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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7456 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5416/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5416/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONAVITA Controparte_1 P.IVA_1
MO e dell'avv. LOMBARDI GIORGIO ( PIAZZA ARMANDO DIAZ, C.F._1
7 20123 MILANO;
( ) P.zza Armando Diaz, 7 20123 Parte_1 C.F._2
Milano; elettivamente domiciliato in VIA VALPARAISO, 16 20144 MILANO presso il difensore avv.
BONAVITA MO
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TT AN Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. MACCHI ROBERTO ( VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE presso il difensore avv.
TT AN
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come di cui al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, dell'importo in linea capitale di € 55.424,81 come da estratto dei libri contabili obbligatori di ovvero della maggiore o minor somma che CP_3 sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, ovvero risultante dalla ricognizione di debito di cui al doc. 2, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, in conformità al decreto ingiuntivo n. 23391/2019 emesso il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano, passato in giudicato;
in via subordinata: in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'accordo transattivo del 21 novembre 2018 sottoscritto tra e CP_4 Controparte_1 accertando la successione di nei contratti tra le suddette parti e/o la Controparte_2 risoluzione del beneficio di pagamento rateale di cui all'accordo stesso e/o la decadenza del beneficio di pagamento, in conformità al decreto ingiuntivo n. 23391/2019 emesso il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento integrale in favore di della somma in linea capitale di € 55.424,81, CP_1
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento integrale in favore di della somma in linea capitale di € 55.424,81, CP_1 ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, ovvero risultante dalla ricognizione di debito di cui al doc. 2, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'integrale rifusione in favore di delle spese e dei compensi professioni e tecnici del CP_1 presente giudizio, come liquidate, oltre accessori di legge;
in via istruttoria:
- ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., ordinare a già C.F. e CP_4 CP_5
P.IVA n. , con sede legale in Garbagnate Milanese, Via dei Pioppi n. 22, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, il curatore Prof. Dott. Persona_1 l'esibizione integrale degli originali dei libri contabili obbligatori della fallita di CP_4 cui all'anno 2018, limitatamente alla parte relativa ai rapporti intrattenuti da con CP_4 l'odierna ricorrente ed ai debiti ceduti dalla stessa a Controparte_1 CP_4 [...] con atto di conferimento del 30 ottobre 2018 o, in subordine, di copia autentica Controparte_2 di tali documenti. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dalla resistente
Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: Nel merito: respingere le domande svolte dalla ricorrente nei suoi confronti essendo del tutto illegittime ed infondate per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto oppure, nella denegata ipotesi in cui pagina 2 di 13 ritenesse tenuta al pagamento del debito commerciale Controparte_2 ceduto in occasione della stipula dell'atto di conferimento del ramo d'azienda del 30.10.2018, dichiarare la resistente tenuta a corrispondere a la minor somma di euro 3.424,81. Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 per ottenere la condanna di tale società al pagamento di € 55.424,81.
[...]
A fondamento della propria pretesa la ricorrente ha fatto valere la responsabilità solidale della controparte ex art. 2560 c.c.
In particolare avrebbe svolto a favore di prestazioni destinate a sviluppare CP_1 CP_3 un'attività di vendita e -commerce B2C (Business to consumer) in forza di un contratto stipulato in data
1.3.2018.
Dopo varie vicende tra le parti, avrebbe ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 per il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dell'attività svolta a favore della CP_3 medesima.
Nel corso del giudizio di opposizione a tale decreto, la debitrice sarebbe stata dichiarata fallita con conseguente estinzione del relativo procedimento non tempestivamente riassunto e passaggio in giudicato dell'opposto decreto.
Essendo risultato infruttuoso il tentativo di recupero di tale corrispettivo nella procedura fallimentare nonostante l'intervenuta esecutorietà dello stato passivo con riconoscimento del credito di in via chirografaria, ha agito nei confronti dell'odierna convenuta, asseritamente divenuta CP_1 CP_1 cessionaria dell'azienda a seguito di conferimento della stessa nella . CP_2
Si è regolarmente costituita quest'ultima, facendo valere, l'insussistenza del titolo azionato.
In particolare, ha sostenuto che il debito in questione non sarebbe stato incluso CP_2 nell'azienda oggetto di cessione. con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. costituente la fonte dell'invocata responsabilità della resistente.
Ritenuti insussistenti presupposti per il rito sommario alla luce delle difese delle parti, in seguito alla relativa conversione ex art. 702 ter c.p.c., eseguito l'ordine di esibizione di alcuni libri contabili di in bonis, inutilmente tentata più volte la conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in CP_3 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 13 In forza di contratto in data 1.3.2018, ha svolto le attività ivi indicate volte allo CP_1 sviluppo dell'attività di e-commerce B2C, denominato 'Revenue Sharing Mec Shoppung 2018-2020', avente ad oggetto lo svolgimento di servizi volti per implementare l'attività di commercio via web di capi di abbigliamento e calzature di (doc. n. 1). CP_3
Nel corso dell'esecuzione del rapporto, quest'ultima ha interrotto i pagamenti dei corrispettivi pattuiti, maturando un debito, alla data del 21 novembre 2018 dell'importo di € 120.000,00, come dalla medesima riconosciuto (doc. n. 2 att.).
Al fine di definire bonariamente le vicende insorte, le parti hanno stipulato un accordo transattivo con cui hanno concordato un piano di rientro.
In particolare, esse hanno convenuto una riduzione dell'importo debitorio limitandolo ad €
80.000,00 ed hanno stabilito una rateizzazione dei pagamenti, fissando n. 11 rate del valore di €
7.000,00 ciascuna, ad eccezione della prima (€ 10.000,00) con scadenza mensile fino al 31.10.2019.
Le contraenti hanno inoltre escluso l'effetto novativo della transazione, stabilendo che l'omesso versamento anche di una sola delle rate pattuite avrebbe comportato la decadenza di dal CP_3 beneficio del termine e il diritto di di richiedere immediatamente l'intero importo del residuo del CP_1 debito originario di € 120.000,00.
Dopo aver versato le prime 7 rate per la somma complessiva di € 52.000,00, ha CP_3 interrotto il versamento delle restanti rate.
In data 4.11.2019 ha così ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per CP_1 la residua parte del credito pari, in linea capitale, all'importo di € 68.000,00.
Nel corso del giudizio di opposizione a tale decreto, in data 22.12.2020 è stata CP_3 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 659/2020.
Estinto tale giudizio per omessa riassunzione dello stesso, passato in giudicato l'opposto decreto, si è insinuata al passivo del per il proprio credito, ammesso in via CP_1 Parte_2 chirografaria, senza, tuttavia, ottenere alcun pagamento in relazione al proprio credito.
