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Improcedibile
Sentenza 2 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02888/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00833 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02888/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2024, proposto dalla sig.ra ER
Bellelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 2273/2023, pubblicata in data 13 ottobre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 02888/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. LL BR;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza del Tar per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza n. 25 del 2019, adottata dal Comune di Agropoli e recante l'ingiunzione della demolizione di alcune opere abusive realizzate nell'appartamento in sua proprietà, sito all'ultimo piano dello stabile di via Matilde Serao, n. 9.
2. Con ampie deduzioni l'appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, riproponendo le censure disattese dal primo giudice.
3. Il Comune di Agropoli non si è costituito in giudizio.
4. Con atto depositato in data 9 dicembre 2025, l'appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, evidenziando di aver provveduto, in parziale esecuzione dell'ordinanza impugnata, alla rimozione di tutte le opere che avrebbero costituito incremento di volumetria, nonché di aver presentato una SCIA in sanatoria per le restanti opere. Al riguardo,
l'appellante ha rimarcato che l'amministrazione non ha adottato nei termini prescritti alcun provvedimento inibitorio. Su tali basi, l'appellante ha richiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
5. Con atto depositato in data 16 gennaio 2026, il difensore dell'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
6. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce della sopravvenienza sopra indicata, costituita dalla dichiarazione relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, non N. 02888/2024 REG.RIC.
resta al Collegio che dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
7.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
7.2. Deve prendersi atto, pertanto, della suddetta dichiarazione, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio in quanto il
Comune appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2888 del 2024), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 02888/2024 REG.RIC.
RO EP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LL BR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
LL BR
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
RO EP
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00833 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02888/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2024, proposto dalla sig.ra ER
Bellelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 2273/2023, pubblicata in data 13 ottobre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 02888/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. LL BR;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante impugna la sentenza del Tar per la Campania, Sezione staccata di
Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso da lei proposto avverso l'ordinanza n. 25 del 2019, adottata dal Comune di Agropoli e recante l'ingiunzione della demolizione di alcune opere abusive realizzate nell'appartamento in sua proprietà, sito all'ultimo piano dello stabile di via Matilde Serao, n. 9.
2. Con ampie deduzioni l'appellante ha criticato la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la riforma, riproponendo le censure disattese dal primo giudice.
3. Il Comune di Agropoli non si è costituito in giudizio.
4. Con atto depositato in data 9 dicembre 2025, l'appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, evidenziando di aver provveduto, in parziale esecuzione dell'ordinanza impugnata, alla rimozione di tutte le opere che avrebbero costituito incremento di volumetria, nonché di aver presentato una SCIA in sanatoria per le restanti opere. Al riguardo,
l'appellante ha rimarcato che l'amministrazione non ha adottato nei termini prescritti alcun provvedimento inibitorio. Su tali basi, l'appellante ha richiesto la declaratoria di improcedibilità dell'appello.
5. Con atto depositato in data 16 gennaio 2026, il difensore dell'appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza, sulla base degli scritti difensivi.
6. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Alla luce della sopravvenienza sopra indicata, costituita dalla dichiarazione relativa al sopravvenuto venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio nel merito, non N. 02888/2024 REG.RIC.
resta al Collegio che dichiarare l'appello improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
7.1. Infatti, in caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
7.2. Deve prendersi atto, pertanto, della suddetta dichiarazione, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio in quanto il
Comune appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2888 del 2024), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati: N. 02888/2024 REG.RIC.
RO EP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
LL BR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
LL BR
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
RO EP