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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
Horizonte (Minas Gerais - Brasile) ed ivi residente in [...]n. 200;
(c.f. 055709976-52), nata a [...] Parte_1
- Brasile) il 05/02/1979 e residente in São Paulo (São Paulo - Brasile) in Rua Doutor
Cândido Espinheira n. 866;
(c.f. 124764436-70), Parte_2 nato il [...] a [...] - Brasile) ed ivi residente in Rua
Marechal Hermes n. 200; tutti elettivamente domiciliati in Terni, via E. Barbarasa 46, presso lo studio dell'avv. Giulia Minucci ( ), che li rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 5 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nato ad Persona_1
AS IA (FG) il 14.11.1869.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 20/03/2023, i ricorrenti hanno dedotto che
[...]
fosse loro avo e che egli non avesse mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. si sposò in Italia, a Vieste, il 15.10.1896 con Persona_1 Per_2
e successivamente emigrò in Brasile, ove morì il 20.02.1953. Da detta unione, in
[...] data 28.10.1910 nacque il quale il 27.06.1932 sposò Persona_3 Persona_4
e procrearono , nata il [...]. Quest'ultima, il 17.12.1955 sposò
[...] Persona_5
dal quale ebbe una figlia, l'odierna ricorrente Persona_6 [...]
Costei in prime nozze si è sposata con Controparte_1 Persona_7
e dalla loro unione è nata , ricorrente nel
[...] Parte_1 presente giudizio. Successivamente, nel 2020, si è unita in Controparte_1 matrimonio con Successivamente, il 16.10.1992 Controparte_3 Controparte_1 si è unita in seconde nozze con il tedesco residente in
[...] Persona_8
Brasile, dal quale ha poi divorziato nel 1996. Infine, il 19.05.1999 Controparte_1 ha sposato e dalla loro unione è nato l'odierno ricorrente
[...] Persona_9
Parte_2
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e, dunque, ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 25/11/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza. Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 5 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato ad [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha, poi, alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana: la donna, pur sposatasi con cittadino straniero, aveva acquisito la cittadinanza italiana dal padre italiano, che non l'aveva mai persa e non può ritenersi che la stessa avesse a sua volta perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del
1912.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha
Pag. 3 di 5 riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
Horizonte (Minas Gerais - Brasile) ed ivi residente in [...]n. 200;
(c.f. 055709976-52), nata a [...] Parte_1
- Brasile) il 05/02/1979 e residente in São Paulo (São Paulo - Brasile) in Rua Doutor
Cândido Espinheira n. 866;
(c.f. 124764436-70), Parte_2 nato il [...] a [...] - Brasile) ed ivi residente in Rua
Marechal Hermes n. 200; tutti elettivamente domiciliati in Terni, via E. Barbarasa 46, presso lo studio dell'avv. Giulia Minucci ( ), che li rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Pag. 1 di 5 I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nato ad Persona_1
AS IA (FG) il 14.11.1869.
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 20/03/2023, i ricorrenti hanno dedotto che
[...]
fosse loro avo e che egli non avesse mai rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. si sposò in Italia, a Vieste, il 15.10.1896 con Persona_1 Per_2
e successivamente emigrò in Brasile, ove morì il 20.02.1953. Da detta unione, in
[...] data 28.10.1910 nacque il quale il 27.06.1932 sposò Persona_3 Persona_4
e procrearono , nata il [...]. Quest'ultima, il 17.12.1955 sposò
[...] Persona_5
dal quale ebbe una figlia, l'odierna ricorrente Persona_6 [...]
Costei in prime nozze si è sposata con Controparte_1 Persona_7
e dalla loro unione è nata , ricorrente nel
[...] Parte_1 presente giudizio. Successivamente, nel 2020, si è unita in Controparte_1 matrimonio con Successivamente, il 16.10.1992 Controparte_3 Controparte_1 si è unita in seconde nozze con il tedesco residente in
[...] Persona_8
Brasile, dal quale ha poi divorziato nel 1996. Infine, il 19.05.1999 Controparte_1 ha sposato e dalla loro unione è nato l'odierno ricorrente
[...] Persona_9
Parte_2
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e, dunque, ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata il 25/11/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza. Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 5 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato ad [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Non ha, poi, alcun rilievo il passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana: la donna, pur sposatasi con cittadino straniero, aveva acquisito la cittadinanza italiana dal padre italiano, che non l'aveva mai persa e non può ritenersi che la stessa avesse a sua volta perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero, come prevedeva l'art. 10 della legge n. 555 del
1912.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha
Pag. 3 di 5 riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale: in primo luogo, la sentenza n. 30 del 1983 con cui la stessa Corte aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Invero ancor prima era intervenuta la pronuncia n. 87 del 1975 con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte aveva infatti ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal