CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale non può essere formulata dal difensore solo nell'atto di appello, essendo all'uopo richiesta la tempestiva trasmissione, a mezzo PEC, di apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 43782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43782 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA 5u1 ricorso proposto da: SA. nato a [...] il [...] vverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO ‘/isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43782 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.2.2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di S.A. , che lo aveva dichiarato colpevole dei reato, aggravato, di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., ha rideterminato !a pena al predetto inflitta, riducendola in anni uno e mesi tre di reclusione, confermando nel resto la decisione dei primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito nella legge n. 176 del 2020 e la nullità ex articolo 178, comma 1, lettera c), del codice di rito per essere stato il processo d'appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti anziché mediante trattazione orale e con comparizione dell'imputato in udienza, così come era stato tempestivamente richiesto con l'atto di appello. 2.2.Col secondo motivo deduce l'omessa decisione in ordine alla richiesta di trattazione orale del processo di appello e alla dichiarazione di comparizione dell'imputato alla pubblica udienza. 2.3.Col terzo motivo lamenta la mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ex articolo 165, comma 5, cod. pen., in quanto la condotta delittuosa si era esaurita prima dell'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso che aveva introdotto siffatta disposizione. 2.4.Col quarto motivo lamenta l'omessa decisione e motivazione in punto di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello al fine di acquisire il ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento come richiesto nel primo motivo di appello alla lettera B. 2.5.Col quinto motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al motivo d'appello n. 1 ovvero sull'inattendibilità del testimone persona offesa in quanto soggetto portatore di interesse rispetto all'esito del processo e pertanto non terzo. 2.6.Col sesto motivo deduce difetto di motivazione in ordine al motivo d'appello n, 2 ovvero in relazione al testimone persona offesa per erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni essendo questi testi indiretti nonché omessa motivazione in ordine all'attendibilità dei testi a carico parenti o amici della persona offesa e quindi di parte 2.7. Col settimo motivo lamenta l'omissione ed errata motivazione sull'assenza di riscontri in ordine alle minacce in riferimento al terzo motivo di appello. 2 2.8. Con l'ottavo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errata applicazione della legge processuale in ordine all'accertamento dello stato d'ansia, paura timore, o delle alterazioni delle abitudini di vita, in assenza di riscontri oggettivi. 2.9. Col nono motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errata applicazione della legge processuale in riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del proprio esame. 3.11 ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. i. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che contínua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n, 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così conciuso per iscritto: ii Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1W ricorso è nei suo complesso infondato, pur presentando motivi in alcuni casi proprio indeducibili nella presente sede di legittimità. 1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che !a richiesta di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza, non presa in considerazione dalla Corte territoriale, è stata avanzata, ex art. 23 d.l. 137/2020, come d'altronde prospetta lo stesso ricorrente - solo - nell'atto di appello (depositato il 16.2.2022 in formato cartaceo presso la cancelleria dei Tribunale di Monza che aveva emesso la sentenza di primo grado). È dunque necessario fare riferimento agii artt. 23 e ss. d.i. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 - la cui vigenza è stata prorogata nel tempo, da ultimo in virtù del secondo comma dell'art. 94 del cl.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023. Con la legge di conversione è stata attuata la fusione per incorporazione, nel testo del d.l. n. 137 del 2020, dei successivi decreti legge c.d. "Ristori" -bis -ter e -quater, contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state trasfuse integralmente nel primo, divenuto testo di riferimento per le norme emergenziali. Tn particolare, sono state riportate le previsioni precedentemente contenute negli artt. 23 e 24 d.1, 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis) - relative alla celebrazione e 3 decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione dei corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati - ora divenute, rispettivamente, gli artt. 23-bis e 23- ter dell'articolato. L'art. 23-bis della legge indicata, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 aprile 2021, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il p.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1). Il comma 2 prescrive, conseguentemente e coerentemente con l'assetto limitativo delle garanzie processuali, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica. Il comma 4 dell'art. 23-bis dispone, a sua volta, testualmente che "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". La questione devoluta all'esame di questa Corte attiene quindi a << se l'istanza di trattazione orale può essere presentata anche con l'atto di appello o se occorra necessariamente un'istanza ad hoc, come richiesto dall'art. 23-bis, commi 2 e 4, d.l. 137/20, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che come detto prevede espressamente che tale richiesta sia trasmessa alla cancelleria della Corte di appello e che tale trasmissione avvenga attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti (ovvero i canali telematici come individuati con provvedimento dei direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati), in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 dei medesimo art. 23-bis ». Si tratta di stabilire se la previsione indicata imponga un requisito di ammissibilità, nel senso che la richiesta presentata con modalità diverse - e quindi anche con l'atto di appello - da quelle espressamente previste precluda il suo accoglimento. Per dare una risposta al quesito - che si anticipa sin d'ora essere nel senso che non si ritiene proponibile l'istanza in argomento mediante modalità diverse da quelle indicate - occorre quindi procedere alla ricostruzione della complessiva disciplina in materia, che ai fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso ha, tra l'altro, introdotto l'art. 24, medesimo decreto legge 137/20 convertito dalla I. 176/20, che propone l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti di deposito degli atti giudiziari, 4 compresi gli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, perseguendo la finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti, muovendosi al contempo nell'ottica della "dematerializzazione" del sistema di deposito„ ottica che a ben vedere va oltre le contingenze sanitarie inserendosi nel complessivo disegno della digitalizzazione degli atti che da tempo è nella mente del legislatore (e ha trovato ulteriore sbocco nella cd. riforma Cartabia di cui al d.lgs. 150/2022 che ha oramai istituzionalizzato l'udienza cartolare e il deposito telematico degli atti e delle stesse impugnazioni, prevedendo tra l'altro a proposito dell'istanza di trattazione orale che essa deve essere presentata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione dell'imputato appellante o dell'avviso della data di udienza fissata per il giudizio di appello in appello). In particolare, all'art. 