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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5322 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. AL MO PRESIDENTE
Dr.ssa EL UL GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11036/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da
, col patrocinio dell'Avv. Elisa Saraco, che lo rappresenta e difende per Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 29.10.2025):
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, con precisazione della decorrenza a far data dalla domanda”.
Per il P.M.
“Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.06.2024, il sig. ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 coniuge chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza CP_1 del Tribunale di Torino n. 4949/2011 prodotta quale doc.
1. Ha domandato, segnatamente, la revoca del contributo al mantenimento dei figli della coppia – (nato il [...]) e Persona_1
pagina 1 di 4 (nato il [...]) – in allora fissato in complessivi E. 250,00 mensili (e, Persona_2 cioè, E. 50,00 per ed E. 200,00 per e da versarsi alla sig.ra direttamente ad Per_1 Per_2 CP_1 opera del datore di lavoro del ricorrente;
in subordine, ha instato per la revoca dell'assegno limitatamente al figlio e, quanto a per la rimodulazione del medesimo nel minor Per_1 Per_2 importo mensile di E. 50,00 o in quella comunque ritenuta di giustizia, con corresponsione diretta al figlio beneficiario.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.03.2025 la resistente non è comparsa;
pertanto, stante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto, eseguita a mente dell'art. 140 c.p.c., ne è stata dichiarata la contumacia. Il sig. è stato sentito personalmente dal Parte_1 Giudice Relatore con l'assistenza del difensore, il quale ha chiesto disporsi in via provvisoria e urgente la sospensione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (cfr. verbale d'udienza 10.03.2025).
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 28.03.2025 il Giudice Relatore ha disposto la revoca dell'obbligo di contribuzione, respingendo le istanze istruttorie (di prova orale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) formulate dal ricorrente e fissando al 29.10.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 29.10.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe e ha discusso oralmente la causa;
all'esito, il Giudice Relatore ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1
Per_2
Parte ricorrente ha domandato la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e posto a suo carico dalla sentenza di divorzio, altresì chiedendo che sia precisata la Per_1 Per_2 decorrenza degli effetti di tale statuizione.
In sede di provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice Relatore ha disposto in via provvisoria e urgente la revoca del suddetto obbligo di contribuzione, motivando nei seguenti termini:
“Ed invero, quanto al primogenito (33 anni), è documentale che egli non sia più convivente Per_1 con la madre, vivendo a Moncalieri ed avendo costituito un suo autonomo nucleo familiare (cfr. docc. 10-11). Egli, inoltre, risulta prestare attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 15). Quanto al secondogenito (che a breve compirà 27 anni), è parimenti Per_2 documentale che egli svolga ormai da anni attività lavorativa, e quantomeno dal 2021, e tuttora presti attività lavorativa in forza di contratto di apprendistato (cfr. docc. 12 e 16). La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024) e, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. Civ. 26875/2023), prova che sin qui non è stata fornita” (cfr. ordinanza 28.03.2025).
Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni atte a giustificare una diversa determinazione, dovendosi pertanto accogliere la domanda di revoca proposta dal ricorrente.
Rispetto alle risultanze prese in considerazione dall'ordinanza del Giudice Relatore non constano, infatti, nuove acquisizioni che abbiano in alcun modo modificato la situazione di fatto oggetto di apprezzamento in sede provvisoria (nulla, peraltro, avendo dedotto la resistente, rimasta contumace).
pagina 2 di 4 Neppure vi è motivo per una diversa valutazione del compendio probatorio acquisito. Ciò segnatamente con riguardo alla ritenuta autosufficienza economica ormai conseguita da entrambi i figli, ampiamente maggiorenni: la circostanza che non conviva più con la madre, avendo costituito Per_1 un proprio autonomo nucleo familiare, come pure il fatto che quantomeno dal 2021, si sia Per_2 inserito nel mondo del lavoro (instaurando, in prosieguo di tempo, una pluralità di rapporti, sia di apprendistato sia in regime di subordinazione a tempo determinato: cfr. doc. 16 di parte ricorrente) sono dati provati alla luce della documentazione versata in atti.
Dai rilievi che precedono, quindi, risulta la fondatezza della domanda proposta dal sig.
che deve pertanto essere accolta. Parte_1
Quanto alla decorrenza della revoca, essa – in coerenza con le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10974/2023) – va individuata nella proposizione della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso); al riguardo deve peraltro rilevarsi che, dalle risultanze documentali sopra esaminate, emerge come, già al tempo dell'instaurazione del presente giudizio, i presupposti del diritto al mantenimento della prole fossero venuti meno in relazione ad entrambi i figli maggiorenni.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Sul punto va osservato come, pur a fronte della necessità del giudizio in relazione alla statuizione di revoca dell'obbligo di contribuzione, l'iniziativa contenziosa con i successivi incombenti processuali sia stata resa ineludibile dal comportamento della parte resistente, rimasta inerte all'invito rivoltole dal sig. a definire la vicenda in termini consensuali (cfr. lettera a mezzo Parte_1 raccomandata A/R sub doc. 2 di parte ricorrente;
si vedano anche le richieste di accesso agli atti per l'acquisizione di informazioni sulla situazione lavorativa dei figli prodotte dal ricorrente sub docc. 15- 16).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa) e applicati i parametri minimi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), attesa la non complessità del giudizio, l'attività istruttoria di natura meramente documentale e l'assenza di scritti difensivi conclusivi.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
REVOCA, a far data dalla domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), l'obbligo a carico del ricorrente, sig. , di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, Parte_1
e come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 4949/2011; Per_1 Per_2
CONDANNA la resistente, sig.ra a rifondere al ricorrente, sig. CP_1 [...]
, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi E.
3.808 per compensi Parte_1 professionali ed E. 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
RESPINGE la domanda di condanna della resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 05.12.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL UL AL MO
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dr. AL MO PRESIDENTE
Dr.ssa EL UL GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11036/2024 avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da
, col patrocinio dell'Avv. Elisa Saraco, che lo rappresenta e difende per Parte_1 procura speciale in atti ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 29.10.2025):
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, con precisazione della decorrenza a far data dalla domanda”.
Per il P.M.
“Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.06.2024, il sig. ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 coniuge chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza CP_1 del Tribunale di Torino n. 4949/2011 prodotta quale doc.
1. Ha domandato, segnatamente, la revoca del contributo al mantenimento dei figli della coppia – (nato il [...]) e Persona_1
pagina 1 di 4 (nato il [...]) – in allora fissato in complessivi E. 250,00 mensili (e, Persona_2 cioè, E. 50,00 per ed E. 200,00 per e da versarsi alla sig.ra direttamente ad Per_1 Per_2 CP_1 opera del datore di lavoro del ricorrente;
in subordine, ha instato per la revoca dell'assegno limitatamente al figlio e, quanto a per la rimodulazione del medesimo nel minor Per_1 Per_2 importo mensile di E. 50,00 o in quella comunque ritenuta di giustizia, con corresponsione diretta al figlio beneficiario.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 10.03.2025 la resistente non è comparsa;
pertanto, stante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto, eseguita a mente dell'art. 140 c.p.c., ne è stata dichiarata la contumacia. Il sig. è stato sentito personalmente dal Parte_1 Giudice Relatore con l'assistenza del difensore, il quale ha chiesto disporsi in via provvisoria e urgente la sospensione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni (cfr. verbale d'udienza 10.03.2025).
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 28.03.2025 il Giudice Relatore ha disposto la revoca dell'obbligo di contribuzione, respingendo le istanze istruttorie (di prova orale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) formulate dal ricorrente e fissando al 29.10.2025 l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza del 29.10.2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe e ha discusso oralmente la causa;
all'esito, il Giudice Relatore ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e Per_1
Per_2
Parte ricorrente ha domandato la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e posto a suo carico dalla sentenza di divorzio, altresì chiedendo che sia precisata la Per_1 Per_2 decorrenza degli effetti di tale statuizione.
In sede di provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice Relatore ha disposto in via provvisoria e urgente la revoca del suddetto obbligo di contribuzione, motivando nei seguenti termini:
“Ed invero, quanto al primogenito (33 anni), è documentale che egli non sia più convivente Per_1 con la madre, vivendo a Moncalieri ed avendo costituito un suo autonomo nucleo familiare (cfr. docc. 10-11). Egli, inoltre, risulta prestare attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 15). Quanto al secondogenito (che a breve compirà 27 anni), è parimenti Per_2 documentale che egli svolga ormai da anni attività lavorativa, e quantomeno dal 2021, e tuttora presti attività lavorativa in forza di contratto di apprendistato (cfr. docc. 12 e 16). La giurisprudenza di legittimità è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (cfr. ex multis, più recente, Cass. Civ. 26875/2023; conf. conf. Cass. Civ. 2259/2024) e, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. Civ. 26875/2023), prova che sin qui non è stata fornita” (cfr. ordinanza 28.03.2025).
Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni atte a giustificare una diversa determinazione, dovendosi pertanto accogliere la domanda di revoca proposta dal ricorrente.
Rispetto alle risultanze prese in considerazione dall'ordinanza del Giudice Relatore non constano, infatti, nuove acquisizioni che abbiano in alcun modo modificato la situazione di fatto oggetto di apprezzamento in sede provvisoria (nulla, peraltro, avendo dedotto la resistente, rimasta contumace).
pagina 2 di 4 Neppure vi è motivo per una diversa valutazione del compendio probatorio acquisito. Ciò segnatamente con riguardo alla ritenuta autosufficienza economica ormai conseguita da entrambi i figli, ampiamente maggiorenni: la circostanza che non conviva più con la madre, avendo costituito Per_1 un proprio autonomo nucleo familiare, come pure il fatto che quantomeno dal 2021, si sia Per_2 inserito nel mondo del lavoro (instaurando, in prosieguo di tempo, una pluralità di rapporti, sia di apprendistato sia in regime di subordinazione a tempo determinato: cfr. doc. 16 di parte ricorrente) sono dati provati alla luce della documentazione versata in atti.
Dai rilievi che precedono, quindi, risulta la fondatezza della domanda proposta dal sig.
che deve pertanto essere accolta. Parte_1
Quanto alla decorrenza della revoca, essa – in coerenza con le indicazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10974/2023) – va individuata nella proposizione della domanda giudiziale (data di deposito del ricorso); al riguardo deve peraltro rilevarsi che, dalle risultanze documentali sopra esaminate, emerge come, già al tempo dell'instaurazione del presente giudizio, i presupposti del diritto al mantenimento della prole fossero venuti meno in relazione ad entrambi i figli maggiorenni.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Sul punto va osservato come, pur a fronte della necessità del giudizio in relazione alla statuizione di revoca dell'obbligo di contribuzione, l'iniziativa contenziosa con i successivi incombenti processuali sia stata resa ineludibile dal comportamento della parte resistente, rimasta inerte all'invito rivoltole dal sig. a definire la vicenda in termini consensuali (cfr. lettera a mezzo Parte_1 raccomandata A/R sub doc. 2 di parte ricorrente;
si vedano anche le richieste di accesso agli atti per l'acquisizione di informazioni sulla situazione lavorativa dei figli prodotte dal ricorrente sub docc. 15- 16).
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della causa) e applicati i parametri minimi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), attesa la non complessità del giudizio, l'attività istruttoria di natura meramente documentale e l'assenza di scritti difensivi conclusivi.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna della resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
REVOCA, a far data dalla domanda giudiziale (data di deposito del ricorso), l'obbligo a carico del ricorrente, sig. , di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, Parte_1
e come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 4949/2011; Per_1 Per_2
CONDANNA la resistente, sig.ra a rifondere al ricorrente, sig. CP_1 [...]
, le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi E.
3.808 per compensi Parte_1 professionali ed E. 125,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
RESPINGE la domanda di condanna della resistente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 05.12.2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL UL AL MO
Minuta del provvedimento redatta dal M.O.T. Davide Melano Bosco
Ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento medesimo
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