CASS
Sentenza 16 dicembre 2020
Sentenza 16 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2020, n. 35948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35948 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata non essendo il fatto previsto dalla legge come reato udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 35948 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 25/11/2020 FATTO E DIRITTO SA CI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 13 C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo, sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, con la recidiva nel biennio. Formula due motivi di ricorso. Con il primo si duole della violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 116, comma 3 C.d.S. e dell'art. 1 d.lgs. 8/2016. Rileva l'errore interpretativo del giudice consistito nel ritenere la configurabilità della responsabilità penale nonostante l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie ascritta, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 8/2016, e benché per i reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, la disciplina non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione, secondo l'esegesi normativa enunciata dal giudice di legittimità (richiama Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 268247). Sottolinea che, in ogni caso, la recidiva avrebbe dovuto essere adeguatamente contestata in relazione alla disciplina introdotta con l'art. 5 del d.lgs. 8/2016. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia della prescrizione del reato, osservando che la sospensione dei termini di prescrizione, di cui all'udienza del 16 luglio 2018, per mesi 3 e giorni 27, ed all'udienza del 17 dicembre 2018, per mesi 3 e giorni 15, per l'adesione del difensore all'astensione di categoria, sono state erroneamente disposte dal giudice, in presenza di altra causa di rinvio dell'udienza, non addebitabile al difensore medesimo. Fa valere l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto. Per dare soluzione al quesito posto con il ricorso occorre ricordare che secondo questa Sezione "In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale - irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata;
tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto. (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 268247). Con la pronuncia testé richiamata si è chiarito come debba escludersi che "la previsione dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 abbia portata strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 25293401; sulle condizioni - imposte dall'art. 7 della CEDU, come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale si veda Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 -dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658401); la norma ha invece schietta funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l'illecito 'depenalizzato', ovvero quello che può esser commesso solo dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. In effetti, come correttamente osserva il ricorrente, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Ciò posto, non risulta rilevante in questa sede l'analisi della portata del concetto di "reiterazione" e quindi l'interpretazione da darsi all'art.
8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d. Igs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi;
norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d. Igs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il fatto per cui si procede è stato commesso infatti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e per esso vale il concetto di recidiva sopra ricordato. A tal riguardo, e per prevenire errate interpretazioni (leggibili in controluce anche nelle osservazioni del ricorrente), giova rimarcare che non è coerente con quanto si è sin qui esposto ritenere, in relazione a fatti commessi anteriormente al 6.2.2016, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l'avvenuta violazione. Si deve quindi ribadire quindi che, ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie". 2 Il Consigr re estensore Il Presidente aura Nardin Parizi Picciae Ora, nel caso di specie l'analoga violazione antecedente quella oggetto del procedimento è stata oggetto di accertamento penale, tanto che con l'imputazione si contesta la recidiva nel biennio precedente la commissione del fatto in esame, sicché l'intervento del giudicato, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, consente di ritenere ricorrente la recidiva 'nel senso sopra ricordato ed integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Il motivo è, dunque, infondato. Va, invece, pronunciata la prescrizione del reato, commesso in data 15 ottobre 2014. Invero, computando le sospensioni processuali del termine di prescrizioni, come indicate dal giudice, in mesi 7 e giorni 12, oltre alla sospensione disposta dall'art. 83, commi 1, 2 e 4 d.l. 18/2020, pari a gg. 64, il termine prescrizionale risulta spirato il 27 luglio 2020. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 novembre 2020