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per í quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale). In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). Se è vero che la legge - come evidenzia il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ed afferma la Sesta sezione di questa Corte, Sez. 6, 2 marzo 2023 n. 12986 non mass. di segno contrario alla soluzione qui adottata - si limita a disporre che la richiesta di trattazione orale sia formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, è altrettanto vero, che, a ben vedere, la disciplina delle modalità della sua formulazione/presentazione non si ferma a tale previsione. Il medesimo art. 23-bis, commi 2 e 4, cit., prevede, invero, altresì, come detto, espressamente - e tale previsione ha delle ripercussioni sulla ritualità dell'istanza - che tale richiesta, formulata per iscritto, sia trasmessa alla cancelleria della Corte di appello e che tale trasmissione avvenga attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti (ovvero i canali telematici come individuati con provvedimento dei direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati), in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23-bis che rimanda all'art. 24. 5 Per la presentazione dell'istanza in argomento il legislatore, come per la presentazione delle conclusioni dei difensori delle parti diverse dal P.M. regolamentata dall'art.23-bis comma 2, - a differenza che per tutti gli altri atti per i quali la presentazione in via telematica è rimessa alla scelta di parte - ha previsto espressamente, al comma quarto del medesimo art. 23, che a sua volta espressamente rinvia quanto alle modalità di presentazione al comma 2, che essa debba intervenire per via telematica nei modi, appunto, indicati dall'ad, 23-bis comma 2 (che per le conclusioni della difesa rimanda all'art. 24). Se è vero, dunque, che il deposito telematico di atti mediante P.e.c. - mantenuto anche quando oramai l'emergenza era scemata - è stato rimesso con la disciplina emergenziale alla facoltà delle parti, è altrettanto vero che con riferimento all'istanza di discussione orale e alle conclusioni difensive cartolari, oltre che per l'istanza di partecipazione dell'imputato, l'art. 23 d.l. 127/20 ha previsto espressamente che esse debbano essere trasmesse alla cancelleria della Corte di appello e che tale trasmissione avvenga attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti per via telematica, di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legge (del pari con modalità telematiche, sia pure diverse, devono pervenire le conclusioni del P.M.). Ed ancora, se è vero che il legislatore ha espressamente previsto l'inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione, ove si sia scelto l'inoltro tramite p.e.c., solo per rimpugnazione e che la distinzione tra la legittimazione a proporre la domanda e le effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto ed il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio, e da cui si fa discendere la inammissibilità - espressamente prevista - di atti impugnatori non proposti dai difensore, è stata elaborata soprattutto in tema di impugnazione (così, Sez. U., 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), è altrettanto vero che la particolare, puntuale, disciplina dettata per le modalità di presentazione dell'istanza in argomento non può essere interpretata - calata nel sistema in cui essa si colloca - come mero corollario privo di rilievo sotto il profilo delle conseguenze che derivano dalla sua violazione risolvendosi piuttosto essa in una previsione che impone l'adozione di determinate forme di presentazione ed inoltro rispetto peraltro ad un determinato destinatario (istanza ad hoc trasmessa tramite p.e.c. alla cancelleria della Corte di Appello, e non ad altro ufficio, quale è invece quello della cancelleria dei Tribunale ove è intervenuto nel caso di specie il deposito cartaceo dell'atto di appello contenente la richiesta di cui trattasi). D'altra parte, la necessità di una regolare e tempestiva richiesta ad hoc ai fini della partecipazione in giudizio non è estranea al sistema processuale. Ed invero, Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835-6 -7, intervenuta sul tema della partecipazione dell'imputato all'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. concernente, in particolare, la partecipazione al giudizio camerale di appello ex art. 599 cod. proc. pen., ha più in generale osservato che a differenza del giudizio ordinario, nel giudizio camerale di appello «l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire» e il diritto alla partecipazione è correlato alla regolarità e alla tempestività dell'adempimento, ossia alla circostanza che «la comunicazione sia fatta con modalità tali da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza», non potendosi prescindere da un «bilanciamento tra il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito prescelto dal medesimo imputato e di assicurare che la durata del processo non sia irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di condotte dell'imputato maliziose o non giustificate» (da ultimo, sul tema, Sez. U., n.11803 del 27/02/2020, Ramundo, Rv. 278491 che ha peraltro a sua volta affermato che nei procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.). Il diritto di partecipare di persona all'udienza - del difensore e dell'imputato - rappresenta un requisito fondamentale dell'equo processo, ovvero una garanzia del principio della "parità delle armi"; si tratta, tuttavia, di un diritto non assoluto, posto che se ne ammettono tanto !imitazioni dipendenti da una legittima e volontaria rinuncia a comparire dinanzi ai tribunale giudicante (o limitazioni dettate dall'esigenza di salvaguardare la corretta amministrazione della giustizia - qualora essa sia minacciata dall'abuso dei diritti della difesa), quanto limitazioni dipendenti da precise scelte legislative che pur non escludendolo - e ciò mai potrebbe accadere trattandosi