Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1 rappresenta e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Guerrina Crescentini.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate, ed in particolare:
- I coniugi vivranno separati serbando il reciproco mutuo rispetto;
- la casa coniugale sita in Fiumicino Via Rocce Anzini n. 19 int. 2 è di proprietà al 100% della sig.ra madre di presso cui entrambi i coniugi hanno stabilito la loro Parte_2 Controparte_1 mmobile s così che il piano terra sarà assegnato al sig. CP_1
ed il primo superiore sarà assegnato alla sig.ra la quale vi abiterà unitamente
[...] Parte_1 ri;
- I figli sono affidati ad entrambi i genitori;
ed avranno la domiciliazione presso l'abitazione della madre, attesa la prevedibile idoneità di quest'ultima ad adempiere alle incombenze della cura quotidiana ed agli
il padre avrà facoltà di vedere ed avere i minori con sé ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e, comunque, con le seguenti modalità che potranno subire modifiche o deroghe su accordo di entrambi i genitori: a) Il padre prenderà i figli due volte alla settimana, dopo aver terminato i compiti durante il periodo scolastico, mentre al termine della scuola sempre due volte alla settimana li preleverà dalla casa materna secondo le loro esigenze compatibilmente con quelle del padre;
b) Il padre li terrà con se per due fine settimana alternati al mese;
c) Il padre accompagnerà i figli a scuola tutti i giorni fintanto che la mamma svolge l'attività lavorativa attuale con orario non coincidente con quello scolastico;
d) nel periodo estivo, il padre terrà i figli per quattro settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
e) per sei giorni non consecutivi durante le festività Natalizie, da concordarsi con la madre anticipatamente, almeno trenta giorni prima, avendo cura che i figli trascorrono rispettivamente con la madre o il padre, ad anni alterni, il giorno del S. Natale o il giorno di S. VE (ovvero un periodo di sei giorni comprendente il S. Natale con un genitore ed un periodo di sei giorni comprendente S. VE con l'altro genitore). L'anno successivo i periodi saranno rispettivamente invertiti fra i genitori;
f) per quattro giorni consecutivi durante le festività Pasquali, ad anni alterni (ovvero un anno con la madre e un anno con il padre); g) le ulteriori festività Nazionali (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 01/11 08/12 ecc.) alternate tra i genitori;
h) i figli trascorreranno con la madre la festa della mamma e con il padre la festa del papà; i) i figlio trascorreranno con entrambi i genitori, laddove possibile, il proprio compleanno;
Si rammenta alle parti che la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la loro istruzione educazione e salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni;
Si dispone che per il tempo coincidente con la permanenza dei minori presso ciascun genitore, la potestà genitoriale venga esercitata separatamente limitatamente alle questioni che attengono all'organizzazione della vita familiare quotidiana;
Si dispone che entrambi i genitori collaborino paritariamente – ciascuno nel tempo di permanenza dei minori presso di sé – alla loro cura, istruzione ed educazione;
j) Entrambi i coniugi hanno l'obbligo di comunicare all'altro il luogo in cui intendono recarsi insieme ai figli nei periodi in cui gli stessi saranno con ognuno di loro, nonché ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso affinché i figli possano conseguire il rilascio della carta d'identità valida anche per l'espatrio, o di altro documento personale;
C) Nessun mantenimento verrà corrisposto alla IG.ra , in quanto economicamente Parte_1 indipendente;
D) La IG.ra sarà titolare al 100% dell'assegno unico;
Parte_1 E) nderà alla moglie, entro il 05 di ogni mese, un importo pari ad Euro Controparte_1
600,00 (seicento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli. Tale assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat F) Tutte le spese straordinarie riguardanti i figli saranno a carico al 50% di entrambi i coniugi così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia;
G) Il IG. si impegna a pagare, le utenze domestiche attualmente intestate alla di lui Controparte_1 madre, Si osi come le spese concernenti le auto (bollo, assicurazione. Manutenzione). Parte_2
La macchina Smart Fortwo Tg DZ696DR di proprietà di viene utilizzata da Parte_1
, mentre la macchina Audi Q3 tg EK195WF viene Controparte_1 Controparte_1 utilizzata dalla IG.ra ; H) I coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o Parte_1 rinnovo del passapo ente ai figli;
M) I coniugi sin da ora si dichiarano soddisfatti economicamente non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro e, si dichiarano di prestare quiescenza alla emananda sentenza di omologa della separazione;
N) Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno attribuite al 100% da Controparte_1 O) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 18.04.25 Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso