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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice Dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3707/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINIS Parte_1 C.F._1 MA LI (C.F. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Foggia alla Via G. De Petra n. 1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 DELMONTE TOMAS (C.F. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata C.F._4 in Verona alla Via Brandimarte n. 28, RESISTENTE AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore speciale Controparte_2 C.F._5 della minore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Persona_1 C.F._6 Foggia alla Via Calvanese n. 35,
- INTERVENTORE EX LEGE - PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in telematico. Il PM ha espresso parere favorevole. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO Con ricorso ex art. 473-bis 29 c.p.c., depositato in data 25.07.2024, il sig. ha chiesto, a Parte_1 modifica delle condizioni aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale della FI minore , di cui all'ordinanza n. 185/2016 del Tribunale di Milano, di disciplinare il nuovo Per_1 assetto genitoriale come segue: 1) disporre in via urgente, con provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c., l'autorizzazione al nulla osta scolastico relativo al trasferimento della minore presso la nuova scuola scelta dalla minore in Roma o in subordine (laddove non dovesse Per_1 superare la selezione al Convitto Nazionale di Roma) in Milano con relativo trasferimento di residenza della stessa da Foggia a Milano;
2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi Per_1
pagina 1 di 10 i genitori, con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna in Milano;
3) disporre l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento della minore, con definizione del quantum previa valutazione da parte del Tribunale della situazione economica che la sarà tenuta a produrre, CP_1 oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della FI minore, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. A sostegno della propria domanda, il ricorrente, in particolare, ha dedotto che: in seguito alla relazione sentimentale iniziata nel 2008 con la sig.ra nasceva la CP_1 minore (nt. il 17.09.2009), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1 ancor prima della nascita della piccola il rapporto si deteriorava a causa delle Per_1 incompatibilità caratteriali nonché divergenti esigenze di vita;
nel 2011 il Tribunale dei Minori di Bari, allora competente, con decreto del 30.11.2011 aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre in Milano;
con successiva ordinanza n. 1815/2016 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento iscritto al n. 5134/2015 il nuovo assetto genitoriale veniva disciplinato come segue: affidamento della minore al Comune di residenza – allora Milano – affinché lo stesso provvedesse a mantenerla prevalentemente collocata presso la madre;
autorizzazione alla madre a trasferirsi con la minore in Foggia;
regolamentazione del diritto di visita paterno con tre fine settimana al mese, di cui uno a Milano e due a Foggia, oltre alle vacanze estive e festività; contributo mensile al mantenimento della minore a carico del padre, lasciato invariato, nella misura in precedenza determinata in euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
subito dopo il rientro nella città di Foggia, la minore ha mantenuto costanti rapporti con Per_1 i nonni materni e paterni nonché con la figura paterna con la quale era solita sentirsi quotidianamente;
la minore ha conosciuto altresì la nuova compagna del padre, con la Per_1 quale ha un ottimo rapporto, ed il nuovo compagno della madre, dalla quale quest'ultima ha avuto anche un bambino di nome , con la quale però la minore ha un rapporto pessimo in Per_2 quanto riferisce di sentirsi esclusa dal nuovo nucleo familiare;
da circa 18 mesi la minore ha esternato un malessere conclamato che si manifesta a Per_1 mezzo di svenimenti che non hanno trovato riscontro alcuno in esami diagnostici;
nonostante un percorso di sedute di consulenza psicoterapeutica presso una psicologa individuata dalla madre il malessere non veniva meno tanto da spingere a trasferirsi nel Per_1 febbraio 2024 presso la casa dei nonni materni;
la minore ha esternato ad entrambi i genitori il desiderio di trasferirsi a Roma per Per_1 terminare gli ultimi anni del Liceo e frequentare il Convitto Nazionale o in seconda battuta, qualora non dovesse superare le selezioni di ingresso, di potersi traferire a Milano presso l'abitazione paterna;
detto cambiamento non comporterebbe per la minore alcuno sradicamento dal contesto materno, dalla quale ha già preso le distanze da molto tempo, ma consentirebbe alla stessa di somatizzare il proprio malessere psicologico;
in ordine al mantenimento della minore, si demanda al Tribunale ogni più opportuna decisione previa disamina dei redditi della resistente nonché tenendo in considerazione che la è CP_1 proprietaria di un immobile in Milano, condotto in locazione a terzi dalla quale percepisce una rendita mensile, nonché di un immobile a Foggia dove vive;