come detto e noto di diritto insopprimibile - ne prevedono - come nel caso dei giudizio di appello - l'esercizio solo su espressa richiesta dell'interessato; richiesta che in quanto si inserisce in un determinato ordinato svolgersi del procedimento ben può essere condizionata a stringenti termini di proposizione e a determinate modalità di presentazione. E a ben vedere delle specifiche esigenze sono da ritenere sottese anche alla previsione della tempistica e delle specifiche modalità di presentazione della richiesta di trattazione orale - e di partecipazione dell'imputato. Dipendendo oramai la legittima instaurazione del contraddittorio orale unicamente da una scelta di parte - non essendo esso instaurabile di ufficio se non nei casi espressamente previsti - il legislatore ha inteso dare risalto all'istanza di parte che lo invochi e, invece di prevedere -- come pure avrebbe potuto - che essa potesse - più semplicemente - essere contenuta anche o solo nello stesso atto di appello, ha ritagliato una sua precisa collocazione nell'ambito di un atto ad hoc quale è appunto la richiesta fatta per iscritto e trasmessa - attraverso i canali telematici espressamente deputati - alla cancellarla della Corte di appello. 7 Ritenere che l'istanza in argomento possa essere contenuta - anche - nell'atto di appello si risolve quindi in una forzatura della previsione normativa che fa espresso riferimento ad una istanza ad hoc dotata di una propria fisionomia anche con riguardo alle sue modalità di inoltro e al suo destinatario e finisce con lo snaturare la sequenza procedimentale che discende dalla impostazione che il legislatore ha inteso dare al particolare sistema introdotto, ancorando tra l'altro la stessa tempestività della sua presentazione alla data già fissata per l'udienza da celebrare con ordinario contraddittorio cartolare, e soprattutto va a sminuire la ratio ad essa sottesa. Risolvendosi la richiesta di trattazione orale in una eccezione alla regola del contraddittorio cartolare, densa di effetti rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di difesa che attraverso di essa reclama una diversa possibilità di esplicitazione, essa non poteva, secondo il legislatore, e non può, ora, secondo la interpretazione che occorre quindi darne, che trovare collocazione e risalto in un atto ad hoc affinché possa essere debitamente vagliata nell'ambito del naturale evolversi del procedimento in cui si deve inserire, e ciò evidentemente proprio a tutela di quel diritto al contraddittorio orale che il legislatore ha giustamente inteso comunque preservare e conservare riconoscendo alla difesa la possibilità di azionarlo attraverso l'istanza in parola. Istanza che assume quindi un ruolo di indubbia valenza in termini difensivi e merita pertanto una propria esteriorizzazione formale che ne consenta il giusto risalto e la dovuta considerazione. Tali argomenti valgono ovviamente anche con riferimento alla richiesta di partecipazione all'udienza dell'imputato. In altri termini si ritiene che la normativa dettata al riguardo avendo conferito a tali istanze il delicato ruolo di trasformare il rito ordinario a trattazione cartolare in rito a trattazione orale, abbia evidentemente non a caso ritagliato per tali istanze una specifica disciplina anche in relazione alle modalità di presentazione che non possono essere derogate. D'altronde le decisioni di questa Corte che si sono sinora espresse sul tema della mancata instaurazione del rito orale a fronte cloi una esplicita richiesta in tal senso hanno sempre ribadito che nel giudizio d'appello, in presenza di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dell'udienza, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23, comma primo, dl, n. 149 del 2020 determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod, proc. pen., deducibile con il ricorso di legittimità. Esse sebbene non abbiano affrontato specificamente il punto che viene qui in rilievo, hanno comunque concluso, dopo aver dato atto della disciplina delle modalità di presentazione dell'istanza in parola, concludendo che la nullità si verifica a fronte di richiesta di trattazione orale rituale e tempestiva (cfr. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172 - 01; Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Garcia Genesis, Rv. 281414), ritualità che, per tutto quanto sopra detto, secondo il Collegio decidente, non è ravvisabile nel caso dì presentazione mediante l'atto di appello. 8 Venendo al caso di specie, si deve quindi concludere che legittimamente la Corte territoriale abbia trattato l'appello secondo il rito ordinario cartolare. D'altra parte, risulta dagli atti - ed è lo stesso ricorso a riportare tali dati - che le conclusioni rassegnate per iscritto dal Procuratore Generale in data 13.2.2203 furono trasmesse alla difesa unitamente al ruolo di udienza del 21.2.2023 che comprendeva il procedimento tra quelli da trattare senza la partecipazione delle parti, sicché non è neppure ravvisabile, nel caso di specie, un ragionevole affidamento da parte della difesa nella celebrazione orale del processo. Anzi, avendo avuto in tal modo la difesa definitivamente contezza della trattazione cartolare e quindi del mancato accoglimento delle sue richieste, ben avrebbe potuto - e dovuto - essa formulare eccezione al riguardo rappresentando la circostanza al Collegio giudicante e non riservarsi la questione col ricorso per cassazione. A ciò si aggiunga che l'utilizzo di una modalità di trasmissione diversa da quella prevista dalla legge avrebbe comportato, quanto meno, l'onere, per la parte che si sia vista di fatto rigettata l'istanza in tal modo presentata, di rappresentare tempestivamente, rectius immediatamente, la circostanza. Ed invero, pur a voler ravvisare la nullità rilevata in ricorso, ragionando anche alla stregua di quanto una parte della giurisprudenza di questa Corte - qui condivisa - ha affermato, sia pure con riferimento al diverso caso della mancata comunicazione delle conclusioni del PM alla difesa (cfr_ tra tutte, Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022 Rv. 283048 ; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, Rv. 284164, nonché Sez. 2, Sentenza n. 27880 dei 16/05/2023, Rv. 284898 - 01, secondo cui "Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'ad, 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di taiché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione") si ritiene che nel caso di specie operi la sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., dal momento che la parte, venuta oramai definitivamente a conoscenza della trattazione cartolare attraverso la comunicazione degli atti suindicati, avrebbe potuto - e dovuto - formulare l'eccezione di nullità, mediante una memoria scritta, in quella fase processuale e non attendere inoperosa la celebrazione di un processo che essa riteneva nullo per poi svolgere l'eccezione col ricorso per cassazione (una tale interpretazione soddisfa il contemperamento del diritto di difesa con l'esigenza della ragionevole durata del processo). Invero, nel concorso tra le diverse disposizioni recanti la previsione della decadenza del diritto di far valere le nullità generali a regime intermedio, trova prioritaria applicazione quella dell'art. 182 c.p.p., comma 2, primo inciso, la quale prescrive, nei caso - ricorrente appunto nella fattispecie a nulla rilevando che si verta nell'ambito di giudizio cartolare - della contestuale assistenza della parte, che la eccezione deve essere proposta (ove non sia possibile prima), immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido. Mentre la disposizione dell'art. 180 c.p.p., recante termini più ampi ha carattere residuale: il secondo inciso dell'art. 182 c.p.p., comma successivo, contiene, infatti, la clausola di chiusura: "Negli altri casi [cioè quando la parte non assiste al compimento dell'atto nullo] la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4" (Sez. 1, Sentenza n. 43219 del 26/10/2010 Rv. 249005). Sicché si deve comunque concludere che essendo stata la relativa eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva, e quindi sanata la nullità. 2.2. EI terzo motivo che lamenta la mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ex articolo 165, comma 5, cod. pen., in quanto la condotta delittuosa si era esaurita prima dell'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso che aveva introdotto tale disposizione, è del tutto generico dal momento che la Corte di appello ha in realtà indicato le ragioni per le quali si dovesse confermare la indicata subordinazione nonostante si trattasse di reato consumato prima dell'entrata in vigore del Codice Rosso di cui alla I. 69/19, riconducendola al comma primo dell'art. 165 cod. pen.; e rispetto a tale impostazione nulla di specifico dice il ricorso che si limita a riproporre la questione sollevata in appello relativamente al profilo della inapplicabilità del comma 5 dell'art. 165 cod. pen. al caso di specie e a contestare nel merito la valutazione svolta dalla Corte di appello, annotando unicamente che, per affermare - come fatto dal giudice di secondo grado - che la totale assenza di introspezione dell'imputato imponesse l'imposizione dei percorso di recupero da seguire, senza il quale, in mancanza di atteggiamento critico, l'imputato sarebbe stato pronto a ricadere in condotte analoghe, sarebbe stato necessario l'apporto di una perizia sullo stato psicologico dell'imputato (senza la quale non si poteva valutare l'introspezione dell'imputato); laddove la congruità della motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata, che ha nei termini suindicati inteso giustificare l'esercizio del potere - discrezionale - riconosciuto al giudice del comma primo dell'art. 165 cod, pen., sottolineando l'assenza di un atteggiamento critico da parte dell'imputato, evidentemente desunta dal complesso delle emergenze processuali, rende palese la manifesta infondatezza della doglianza, che rimane comunque dedotta in 'termini generici. 2.3. Il quarto motivo è del tutto generico non prospettando neppure la ragione per la quale fosse indispensabile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello al fine di acquisire il ricorso al giudice civile per la modifica delle condizioni di affidamento dei minori, avanzato in altro procedimento. 10 2.4.11 quinto motivo è innanzitutto affetto da genericità intrinseca essendo esso imperniato più sui principi in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che su aspetti specifici idonei ad incrinare la verifica di attendibilità adeguatamente svolta nella sentenza impugnata, con la quale, in definitiva, il motivo in scrutinio non opera un effettivo confronto (limitandosi a riproporre questione afferente il numero dei Gps verificati e altri aspetti collaterali peraltro neppure prospettati in termini di decisività), peccando quindi anche di genericità estrinseca. 2.5. Il sesto motivo, muovendo dal non corretto presupposto in diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa necessitano di riscontri esterni (cfr. Ses. U n. 41461 del 19.7.2012, Bell'Arte, rv. 253214), contesta che si sia attribuito tale valore a mere testimonianze indirette, laddove la Corte di appello ha tra l'altro espressamente indicato le specifiche circostanze riferite dalla persona offesa che dovessero ritenersi espressamente e direttamente riscontrate da altri testimoni (cfr. ad esempio a pag. 8 della sentenza impugnata), e ciò senza considerare che la persona offesa in costanza delle condotte persecutorie aveva confidato le proprie angosce e turbamenti ad alcuni testi. 2.6. Il settimo motivo ripropone la questione sui riscontri laddove la Corte di appello ha con motivazione congrua evidenziato le ragioni per le quali la persona offesa dovesse ritenersi attendibile anche con riferimento alle minacce (cfr. pag.8 della sentenza impugnata). 2.7. Parimenti, l'ottavo motivo ha inteso contestare l'accertamento dello stato d'ansia, paura e timore, o delle alterazioni delle abitudini di vita, adducendo l'assenza di riscontri oggettivi che, come detto, non sono invece necessari secondo la legge processuale penale trattandosi piuttosto di verificare l'attendibilità della persona offesa in base a criteri congrui che vanno al di là della stretta ricorrenza del riscontro oggettivo;
laddove peraltro nel caso di specie si sono comunque registrati elementi idonei che, sebbene non si risolvessero in veri e propri riscontri estrinseci, sono stati giustamente ritenuti indicativi della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. D'altra parte, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - qui condiviso - in tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (5, n. 7559 del 10/01/2022, Rv. 282866), e ai fini della configurabilità dei reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (ex plurirnis, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017 - dep. 28/12/2017, P, Rv. 27208601 ); e nel caso di specie, secondo quanto emerge dalle conformi pronunce di merito, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, è ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. 2.8. Quanto poi all'assunta parcellizzazione e contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel valutare le dichiarazioni dell'imputato è solo il caso di rilevare che la sentenza impugnata si è limitata a riferire che alcune circostanze erano state ammesse anche dall'imputato e a ravvisare, d'altro canto, che non potesse ritenersi attendibile la versione dell'imputato a fronte della congrua e credibile ricostruzione della persona offesa che aveva peraltro fornito spiegazioni più che adeguate in relazione ai punti segnalati come critici dalla difesa e della convergenza dei plurimi elementi emersi a sostegno della stessa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17/10/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 43782 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA TA Data Udienza: 17/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 21.2.2023 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di S.A. , che lo aveva dichiarato colpevole dei reato, aggravato, di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen., ha rideterminato !a pena al predetto inflitta, riducendola in anni uno e mesi tre di reclusione, confermando nel resto la decisione dei primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 convertito nella legge n. 176 del 2020 e la nullità ex articolo 178, comma 1, lettera c), del codice di rito per essere stato il processo d'appello celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti anziché mediante trattazione orale e con comparizione dell'imputato in udienza, così come era stato tempestivamente richiesto con l'atto di appello. 2.2.Col secondo motivo deduce l'omessa decisione in ordine alla richiesta di trattazione orale del processo di appello e alla dichiarazione di comparizione dell'imputato alla pubblica udienza. 2.3.Col terzo motivo lamenta la mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ex articolo 165, comma 5, cod. pen., in quanto la condotta delittuosa si era esaurita prima dell'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso che aveva introdotto siffatta disposizione. 2.4.Col quarto motivo lamenta l'omessa decisione e motivazione in punto di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello al fine di acquisire il ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento come richiesto nel primo motivo di appello alla lettera B. 2.5.Col quinto motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al motivo d'appello n. 1 ovvero sull'inattendibilità del testimone persona offesa in quanto soggetto portatore di interesse rispetto all'esito del processo e pertanto non terzo. 2.6.Col sesto motivo deduce difetto di motivazione in ordine al motivo d'appello n, 2 ovvero in relazione al testimone persona offesa per erronea valutazione delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni essendo questi testi indiretti nonché omessa motivazione in ordine all'attendibilità dei testi a carico parenti o amici della persona offesa e quindi di parte 2.7. Col settimo motivo lamenta l'omissione ed errata motivazione sull'assenza di riscontri in ordine alle minacce in riferimento al terzo motivo di appello. 2 2.8. Con l'ottavo motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errata applicazione della legge processuale in ordine all'accertamento dello stato d'ansia, paura timore, o delle alterazioni delle abitudini di vita, in assenza di riscontri oggettivi. 2.9. Col nono motivo deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'errata applicazione della legge processuale in riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del proprio esame. 3.11 ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. i. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che contínua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n, 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così conciuso per iscritto: ii Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1W ricorso è nei suo complesso infondato, pur presentando motivi in alcuni casi proprio indeducibili nella presente sede di legittimità. 1.1. Quanto ai primi due motivi di ricorso, dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che !a richiesta di trattazione orale e di partecipazione dell'imputato all'udienza, non presa in considerazione dalla Corte territoriale, è stata avanzata, ex art. 23 d.l. 137/2020, come d'altronde prospetta lo stesso ricorrente - solo - nell'atto di appello (depositato il 16.2.2022 in formato cartaceo presso la cancelleria dei Tribunale di Monza che aveva emesso la sentenza di primo grado). È dunque necessario fare riferimento agii artt. 23 e ss. d.i. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 - la cui vigenza è stata prorogata nel tempo, da ultimo in virtù del secondo comma dell'art. 94 del cl.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023. Con la legge di conversione è stata attuata la fusione per incorporazione, nel testo del d.l. n. 137 del 2020, dei successivi decreti legge c.d. "Ristori" -bis -ter e -quater, contestualmente abrogati, le cui disposizioni sono state trasfuse integralmente nel primo, divenuto testo di riferimento per le norme emergenziali. Tn particolare, sono state riportate le previsioni precedentemente contenute negli artt. 23 e 24 d.1, 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto Ristori-bis) - relative alla celebrazione e 3 decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione dei corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati - ora divenute, rispettivamente, gli artt. 23-bis e 23- ter dell'articolato. L'art. 23-bis della legge indicata, espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede che a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 aprile 2021, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il p.m. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire» (comma 1). Il comma 2 prescrive, conseguentemente e coerentemente con l'assetto limitativo delle garanzie processuali, le regole per la discussione finale, secondo le quali le conclusioni devono essere formulate con atto scritto e trasmesse alla cancelleria della Corte d'appello per via telematica. Il comma 4 dell'art. 23-bis dispone, a sua volta, testualmente che "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza". La questione devoluta all'esame di questa Corte attiene quindi a << se l'istanza di trattazione orale può essere presentata anche con l'atto di appello o se occorra necessariamente un'istanza ad hoc, come richiesto dall'art. 23-bis, commi 2 e 4, d.l. 137/20, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che come detto prevede espressamente che tale richiesta sia trasmessa alla cancelleria della Corte di appello e che tale trasmissione avvenga attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti (ovvero i canali telematici come individuati con provvedimento dei direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati), in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 dei medesimo art. 23-bis ». Si tratta di stabilire se la previsione indicata imponga un requisito di ammissibilità, nel senso che la richiesta presentata con modalità diverse - e quindi anche con l'atto di appello - da quelle espressamente previste precluda il suo accoglimento. Per dare una risposta al quesito - che si anticipa sin d'ora essere nel senso che non si ritiene proponibile l'istanza in argomento mediante modalità diverse da quelle indicate - occorre quindi procedere alla ricostruzione della complessiva disciplina in materia, che ai fine di rispondere all'emergenza sanitaria in corso ha, tra l'altro, introdotto l'art. 24, medesimo decreto legge 137/20 convertito dalla I. 176/20, che propone l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti di deposito degli atti giudiziari, 4 compresi gli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, perseguendo la finalità di alleggerimento del sistema complessivo di deposito degli atti, muovendosi al contempo nell'ottica della "dematerializzazione" del sistema di deposito„ ottica che a ben vedere va oltre le contingenze sanitarie inserendosi nel complessivo disegno della digitalizzazione degli atti che da tempo è nella mente del legislatore (e ha trovato ulteriore sbocco nella cd. riforma Cartabia di cui al d.lgs. 150/2022 che ha oramai istituzionalizzato l'udienza cartolare e il deposito telematico degli atti e delle stesse impugnazioni, prevedendo tra l'altro a proposito dell'istanza di trattazione orale che essa deve essere presentata entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione dell'imputato appellante o dell'avviso della data di udienza fissata per il giudizio di appello in appello). In particolare, all'art. 24, comma 4, di tale decreto legge è prevista la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per í quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale). In particolare, è stato previsto, tra l'altro, che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, comma 4, seconda parte). Se è vero che la legge - come evidenzia il Procuratore Generale nella requisitoria scritta ed afferma la Sesta sezione di questa Corte, Sez. 6, 2 marzo 2023 n. 12986 non mass. di segno contrario alla soluzione qui adottata - si limita a disporre che la richiesta di trattazione orale sia formulata per iscritto entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, è altrettanto vero, che, a ben vedere, la disciplina delle modalità della sua formulazione/presentazione non si ferma a tale previsione. Il medesimo art. 23-bis, commi 2 e 4, cit., prevede, invero, altresì, come detto, espressamente - e tale previsione ha delle ripercussioni sulla ritualità dell'istanza - che tale richiesta, formulata per iscritto, sia trasmessa alla cancelleria della Corte di appello e che tale trasmissione avvenga attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti (ovvero i canali telematici come individuati con provvedimento dei direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati), in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23-bis che rimanda all'art. 24. 5 Per la presentazione dell'istanza in argomento il legislatore, come per la presentazione delle conclusioni dei difensori delle parti diverse dal P.M. regolamentata dall'art.23-bis comma 2, - a differenza che per tutti gli altri atti per i quali la presentazione in via telematica è rimessa alla scelta di parte - ha previsto espressamente, al comma quarto del medesimo art. 23, che a sua volta espressamente rinvia quanto alle modalità di presentazione al comma 2, che essa debba intervenire per via telematica nei modi, appunto, indicati dall'ad, 23-bis comma 2 (che per le conclusioni della difesa rimanda all'art. 24). Se è vero, dunque, che il deposito telematico di atti mediante P.e.c. - mantenuto anche quando oramai l'emergenza era scemata - è stato rimesso con la disciplina emergenziale alla facoltà delle parti, è altrettanto vero che con riferimento all'istanza di discussione orale e alle conclusioni difensive cartolari, oltre che per l'istanza di partecipazione dell'imputato, l'art. 23 d.l. 127/20 ha previsto espressamente che esse debbano essere trasmesse alla cancelleria della Corte di appello e che tale trasmissione avvenga attraverso i canali di comunicazione normativamente previsti per via telematica, di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legge (del pari con modalità telematiche, sia pure diverse, devono pervenire le conclusioni del P.M.). Ed ancora, se è vero che il legislatore ha espressamente previsto l'inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità di presentazione, ove si sia scelto l'inoltro tramite p.e.c., solo per rimpugnazione e che la distinzione tra la legittimazione a proporre la domanda e le effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto ed il secondo al profilo dinamico del suo concreto esercizio, e da cui si fa discendere la inammissibilità - espressamente prevista - di atti impugnatori non proposti dai difensore, è stata elaborata soprattutto in tema di impugnazione (così, Sez. U., 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), è altrettanto vero che la particolare, puntuale, disciplina dettata per le modalità di presentazione dell'istanza in argomento non può essere interpretata - calata nel sistema in cui essa si colloca - come mero corollario privo di rilievo sotto il profilo delle conseguenze che derivano dalla sua violazione risolvendosi piuttosto essa in una previsione che impone l'adozione di determinate forme di presentazione ed inoltro rispetto peraltro ad un determinato destinatario (istanza ad hoc trasmessa tramite p.e.c. alla cancelleria della Corte di Appello, e non ad altro ufficio, quale è invece quello della cancelleria dei Tribunale ove è intervenuto nel caso di specie il deposito cartaceo dell'atto di appello contenente la richiesta di cui trattasi). D'altra parte, la necessità di una regolare e tempestiva richiesta ad hoc ai fini della partecipazione in giudizio non è estranea al sistema processuale. Ed invero, Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835-6 -7, intervenuta sul tema della partecipazione dell'imputato all'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. concernente, in particolare, la partecipazione al giudizio camerale di appello ex art. 599 cod. proc. pen., ha più in generale osservato che a differenza del giudizio ordinario, nel giudizio camerale di appello «l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire» e il diritto alla partecipazione è correlato alla regolarità e alla tempestività dell'adempimento, ossia alla circostanza che «la comunicazione sia fatta con modalità tali da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza», non potendosi prescindere da un «bilanciamento tra il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristiche di snellezza e celerità del rito prescelto dal medesimo imputato e di assicurare che la durata del processo non sia irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di condotte dell'imputato maliziose o non giustificate» (da ultimo, sul tema, Sez. U., n.11803 del 27/02/2020, Ramundo, Rv. 278491 che ha peraltro a sua volta affermato che nei procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.). Il diritto di partecipare di persona all'udienza - del difensore e dell'imputato - rappresenta un requisito fondamentale dell'equo processo, ovvero una garanzia del principio della "parità delle armi"; si tratta, tuttavia, di un diritto non assoluto, posto che se ne ammettono tanto !imitazioni dipendenti da una legittima e volontaria rinuncia a comparire dinanzi ai tribunale giudicante (o limitazioni dettate dall'esigenza di salvaguardare la corretta amministrazione della giustizia - qualora essa sia minacciata dall'abuso dei diritti della difesa), quanto limitazioni dipendenti da precise scelte legislative che pur non escludendolo - e ciò mai potrebbe accadere trattandosi come detto e noto di diritto insopprimibile - ne prevedono - come nel caso dei giudizio di appello - l'esercizio