Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-o, nato in-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocatessa Laura Bondì, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/b;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- quanto al ricorso introduttivo , del provvedimento -OMISSIS--Cont.Cap emesso dal Questore di Palermo in data 29.10.2024. notificato in data 11.11.2024, con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del Permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore dell’odierno ricorrente;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti , del provvedimento di conferma adottato dal Questore di Palermo prot. -OMISSIS-Cont. Cap. del 24.04.2025, comunicato in data 02.05.2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Palermo;
Viste le ordinanze cautelari di questo Tribunale nn. -OMISSIS-
Visto il decreto della Commissione per il patrocinio a spese delle Stato n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RI FI e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Bondì per il ricorrente ed avvocato Immordino per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercè l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile -OMISSIS- Cont. Cap. del 29.10.2024 (notificato in data 11.11.2024) con cui è stata denegata la sua istanza di rilascio di un Permesso di soggiorno in attesa di occupazione, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione dell’art. 27, comma 2, Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990; travisamento dei fatti; errore nei presupposti; abnormità, eccesso di potere, violazione del principio di proporzionalità, illogicità manifesta, irragionevolezza, carenza e difetto di motivazione, carenza di istruttoria; illegittimità e annullabilità ex art. 21 octies legge n. 241/1990 ;
II) Violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale; violazione degli artt. 8 e 14 della C.E.D.U.; violazione dell’art. 34 Cost., dell’art. 14 Carta Diritti Fondamentali U.E., dall’art. 38 d.lgs. n. 286/1998; difetto di istruttoria, irragionevolezza, violazione di legge e difetto di motivazione .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto che all’approssimarsi del termine di scadenza del titolo di soggiorno, di cui era già in possesso, ha inoltrato nelle forme di legge l’istanza in discorso, la quale è stata tuttavia rigettata in considerazione di alcuni precedenti penali a suo carico.
2.1) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata, ad esito della camera di consiglio del 13.03.2025 questo Tribunale ha adottato l’ordinanza cautelare -OMISSIS-, con cui ha sollecitato un riesame della fattispecie oggetto del decidere, in particolare sul punto dell’effettiva gravità dei fatti di reato contestati al ricorrente, in uno all’ulteriore profilo attinente all’inserimento del medesimo nella comunità nazionale.
2.2) È stato così adottato il secondo provvedimento di diniego specificato in epigrafe (-OMISSIS-Cont. Cap. del 24.04.2025, comunicato in data 02.05.2025) per impugnare il quale parte ricorrente ha domandato, nel corso dell’udienza pubblica del 02.07.2025, la concessione dei termini a difesa.
3.1) Incardinato ritualmente ricorso per motivi aggiunti avverso tali determinazioni dell’Amministrazione, ad esito della nuova camera di consiglio del 22.07.2025, l’istanza cautelare contestualmente presentata dall’interessato è stata accolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., mercé ordinanza cautelare -OMISSIS-.
3.2) Infine, all’udienza pubblica del 02.12.2025, previo cambio del giudice relatore, questo Tribunale ha rilevato di ufficio (come da avviso riportato a verbale) la possibile improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio ed invitato le parti a dedurre sul punto.
Ad esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1) Preliminarmente, come da predetto avviso, questo Tribunale rileva che, a seguito dell’adozione delle nuove determinazioni impugnate con ricorso per motivi aggiunti, è venuto meno qualsiasi interesse all’esame del merito del gravame introduttivo del giudizio. Di talché, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
4.2) Passando all’esame del merito del gravame per motivi aggiunti, le deduzioni d’illegittimità ivi prospettate sono affidate ai seguenti motivi di annullamento:
I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed elusione del giudicato cautelare ;
II) Violazione dell’art. 27, comma 2, Cost.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 bis, d.lgs. n. 286/1998; violazione dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990; violazione di legge, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, errore nei presupposti, mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale, abnormità e sviamento; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 8 e 14 C.E.D.U., dell’art. 34 Cost., dell’art. 14 della Carta Diritti Fondamentali U.E., nonché dell’art. 38 d.lgs. n. 286/1998; illegittimità e annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/1990 .
Orbene, ad esito di un esame più approfondito della fattispecie di causa, il Tribunale considera infondate tali prospettazioni difensive e meritevole di rigetto il ricorso per motivi aggiunti per le ragioni, che seguono.
4.3.1) Con il primo di tali motivi aggiunti è stato innanzitutto lamentato che l’Amministrazione intimata avrebbe eluso o, comunque, violato il dictum della prima ordinanza cautelare di questo Tribunale, effettuando un’istruttoria superficiale in ordine ai reati, da cui era stata originariamente desunta la condizione di persona socialmente pericolosa del -OMISSIS-, in particolare rispetto a quello di porto abusivo d’armi , commesso il 01.04.2022 in Palermo.