inoltre, la stessa percepisce interamente l'assegno unico universale erogato dall'INPS in favore della minore. Con comparsa di costituzione del 19.08.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato la ricostruzione storica degli accadimenti come operata dalla difesa del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con accoglimento delle seguenti conclusioni: “affidare la minore al Comune di Foggia, con collocazione abitativa prevalente Per_1
pagina 2 di 10 presso la madre, nella di lei abitazione sita in Foggia, via A. Gramsci n. 39; per l'effetto, prevedere che, per le questioni ordinarie, la responsabilità genitoriale sia esercitata in modalità disgiunta da ciascun genitore;
prevedere che il padre frequenti la FI , di anni quattordici, liberamente, Per_1 come da accordi con la madre, cui addivenire con almeno un preavviso di tre giorni. In difetto di accordo, egli potrà frequentarla come segue: o A week end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 circa, fino alla domenica sera ore 20.00, cena inclusa. o Durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre all'uscita di scuola fino alle ore 16.00 del 30 dicembre e dal 30 dicembre ore 16.00 fino all'ultimo giorno di vacanza, ore 20.00, cena inclusa, ogni anno in alternanza. o Durante le vacanze pasquali, per tutto il periodo di vacanza scolastica, ad anni alterni. o Durante l'estate, quattro settimane di vacanza anche non consecutive tra loro, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Stante i tempi di frequentazione di ciascun genitore con i figli ed i redditi da lavoro, da patrimonio e da investimenti finanziari di ciascun genitore, nonché le maggiori esigenze di rispetto alla Per_1 data di emissione del provvedimento tuttora vigente (sette anni nel 2016, mentre tra pochi giorni compirà quindici anni), onerare il Sig. di un contributo al mantenimento della FI Pt_1
pari ad Euro 800,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, come da linee guida vigenti presso l'Ill.mo Tribunale di Foggia;
Assegno Unico Universale al 50% per ciascun genitore”. In particolare la resistente ha contestato che la minore frequenti poco la casa materna, evidenziando come la stessa è libera di frequentare la madre e gli ascendenti a propria discrezione e di rientrare nel rispetto degli orari consoni ed idonei per un'adolescente della sua età; che anche nell'interesse della FI primogenita e del di lei benessere psicofisico, ha posto fine alla relazione sentimentale con il padre del piccolo;
che la decisione di di trasferirsi presso l'abitazione dei nonni materni Per_2 Per_1 non è dipesa dalla compromissione della relazione genitoriale con la madre ma bensì alla necessità di vivere la propria giornata in un ambiente in cui ella possa concentrarsi, studiare ed avere i momenti di tranquillità a lei necessari;
che non corrisponde al vero la circostanza per cui la minore nel caso di mancato superamento della selezione presso il Convitto Nazionale a Roma abbia manifestato la volontà di trasferirsi a Milano;
che ad ogni buon conto allo stato attuale non sussistono i presupposti di un imminente e grave pregiudizio ai danni della minore , la quale pur restando affidata ai Servizi Per_1 Sociali è comunque circondata nella città di Foggia dai propri parenti più prossimi, che le hanno consentito sinora di evitare di correre tutti i rischi ed i pericoli legati al vivere in una grande città, senza riferimenti parentali ed educativi riservati a lei, circostanza che invece nel caso di trasferimento a Milano, vedrebbe la sola figura paterna, tra l'altro impiegata nel lavoro intere giornate presso una società finanziaria avente sede in Lussemburgo, quale unico suo punto di riferimento. Con ordinanza del 11.09.2024 la sezione feriale del Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice Dott. Antonio La Catena, tenuto conto della mancata ammissione della minore al Convitto Per_1 Nazionale a Roma, essendo tra l'altro venuto meno il requisito del periculum in mora non avendo neanche chiarito allo stato le parti il nuovo istituto presso la quale la minore dovrebbe iscriversi per l'anno scolastico 2024/2025, ha disposto la trasmissione del atti al Presidente della prima sezione civile per la riassegnazione in via ordinaria del procedimento necessitando lo stesso di ulteriori approfondimenti istruttori. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice istruttore incaricato per la trattazione del procedimento dopo aver ascoltato la minore e i genitori presenti ha rinviato la Per_1 causa per l'acquisizione dell'attestazione di definitività del provvedimento del Tribunale di Milano, in quanto condizione di procedibilità della domanda. In seguito al trasferimento della minore presso l'abitazione dei nonni paterni, circostanza Per_1 sopravvenuta rispetto a quanto dichiarato dalla stessa minore all'udienza del 04.11.2024, il Giudice istruttore ha disposto nuova audizione della minore previa acquisizione di informazioni da parte dei nonni paterni.
