Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Erronea qualificazione di terreni come aree fabbricabili

    La Corte ha ritenuto che alcune particelle ricadano in fasce di rispetto e zone soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, escludendole dalla base imponibile IMU. Per altre particelle, ha ritenuto il valore venale attribuito dal Comune eccessivo.

  • Accolto
    Erronea determinazione del valore venale

    La Corte ha ritenuto il valore venale attribuito dal Comune eccessivo rispetto a quello reale, accogliendo le risultanze della perizia giurata prodotta dal ricorrente e rideterminando l'imposta dovuta.

  • Accolto
    Ricalcolo imposta a seguito di rideterminazione valore venale

    La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, escludendo dalla base imponibile le particelle soggette a vincoli di inedificabilità assoluta e rideterminando l'imposta dovuta per gli anni 2019 e 2020 in conformità ai valori venali accertati in perizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 10
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo