Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 8456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8456 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6006 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
La Pulita & Service S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto D'Addabbo e Laura La Selva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sport e Salute Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Clemente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Benaco 15;
nei confronti
Scala Enterprise S.r.l., La Mondial S.r.l., non costituiti in giudizio;
per
quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 della omessa ostensione da parte della Stazione appaltante, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale:
- dell'offerta tecnica dell'operatore economico RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l. risultato aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti delle aree coperte e scoperte presso il Centro Sportivo “NO LE ” in Caivano (NA) - RA 329/24/PA - CIG: B5A68E67E4;
- della documentazione del subprocedimento di congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta;
- di tutti i verbali e atti redatti dalla Commissione giudicatrice e/o dalla Stazione Appaltante, compresi i verbali che hanno portato alla rideterminazione della graduatoria pubblicata con prot. n. RA329/24/PA;
e, conseguentemente, per l'accertamento e la declaratoria
ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del diritto di accesso della ditta La Pulita & Service S.c.a.r.l., in quanto seconda classificata:
- all'offerta tecnica dell'operatore economico RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l. risultato aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti delle aree coperte e scoperte presso il Centro Sportivo “NO LE ” in Caivano (NA) - RA 329/24/PA - CIG: B5A68E67E4;
- alla documentazione del subprocedimento di congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta;
- a tutti i verbali e atti redatti dalla Commissione giudicatrice e/o dalla Stazione Appaltante, compresi i verbali che hanno portato alla rideterminazione della graduatoria pubblicata con prot. n. RA329/24/PA;
con conseguente ordine alla Stazione appaltante di assicurare l'ostensione, mediante pubblicazione sulla piattaforma, della predetta documentazione;
ove occorra, per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso ex L. n. 241/1990 formulata da La Pulita & Service S.c.a.r.l. con nota caricata tramite la piattaforma telematica di gara in data 31/10/2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA PULITA & SERVICE S.C.A.R.L. il 5\12\2025:
per la declaratoria di illegittimità della parziale ostensione da parte della Stazione appaltante dell’offerta del RTI aggiudicatario Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l., laddove è stata fornita l’offerta tecnica per la quasi totalità oscurata senza dare conto di decisioni assunte in merito e non sono stati messi a disposizione della ricorrente tramite portale anche il progetto di assorbimento, la restante documentazione contenuta nella busta tecnica e la documentazione amministrativa;
ove occorra, per l’annullamento delle comunicazioni del 11/11/2025 e del 13/11/2025 della Stazione appaltante, di parziale ostensione dell’offerta del RTI aggiudicatario Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.;
e conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria ai sensi dell’art. 116 cp.a., del diritto di accesso della ditta La Pulita & Service S.c.a.r.l.:
- del progetto tecnico non oscurato dell’operatore economico RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.;
- di ogni ulteriore documentazione contenuta nella busta tecnica ex art. 15 del disciplinare, presentata dall’operatore economico RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.;
- della documentazione amministrativa dell’operatore economico RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sport e Salute Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente si è classificata seconda all’esito della procedura aperta, indetta da Sport e salute s.p.a., per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti delle aree coperte e scoperte presso il Centro Sportivo “ NO LE ” in Caivano (NA) - RA 329/24/PA - CIG: B5A68E67E4.
Deduce di aver ricevuto in data 31.10.2025 la Decisione n. 236 del 27/10/2025 con cui la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del RTI Scala Enterprise S.r.l. - La Mondial S.r.l.
Non avendo la stazione appaltante pubblicato gli atti della procedura sulla piattaforma telematica, lo stesso 31 ottobre 2025 ha proposto istanza d’accesso agli atti, motivata dalla necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per impugnare l’esito della gara, contestualmente proponendo un ricorso “al buio ” avverso l’aggiudicazione (iscritto al n. 6697/25).