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata non essendo il fatto previsto dalla legge come reato udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 35948 Anno 2020 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 25/11/2020 FATTO E DIRITTO SA CI ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 13 C.d.S., per essersi posto alla guida di un autoveicolo, sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, con la recidiva nel biennio. Formula due motivi di ricorso. Con il primo si duole della violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 116, comma 3 C.d.S. e dell'art. 1 d.lgs. 8/2016. Rileva l'errore interpretativo del giudice consistito nel ritenere la configurabilità della responsabilità penale nonostante l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie ascritta, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 8/2016, e benché per i reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, la disciplina non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disposizione, secondo l'esegesi normativa enunciata dal giudice di legittimità (richiama Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 268247). Sottolinea che, in ogni caso, la recidiva avrebbe dovuto essere adeguatamente contestata in relazione alla disciplina introdotta con l'art. 5 del d.lgs. 8/2016. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia della prescrizione del reato, osservando che la sospensione dei termini di prescrizione, di cui all'udienza del 16 luglio 2018, per mesi 3 e giorni 27, ed all'udienza del 17 dicembre 2018, per mesi 3 e giorni 15, per l'adesione del difensore all'astensione di categoria, sono state erroneamente disposte dal giudice, in presenza di altra causa di rinvio dell'udienza, non addebitabile al difensore medesimo. Fa valere l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio, non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto. Per dare soluzione al quesito posto con il ricorso occorre ricordare che secondo questa Sezione "In tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. (tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio"), avendo modificato la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale - irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata;
tuttavia tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto. (Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S, Rv. 268247). Con la pronuncia testé richiamata si è chiarito come debba escludersi che "la previsione dell'art. 5 d.lgs. n. 8/2016 abbia portata strettamente interpretativa, proiettandosi per tal motivo anche sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 34472 del 19/04/2012 - dep. 10/09/2012, Ercolano, Rv. 25293401; sulle condizioni - imposte dall'art. 7 della CEDU, come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, dell'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale si veda Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 -dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658401); la norma ha invece schietta funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l'illecito 'depenalizzato', ovvero quello che può esser commesso solo dopo l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione. In effetti, come correttamente osserva il ricorrente, per i fatti commessi successivamente alla entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Ciò posto, non risulta rilevante in questa sede l'analisi della portata del concetto di "reiterazione" e quindi l'interpretazione da darsi all'art.
8-bis della legge n. 689/81, introdotto dal d. Igs. 30 dicembre 1999, n. 507, che disciplina, appunto, la "reiterazione" degli illeciti amministrativi;
norma che viene in gioco in ragione del rimando generale alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, operato dall'art. 6 del d. Igs. n. 8 del 2016 ai fini della applicazione delle (nuove) sanzioni amministrative in esso previste. Il fatto per cui si procede è stato commesso infatti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e per esso vale il concetto di recidiva sopra ricordato. A tal riguardo, e per prevenire errate interpretazioni (leggibili in controluce anche nelle osservazioni del ricorrente), giova rimarcare che non è coerente con quanto si è sin qui esposto ritenere, in relazione a fatti commessi anteriormente al 6.2.2016, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l'avvenuta violazione. Si deve quindi ribadire quindi che, ai fini della qualificazione dell'illecito costituito dalla guida di veicolo senza patente, commesso anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, la recidiva ricorre quando sia intervenuto, nel biennio antecedente al fatto, l'avvenuto definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie". 2 Il Consigr re estensore Il Presidente aura Nardin Parizi Picciae Ora, nel caso di specie l'analoga violazione antecedente quella oggetto del procedimento è stata oggetto di accertamento penale, tanto che con l'imputazione si contesta la recidiva nel biennio precedente la commissione del fatto in esame, sicché l'intervento del giudicato, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, consente di ritenere ricorrente la recidiva 'nel senso sopra ricordato ed integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo. Il motivo è, dunque, infondato. Va, invece, pronunciata la prescrizione del reato, commesso in data 15 ottobre 2014. Invero, computando le sospensioni processuali del termine di prescrizioni, come indicate dal giudice, in mesi 7 e giorni 12, oltre alla sospensione disposta dall'art. 83, commi 1, 2 e 4 d.l. 18/2020, pari a gg. 64, il termine prescrizionale risulta spirato il 27 luglio 2020. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 novembre 2020