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 11.03.2025, il Giudice Istruttore, visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, a modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol. 1815/2016 del Tribunale di Milano, con la quale ha disposto: l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Foggia previo collocamento della stessa presso i nonni paterni e Controparte_3 [...]
, tenuto conto della volontà della minore espressa all'udienza del Controparte_4 10.03.2025, nonché delle dichiarazioni dei nonni paterni e della concorde volontà delle parti sul punto (cfr. verbale di udienza del 10.03.2025); incontri liberi in ragione dell'età raggiunta da , Per_1 prossima al compimento del sedicesimo anno di età; obbligo, con decorrenza dalla presente decisione (in ragione dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai propri redditi e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alla loro età) a carico di Parte_1 di contribuire al mantenimento della FI minore, versando, entro il 27 di ogni mese, ai nonni
[...] paterni e , la somma mensile di € Controparte_3 Controparte_4 350,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 70%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia); obbligo, con decorrenza dalla presente decisione (in ragione dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai propri redditi e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alla loro età) a carico di di contribuire al mantenimento della FI CP_1 minore, versando, entro il 27 di ogni mese, ai nonni paterni e Controparte_3 [...]
, la somma mensile di € 175,00 da rivalutarsi annualmente in base Controparte_4 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 30%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia). Con la medesima ordinanza veniva altresì disposto un approfondimento istruttorio sulle capacità genitoriali delle parti e sui rapporti con la FI minore, delegando il Consultorio Familiare di Foggia a tali verifiche nonché all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità unitamente al monitoraggio dei Servizi Sociali competenti;
all'uopo stante la conflittualità esistente tra le parti in causa veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Controparte_2 Con comparsa di costituzione del 14.05.2025 si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, avv. la quale, dopo una attenta ricostruzione delle vicende familiari e giudiziali Controparte_2 evidenziava che era stata chiamata ad esprimersi con urgenza sulla richiesta di nulla osta formulata dal papà di al fine di cambiare Istituto Scolastico ed evitare la quasi certa bocciatura maturata Per_1 dalla minore a causa delle numerose assenze accumulate e del rendimento non ottimale. Evidenziava altresì la curatrice che dopo un suo iniziale parere negativo a detto trasferimento, previo ascolto della minore e dei Servizi Sociali competenti è stata costretta a rivedere il giudizio di inopportunità, in precedenza espresso, autorizzando così la minore al cambio di istituto scolastico. Nelle proprie conclusioni il curatore speciale ha evidenziato come non sia il momento storico per allontanare la minore dai sicuri e stabili affetti rappresentati dai nonni paterni che suppliscono alla carenza di un nucleo familiare unito;
Tanto almeno fino a quando i servizi sociali competenti ed il Consultorio non si saranno espressi sui quesiti posti dall'esimio Giudicante adito e sulle capacità genitoriali della coppia. All'udienza del 15.09.2025, il Gop incaricato per la trattazione del presente procedimento, rilevato che la presente causa verte in materia sottratta alle attribuzioni dei Gop ha disposto la trasmissione degli atti al Dott. Antonio Buccaro, così come disposto con il succitato decreto presidenziale n.118/12.09.2025. Con decreto del 22.09.2025, il Giudice istruttore incaricato per la trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la rimessione sul ruolo del presente giudizio all'udienza del 8.10.2025, per la riserva della causa in decisione, previa rinuncia espressa delle parti ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
pagina 4 di 10 All'udienza del 8.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Passando all'esame del merito della domanda, si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate. I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n. 28436/2017; Cass., n. 11488/2008). La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. Nell'ambito del procedimento in discorso il giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante (cfr. Cass., n. 2147/2003). Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (così, di recente, Cass., n. 2953/2017; cfr. anche Cass., n. 17320/2005 e Cass., n. 30033/2011). D'altra parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020). Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue. In riferimento alla FI , il ricorrente dopo una iniziale richiesta di adozione dei provvedimenti Per_1 indifferibili circa il nulla osta al trasferimento della minore presso il Convitto Nazionale a Roma, circostanza quest'ultima allo stato superata dal mancato superamento delle selezioni da parte di