Non avendo ricevuto riscontro, in data 10.11.2025, ha proposto il ricorso all’esame, impugnato il diniego di accesso agli atti tacitamente formatosi.
Si è costituita in giudizio Sport e salute s.p.a. preliminarmente sollevando eccezione di incompetenza territoriale del T.A.R. Campania, ritenendo la cognizione della controversia rientrante nella competenza del T.A.R. Lazio, sulla base del criterio della sede della società resistente, nonché dell’art. 30 del disciplinare di gara che indica quale foro esclusivo quello di Roma. Ha controdedotto nel merito delle avverse pretese, evidenziando di aver provveduto a garantire un equo bilanciamento tra le posizioni delle parti, chiedendo alla controinteressata – che aveva dato il proprio assenso all’ostensione di una versione dell’offerta tecnica ampiamente oscurata – di inviarne un’altra che rispettasse i dettami di legge, ed evidenziando, in ogni caso l’assenza del presupposto della stretta indispensabilità previsto dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. 36/2023 per dare prevalenza all’accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza rappresentate.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5.12.2025 parte ricorrente, oltre a controdedurre sulle avverse eccezioni, afferma di aver ricevuto, in data 11.11.2025 - ovvero il giorno successivo alla notifica e al deposito del ricorso -, tramite piattaforma informatica, una comunicazione della Stazione appaltante con la quale essa rappresentava di aver trasmesso la richiesta d’accesso al RTI aggiudicatario in qualità di controinteressato e che lo stesso aveva dato il proprio assenso all’ostensione della propria offerta tecnica in una versione in larga parte oscurata. La Direzione aveva, dunque, richiesto all’aggiudicataria, con nota del 7.11.2025 l’invio di una nuova versione dell’offerta tecnica oscurata esclusivamente nelle parti consentite dal Codice (dati sensibili o informazioni riservate, quali nomi, riferimenti personali, numeri di serie, brevetti o know-how tutelato). Comunicava, altresì, di aver pubblicato sulla piattaforma i verbali di gara nella sezione “Società trasparente ” del sito di Sport e Salute S.p.A.
A seguito di tale comunicazione, accedendo al portale, la ricorrente aveva constatato che erano stati resi disponibili esclusivamente: la busta economica, il modulo di offerta economica, gli elementi giustificativi - con relativi allegati – prodotti dal RTI aggiudicatario nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera, nonché i verbali di gara.
Lamenta parte ricorrente che nulla veniva disposto circa l’ostensione del contenuto della busta tecnica - e, in particolare, circa il progetto di assorbimento previsto dall’art. 15 del disciplinare, che di essa costituisce parte integrante -, né in ordine alla documentazione amministrativa.
In data 13/11/2025, la ricorrente deduce di aver ricevuto un’ulteriore comunicazione della stazione appaltante con la quale veniva asseritamente una ulteriore versione dell’offerta tecnica, che, tuttavia, era sostanzialmente identica a quella originaria.
Con il ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente, pertanto, censura le valutazioni della stazione appaltante relative all’oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata e chiede nuovamente l’ostensione integrale della documentazione di gara, evidenziando che:
- La stazione appaltante non ha offerto alcuna motivazione in merito all’oscuramento dell’offerta economica. Le argomentazioni contenute nella memoria di costituzione costituirebbero una motivazione postuma inammissibile. La Stazione appaltante si sarebbe limitata a recepire in modo del tutto passivo le opposizioni di oscuramento formulate dall’aggiudicatario, senza accertare l’effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza e riservatezza dedotte.
-Non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 per legittimare l’oscuramento delle parti del progetto tecnico dell’aggiudicatario. La citata norma consente la sottrazione all’ostensione soltanto in presenza di informazioni che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, anche derivanti da scoperte, innovazioni o progetti tutelati da titoli di proprietà industriale ovvero caratterizzati da un contenuto altamente tecnologico, mentre la nota inviata dall’aggiudicatario, con la quale peraltro, conferma la propria opposizione all’ostensione dell’offerta tecnica se non in presenza degli oscuramenti originariamente proposti, contiene affermazioni generiche sulla sussistenza di esigenze di riservatezza, senza circoscriverle a specifiche e pertinenti parti del progetto.
- Con la comunicazione del 13/11/2025 la s.a. si è limitata a inoltrare l’elaborato oscurato, senza che risulti adottato alcun atto che dia conto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento e del necessario bilanciamento tra esigenze di riservatezza e diritto di accesso. Ne deriva una evidente contraddizione: dopo aver rilevato, con la nota del 7/11/2025, che l’oscuramento originario era “eccessivo ” e non idoneo alla comunicazione, la Stazione appaltante ha finito per trasmettere proprio quella versione integrale, senza alcuna verifica sulla sua conformità ai limiti posti dalla legge e dagli atti di gara.
- Sussiste in ogni caso il presupposto della stretta indispensabilità previsto dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. 36/2023 per dare prevalenza all’accesso difensivo, atteso che la ricorrente è seconda classificata e l’accesso è necessario per tutelare le proprie ragioni.
- la Stazione appaltante non ha mai trasmesso gli ulteriori documenti contenuti nella busta tecnica e la documentazione amministrativa, avendo rilasciato solo la busta economica, il modulo di offerta economica, gli elementi giustificativi - con relativi allegati - prodotti dal RTI aggiudicatario nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera, nonché i verbali di gara, omettendo integralmente la restante documentazione.
All’esito dell’udienza camerale del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va delibata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte resistente. L’eccezione è infondata. Ai sensi dell’art. 13 c.p.a. “1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede .”. Al comma 3, la norma prevede inoltre che “è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.”.
Per costante giurisprudenza (cfr. Cons. St., A.P., ord., 13 luglio 2021, n. 13: “La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un’autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale “periferico” medesimo; ”), il criterio degli effetti di cui al secondo periodo del primo comma – che prevale rispetto a quello della sede per gli atti delle pubbliche amministrazioni – si applica anche nel caso di atti, provvedimenti e comportamenti posti in essere da soggetti pubblici a carattere ultra regionale, qual è Sport e Salute s.p.a., società pubblica con competenze estese all’intero territorio nazionale.
Orbene, nel caso di specie, viene in rilievo il diniego di accesso agli atti di gara formatosi per silentium. Tale atto, non può che produrre effetti limitati al territorio nel quale è destinato ad essere eseguito il contratto d’appalto della cui gara si discetta, riguardando la conoscibilità degli atti della gara stessa da parte del secondo classificato, che assume rilievo dirimente ai fini della piena tutela della posizione di costui e dello stesso esito finale della gara.
Né il difetto di competenza di questo T.A.R. può derivare dall’art. 30 del disciplinare, sia in quanto esso si riferisce testualmente alle controversie “derivanti dal contratto” - afferendo, dunque alla sua fase esecutiva - sia in quanto la competenza territoriale dei T.A.R. (che nella materia degli appalti riguarda gli atti delle procedure e non l’esecuzione del contratto) è inderogabile e, dunque, non può essere modificata su accordo delle parti.
2. Neppure ha pregio l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti quanto al vizio di difetto di motivazione del diniego parziale. È condivisibile quanto afferma parte ricorrente in ordine all’inesistenza di alcun provvedimento con il quale la stazione appaltante si sia formalmente determinata sulla richiesta di oscuramento, avendo reso disponibile sulla piattaforma, senza ulteriori precisazioni, un’offerta tecnica quasi integralmente oscurata (è in chiaro solo la prima di 22 pagine), così sostanzialmente perpetrando l’inerzia serbata sull’istanza d’accesso proposta dal ricorrente. Nella comunicazione del 13.11.2025, infatti, è contenuta la mera trasmissione dell’offerta tecnica oscurata, senza ulteriori determinazioni; la stessa offerta tecnica oscurata, peraltro, che la stazione appaltante aveva originariamente acquisito e chiesto di rendere più aderente al dato normativo.