Considerato che nelle more, in data 30.7.2018, ha conferito alla il ramo CP_3 CP_2
d'azienda asseritamente avente ad oggetto la citata attività e-commerce B2C in relazione a cui CP_1 aveva svolto le proprie prestazioni, ha instaurato il presente giudizio, facendo valere la CP_1 responsabilità solidale della conferitaria per pacifico principio equiparata alla CP_2 cessionaria di azienda e come tale soggetta all'art. 2560 c.c.
pagina 4 di 13 ha contestato l'avversa ricostruzione della vicenda, sostenendo, in virtù di una CP_2 serie di argomentazioni, che il debito azionato non sarebbe stato dalle parti incluso nell'azienda conferita e sarebbe comunque parzialmente estinto.
Ne discenderebbe l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della citata norma e della responsabilità solidale della convenuta.
Sul conferimento di azienda e sulla responsabilità solidale della conferitaria.
Come evincibile dai documenti e non contestato, con atto in data 30.10.2018 per atto Notaio di
Milano, dott. , rep. n. 4610, raccolta 2183, l'assemblea dei soci di ha deliberato Persona_2 CP_3 un aumento di capitale sociale a pagamento da offrire in parte ai soci e in parte ai terzi.
In particolare, per la parte destinata a terzi, ha individuato in Mecshopping la nuova CP_3 socia, per un dato importo come da valore determinato in base alla perizia redatta ex art. 2465 c.c., da liberarsi mediante conferimento del ramo d'azienda denominato Mecshopping, negozio di tipo on line
(doc. n. 10 att.).
Con contestuale negozio di sottoscrizione e conferimento, a copertura totale della propria quota, ha conferito a l'azienda in questione avente ad oggetto il commercio on line di CP_3 CP_2 articoli di abbigliamento, composta dagli elementi indicati nella citata perizia, allegata sub lett. B del negozio di conferimento.
Passando ad esaminare la domanda attorea, rileva che per pacifico principio il conferimento di un'azienda in una società equivale a cessione della medesima in favore della società conferitaria:
'Non si dubita, difatti, che nel caso di conferimento di azienda a una società -sia essa di persona o di capitali- si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'articolo 2498 c.c.
(concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 c.c. e segg. (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953; in termini, con riguardo al regime del diritto di prelazione stabilito dall'art. 230-bis, 5° co., c.c., Cass. 21 aprile 2017, n. 10147)' (Cass.
2019/28057).
Ne discende che 'alla fattispecie è applicabile l'art. 2560, c.c. con la conseguenza che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori'
(Cass. 2004/19454; Cass. 2019/24101; cfr. Cass. 2013/19155).
Considerato che, come visto, ha conferito il proprio ramo d'azienda in CP_3 CP_2
(cfr. negozio di sottoscrizione e conferimento, sub doc. n. 10 att.), in applicazione del richiamato pagina 5 di 13 principio risulta astrattamente delineabile la responsabilità solidale di quest'ultima per i debiti di tale ramo d'azienda.
Occorre a questo punto verificare la sussistenza dei presupposti in presenza di cui il citato art. 2560 c.c. prevede l'insorgenza della responsabilità solidale della parte cessionaria (i.e. conferitaria).
Come noto, per quanto rileva in questa sede, tale norma subordina detta responsabilità all'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda del debito in contestazione, che costituisce, per consolidato orientamento, 'elemento costitutivo essenziale' della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta (da ultimo, Cass. 2025/14020).
Al riguardo, viene in considerazione che dagli estratti delle scritture contabili, libro giornale e registro IVA, prodotte dal in esecuzione dell'ordine di esibizione risulta l'annotazione delle Parte_2 fatture relative alle prestazioni eseguite da a favore di nei primi cinque mesi del 2018, CP_1 CP_3 quindi in data antecedente l'atto di conferimento.
Dall'estratto del libro giornale di al successivo 31.12.2018 risulta inoltre l'annotazione CP_3 del debito di quantificato in relazione a a tale data nell'ammontare di € CP_3 CP_2
55.424, 80 (doc. n. 11 att.).
Visto che il libro giornale rientra tra le scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c., rilevante ai sensi dell'art. 2560 c.c., dalle osservazioni che precedono emerge la configurabilità dell'elemento costitutivo della responsabilità della conferitaria , nel citato importo. CP_2
Dagli elementi di causa risulta inoltre che il debito in questione soddisfa anche il requisito dell'inerenza rispetto all'attività ceduta.
La questione si pone visto che dai documenti di causa emerge che il conferimento ha avuto ad oggetto un ramo dell'azienda in capo ad ed in particolare il ramo avente ad oggetto l'attività CP_3 di commercio di abbigliamento e calzature e-commerce, distinto da quello di commercio al dettaglio degli stessi articoli, come ben specificato nella nota integrativa al bilancio di esercizio sia di CP_3 che di chiuso al 31.12.2018 (docc. nn. 9 e 13 att.). CP_2
Come noto, per l'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento sia solo un ramo d'azienda della parte cedente, la responsabilità solidale del cessionario sussiste subordinatamente alla condizione che il debito contestato sia inerente alla gestione dell'attività ceduta (Cass. 2015/13319).
Orbene, nel citato negozio le parti hanno previsto che il conferimento da parte di ha CP_3 riguardato il ramo di azienda denominato 'Mecshopping' consistente nel 'negozio di tipo on line avente ad oggetto il commercio al dettaglio nel settore abbigliamento, calzature arredamento per la causa, effettuato via internet'.
pagina 6 di 13 Il punto 3 della stima giurata allegata all'atto di conferimento, intitolato 'individuazione del ramo di azienda', premette che lo scopo del conferimento è quello di separare gli asset commerciali da quelli immobiliari al fine di poter attrarre investitori nel ramo più propriamente commerciale che è relativo alla gestione del negozio on line.
E tra gli elementi inclusi nel ramo indica, per quanto rileva in questa sede, 'la piattaforma
Mecshopping, che ricomprende ogni elemento hardware e software necessario al suo funzionamento, nonché il subentro ad ogni fornitore afferente al marketplace'
In aggiunta, la medesima stima evidenzia che l'attività tradizionale di si svolge 10 CP_3 punti vendita e ha distinto tale attività da quella relativa alla gestione di un negozio di tipo on line, denominato , oggetto della stima giurata (p. 4, all. B, doc. n. 1 att.). CP_2
Ancora, conformemente alle superiori affermazioni, nella relazione integrativa al bilancio dell'esercizio 2018, gli amministratori di hanno evidenziato che l'oggetto principale di tale CP_3 società consiste nel commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, qualificando tale commercio come tradizionale, ben distinguendolo da quello avente ad oggetto attività e-commerce, esercitato da diverso ramo d'azienda (doc. n. 13 att.).
Ciò osservato, rileva che, come visto, le prestazioni che ha svolto a favore di CP_1 CP_3 riguardano proprio l'attività di web marketing e di manutenzione e-commerce.