solo su espressa richiesta dell'interessato; richiesta che in quanto si inserisce in un determinato ordinato svolgersi del procedimento ben può essere condizionata a stringenti termini di proposizione e a determinate modalità di presentazione. E a ben vedere delle specifiche esigenze sono da ritenere sottese anche alla previsione della tempistica e delle specifiche modalità di presentazione della richiesta di trattazione orale - e di partecipazione dell'imputato. Dipendendo oramai la legittima instaurazione del contraddittorio orale unicamente da una scelta di parte - non essendo esso instaurabile di ufficio se non nei casi espressamente previsti - il legislatore ha inteso dare risalto all'istanza di parte che lo invochi e, invece di prevedere -- come pure avrebbe potuto - che essa potesse - più semplicemente - essere contenuta anche o solo nello stesso atto di appello, ha ritagliato una sua precisa collocazione nell'ambito di un atto ad hoc quale è appunto la richiesta fatta per iscritto e trasmessa - attraverso i canali telematici espressamente deputati - alla cancellarla della Corte di appello. 7 Ritenere che l'istanza in argomento possa essere contenuta - anche - nell'atto di appello si risolve quindi in una forzatura della previsione normativa che fa espresso riferimento ad una istanza ad hoc dotata di una propria fisionomia anche con riguardo alle sue modalità di inoltro e al suo destinatario e finisce con lo snaturare la sequenza procedimentale che discende dalla impostazione che il legislatore ha inteso dare al particolare sistema introdotto, ancorando tra l'altro la stessa tempestività della sua presentazione alla data già fissata per l'udienza da celebrare con ordinario contraddittorio cartolare, e soprattutto va a sminuire la ratio ad essa sottesa. Risolvendosi la richiesta di trattazione orale in una eccezione alla regola del contraddittorio cartolare, densa di effetti rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di difesa che attraverso di essa reclama una diversa possibilità di esplicitazione, essa non poteva, secondo il legislatore, e non può, ora, secondo la interpretazione che occorre quindi darne, che trovare collocazione e risalto in un atto ad hoc affinché possa essere debitamente vagliata nell'ambito del naturale evolversi del procedimento in cui si deve inserire, e ciò evidentemente proprio a tutela di quel diritto al contraddittorio orale che il legislatore ha giustamente inteso comunque preservare e conservare riconoscendo alla difesa la possibilità di azionarlo attraverso l'istanza in parola. Istanza che assume quindi un ruolo di indubbia valenza in termini difensivi e merita pertanto una propria esteriorizzazione formale che ne consenta il giusto risalto e la dovuta considerazione. Tali argomenti valgono ovviamente anche con riferimento alla richiesta di partecipazione all'udienza dell'imputato. In altri termini si ritiene che la normativa dettata al riguardo avendo conferito a tali istanze il delicato ruolo di trasformare il rito ordinario a trattazione cartolare in rito a trattazione orale, abbia evidentemente non a caso ritagliato per tali istanze una specifica disciplina anche in relazione alle modalità di presentazione che non possono essere derogate. D'altronde le decisioni di questa Corte che si sono sinora espresse sul tema della mancata instaurazione del rito orale a fronte cloi una esplicita richiesta in tal senso hanno sempre ribadito che nel giudizio d'appello, in presenza di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dell'udienza, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23, comma primo, dl, n. 149 del 2020 determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod, proc. pen., deducibile con il ricorso di legittimità. Esse sebbene non abbiano affrontato specificamente il punto che viene qui in rilievo, hanno comunque concluso, dopo aver dato atto della disciplina delle modalità di presentazione dell'istanza in parola, concludendo che la nullità si verifica a fronte di richiesta di trattazione orale rituale e tempestiva (cfr. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172 - 01; Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Garcia Genesis, Rv. 281414), ritualità che, per tutto quanto sopra detto, secondo il Collegio decidente, non è ravvisabile nel caso dì presentazione mediante l'atto di appello. 8 Venendo al caso di specie, si deve quindi concludere che legittimamente la Corte territoriale abbia trattato l'appello secondo il rito ordinario cartolare. D'altra parte, risulta dagli atti - ed è lo stesso ricorso a riportare tali dati - che le conclusioni rassegnate per iscritto dal Procuratore Generale in data 13.2.2203 furono trasmesse alla difesa unitamente al ruolo di udienza del 21.2.2023 che comprendeva il procedimento tra quelli da trattare senza la partecipazione delle parti, sicché non è neppure ravvisabile, nel caso di specie, un ragionevole affidamento da parte della difesa nella celebrazione orale del processo. Anzi, avendo avuto in tal modo la difesa definitivamente contezza della trattazione cartolare e quindi del mancato accoglimento delle sue richieste, ben avrebbe potuto - e dovuto - essa formulare eccezione al riguardo rappresentando la circostanza al Collegio giudicante e non riservarsi la questione col ricorso per cassazione. A ciò si aggiunga che l'utilizzo di una modalità di trasmissione diversa da quella prevista dalla legge avrebbe comportato, quanto meno, l'onere, per la parte che si sia vista di fatto rigettata l'istanza in tal modo presentata, di rappresentare tempestivamente, rectius immediatamente, la circostanza. Ed invero, pur a voler ravvisare la nullità rilevata in ricorso, ragionando anche alla stregua di quanto una parte della giurisprudenza di questa Corte - qui condivisa - ha affermato, sia pure con riferimento al diverso caso della mancata comunicazione delle conclusioni del PM alla difesa (cfr_ tra tutte, Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022 Rv. 283048 ; Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, Rv. 284164, nonché Sez. 2, Sentenza n. 27880 dei 16/05/2023, Rv. 284898 - 01, secondo cui "Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale, in violazione dell'art. 23-bis d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile dal patrocinatore in sede di formulazione delle proprie conclusioni quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare", ai sensi dell'ad, 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., di taiché deve considerarsi tardiva l'eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione") si ritiene che nel caso di specie operi la sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, primo inciso, cod. proc. pen., dal momento che la parte, venuta oramai definitivamente a conoscenza della trattazione cartolare attraverso la comunicazione degli atti suindicati, avrebbe potuto - e dovuto - formulare l'eccezione di nullità, mediante una memoria scritta, in quella fase processuale e non attendere inoperosa la celebrazione di un processo