A dire del ricorrente la scelta della Questura di Palermo di non attendere la chiusura del giudizio penale relativo al suddetto reato e di desumere quindi dalla mera contestazione del fatto di reato elementi a supporto della sua valutazione di pericolosità sociale, non sarebbe congruente con l’incombente di remand disposto in fase cautelare.
4.3.2) Tale deduzione d’illegittimità non può essere tuttavia condivisa alla luce del chiaro tenore dell’ordinanza cautelare in discorso (la numero 136/2025), in cui si legge testualmente quanto segue: “Considerato che, con il provvedimento impugnato, la Questura di Palermo negava il rilascio del Permesso di soggiorno per attesa occupazione al ricorrente rappresentandone, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, la pericolosità per l’ordine pubblico in ragione: a) della condanna passata in giudicato per i reati di minaccia (612 c.p.) e lesioni personali dolose (582 c.p.), fatti commessi il 15 aprile 2020; b) per il rinvio a giudizio per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere (art. 4 della l. 110/1975) e di porto abusivo di armi (art. 699 c.p.), fatti commessi il 1 aprile 2022; Rilevato che tale provvedimento veniva impugnato dal ricorrente che, con l’articolazione di due motivi di ricorso, essenzialmente ne lamentava l’illegittimità perché l’Amministrazione non avrebbe valutato anche l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale, che emergerebbe dal percorso di mediatore culturale intrapreso (v. iscrizione ASP Palermo), anche nell’ambito di enti del terzo settore (v. collaborazione con Save The Children) e dalla carriera universitaria in atto (v. iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo); Rilevato, quindi, che l’amministrazione – ferma la possibilità di rinnovare il diniego e/o rappresentare altre, specifiche ragioni impeditive, anche da altra documentazione in suo possesso – dovrà verificare la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente, tenendo anche conto: - degli altri elementi di fatto versati in atti dal -OMISSIS-, che dal provvedimento non paiono essere stati presi in considerazione; - del dettaglio, allo stato non menzionato, dei reati commessi, soprattutto rispetto alla grave pendenza per il reato di porto di arma per cui, dal certificato versato dalla difesa, risulta la fissazione dell’udienza di comparizione al 17 aprile 2024 scorso; - del contributo che il -OMISSIS- ha reso alla comunità nazionale ospitante, anche rispetto ai tributi versati agli enti della Repubblica, da valutare con quanto invece la Repubblica ha allo stato indubbiamente reso in suo favore (v. ad es. percorsi di studio); Ritenuto, dunque, che la domanda cautelare debba trovare accoglimento nei limiti del riesame dell’istanza del ricorrente nei termini di cui sopra”.
Adempiendo correttamente agli incombenti così disposti da questo Tribunale, l’Amministrazione intimata ha effettuato in data 28.03.2025 dei nuovi accertamenti presso i competenti Uffici giudiziari, dai quali è emerso che per il contestato reato di porto abusivo d’armi è in corso il relativo procedimento penale.
Quindi ha confermato, anche in forza di tale circostanza, il giudizio già espresso in prime cure sulla pericolosità sociale, valutata ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, recante il Codice Leggi Antimafia , del ricorrente.
Invero, nessuna abnormità è dato rilevare nell’operato della Questura di Palermo stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede ragione di decampare, secondo cui la valutazione di pericolosità sociale di una persona ai sensi dell’art. 1 Codice Leggi Antimafia può essere desunta anche da fatti di reato soltanto addebitati all’interessato, per i quali sia ancora in corso il procedimento di accertamento della relativa responsabilità in sede penale (cfr. Corte Cass., Sez. VI pen., sent. 13.07.2017, n. 36216).
In altri termini, verificato che il procedimento giudiziario attinente il reato in discorso è tutt’ora pendente (così come richiesto da questo Tribunale con la sua ordinanza di remand ) l’Amministrazione intimata ha considerato, in modo del tutto corretto, tale circostanza come sintomatica di quella particolare condizione personale che ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 Codice Leggi Antimafia e degli artt. 4, 5, d.lgs. n. 286/1998, giustifica il diniego di un’istanza di titolo di soggiorno.
4.4.1) Sotto altro e concorrente profilo, sempre mercé il primo dei motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle determinazioni gravate dalla mancata ponderazione del contributo fornito da parte sua alla nostra comunità nazionale, rispetto a quanto resogli dal nostro Stato.