Il quadro probatorio delineato dai riportati elementi induce, pertanto, a ritenere che il debito maturato da per i servizi forniti da nel primo semestre del 2018 ed azionato in questa CP_3 CP_1 causa sia inerente al ramo conferito in . CP_2
D'altra parte, la convenuta cessionaria, su cui gravava il relativo onere probatorio (Cass. 2022/
11678) non ha fornito la prova della non inerenza di tale debito al ramo ceduto.
Non è idonea a tal fine la circostanza fatta valere dalla convenuta che il debito in questione, non sia stato incluso tra gli elementi patrimoniali dell'azienda come elencati nella citata perizia di stima che tra i debiti verso i fornitori non ha incluso quelli verso (punto 7.3 della perizia) e non sia, CP_1 pertanto, stato compreso nell'azienda in virtù dell'art. 2 dell'atto di conferimento ('restano escluse tutte le passività e le attività non richiamate nella sopra allegata valutazione').
Per pacifico principio, infatti, l'art. 2560 c.c. non è derogabile ad opera delle parti del contratto di cessione (i.e. dell'atto di conferimento), trattandosi di norma imperativa posta, tra l'altro, a tutela dei terzi creditori: 'L'interesse tutelato dall'art. 2560 cod.civ. è sicuramente indisponibile da parte dell'alienante e dell'acquirente'(Cass. 2015/13319; cfr. Corte Appello Venezia, Sez. I, 31.5.2019,
Trib. Treviso 29.9.20 n. 1320).
pagina 7 di 13 Ne discende che la richiamata perizia, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., in base alle informazioni fornite dalle parti e senza specificazione dei criteri in base a cui non sono stati conteggiati i debiti pur risultanti dalle scritture obbligatorie, rileva nei rapporti tra la conferente e la conferitaria ma non è vincolante nei confronti dei terzi creditori.
Ne consegue l'irrilevanza dell'omessa menzione in tale perizia del debito di nei CP_3 confronti di a fini della responsabilità solidale della conferitaria . CP_1 CP_2
Analogamente priva di pregio è l'argomentazione della convenuta secondo cui la prova del fatto che il debito non sarebbe stato incluso nell'azienda ceduta consisterebbe nella stipula dell'accordo transattivo concluso tra ed e nel parziale adempimento di detto accordo da parte di CP_1 CP_3 quest'ultima in data successiva (21.11.2018) a quella del negozio traslativo della proprietà dell'azienda, concluso col conferimento in data 30.10.2018.
Il compimento di atti di disposizione relativi al debito in questione dimostrerebbe la permanenza della titolarità dello stesso in capo ad CP_3
Al riguardo giova rilevare che è vero che l'art. 2560 c.c., comma 2, pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell'acquirente, introducendo una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde.
Tuttavia è anche vero il primo comma della stessa norma stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, se non risulta che creditori vi abbiano consentito, in applicazione del principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo.
Ciò comporta, quindi, che nel trasferimento dell'azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell'alienante che dell'acquirente, entrambi obbligati in solido, con la precisazione che tale solidarietà non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente (Cass. 2025/14020; 2015/13339; Cass. 1998/12739).
Ciò posto, non risulta, né d'altra parte è stato allegato, che abbia liberato dal CP_1 CP_3 debito discendente dal contratto B2C, ma anzi, risulta che, tutt'al contrario che la creditrice ha continuato a ritenere titolare del debito nei propri confronti, stipulando il menzionato accordo CP_3 transattivo con tale società.
Da quanto precede emerge quindi l'irrilevanza, ai fini che rilevano in questa sede, degli atti posti in essere da in data successiva al conferimento sia con riguardo alla stipula dell'accordo CP_3
pagina 8 di 13 transattivo (di cui eventualmente avrebbe potuto profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.) CP_2 sia con riguardo ai versamenti destinati all'estinzione di un proprio debito (sulla permanenza in capo alla parte cedente del diritto di disporre del debito ceduto, cfr. Cass. 2004/23780).
Inidonea risulta anche la difesa della convenuta che ha dedotto di aver parzialmente estinto il debito di con il versamento di n. 5 rate dell'importo di € 7.000,00 ciascuna, nel primo CP_3 semestre del 2019, come dai docc. nn.
4-8 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
Tale eccezione e l'allegata produzione documentale vanno infatti dichiarate inammissibili alla luce della relativa tardività.
La dedotta circostanza, infatti, lungi dal costituire una replica a prova contraria, ha ad oggetto un fatto estintivo dell'avverso credito in ipotesi risalente a data antecedente l'instaurazione del presente procedimento.
Essa non solo non è stata indicata nella comparsa di costituzione, ma neanche è stata riportata entro la scadenza del termine perentorio di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La stessa non può, pertanto, essere esaminata in questa sede.
Dalle osservazioni che precedono risulta, pertanto, che il debito azionato, insorto nei primi mesi del 2018, è inerente il ramo d'azienda conferito da Euromec in Mec Shopping e che lo stesso è iscritto nei libri contabili della conferente, nella misura di € 55.424,81.
Sussistono pertanto i requisiti al cui ricorrere l'art. 2560 c.c., nella relativa interpretazione, subordina l'insorgere della responsabilità solidale in capo alla parte cessionaria per i debiti della cedente.
Alla luce delle esposte considerazioni risulta, quindi, che è tenuta in via solidale CP_2 con al pagamento della somma di € 55.424,81 per le prestazioni rese in esecuzione CP_3 dell'accordo con Sintra B2C.
Non può essere invece esaminata in questa sede la richiesta attorea relativa alla parte restante del credito, in ipotesi ammontante alla cifra complessiva di € 68.000,00, in luogo nella cifra risultante dai libri contabili di secondo quanto fatto valere da nella memoria ex art. 183, comma CP_3 CP_1
6, n. 2.
Tale richiesta trova la sua origine nell'accertamento del credito per detto superiore importo nel citato decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato e nel decreto di esecutorietà dello stato passivo contenente il credito per € 68.000,00, maggiorato degli accessori (docc. nn. 3 e 7 att.).
Essa si fonda sulla irrilevanza dell'iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti della cedente ai fini dell'insorgenza della responsabilità solidale del cedente ex art. 2560 c.c. al ricorrere di pagina 9 di 13 certe circostanze, come identificate dalle più recenti interpretazioni di tale norma da parte della
Suprema Corte.
Tale irrilevanza determinerebbe la responsabilità di anche per la parte di debito CP_2 non risultante dal libro giornale.
In particolare, ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile un'alterità soggettiva tra CP_1 conferente e conferitaria, essendo le quote di tale società facenti capo ai componenti della medesima famiglia e dai medesimi gestiti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. per mancanza del relativo presupposto (Cass. 2017/5450; Cass. 2023/26450).
In ogni caso un'applicazione di tale norma che tenga conto della relativa finalità di protezione consentirebbe di riconoscere la responsabilità del cessionario a prescindere dai libri contabili quando venga riscontrato un utilizzo di tale disposizione volto a perseguire fini diversi da quelli per cui la disposizione è stata introdotta, come nel caso di specie in cui sarebbe ravvisabile un intento elusivo, evincibile da alcune specificate condotte descritte negli atti (Cass. 2019/32134).
Al riguardo, giova evidenziare quanto segue.
Sebbene l'attrice abbia trattato di un asserito intento dei soci di di sottrarsi ai creditori CP_3 nel ricorso introduttivo, tuttavia sia nel ricorso introduttivo che nella memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 c.p.c. tale società ha formulato le proprie istanze solo con riguardo al credito 'di € 55.424,81 come da estratto dei libri contabili obbligatori di CP_3
Nella narrativa della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e quindi maturate tutte le preclusioni anche secondo il più recente orientamento della Cassazione in tema di modificabilità delle domande originariamente formulate, l'attrice ha fatto valere la responsabilità della conferitaria per il complessivo importo di € 68.000,00.
Nel foglio di precisazione delle conclusioni, ha quindi richiamato il proprio credito per € CP_1
55.424,81 come da estratto dei libri contabili, aggiungendo, in via alternativa la somma di € 68.000,00 quale risultante dalla ricognizione di debito di cui all'accordo transattivo.
Considerato che, ut supra, il presupposto a fondamento della domanda di condanna al pagamento di 55.424,81 consiste nell'applicazione dell'art. 2560 c.c., mentre i presupposti a fondamento della condanna al maggior importo risiedono nella non applicabilità di tale norma o nell'applicazione della stessa al ricorrere di certi elementi non richiamati nelle conclusioni, la questione relativa alla parte aggiuntiva del credito rispetto a quella risultante dal libro giornale di CP_3 tardivamente introdotta non può essere passata al vaglio del Tribunale.
pagina 10 di 13 L'accertamento della responsabilità solidale in capo alla convenuta per i debiti di CP_3 determina l'accoglimento della domanda attorea circa il pagamento dell'importo richiesto comprensivo degli accessori.
Considerato che il contratto tra e avente ad oggetto la prestazione di servizi, CP_1 CP_3 rientra nell'abito di applicazione del D. Lgs. n. 231/02 (cfr. art. 2), viene pertanto CP_2 condannata a versare a l'importo di € 55.424,81, maggiorato degli interessi di cui all'art. 5 di tale CP_1
Decreto, dalla decorrenza ivi prevista al saldo, considerato che il tasso di interesse legale applicabile alla fattispecie in esame a decorrere dalla data di instaurazione del presente giudizio ex art. 1284, comma 4, c.p.c. (da ultimo, cfr. Cass. 2025/7677) è coincidente con quello di cui a tale norma.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
L'attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che avrebbe tenuto una condotta sia processuale che CP_2 extraprocessuale caratterizzata da mala fede originaria, resistenza temeraria e intento dilatorio, ravvisabile oltre che nell'operazione di conferimento del ramo di azienda, nell'inconsistenza delle tesi difensive e nella tardiva produzione di documenti.
Premessa l'irrilevanza delle lamentate condotte extraprocessuali di ai fini della CP_2 responsabilità aggravata (Cass. 2021/25041), rileva che parte convenuta ha resistito in giudizio contestando le avverse richieste fondate su consolidati principi in tema di responsabilità ex art. 2560
c.c., nella relativa interpretazione giurisprudenziale e dottrinale.
Ritiene il Tribunale che la condotta di parte convenuta, che ben avrebbe dovuto valutare l'infondatezza delle proprie domande, configuri se non l'elemento del dolo, quello della colpa grave e sia comunque oggettivamente rilevante sotto il profilo dell'abuso del diritto (Cass. 2021/22208;
2021/3830).
A ciò si aggiunge che solo con la terza memoria istruttoria, la convenuta ha prodotto le contabili bancarie di n. 5 bonifici effettuati da in favore di , asseritamente estintivi di parte CP_2 CP_1 del credito azionato.
La tardività di tale produzione e la confusione creata dalla stessa in relazione ai fatti di causa - i documenti contabili de quibus indicano come causale del versamento la dicitura 'piano accordato' o
'piano di rientro' e gli importi versati corrispondono esattamente all'ammontare delle rate previste nell'accordo transattivo (€ 7.000,00) nel primo semestre del 2019 che nel ricorso monitorio ha CP_1 riconosciuto di aver ricevuto, detraendo dal debito originario le prime sei rate dell'accordo transattivo,
5 delle quali coincidenti per data e importo con quelle di cui ai bonifici in questione dato atto di aver pagina 11 di 13 ricevuto nel ricorso monitorio – rendono configurabile una violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. da parte di . CP_2
Da quanto sopra emerge che ha svolto difese pretestuose, utilizzando lo CP_2 strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso.
Tali valori sono tutelati dall'art. 96, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2009, che ha addirittura previsto in capo al giudice un potere d'ufficio di condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Reputa, pertanto, il Tribunale che il descritto comportamento sia meritevole di sanzione ai sensi della citata norma.
Verificata l'esistenza dell'an, sul quantum ritiene equo il Tribunale, liquidare ex art. 96, comma
3, c.p.c., un importo equivalente al 50% delle spese processuali liquidate nel dispositivo, tenuto conto che la somma che viene condannata a pagare è vicinissima al valore minimo dello CP_2 scaglione di riferimento (Cass. 2021/22208; Cass. 2021/3830 Tabelle Osservatorio Giustizia Civile
Tribunale Milano).
L'attrice viene pertanto condannata, ex art 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della convenuta della somma determinata nel dispositivo, con applicazione degli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste interamente a carico della convenuta secondo le previsioni di cui al D.M. 55/2014, nella versione modificata dal DM
n. 147/2022, nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della difficoltà delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese dell'attrice.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) visto l'art. 2560 c.c., condanna a pagare a Controparte_2 [...] la somma di € 55.424, 81 maggiorata degli interessi come in motivazione;
Controparte_1
2) condanna pagare a a Controparte_2 Controparte_1 somma di € 7.050,00 a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. 2002/231 dalla data del dovuto, ai sensi dell'art. 4 di tale Decreto, al saldo, come in motivazione;
pagina 12 di 13 3) condanna a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di € 14.103,00 per compensi, oltre
[...] spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
4) visto l'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna a versare alla Controparte_2 la somma di € 1.000,00. Controparte_6
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5416/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONAVITA Controparte_1 P.IVA_1
MO e dell'avv. LOMBARDI GIORGIO ( PIAZZA ARMANDO DIAZ, C.F._1
7 20123 MILANO;
( ) P.zza Armando Diaz, 7 20123 Parte_1 C.F._2
Milano; elettivamente domiciliato in VIA VALPARAISO, 16 20144 MILANO presso il difensore avv.
BONAVITA MO
ATTRICE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TT AN Controparte_2 P.IVA_2
e dell'avv. MACCHI ROBERTO ( VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE presso il difensore avv.