che essa riteneva nullo per poi svolgere l'eccezione col ricorso per cassazione (una tale interpretazione soddisfa il contemperamento del diritto di difesa con l'esigenza della ragionevole durata del processo). Invero, nel concorso tra le diverse disposizioni recanti la previsione della decadenza del diritto di far valere le nullità generali a regime intermedio, trova prioritaria applicazione quella dell'art. 182 c.p.p., comma 2, primo inciso, la quale prescrive, nei caso - ricorrente appunto nella fattispecie a nulla rilevando che si verta nell'ambito di giudizio cartolare - della contestuale assistenza della parte, che la eccezione deve essere proposta (ove non sia possibile prima), immediatamente dopo il compimento dell'atto invalido. Mentre la disposizione dell'art. 180 c.p.p., recante termini più ampi ha carattere residuale: il secondo inciso dell'art. 182 c.p.p., comma successivo, contiene, infatti, la clausola di chiusura: "Negli altri casi [cioè quando la parte non assiste al compimento dell'atto nullo] la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4" (Sez. 1, Sentenza n. 43219 del 26/10/2010 Rv. 249005). Sicché si deve comunque concludere che essendo stata la relativa eccezione proposta solo con il ricorso per cassazione deve ritenersi tardiva, e quindi sanata la nullità. 2.2. EI terzo motivo che lamenta la mancata revoca della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ex articolo 165, comma 5, cod. pen., in quanto la condotta delittuosa si era esaurita prima dell'entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso che aveva introdotto tale disposizione, è del tutto generico dal momento che la Corte di appello ha in realtà indicato le ragioni per le quali si dovesse confermare la indicata subordinazione nonostante si trattasse di reato consumato prima dell'entrata in vigore del Codice Rosso di cui alla I. 69/19, riconducendola al comma primo dell'art. 165 cod. pen.; e rispetto a tale impostazione nulla di specifico dice il ricorso che si limita a riproporre la questione sollevata in appello relativamente al profilo della inapplicabilità del comma 5 dell'art. 165 cod. pen. al caso di specie e a contestare nel merito la valutazione svolta dalla Corte di appello, annotando unicamente che, per affermare - come fatto dal giudice di secondo grado - che la totale assenza di introspezione dell'imputato imponesse l'imposizione dei percorso di recupero da seguire, senza il quale, in mancanza di atteggiamento critico, l'imputato sarebbe stato pronto a ricadere in condotte analoghe, sarebbe stato necessario l'apporto di una perizia sullo stato psicologico dell'imputato (senza la quale non si poteva valutare l'introspezione dell'imputato); laddove la congruità della motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata, che ha nei termini suindicati inteso giustificare l'esercizio del potere - discrezionale - riconosciuto al giudice del comma primo dell'art. 165 cod, pen., sottolineando l'assenza di un atteggiamento critico da parte dell'imputato, evidentemente desunta dal complesso delle emergenze processuali, rende palese la manifesta infondatezza della doglianza, che rimane comunque dedotta in 'termini generici. 2.3. Il quarto motivo è del tutto generico non prospettando neppure la ragione per la quale fosse indispensabile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello al fine di acquisire il ricorso al giudice civile per la modifica delle condizioni di affidamento dei minori, avanzato in altro procedimento. 10 2.4.11 quinto motivo è innanzitutto affetto da genericità intrinseca essendo esso imperniato più sui principi in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che su aspetti specifici idonei ad incrinare la verifica di attendibilità adeguatamente svolta nella sentenza impugnata, con la quale, in definitiva, il motivo in scrutinio non opera un effettivo confronto (limitandosi a riproporre questione afferente il numero dei Gps verificati e altri aspetti collaterali peraltro neppure prospettati in termini di decisività), peccando quindi anche di genericità estrinseca. 2.5. Il sesto motivo, muovendo dal non corretto presupposto in diritto secondo cui le dichiarazioni della persona offesa necessitano di riscontri esterni (cfr. Ses. U n. 41461 del 19.7.2012, Bell'Arte, rv. 253214), contesta che si sia attribuito tale valore a mere testimonianze indirette, laddove la Corte di appello ha tra l'altro espressamente indicato le specifiche circostanze riferite dalla persona offesa che dovessero ritenersi espressamente e direttamente riscontrate da altri testimoni (cfr. ad esempio a pag. 8 della sentenza impugnata), e ciò senza considerare che la persona offesa in costanza delle condotte persecutorie aveva confidato le proprie angosce e turbamenti ad alcuni testi. 2.6. Il settimo motivo ripropone la questione sui riscontri laddove la Corte di appello ha con motivazione congrua evidenziato le ragioni per le quali la persona offesa dovesse ritenersi attendibile anche con riferimento alle minacce (cfr. pag.8 della sentenza impugnata). 2.7. Parimenti, l'ottavo motivo ha inteso contestare l'accertamento dello stato d'ansia, paura e timore, o delle alterazioni delle abitudini di vita, adducendo l'assenza di riscontri oggettivi che, come detto, non sono invece necessari secondo la legge processuale penale trattandosi piuttosto di verificare l'attendibilità della persona offesa in base a criteri congrui che vanno al di là della stretta ricorrenza del riscontro oggettivo;
laddove peraltro nel caso di specie si sono comunque registrati elementi idonei che, sebbene non si risolvessero in veri e propri riscontri estrinseci, sono stati giustamente ritenuti indicativi della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa. D'altra parte, secondo il consolidato orientamento di questa Corte - qui condiviso - in tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (5, n. 7559 del 10/01/2022, Rv. 282866), e ai fini della configurabilità dei reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (ex plurirnis, Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017 - dep. 28/12/2017, P, Rv. 27208601 ); e nel caso di specie, secondo quanto emerge dalle conformi pronunce di merito, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, è ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. 2.8. Quanto poi all'assunta parcellizzazione e contraddizione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel valutare le dichiarazioni dell'imputato è solo il caso di rilevare che la sentenza impugnata si è limitata a riferire che alcune circostanze erano state ammesse anche dall'imputato e a ravvisare, d'altro canto, che non potesse ritenersi attendibile la versione dell'imputato a fronte della congrua e credibile ricostruzione della persona offesa che aveva peraltro fornito spiegazioni più che adeguate in relazione ai punti segnalati come critici dalla difesa e della convergenza dei plurimi elementi emersi a sostegno della stessa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17/10/2023.