3. Va dato atto che il ricorso introduttivo è divenuto parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stati ostesi, pur dopo la proposizione del ricorso, i seguenti documenti: i verbali di gara, la busta economica, il modulo di offerta economica, gli elementi giustificativi con i relativi allegati prodotti dall’aggiudicatario nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera.
4. Quanto agli altri documenti, il ricorso e i motivi aggiunti nel merito sono fondati.
5. L’art. 35, comma 4 D.Lgs. 36/2023, lettera a) così recita “4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;”.
Secondo costante e condivisa giurisprudenza: “Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono ad un particolare know how. L'accesso è ragionevolmente escluso per quella parte dell'offerta che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara, vale a dire l'insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Alla stregua di tale principio, tuttora sotteso al vigente art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, in mancanza di una motivata valutazione, riferita agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale e all'effettiva sussistenza degli elementi ostativi dichiarati dalla controinteressata, non sussistono ragioni, meritevoli di apprezzamento, che consentano disattendere il fisiologico obbligo di ostensione dell'offerta, specie in un settore — qual è quello della ristorazione, oggetto dell'affidamento — caratterizzato da elevati tassi di standardizzazione delle filiere e da pratiche aziendali ampiamente diffuse tra tutti gli operatori. Pertanto, in mancanza della prova dell'esistenza di segreti commerciali, la parte ricorrente è esentata dall'onere di dimostrare l'indispensabilità dell'accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.” (T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 5/11/2024, n. 2605).
E ancora “ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi
all’accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente ri12
spetto al know how dei singoli concorrenti” (cfr, Cons. Stato, sez. V, sent., 24/03/2025, n. 2384).
“Anche alla luce della definizione contenuta nell’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, nella
categoria dei segreti tecnici e commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di
originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni operatore
possieda una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti
per soddisfare le esigenze dell’utenza: la qualifica di segreto tecnico o commerciale
deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza ” (così Cons. Stato, sez. V, sent., 23/10/2025, n. 8231).
Nel caso di specie l’offerta tecnica trasmessa a parte ricorrente è quasi totalmente oscurata, sì che è del tutto impossibile comprenderne il contenuto. Nella versione trasmessa alla ricorrente e depositata in atti, infatti, l’unica parte in chiaro è quella relativa agli “obiettivi ed elementi qualificanti del servizio ” (una pagina su ventidue), mentre nessun altro elemento può essere letto.
La stazione appaltante, quindi, solo apparentemente ha consentito l’accesso al documento, non essendo possibile conoscerne il contenuto.
Né ha racchiuso in alcun provvedimento l’esplicitazione delle ragioni per le quali ha ritenuto legittimo oscurare in modo così esteso l’offerta tecnica della controinteressata, nonostante, essa stessa avesse originariamente ritenuto una siffatta operazione non conforme ai limiti di legge.
Né può ritenersi sussistente un’implicita decisione di oscuramento motivata per relationem con i contenuti della lettera di trasmissione con cui la controinteressata ha inviato l’offerta - così come la stazione appaltante afferma nella sua memoria - essendo anche il suddetto documento del tutto generico quanto alla sussistenza di pertinenti ragioni ostative all’accesso.
La nota, infatti, così recita: “Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, nonché dell’art. 5-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 33/2013, con riferimento all’accesso della documentazione tecnica e giustificativa richiesta deve ritenersi escluso, almeno parzialmente, in quanto la divulgazione integrale delle informazioni in essa contenute comporterebbe un pregiudizio concreto alla tutela della riservatezza commerciale, alla protezione dei segreti tecnici e aziendali, nonché agli interessi economici e alla posizione concorrenziale della scrivente impresa.