TT AN
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Le parti hanno concluso come di cui al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte attrice.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, dell'importo in linea capitale di € 55.424,81 come da estratto dei libri contabili obbligatori di ovvero della maggiore o minor somma che CP_3 sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, ovvero risultante dalla ricognizione di debito di cui al doc. 2, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, in conformità al decreto ingiuntivo n. 23391/2019 emesso il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano, passato in giudicato;
in via subordinata: in subordine, nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'accordo transattivo del 21 novembre 2018 sottoscritto tra e CP_4 Controparte_1 accertando la successione di nei contratti tra le suddette parti e/o la Controparte_2 risoluzione del beneficio di pagamento rateale di cui all'accordo stesso e/o la decadenza del beneficio di pagamento, in conformità al decreto ingiuntivo n. 23391/2019 emesso il 22 ottobre 2019 dal Tribunale di Milano;
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento integrale in favore di della somma in linea capitale di € 55.424,81, CP_1
- per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento integrale in favore di della somma in linea capitale di € 55.424,81, CP_1 ovvero della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, ovvero risultante dalla ricognizione di debito di cui al doc. 2, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 all'integrale rifusione in favore di delle spese e dei compensi professioni e tecnici del CP_1 presente giudizio, come liquidate, oltre accessori di legge;
in via istruttoria:
- ai sensi degli artt. 210 e 212 c.p.c., ordinare a già C.F. e CP_4 CP_5
P.IVA n. , con sede legale in Garbagnate Milanese, Via dei Pioppi n. 22, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, il curatore Prof. Dott. Persona_1 l'esibizione integrale degli originali dei libri contabili obbligatori della fallita di CP_4 cui all'anno 2018, limitatamente alla parte relativa ai rapporti intrattenuti da con CP_4 l'odierna ricorrente ed ai debiti ceduti dalla stessa a Controparte_1 CP_4 [...] con atto di conferimento del 30 ottobre 2018 o, in subordine, di copia autentica Controparte_2 di tali documenti. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, istanze ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate dalla resistente
Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: Nel merito: respingere le domande svolte dalla ricorrente nei suoi confronti essendo del tutto illegittime ed infondate per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto oppure, nella denegata ipotesi in cui pagina 2 di 13 ritenesse tenuta al pagamento del debito commerciale Controparte_2 ceduto in occasione della stipula dell'atto di conferimento del ramo d'azienda del 30.10.2018, dichiarare la resistente tenuta a corrispondere a la minor somma di euro 3.424,81. Controparte_1 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Controparte_1 CP_2 per ottenere la condanna di tale società al pagamento di € 55.424,81.
[...]
A fondamento della propria pretesa la ricorrente ha fatto valere la responsabilità solidale della controparte ex art. 2560 c.c.
In particolare avrebbe svolto a favore di prestazioni destinate a sviluppare CP_1 CP_3 un'attività di vendita e -commerce B2C (Business to consumer) in forza di un contratto stipulato in data
1.3.2018.
Dopo varie vicende tra le parti, avrebbe ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 per il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dell'attività svolta a favore della CP_3 medesima.
Nel corso del giudizio di opposizione a tale decreto, la debitrice sarebbe stata dichiarata fallita con conseguente estinzione del relativo procedimento non tempestivamente riassunto e passaggio in giudicato dell'opposto decreto.
Essendo risultato infruttuoso il tentativo di recupero di tale corrispettivo nella procedura fallimentare nonostante l'intervenuta esecutorietà dello stato passivo con riconoscimento del credito di in via chirografaria, ha agito nei confronti dell'odierna convenuta, asseritamente divenuta CP_1 CP_1 cessionaria dell'azienda a seguito di conferimento della stessa nella . CP_2
Si è regolarmente costituita quest'ultima, facendo valere, l'insussistenza del titolo azionato.
In particolare, ha sostenuto che il debito in questione non sarebbe stato incluso CP_2 nell'azienda oggetto di cessione. con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. costituente la fonte dell'invocata responsabilità della resistente.
Ritenuti insussistenti presupposti per il rito sommario alla luce delle difese delle parti, in seguito alla relativa conversione ex art. 702 ter c.p.c., eseguito l'ordine di esibizione di alcuni libri contabili di in bonis, inutilmente tentata più volte la conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in CP_3 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 13 In forza di contratto in data 1.3.2018, ha svolto le attività ivi indicate volte allo CP_1 sviluppo dell'attività di e-commerce B2C, denominato 'Revenue Sharing Mec Shoppung 2018-2020', avente ad oggetto lo svolgimento di servizi volti per implementare l'attività di commercio via web di capi di abbigliamento e calzature di (doc. n. 1). CP_3
Nel corso dell'esecuzione del rapporto, quest'ultima ha interrotto i pagamenti dei corrispettivi pattuiti, maturando un debito, alla data del 21 novembre 2018 dell'importo di € 120.000,00, come dalla medesima riconosciuto (doc. n. 2 att.).
Al fine di definire bonariamente le vicende insorte, le parti hanno stipulato un accordo transattivo con cui hanno concordato un piano di rientro.
In particolare, esse hanno convenuto una riduzione dell'importo debitorio limitandolo ad €
80.000,00 ed hanno stabilito una rateizzazione dei pagamenti, fissando n. 11 rate del valore di €
7.000,00 ciascuna, ad eccezione della prima (€ 10.000,00) con scadenza mensile fino al 31.10.2019.
Le contraenti hanno inoltre escluso l'effetto novativo della transazione, stabilendo che l'omesso versamento anche di una sola delle rate pattuite avrebbe comportato la decadenza di dal CP_3 beneficio del termine e il diritto di di richiedere immediatamente l'intero importo del residuo del CP_1 debito originario di € 120.000,00.
Dopo aver versato le prime 7 rate per la somma complessiva di € 52.000,00, ha CP_3 interrotto il versamento delle restanti rate.
In data 4.11.2019 ha così ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per CP_1 la residua parte del credito pari, in linea capitale, all'importo di € 68.000,00.
Nel corso del giudizio di opposizione a tale decreto, in data 22.12.2020 è stata CP_3 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 659/2020.
Estinto tale giudizio per omessa riassunzione dello stesso, passato in giudicato l'opposto decreto, si è insinuata al passivo del per il proprio credito, ammesso in via CP_1 Parte_2 chirografaria, senza, tuttavia, ottenere alcun pagamento in relazione al proprio credito.
Considerato che nelle more, in data 30.7.2018, ha conferito alla il ramo CP_3 CP_2
d'azienda asseritamente avente ad oggetto la citata attività e-commerce B2C in relazione a cui CP_1 aveva svolto le proprie prestazioni, ha instaurato il presente giudizio, facendo valere la CP_1 responsabilità solidale della conferitaria per pacifico principio equiparata alla CP_2 cessionaria di azienda e come tale soggetta all'art. 2560 c.c.
pagina 4 di 13 ha contestato l'avversa ricostruzione della vicenda, sostenendo, in virtù di una CP_2 serie di argomentazioni, che il debito azionato non sarebbe stato dalle parti incluso nell'azienda conferita e sarebbe comunque parzialmente estinto.
Ne discenderebbe l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della citata norma e della responsabilità solidale della convenuta.
Sul conferimento di azienda e sulla responsabilità solidale della conferitaria.
Come evincibile dai documenti e non contestato, con atto in data 30.10.2018 per atto Notaio di
Milano, dott. , rep. n. 4610, raccolta 2183, l'assemblea dei soci di ha deliberato Persona_2 CP_3 un aumento di capitale sociale a pagamento da offrire in parte ai soci e in parte ai terzi.
In particolare, per la parte destinata a terzi, ha individuato in Mecshopping la nuova CP_3 socia, per un dato importo come da valore determinato in base alla perizia redatta ex art. 2465 c.c., da liberarsi mediante conferimento del ramo d'azienda denominato Mecshopping, negozio di tipo on line
(doc. n. 10 att.).
Con contestuale negozio di sottoscrizione e conferimento, a copertura totale della propria quota, ha conferito a l'azienda in questione avente ad oggetto il commercio on line di CP_3 CP_2 articoli di abbigliamento, composta dagli elementi indicati nella citata perizia, allegata sub lett. B del negozio di conferimento.
Passando ad esaminare la domanda attorea, rileva che per pacifico principio il conferimento di un'azienda in una società equivale a cessione della medesima in favore della società conferitaria:
'Non si dubita, difatti, che nel caso di conferimento di azienda a una società -sia essa di persona o di capitali- si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'articolo 2498 c.c.
(concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso iure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 c.c. e segg. (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26953; in termini, con riguardo al regime del diritto di prelazione stabilito dall'art. 230-bis, 5° co., c.c., Cass. 21 aprile 2017, n. 10147)' (Cass.
2019/28057).
Ne discende che 'alla fattispecie è applicabile l'art. 2560, c.c. con la conseguenza che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori'
(Cass. 2004/19454; Cass. 2019/24101; cfr. Cass. 2013/19155).
Considerato che, come visto, ha conferito il proprio ramo d'azienda in CP_3 CP_2
(cfr. negozio di sottoscrizione e conferimento, sub doc. n. 10 att.), in applicazione del richiamato pagina 5 di 13 principio risulta astrattamente delineabile la responsabilità solidale di quest'ultima per i debiti di tale ramo d'azienda.
Occorre a questo punto verificare la sussistenza dei presupposti in presenza di cui il citato art. 2560 c.c. prevede l'insorgenza della responsabilità solidale della parte cessionaria (i.e. conferitaria).
Come noto, per quanto rileva in questa sede, tale norma subordina detta responsabilità all'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda del debito in contestazione, che costituisce, per consolidato orientamento, 'elemento costitutivo essenziale' della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta (da ultimo, Cass. 2025/14020).
Al riguardo, viene in considerazione che dagli estratti delle scritture contabili, libro giornale e registro IVA, prodotte dal in esecuzione dell'ordine di esibizione risulta l'annotazione delle Parte_2 fatture relative alle prestazioni eseguite da a favore di nei primi cinque mesi del 2018, CP_1 CP_3 quindi in data antecedente l'atto di conferimento.
Dall'estratto del libro giornale di al successivo 31.12.2018 risulta inoltre l'annotazione CP_3 del debito di quantificato in relazione a a tale data nell'ammontare di € CP_3 CP_2
55.424, 80 (doc. n. 11 att.).
Visto che il libro giornale rientra tra le scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c., rilevante ai sensi dell'art. 2560 c.c., dalle osservazioni che precedono emerge la configurabilità dell'elemento costitutivo della responsabilità della conferitaria , nel citato importo. CP_2
Dagli elementi di causa risulta inoltre che il debito in questione soddisfa anche il requisito dell'inerenza rispetto all'attività ceduta.
La questione si pone visto che dai documenti di causa emerge che il conferimento ha avuto ad oggetto un ramo dell'azienda in capo ad ed in particolare il ramo avente ad oggetto l'attività CP_3 di commercio di abbigliamento e calzature e-commerce, distinto da quello di commercio al dettaglio degli stessi articoli, come ben specificato nella nota integrativa al bilancio di esercizio sia di CP_3 che di chiuso al 31.12.2018 (docc. nn. 9 e 13 att.). CP_2
Come noto, per l'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento sia solo un ramo d'azienda della parte cedente, la responsabilità solidale del cessionario sussiste subordinatamente alla condizione che il debito contestato sia inerente alla gestione dell'attività ceduta (Cass. 2015/13319).
Orbene, nel citato negozio le parti hanno previsto che il conferimento da parte di ha CP_3 riguardato il ramo di azienda denominato 'Mecshopping' consistente nel 'negozio di tipo on line avente ad oggetto il commercio al dettaglio nel settore abbigliamento, calzature arredamento per la causa, effettuato via internet'.
pagina 6 di 13 Il punto 3 della stima giurata allegata all'atto di conferimento, intitolato 'individuazione del ramo di azienda', premette che lo scopo del conferimento è quello di separare gli asset commerciali da quelli immobiliari al fine di poter attrarre investitori nel ramo più propriamente commerciale che è relativo alla gestione del negozio on line.
E tra gli elementi inclusi nel ramo indica, per quanto rileva in questa sede, 'la piattaforma
Mecshopping, che ricomprende ogni elemento hardware e software necessario al suo funzionamento, nonché il subentro ad ogni fornitore afferente al marketplace'
In aggiunta, la medesima stima evidenzia che l'attività tradizionale di si svolge 10 CP_3 punti vendita e ha distinto tale attività da quella relativa alla gestione di un negozio di tipo on line, denominato , oggetto della stima giurata (p. 4, all. B, doc. n. 1 att.). CP_2
Ancora, conformemente alle superiori affermazioni, nella relazione integrativa al bilancio dell'esercizio 2018, gli amministratori di hanno evidenziato che l'oggetto principale di tale CP_3 società consiste nel commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, qualificando tale commercio come tradizionale, ben distinguendolo da quello avente ad oggetto attività e-commerce, esercitato da diverso ramo d'azienda (doc. n. 13 att.).
Ciò osservato, rileva che, come visto, le prestazioni che ha svolto a favore di CP_1 CP_3 riguardano proprio l'attività di web marketing e di manutenzione e-commerce.
Il quadro probatorio delineato dai riportati elementi induce, pertanto, a ritenere che il debito maturato da per i servizi forniti da nel primo semestre del 2018 ed azionato in questa CP_3 CP_1 causa sia inerente al ramo conferito in . CP_2
D'altra parte, la convenuta cessionaria, su cui gravava il relativo onere probatorio (Cass. 2022/
11678) non ha fornito la prova della non inerenza di tale debito al ramo ceduto.