In particolare, è stato prospettato che, nell’addurre come circostanza dimostrativa del suo mancato inserimento sociale il dato di fatto dell’assenza di fonti reddituali lecite, l’Amministrazione avrebbe omesso ingiustificatamente di prendere in considerazioni modalità ulteriori comunque atte a favorire l’integrazione del -OMISSIS- nella comunità nazionale, come l’attività prestata in favore di enti filantropici e l’iscrizione del ricorrente alla locale Università degli Studi; oltre al suo lungo periodo di soggiorno pregresso in Italia.
4.4.2) In senso contrario a quanto dedotto in gravame il Tribunale rileva però che il riferimento contenuto nelle determinazioni impugnate alla mancanza di una fonte reddituale lecita e certa era funzionale a corroborare il giudizio di pericolosità sociale del -OMISSIS-, già espresso legittimamente dall’Amministrazione intimata ai sensi del Codice Leggi Antimafia , come è dato evincere chiaramente dal seguente passo dell’atto impugnato: “ATTESO che i precedenti penali riportati dallo straniero, l’accertata assenza di una stabile e regolare occupazione lavorativa, l’assenza dei presupposti generali di inclusione sociale e di legami familiari nel territorio dello Stato, depongono per una condotta delittuosa svolta in maniera non occasionale e per un’evidente pericolosità sociale del soggetto” .
Ebbene, come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato con considerazioni, che questo Tribunale condivide e fa proprie, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio di pericolosità sociale nei confronti di uno straniero istante per il rilascio del titolo di soggiorno, avendo la facoltà di fondare tale giudizio anche su elementi di prova a carattere meramente indiziario, purché concordanti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 28.12.2022, n. 11386 ed in senso conforme ibidem , sent. 22.12.2022, n. 11252 e sent. 14.06.2022, n. 4816).
È stato altresì chiarito che l’Autorità questorile, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità sociale, non deve fondare lo stesso su una sentenza irrevocabile di condanna, né sull’accertamento della commissione di specifici fatti costituenti reato, essendo sufficiente che vi siano elementi di fatto, anche se concretatisi in un singolo episodio ed anche prescindendo dal vaglio del medesimo da parte del giudice penale, da cui sia desumibile una condotta del soggetto tale da dimostrarne l’inclinazione a delinquere e da escludere l’episodicità del comportamento fonte di allarme sociale; potendosi così considerare, il giudizio di pericolosità, come pienamente giustificato, in quanto il medesimo è caratterizzato da una discrezionalità molto ampia, sindacabile esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza di presupposti o di manifesta incongruità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 05.07.2022, n. 5599).
Nel caso oggetto del decidere nessuna illogicità ovvero incongruità è dato scorgere nelle valutazioni dell’Amministrazione intimata, la quale ha tratto, in modo del tutto logico, dal coacervo di elementi indiziari testé descritti, ognuno dei quali dotato di per sé dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dall’art. 2729 cod. civ. ai fini delle presunzioni hominis , la valutazione di pericolosità sociale del -OMISSIS-.
Priva di pregio appare al riguardo la documentazione versata in atti dal ricorrente in data 01.07.2025, attestante il sostegno economico da parte di un benefattore privato; la prossima stipulazione di un contratto di lavoro subordinato nel settore della ristorazione; un incarico da parte di un’associazione culturale; trattandosi di documentazione afferente a circostanze verificatesi in data successiva all’adozione delle determinazioni gravate e, pertanto, non conferente ai fini dello scrutinio della loro legittimità e (in parte) priva di effettivo valore probatorio.
Infatti, come già chiarito dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, nessun pregio può avere, ai fini delle valutazioni su una richiesta di titolo di soggiorno, la semplice promessa di assunzione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sent. 07.04.2025, n. 6943).
4.5.1) Mercé il secondo motivo aggiunto sono state riproposte, in sostanza, le stesse ragioni di doglianza già prospettate col primo motivo sotto il differente profilo dell’eccesso di potere; vizio che il Tribunale non considera però sussistente nel caso oggetto del decidere per le medesime considerazioni esposte al punto 4.4.2) sui limiti del sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni fatte dalla P.A. circa la pericolosità sociale di un individuo, da intendersi qui richiamate per intero.
4.5.2) Priva di pregio risulta poi la dedotta violazione dell’art. 8 C.E.D.U. in tema di tutela della vita privata e familiare di una persona, dal momento che non è stata versata in atti alcuna prova a riscontro dell’effettiva formazione di una famiglia in Italia da parte del ricorrente.
5) Per quel che concerne le spese del giudizio, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti.
6) Infine, visto il decreto n. -OMISSIS-, con cui la competente Commissione presso questo Tribunale ha ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e considerata la non manifesta infondatezza del gravame, il Tribunale ammette in via definitiva il medesimo al beneficio in discorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da pedissequo ricorso per motivi aggiunti, così decide:
a ) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;
b ) rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nella presente sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT TI, Presidente
RI FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FI | RT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.