, ha concluso chiedendo l'autorizzazione ad iscrivere presso l'istituto “E. De Amicis” - Per_1 Per_1
pagina 5 di 10 liceo scientifico in Milano, con contestuale collocamento della stessa presso la propria abitazione. Mentre in ordine all'affidamento della minore ha concluso chiedendo di revocare l'affidamento al servizio sociale di Foggia, attualmente in atto, e di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con la sola presa in incarico per eventuali interventi a suo sostegno. La resistente, dal canto suo, ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa in Foggia o in subordine presso l'abitazione paterna in Milano, con verifica della condizione psicologica di entro un anno. Per_1 La curatrice speciale della minore, dal canto suo, tenuto conto della espressa volontà di nonché Per_1 del parere dei servizi sociali incaricati, ha concluso esprimendo parere favorevole al collocamento di presso l'abitazione paterna in Milano, essendo chiara la volontà della minore di non ritornare a Per_1 vivere presso la madre e ritenendo il collocamento presso i nonni paterni una misura transitoria e temporanea. In riferimento ai genitori ha concluso invitando gli stessi a intraprendere un percorso alla genitorialità che li aiuti ad instaurare, per il benessere psico-fisico della minore, un dialogo costruttivo nella coppia ed in particolare aiuti la mamma a riaprire il canale comunicativo con la FI, allo stato del tutto assente. Ciò posto, partendo dalla disciplina dell'affidamento della minore occorre evidenziare quanto Per_1 segue: Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011). La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Ebbene, nel presente procedimento è emersa una accesa e costante conflittualità tra i genitori di oltre ad una mancanza di dialogo tra gli stessi che in tutti questi anni si è ripercossa Per_1 negativamente sul benessere psico-fisico della minora, coinvolgendola molto spesso in svenimenti e attacchi di panico tali da prevedere l'attuazione di un sostegno psicologico nei suoi confronti. Questa situazione ad oggi spinge il Tribunale a confermare la misura adottata nel 2016 dal Tribunale di Milano e confermata da codesto Tribunale in data 11.03.2025 con l'adozione dei provvedimenti urgenti disposti in favore della minore. Pertanto, deve essere confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, attuando Per_1 rispetto alla misura ad oggi in essere la seguente modifica “dai Servizi Sociali della città di Foggia ai Servizi Sociali della città di Milano”, città ove, come meglio si argomenterà, verrà disposto il collocamento della stessa. Detta misura viene attuata nell'interesse materiale e morale di proprio al fine di evitare che, in Per_1 mancanza di un terzo interlocutore qualora si valutasse un diverso regime di affidamento – le parti siano chiamate ad adottare decisioni che possano in qualche modo continuare ad arrecare pregiudizio in pagina 6 di 10 favore della stessa e causarne ulteriori ricadute su di un soggetto ad oggi già emotivamente coinvolto dalla accesa conflittualità esistente tra le figure genitoriali. Pertanto, i Servizi Sociali vengono autorizzati al contempo ad esercitare tutte le facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle questioni di maggiore importanza per la minore (es. istruzione, residenza abituale, salute), mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari. Si conviene in ogni caso che i Servizi Sociali del luogo di residenza dei rispettivi genitori unitamente ai Consultori Familiari competenti debbano predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità offrendo ad entrambe le parti il necessario supporto che li aiuti ad instaurare, per il benessere psico-fisico della minore, un dialogo costruttivo nella coppia ed in particolare aiuti la mamma a riaprire il canale comunicativo con la FI, allo stato del tutto assente, il tutto sotto la vigilanza del GT, ai sensi dell'art. 337 c.c., ai fini del monitoraggio dell'imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale delle parti nel perseguimento delle attività propedeutiche al perseguimento dell'interesse dei minori. Per quanto concerne il collocamento della minore, tenuto conto del principio del best interest che deve guidare il giudice nelle scelte che la riguardano, nonché della chiara volontà di , il Collegio Per_1 ritiene che la FI debba essere collocata in via prevalente presso il padre Per_1 Parte_1 Detta scelta allo stato si ritiene indispensabile considerando da un lato l'impossibilità per di Per_1 continuare a restare presso i nonni paterni, essendo tale misura solo temporanea e transitoria, nonché dall'altro avendo lei stessa chiarito che preferisce all'attualità essere collocata con il padre, trasferendosi a Milano, in quanto non intende ritornare a vivere a casa della madre dove, si sente costretta ad assumere il carico di un ruolo che non le appartiene: quello di fare la “madre della madre”, con tutti i problemi