Non è idonea a tal fine la circostanza fatta valere dalla convenuta che il debito in questione, non sia stato incluso tra gli elementi patrimoniali dell'azienda come elencati nella citata perizia di stima che tra i debiti verso i fornitori non ha incluso quelli verso (punto 7.3 della perizia) e non sia, CP_1 pertanto, stato compreso nell'azienda in virtù dell'art. 2 dell'atto di conferimento ('restano escluse tutte le passività e le attività non richiamate nella sopra allegata valutazione').
Per pacifico principio, infatti, l'art. 2560 c.c. non è derogabile ad opera delle parti del contratto di cessione (i.e. dell'atto di conferimento), trattandosi di norma imperativa posta, tra l'altro, a tutela dei terzi creditori: 'L'interesse tutelato dall'art. 2560 cod.civ. è sicuramente indisponibile da parte dell'alienante e dell'acquirente'(Cass. 2015/13319; cfr. Corte Appello Venezia, Sez. I, 31.5.2019,
Trib. Treviso 29.9.20 n. 1320).
pagina 7 di 13 Ne discende che la richiamata perizia, redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c., in base alle informazioni fornite dalle parti e senza specificazione dei criteri in base a cui non sono stati conteggiati i debiti pur risultanti dalle scritture obbligatorie, rileva nei rapporti tra la conferente e la conferitaria ma non è vincolante nei confronti dei terzi creditori.
Ne consegue l'irrilevanza dell'omessa menzione in tale perizia del debito di nei CP_3 confronti di a fini della responsabilità solidale della conferitaria . CP_1 CP_2
Analogamente priva di pregio è l'argomentazione della convenuta secondo cui la prova del fatto che il debito non sarebbe stato incluso nell'azienda ceduta consisterebbe nella stipula dell'accordo transattivo concluso tra ed e nel parziale adempimento di detto accordo da parte di CP_1 CP_3 quest'ultima in data successiva (21.11.2018) a quella del negozio traslativo della proprietà dell'azienda, concluso col conferimento in data 30.10.2018.
Il compimento di atti di disposizione relativi al debito in questione dimostrerebbe la permanenza della titolarità dello stesso in capo ad CP_3
Al riguardo giova rilevare che è vero che l'art. 2560 c.c., comma 2, pone una responsabilità ex lege (per certi debiti) a carico dell'acquirente, introducendo una eccezione al principio generale per cui la responsabilità patrimoniale è di regola legata all'assunzione di debiti o, comunque, alla imputabilità dell'evento in dipendenza dal quale si risponde.
Tuttavia è anche vero il primo comma della stessa norma stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti inerenti al suo esercizio ed anteriori al trasferimento, se non risulta che creditori vi abbiano consentito, in applicazione del principio generale in materia di obbligazioni della immodificabilità soggettiva delle obbligazioni sotto il lato passivo in assenza del consenso del titolare del rapporto dal lato attivo.
Ciò comporta, quindi, che nel trasferimento dell'azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell'alienante che dell'acquirente, entrambi obbligati in solido, con la precisazione che tale solidarietà non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente (Cass. 2025/14020; 2015/13339; Cass. 1998/12739).
Ciò posto, non risulta, né d'altra parte è stato allegato, che abbia liberato dal CP_1 CP_3 debito discendente dal contratto B2C, ma anzi, risulta che, tutt'al contrario che la creditrice ha continuato a ritenere titolare del debito nei propri confronti, stipulando il menzionato accordo CP_3 transattivo con tale società.
Da quanto precede emerge quindi l'irrilevanza, ai fini che rilevano in questa sede, degli atti posti in essere da in data successiva al conferimento sia con riguardo alla stipula dell'accordo CP_3
pagina 8 di 13 transattivo (di cui eventualmente avrebbe potuto profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c.) CP_2 sia con riguardo ai versamenti destinati all'estinzione di un proprio debito (sulla permanenza in capo alla parte cedente del diritto di disporre del debito ceduto, cfr. Cass. 2004/23780).
Inidonea risulta anche la difesa della convenuta che ha dedotto di aver parzialmente estinto il debito di con il versamento di n. 5 rate dell'importo di € 7.000,00 ciascuna, nel primo CP_3 semestre del 2019, come dai docc. nn.
4-8 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
Tale eccezione e l'allegata produzione documentale vanno infatti dichiarate inammissibili alla luce della relativa tardività.
La dedotta circostanza, infatti, lungi dal costituire una replica a prova contraria, ha ad oggetto un fatto estintivo dell'avverso credito in ipotesi risalente a data antecedente l'instaurazione del presente procedimento.
Essa non solo non è stata indicata nella comparsa di costituzione, ma neanche è stata riportata entro la scadenza del termine perentorio di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
La stessa non può, pertanto, essere esaminata in questa sede.
Dalle osservazioni che precedono risulta, pertanto, che il debito azionato, insorto nei primi mesi del 2018, è inerente il ramo d'azienda conferito da Euromec in Mec Shopping e che lo stesso è iscritto nei libri contabili della conferente, nella misura di € 55.424,81.
Sussistono pertanto i requisiti al cui ricorrere l'art. 2560 c.c., nella relativa interpretazione, subordina l'insorgere della responsabilità solidale in capo alla parte cessionaria per i debiti della cedente.
Alla luce delle esposte considerazioni risulta, quindi, che è tenuta in via solidale CP_2 con al pagamento della somma di € 55.424,81 per le prestazioni rese in esecuzione CP_3 dell'accordo con Sintra B2C.
Non può essere invece esaminata in questa sede la richiesta attorea relativa alla parte restante del credito, in ipotesi ammontante alla cifra complessiva di € 68.000,00, in luogo nella cifra risultante dai libri contabili di secondo quanto fatto valere da nella memoria ex art. 183, comma CP_3 CP_1
6, n. 2.
Tale richiesta trova la sua origine nell'accertamento del credito per detto superiore importo nel citato decreto ingiuntivo ormai passato in giudicato e nel decreto di esecutorietà dello stato passivo contenente il credito per € 68.000,00, maggiorato degli accessori (docc. nn. 3 e 7 att.).
Essa si fonda sulla irrilevanza dell'iscrizione nei libri contabili obbligatori dei debiti della cedente ai fini dell'insorgenza della responsabilità solidale del cedente ex art. 2560 c.c. al ricorrere di pagina 9 di 13 certe circostanze, come identificate dalle più recenti interpretazioni di tale norma da parte della
Suprema Corte.
Tale irrilevanza determinerebbe la responsabilità di anche per la parte di debito CP_2 non risultante dal libro giornale.
In particolare, ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile un'alterità soggettiva tra CP_1 conferente e conferitaria, essendo le quote di tale società facenti capo ai componenti della medesima famiglia e dai medesimi gestiti, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560 c.c. per mancanza del relativo presupposto (Cass. 2017/5450; Cass. 2023/26450).
