7 d.lgs. n. 123/98 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo (il caso esaminato nella predetta pronuncia si riferiva, in particolare, ai contributi in conto capitale ed in conto di gestione). Si è spiegato che una tale interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici (..);
- .. si è esclusa una “interpretazione riduttiva” dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla. In particolare, nell'ordinanza n. 2664/2019, si è evidenziato che, in difetto di una definizione di finanziamenti contenuta nel d.lgs. n. 123/98, il termine finanziamento non si riduce solo ad una formula equivalente ai “contratti di credito” ed ai casi di erogazione diretta di somme di denaro e, in tale prospettiva, essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 123/1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento,
- si è, pure, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la ‹‹revoca››, che pagina 5 di 7 costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la “revoca” richiamata dal d.lgs. n. 123/98, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni ricorrenti (v. pag. 49 del ricorso), non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. Non può, pertanto, ritenersi che l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/08 debba trovare applicazione esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e poi “revocati”, ossia nel solo caso di erogazione diretta di danaro. A fronte delle conclusioni raggiunte dal giudice di nomofilachia, a mezzo di puntuale e dettagliata disamina della disciplina, ritiene questo giudice che non vi siano valide ragioni per discostarsene. Ciò chiarito, in ordine agli ulteriori motivi di opposizione, relativi al difetto di titolarità del rapporto controverso, alla nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 co. 1 T.U.B: e alla decadenza ex art. 1957 c.c., nel ribadirne la genericità, se ne evidenzia, altresì, l'infondatezza, avendo il depositato, Controparte_6 benché in copia, i documenti probanti la validità del predetto contratto e delle relative garanzie specifiche rilasciate dai sig.ri e , redatti in forma scritta e sottoscritti Pt_1 Pt_2 dalle parti e, pertanto, da ritenersi validi, avendo gli istanti operato un disconoscimento ex artt. 2712 e 2719 c.c. generico e non circostanziato (la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. – Cass. civ. sentenza n. 2908/2020). Ove poi si voglia ritenere integrato da parte degli opponenti non un disconoscimento ma un c.d. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento, l'orientamento che si condivide sul punto (Cass. 134 del 05/01/2025) ha chiarito che tale doglianza richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria. Infine, in ordine alla decadenza cui sarebbe incorso il creditore per non aver escusso il debitore entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, si evidenzia che, secondo l'orientamento di legittimità sopra riportato, l'azione spettante all'ente concedente,
.. non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito …trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta … il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo. Trattandosi, dunque,
pagina 6 di 7 di un “diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie...”, l'ente impositore non può ritenersi decaduto ai sensi dell'art. 1957 c.c. per fatto della banca finanziatrice, la quale eventualmente potrà essere chiamata a restituire le somme al fideiussore che, quandanche consumatore, è in ogni caso cointeressato rispetto al finanziamento che garantisce, per cui non si rivela distonico assoggettarlo all'azione di restituzione di una garanzia pubblica di cui ha, quantomeno indirettamente, beneficiato (si precisa, in ogni caso, quanto al sig. , che lo stesso ha ricoperto cariche nell'ambito Pt_2 della società beneficiaria, per cui non riveste la qualità di consumatore, con la conseguenza che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. inserita nel contratto di fideiussione gli può essere validamente opposta). Ne consegue il rigetto dell'opposizione. Alla luce del contrasto esistente in ordine al primo motivo di opposizione, su cui la S.C. è intervenuta con pronunce esplicite in corso di causa, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante parte viene posta a carico dei soccombenti, anche con riferimento alla chiamata in causa, e si liquida, ex D.M. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della lite e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa per metà le spese di lite e condanna e , in solido, Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore dell' , e CP_7 Controparte_3
Credit Agricole Italia s.p.a., delle competenze di lite, che liquida, per ciascuna, in € 3.526,00 oltre spese generali al 15%, cpa e iva, oltre esborsi per chiamata sostenuti dalla chiamante, con attribuzione quanto al difensore costituito per , dichiaratosi antistatario. CP_7
Così deciso in Napoli, il 23/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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