La documentazione oggetto della richiesta contiene infatti:
• Informazioni aziendali riservate, tra cui referenze, contratti e relativi importi economici;
• Dati tecnici e operativi concernenti metodologie di esecuzione, soluzioni organizzative interne, know-how proprietario e soluzioni progettuali sviluppate da Scala Enterprise S.r.l.;
• Dati economici sensibili, comprendenti voci di costo, politiche di prezzo e condizioni contrattuali;
• Informazioni sul personale impiegato, relative a livelli di inquadramento, qualifiche e tipologie contrattuali;
• Dettagli tecnici relativi ad attrezzature, macchinari e mezzi in uso, la cui diffusione comprometterebbe la competitività della società in altre procedure di gara.
Si rappresenta inoltre che, pur essendo l’operatore economico richiedente collocato al secondo posto in graduatoria, non ricorrono i presupposti per l’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, in quanto non risulta dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza integrale degli atti richiesti, né la stretta indispensabilità dell’accesso ai fini della tutela in giudizio di situazioni giuridicamente rilevanti .” (nota Prot. 1211-01/2025AT del 12.11.2025 della controinteressata).
Pertanto, va accolta la domanda di ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata nella sua formulazione integrale, essendo stata inviata in una versione sostanzialmente priva di contenuti leggibili.
Non sussistevano, comunque, i presupposti dell’oscuramento di cui la stazione appaltante fa menzione nella propria memoria difensiva, mancando una sufficiente e plausibile specificazione di quali segreti di tipo industriale o commerciale possano in concreto giustificare l’oscuramento dell’intero contenuto dell’offerta tecnica, peraltro, relativa ad una tipologia di appalto ad elevata intensità di manodopera e, dunque, tendenzialmente scevra da elementi di complessità tecnologica. In una siffatta materia la decisione di oscuramento imporrebbe un onere motivazionale specifico, mirante ad illustrare le peculiarità che rendono gli elementi conoscitivi che si vuole riservare, oggetto di segreto.
L’ostensione, già per tale ragione, deve essere accordata nella misura integrale, poiché in difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
In ogni caso sussiste nella specie, anche l’ “indispensabile necessità ” dei documenti richiesti ( “5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ”), per un’adeguata difesa in giudizio del ricorrente, derivante dalla sua condizione di secondo classificato. È innegabile che, senza conoscere l’offerta tecnica del controinteressato - compreso il piano di assorbimento del personale, in relazione a quale è già stato formulato uno specifico motivo di ricorso, nella controversia instaurata avverso l’aggiudicazione iscritta al n. 6697/35 del ruolo di questo T.A.R. - non sia possibile esercitare il diritto di difesa in giudizio del proprio interesse all’aggiudicazione della gara.
6. Va, altresì, accolta la domanda di accesso all’ulteriore documentazione finora non ostesa, ovvero, oltre al già citato progetto di assorbimento, l’ulteriore documentazione contenuta nella busta tecnica e la documentazione amministrativa, mai pubblicate sul portale.
7. In conclusione, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile quanto alla seguente documentazione: i verbali di gara, la busta economica, il modulo di offerta economica, gli elementi giustificativi con i relativi allegati prodotti dall’aggiudicatario nel procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera.
8. Va accolto per la restante documentazione, ovvero: l’offerta tecnica nella sia versione integrale, compreso il progetto di assorbimento del personale, nonchè l’ulteriore documentazione contenuta nella busta tecnica e la documentazione amministrativa Per l’effetto, va ordinato alla stazione appaltante di provvedere all’ostensione della suddetta documentazione nei termini sopra indicati, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara il ricorso introduttivo improcedibile in parte, nei limiti di cui in motivazione;
- lo accoglie per la restante parte, così come i successivi motivi aggiunti, per l’effetto, ordina alla stazione appaltante di provvedere all’ostensione della documentazione indicata al punto 9 della motivazione, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore.
Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AP, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
RI OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI OR | NA AP |
IL SEGRETARIO