In ogni caso un'applicazione di tale norma che tenga conto della relativa finalità di protezione consentirebbe di riconoscere la responsabilità del cessionario a prescindere dai libri contabili quando venga riscontrato un utilizzo di tale disposizione volto a perseguire fini diversi da quelli per cui la disposizione è stata introdotta, come nel caso di specie in cui sarebbe ravvisabile un intento elusivo, evincibile da alcune specificate condotte descritte negli atti (Cass. 2019/32134).
Al riguardo, giova evidenziare quanto segue.
Sebbene l'attrice abbia trattato di un asserito intento dei soci di di sottrarsi ai creditori CP_3 nel ricorso introduttivo, tuttavia sia nel ricorso introduttivo che nella memoria ex art. 183, comma 6,
n.1 c.p.c. tale società ha formulato le proprie istanze solo con riguardo al credito 'di € 55.424,81 come da estratto dei libri contabili obbligatori di CP_3
Nella narrativa della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., e quindi maturate tutte le preclusioni anche secondo il più recente orientamento della Cassazione in tema di modificabilità delle domande originariamente formulate, l'attrice ha fatto valere la responsabilità della conferitaria per il complessivo importo di € 68.000,00.
Nel foglio di precisazione delle conclusioni, ha quindi richiamato il proprio credito per € CP_1
55.424,81 come da estratto dei libri contabili, aggiungendo, in via alternativa la somma di € 68.000,00 quale risultante dalla ricognizione di debito di cui all'accordo transattivo.
Considerato che, ut supra, il presupposto a fondamento della domanda di condanna al pagamento di 55.424,81 consiste nell'applicazione dell'art. 2560 c.c., mentre i presupposti a fondamento della condanna al maggior importo risiedono nella non applicabilità di tale norma o nell'applicazione della stessa al ricorrere di certi elementi non richiamati nelle conclusioni, la questione relativa alla parte aggiuntiva del credito rispetto a quella risultante dal libro giornale di CP_3 tardivamente introdotta non può essere passata al vaglio del Tribunale.
pagina 10 di 13 L'accertamento della responsabilità solidale in capo alla convenuta per i debiti di CP_3 determina l'accoglimento della domanda attorea circa il pagamento dell'importo richiesto comprensivo degli accessori.
Considerato che il contratto tra e avente ad oggetto la prestazione di servizi, CP_1 CP_3 rientra nell'abito di applicazione del D. Lgs. n. 231/02 (cfr. art. 2), viene pertanto CP_2 condannata a versare a l'importo di € 55.424,81, maggiorato degli interessi di cui all'art. 5 di tale CP_1
Decreto, dalla decorrenza ivi prevista al saldo, considerato che il tasso di interesse legale applicabile alla fattispecie in esame a decorrere dalla data di instaurazione del presente giudizio ex art. 1284, comma 4, c.p.c. (da ultimo, cfr. Cass. 2025/7677) è coincidente con quello di cui a tale norma.
Responsabilità ex art. 96 c.p.c.
L'attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che avrebbe tenuto una condotta sia processuale che CP_2 extraprocessuale caratterizzata da mala fede originaria, resistenza temeraria e intento dilatorio, ravvisabile oltre che nell'operazione di conferimento del ramo di azienda, nell'inconsistenza delle tesi difensive e nella tardiva produzione di documenti.
Premessa l'irrilevanza delle lamentate condotte extraprocessuali di ai fini della CP_2 responsabilità aggravata (Cass. 2021/25041), rileva che parte convenuta ha resistito in giudizio contestando le avverse richieste fondate su consolidati principi in tema di responsabilità ex art. 2560
c.c., nella relativa interpretazione giurisprudenziale e dottrinale.
Ritiene il Tribunale che la condotta di parte convenuta, che ben avrebbe dovuto valutare l'infondatezza delle proprie domande, configuri se non l'elemento del dolo, quello della colpa grave e sia comunque oggettivamente rilevante sotto il profilo dell'abuso del diritto (Cass. 2021/22208;
2021/3830).
A ciò si aggiunge che solo con la terza memoria istruttoria, la convenuta ha prodotto le contabili bancarie di n. 5 bonifici effettuati da in favore di , asseritamente estintivi di parte CP_2 CP_1 del credito azionato.
La tardività di tale produzione e la confusione creata dalla stessa in relazione ai fatti di causa - i documenti contabili de quibus indicano come causale del versamento la dicitura 'piano accordato' o
'piano di rientro' e gli importi versati corrispondono esattamente all'ammontare delle rate previste nell'accordo transattivo (€ 7.000,00) nel primo semestre del 2019 che nel ricorso monitorio ha CP_1 riconosciuto di aver ricevuto, detraendo dal debito originario le prime sei rate dell'accordo transattivo,
5 delle quali coincidenti per data e importo con quelle di cui ai bonifici in questione dato atto di aver pagina 11 di 13 ricevuto nel ricorso monitorio – rendono configurabile una violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. da parte di . CP_2
Da quanto sopra emerge che ha svolto difese pretestuose, utilizzando lo CP_2 strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso.
Tali valori sono tutelati dall'art. 96, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella del 2009, che ha addirittura previsto in capo al giudice un potere d'ufficio di condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Reputa, pertanto, il Tribunale che il descritto comportamento sia meritevole di sanzione ai sensi della citata norma.
Verificata l'esistenza dell'an, sul quantum ritiene equo il Tribunale, liquidare ex art. 96, comma
3, c.p.c., un importo equivalente al 50% delle spese processuali liquidate nel dispositivo, tenuto conto che la somma che viene condannata a pagare è vicinissima al valore minimo dello CP_2 scaglione di riferimento (Cass. 2021/22208; Cass. 2021/3830 Tabelle Osservatorio Giustizia Civile
Tribunale Milano).
L'attrice viene pertanto condannata, ex art 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della convenuta della somma determinata nel dispositivo, con applicazione degli interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste interamente a carico della convenuta secondo le previsioni di cui al D.M. 55/2014, nella versione modificata dal DM
n. 147/2022, nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del valore della causa, della difficoltà delle questioni trattate, dell'attività svolta e della nota spese dell'attrice.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) visto l'art. 2560 c.c., condanna a pagare a Controparte_2 [...] la somma di € 55.424, 81 maggiorata degli interessi come in motivazione;
Controparte_1
2) condanna pagare a a Controparte_2 Controparte_1 somma di € 7.050,00 a titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 D.lgs. 2002/231 dalla data del dovuto, ai sensi dell'art. 4 di tale Decreto, al saldo, come in motivazione;
pagina 12 di 13 3) condanna a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 le spese del giudizio liquidate nella misura complessiva di € 14.103,00 per compensi, oltre
[...] spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
4) visto l'art. 96, comma 4, c.p.c. condanna a versare alla Controparte_2 la somma di € 1.000,00. Controparte_6
Milano, 6 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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