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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31294/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAFRONTE Parte_1 C.F._1
FERDINANDO con studio in VIA G. FUCCI, 41 80045 POMPEI
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.2890/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 26 aprile 2024, con la quale è stata accolta la opposizione proposta dalla ricorrente avverso il verbale di contravvenzione della Polizia Locale di n. CP_1
X143707/2022, con cui è stata irrogata la sanzione di €188,50 per la violazione dell'art. 142 comma 8 cds.
L'appellante censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, trattandosi di statuizione emessa in violazione del principio della soccombenza, dato l'integrale accoglimento dell'opposizione, priva di adeguata motivazione e non sorretta dalla ricorrenza presupposti previsti dall'art. 92
c.p.c.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la discussione ed è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato all'appellante.
pagina 1 di 3 L'appello è fondato e merita accoglimento.
Nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado, dopo avere affermato la illegittimità della sanzione per assenza di prova dell'apposizione della prescritta segnaletica di preavviso dell'impianto di misurazione della velocità, ha compensato le spese di lite sul presupposto della sussistenza di “orientamenti non univoci”.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile, anche nel giudizio di legittimità, in caso di motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass.civ.
n.7816/2019 relativa ad un caso in cui il giusto motivo di compensazione derivava dall'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia, senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione).
Occorre altresì considerare che la motivazione in ordine alla compensazione può essere integrata, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.civ. 26083/2010).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha fondato la compensazione sulla sussistenza di orientamenti non univoci, senza fare indicazione delle pronunce della giurisprudenza di merito e/o di legittimità da cui avrebbe desunto l'esistenza di un contrasto.
A fronte di tale generica motivazione, neppure si ravvisano i presupposti per esercitare i poteri integrativi propri del giudice di appello.,
L'art. 92 c.p.c. prevede la possibilità di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Invero, in relazione alle questioni trattate, relative all'obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni mobili di controllo della velocità, non si ravvisano elementi concreti che facciano venire in rilievo aspetti attinenti alla novità delle questioni trattate, posto che, come si desume dalla stessa sentenza di primo grado, l'estensione dell'obbligo di segnalazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità a tutte le postazioni di controllo risale al DL 117 del 2007.
Neppure vi è evidenza del recente mutamento di orientamenti giurisprudenziali o della sussistenza di un contrasto in giurisprudenza, dal momento che vi sono varie sentenze della Corte di Cassazione, emesse in epoca antecedente alla data del deposito del ricorso in primo grado (risalente al mese di dicembre 2022), che hanno ribadito la necessità della preventiva segnalazione anche delle prestazioni mobili.
In tal senso si richiamano le pronunce n. 4007 del 8 febbraio 2022, nonché la n. 1132 del 14 gennaio 2022, che a sua volta, in motivazione, ha affermato di dare conferma dell'orientamento già espresso nella sentenza n.656 del 18 gennaio 2010.
Ne deriva che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado non si ritiene rispettosa del disposto dell'art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 3 Alla luce dei formulati rilievi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposta la condanna del al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in applicazione delle Controparte_1 tariffe di cui al DM 147/2022, con riduzione rispetto ai valori medi del 30%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, l'appellato, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al citato DM, e con riduzione al 50% rispetto ai valori medi tenuto conto del fatto che non è stata svolta istruttoria e del fatto che il gravame ha avuto ad oggetto solo l'aspetto della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Malafronte, che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello proposto da , in parziale riforma della sentenza n. 2890/2024 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 26 aprile 2024, condanna il alla rifusione in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per spese vive, € 242,20 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Ferdinando
Malafronte;
-condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, che liquida in
€331,00 per compensi, € 64,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Ferdinando Malafronte.
Milano, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31294/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAFRONTE Parte_1 C.F._1
FERDINANDO con studio in VIA G. FUCCI, 41 80045 POMPEI
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.2890/2024 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 26 aprile 2024, con la quale è stata accolta la opposizione proposta dalla ricorrente avverso il verbale di contravvenzione della Polizia Locale di n. CP_1
X143707/2022, con cui è stata irrogata la sanzione di €188,50 per la violazione dell'art. 142 comma 8 cds.
L'appellante censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio, trattandosi di statuizione emessa in violazione del principio della soccombenza, dato l'integrale accoglimento dell'opposizione, priva di adeguata motivazione e non sorretta dalla ricorrenza presupposti previsti dall'art. 92
c.p.c.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la discussione ed è stata decisa all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. nel termine assegnato all'appellante.
pagina 1 di 3 L'appello è fondato e merita accoglimento.
Nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado, dopo avere affermato la illegittimità della sanzione per assenza di prova dell'apposizione della prescritta segnaletica di preavviso dell'impianto di misurazione della velocità, ha compensato le spese di lite sul presupposto della sussistenza di “orientamenti non univoci”.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile, anche nel giudizio di legittimità, in caso di motivazione illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass.civ.
n.7816/2019 relativa ad un caso in cui il giusto motivo di compensazione derivava dall'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia, senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione).
Occorre altresì considerare che la motivazione in ordine alla compensazione può essere integrata, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass.civ. 26083/2010).
Nel caso in esame, il giudice di pace ha fondato la compensazione sulla sussistenza di orientamenti non univoci, senza fare indicazione delle pronunce della giurisprudenza di merito e/o di legittimità da cui avrebbe desunto l'esistenza di un contrasto.
A fronte di tale generica motivazione, neppure si ravvisano i presupposti per esercitare i poteri integrativi propri del giudice di appello.,
L'art. 92 c.p.c. prevede la possibilità di compensare le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché in caso di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Invero, in relazione alle questioni trattate, relative all'obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni mobili di controllo della velocità, non si ravvisano elementi concreti che facciano venire in rilievo aspetti attinenti alla novità delle questioni trattate, posto che, come si desume dalla stessa sentenza di primo grado, l'estensione dell'obbligo di segnalazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità a tutte le postazioni di controllo risale al DL 117 del 2007.
Neppure vi è evidenza del recente mutamento di orientamenti giurisprudenziali o della sussistenza di un contrasto in giurisprudenza, dal momento che vi sono varie sentenze della Corte di Cassazione, emesse in epoca antecedente alla data del deposito del ricorso in primo grado (risalente al mese di dicembre 2022), che hanno ribadito la necessità della preventiva segnalazione anche delle prestazioni mobili.
In tal senso si richiamano le pronunce n. 4007 del 8 febbraio 2022, nonché la n. 1132 del 14 gennaio 2022, che a sua volta, in motivazione, ha affermato di dare conferma dell'orientamento già espresso nella sentenza n.656 del 18 gennaio 2010.
Ne deriva che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado non si ritiene rispettosa del disposto dell'art. 92 c.p.c.
pagina 2 di 3 Alla luce dei formulati rilievi, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va disposta la condanna del al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in applicazione delle Controparte_1 tariffe di cui al DM 147/2022, con riduzione rispetto ai valori medi del 30%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Con riferimento alle spese del presente giudizio, l'appellato, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese, che si liquidano in applicazione delle tariffe di cui al citato DM, e con riduzione al 50% rispetto ai valori medi tenuto conto del fatto che non è stata svolta istruttoria e del fatto che il gravame ha avuto ad oggetto solo l'aspetto della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Malafronte, che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello proposto da , in parziale riforma della sentenza n. 2890/2024 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 26 aprile 2024, condanna il alla rifusione in Controparte_1 favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 43,00 per spese vive, € 242,20 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Ferdinando
Malafronte;
-condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, che liquida in
€331,00 per compensi, € 64,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Ferdinando Malafronte.
Milano, 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3