TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 239
TAR
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
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Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 27, comma 2, Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990; travisamento dei fatti; errore nei presupposti; abnormità, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, illogicità manifesta, irragionevolezza, carenza e difetto di motivazione, carenza di istruttoria; illegittimità e annullabilità ex art. 21 octies legge n. 241/1990

    Il Tribunale dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell'adozione di nuove determinazioni impugnate con ricorso per motivi aggiunti.

  • Improcedibile
    Violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale; violazione degli artt. 8 e 14 della C.E.D.U.; violazione dell’art. 34 Cost., dell’art. 14 Carta Diritti Fondamentali U.E., dall’art. 38 d.lgs. n. 286/1998; difetto di istruttoria, irragionevolezza, violazione di legge e difetto di motivazione

    Il Tribunale dichiara l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito dell'adozione di nuove determinazioni impugnate con ricorso per motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed elusione del giudicato cautelare

    Il Tribunale ritiene che l'amministrazione abbia adempiuto correttamente agli incombenti disposti dall'ordinanza cautelare, effettuando nuovi accertamenti che hanno confermato la pendenza del procedimento penale per porto abusivo d'armi. La valutazione di pericolosità sociale può essere desunta anche da fatti di reato per cui sia in corso il procedimento penale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 27, comma 2, Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990; violazione di legge, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale, abnormità e sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 8 e 14 C.E.D.U., dell’art. 34 Cost., dell’art. 14 della Carta Diritti Fondamentali U.E., nonché dell’art. 38 d.lgs. n. 286/1998; illegittimità e annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/1990

    Il Tribunale ritiene che il riferimento alla mancanza di fonti reddituali lecite fosse funzionale a corroborare il giudizio di pericolosità sociale, basato su elementi indiziari concordanti. La documentazione successiva all'adozione dei provvedimenti impugnati è irrilevante. La violazione dell'art. 8 CEDU è esclusa per mancata prova della formazione di una famiglia in Italia. Le valutazioni dell'amministrazione sulla pericolosità sociale sono sindacabili solo in casi di illogicità, carenza di presupposti o manifesta incongruità, non riscontrate nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 239
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 239
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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