ed i pesi che ne derivano, piuttosto che la FI. Sul punto vi è il parere concorde sia del Curatore speciale della minore, avv. la Controparte_2 quale nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.09.2025 ha anche depositato una lettera inviata da e rivolta all'attenzione dell'odierno Giudicante nella quale la stessa Per_1 esprimeva la sua chiara volontà di andare a vivere a Milano presso l'abitazione paterna. Ed ancora, anche i Servizi Sociali del Comune di Foggia, nell'ultima relazione di aggiornamento datata 04.09.2025 hanno evidenziato come “la minore ha dichiarato di non voler risiedere presso Per_1 l'abitazione materna in quanto tale collocazione le arrecherebbe instabilità emotiva” . Gli assistenti sociali hanno altresì evidenziato l'interruzione dei rapporti tra madre e FI durante il periodo estivo durato circa tre mesi e ribadito come le problematiche di salute di , quali Per_3 svenimenti e attacchi di panico, siano da imputarsi, in via prevalente, alla conflittualità esistente tra i genitori. Sempre nella relazione di aggiornamento i Servizi Sociali del Comune di Foggia hanno concluso ritenendo che “considerando l'interesse superiore della minore , il Servizio Sociale auspica Per_1 che le volontà da lei espresse, motivate da considerazione affettive, relazionali e logistiche, non essendoci motivi ostativi e di pregiudizio, possano essere tenute in considerazione nella definizione del collocamento e del progetto educativo a lei dedicato. In tal senso, il Servizio approva la decisione della minore di trasferirsi presso il padre, nella città di Milano, ritenendo che tale scelta, coerente con quanto manifestato in più occasioni, possa favorire la sua sensibilità emotiva, la continuità educativa e una maggiore serenità nel percorso di crescita”. In ordine all'istituto scolastico che la minore dovrà frequentare avendo già i Servizi Sociali del Comune di Foggia approvato la decisione della minore di trasferirsi presso il padre nella città di Milano, ritenendo tale scelta coerente con quanto manifestato in più occasioni da e che la Per_1 stessa possa favorire la sua stabilità emotiva, la continuità educativa e una maggiore serenità nel suo percorso di crescita, il Tribunale non può che condividere detta decisione, tra l'altro ad oggi già in pagina 7 di 10 corso, avendo il ricorrente comunicato l'inizio del nuovo anno scolastico da parte di presso Per_1 l'istituto “E. De Amicis” - liceo scientifico in Milano. Venendo alle visite materne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità: deve rilevarsi che Per_1 ha appena compiuto il suo sedicesimo anno di età e, dunque, appare opportuno confermare il regime di visita materno di cui all'ordinanza del 11.03.2025. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita materno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di madre e FI, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri. Quanto al mantenimento della minore , va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i Per_1 genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di , stante la minore età della Per_1 stessa e la collocazione presso il padre, è pacifico che la sia tenuto a contribuire al suo CP_1 mantenimento. Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi. Il ricorrente lavora presso una società con sede in Lussemburgo ed ha dichiarato un reddito complessivo negli ultimi tre anni pari a circa 140.000,00 euro (cfr. dichiarazione dei redditi anni 2022, 2023 e 2024). La resistente, dal canto suo, all'atto della sua costituzione in giudizio si era dichiarata madre di un altro bambino, di nome , nato dalla relazione con un nuovo compagno (ad oggi terminata), nonché Per_2 disoccupata e percettrice del solo reddito derivante dalla locazione di un immobile in Milano pari a complessivi 13.200,00 euro annui. Vive a Foggia in un immobile di sua proprietà, senza sostenere alcuna spesa di alloggio. Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociale del 4.9.2025 è emerso che la ad oggi è CP_1 impiegata presso l' senza alcuna specificazione del reddito percepito. Controparte_5 Sulla base della descritta situazione il Collegio ritiene congruo onerare la resistente del versamento al a titolo di contribuzione al mantenimento della FI minore , entro il 27 di Parte_1 Per_1 ogni mese, della somma mensile di € 175,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al concorso nella misura del 30% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto. Il restante 70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI verrà posto a carico del ricorrente Per_1 in considerazione della differenza reddituale sussistente tra le parti e della sua Parte_1 maggiore capacità di guadagno. Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.23d0 del 2021, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge. Tenuto conto dell'esito del giudizio che ha visto il rigetto della domanda di affidamento condiviso formulata dal ricorrente, oltre al venire veno dei provvedimenti indifferibili a causa del mancato superamento della selezione da parte di al Convitto Nazionale ed essendo le parti Per_1 CP_6 concordi su alcune delle decisioni assunte in corso di causa (collocamento presso i nonni), le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., vengono compensate tra le parti. Con riferimento al compenso spettante al curatore speciale della minore per l'attività professionale espletata in favore della stessa, occorre rilevare quanto segue: rilevato che ha depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio Controparte_2 presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, nella quale ha dichiarato un reddito complessivo pari a zero, ritenendo di dover escludere dal calcolo dei redditi della minore quello derivante dai familiari conviventi (madre e fratello), ai sensi dell'art. 76, comma pagina 8 di 10 4, del D.P.R. 112/02, avendo la causa in oggetto diritti della personalità e sussistendo un conflitto di interesse tra le parti.
ritenuto che
, nel verbale della riunione endosezionale del 30.1.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha preliminarmente deliberato di riconoscere una presunzione di onerosità dell'attività professionale espletata dal curatore nominato, mentre in merito alla possibilità di ammissione al gratuito patrocinio ha convenuto di aderire all'orientamento in base al quale il curatore speciale dei minori al fine di conseguire la remunerazione del proprio incarico dall'Erario, laddove sussistano i presupposti generali per l'ammissione al beneficio, ai sensi degli artt. 74 e ss. D.P.R. n. 115/2002, potrà presentare istanza di ammissione senza, tuttavia, ritenere sussistente tout court e in via di mero automatismo il conflitto di interessi di cui all'art. 76, prendendo quindi in considerazione nel caso di assenza di conflitto di interesse i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente;
rilevato che, nel caso di specie, in atti risulta depositata la delibera di ammissione al gratuito patrocinio della minore e la istanza di liquidazione del compenso da parte della curatrice;
considerato che
, nel caso di specie sussiste comunque un conflitto di interesse, ai sensi dell'art 76, comma 4 del D.P.R. 112/02, con entrambi i genitori della minore, determinato dalla accesa e continua conflittualità in essere tra gli stessi che ha comportato anche la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali;
con riferimento ai criteri per la liquidazione del compenso, nel verbale endosezionale del 31.01.2024 della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, si è deliberato di dover fare applicazione dell'art. 4, co. 10 septies, D.M. n. 55/2014, secondo cui “Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”.
- ciò posto, ai sensi del D.M. 55/2014, si procede alla liquidazione del compenso in favore del curatore per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori medi delle tabelle ivi indicate e ponendolo definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra , di modifica delle condizioni aventi ad oggetto la regolamentazione Controparte_1 della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio, sentito il P.M., così provvede:
-a parziale modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 1815/2016 del Tribunale di Milano, già modificato da Codesto Tribunale con ordinanza del 11.03.2025, affida la FI minore al Servizio Sociale di Milano, luogo ove è collocata la minore. Per tali ragioni, Per_1 il responsabile del Servizio Sociale sarà, dunque, tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale;
in particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo (es. istruzione, residenza abituale, salute) nell'interesse della minore, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-a parziale modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 1815/2016 del Tribunale di Milano, già modificato da Codesto Tribunale con ordinanza del 11.03.2025, colloca la minore presso l'abitazione paterna in Milano, tenuto conto della volontà di espressa Per_1 Per_1 chiaramente per il tramite del suo curatore speciale nonché tramite i servizi sociali incaricati;
-a parziale modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 1815/2016 del Tribunale di Milano, già modificato da Codesto Tribunale con ordinanza del 11.03.2025, in ragione dell'età pagina 9 di 10 raggiunta da , avendo da poco compiuto il suo sedicesimo anno di età, si ritiene che gli Per_1 incontri con la madre possano avvenire liberamente, senza la rigida predisposizione di calendario di visite e che, pertanto, potrà incontrare la madre quando lo vorrà, previa Per_1 intesa con quest'ultima;
-pone, con decorrenza dalla presente decisione a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento della FI minore, versando, entro il 27 di ogni mese, a la somma mensile di € 175,00 da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 30%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
-pone, con decorrenza dalla presente decisione a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al pagamento del 70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
-riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
-dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e del Comune di Milano, nonché ai Consultori Familiari, territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno alla minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per il minore al GT per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni ai Servizi Sociali e Consultorio Familiare, territorialmente competenti, per quanto specificamente disposto in parte motiva;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-liquida in favore dell'avv. la somma già dimidiata di € 2.538,50 per Controparte_2 compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, ed oltre CPA ed IVA a termini di legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato. Così deciso, addì 08.10.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
Il Presidente estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice Dott. Stefania Rignanese Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3707/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARTINIS Parte_1 C.F._1 MA LI (C.F. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._2
Foggia alla Via G. De Petra n. 1 RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 DELMONTE TOMAS (C.F. , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata C.F._4 in Verona alla Via Brandimarte n. 28, RESISTENTE AVV. (C.F. ), nella qualità di curatore speciale Controparte_2 C.F._5 della minore (C.F. ), elettivamente domiciliata in Persona_1 C.F._6 Foggia alla Via Calvanese n. 35,
- INTERVENTORE EX LEGE - PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in telematico. Il PM ha espresso parere favorevole. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO Con ricorso ex art. 473-bis 29 c.p.c., depositato in data 25.07.2024, il sig. ha chiesto, a Parte_1 modifica delle condizioni aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale della FI minore , di cui all'ordinanza n. 185/2016 del Tribunale di Milano, di disciplinare il nuovo Per_1 assetto genitoriale come segue: 1) disporre in via urgente, con provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c., l'autorizzazione al nulla osta scolastico relativo al trasferimento della minore presso la nuova scuola scelta dalla minore in Roma o in subordine (laddove non dovesse Per_1 superare la selezione al Convitto Nazionale di Roma) in Milano con relativo trasferimento di residenza della stessa da Foggia a Milano;
2) disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi Per_1
pagina 1 di 10 i genitori, con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna in Milano;
3) disporre l'obbligo a carico della resistente di contribuire al mantenimento della minore, con definizione del quantum previa valutazione da parte del Tribunale della situazione economica che la sarà tenuta a produrre, CP_1 oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della FI minore, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. A sostegno della propria domanda, il ricorrente, in particolare, ha dedotto che: in seguito alla relazione sentimentale iniziata nel 2008 con la sig.ra nasceva la CP_1 minore (nt. il 17.09.2009), riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1 ancor prima della nascita della piccola il rapporto si deteriorava a causa delle Per_1 incompatibilità caratteriali nonché divergenti esigenze di vita;
nel 2011 il Tribunale dei Minori di Bari, allora competente, con decreto del 30.11.2011 aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale prevedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre in Milano;
con successiva ordinanza n. 1815/2016 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento iscritto al n. 5134/2015 il nuovo assetto genitoriale veniva disciplinato come segue: affidamento della minore al Comune di residenza – allora Milano – affinché lo stesso provvedesse a mantenerla prevalentemente collocata presso la madre;
autorizzazione alla madre a trasferirsi con la minore in Foggia;
regolamentazione del diritto di visita paterno con tre fine settimana al mese, di cui uno a Milano e due a Foggia, oltre alle vacanze estive e festività; contributo mensile al mantenimento della minore a carico del padre, lasciato invariato, nella misura in precedenza determinata in euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
subito dopo il rientro nella città di Foggia, la minore ha mantenuto costanti rapporti con Per_1 i nonni materni e paterni nonché con la figura paterna con la quale era solita sentirsi quotidianamente;
la minore ha conosciuto altresì la nuova compagna del padre, con la Per_1 quale ha un ottimo rapporto, ed il nuovo compagno della madre, dalla quale quest'ultima ha avuto anche un bambino di nome , con la quale però la minore ha un rapporto pessimo in Per_2 quanto riferisce di sentirsi esclusa dal nuovo nucleo familiare;
da circa 18 mesi la minore ha esternato un malessere conclamato che si manifesta a Per_1 mezzo di svenimenti che non hanno trovato riscontro alcuno in esami diagnostici;
nonostante un percorso di sedute di consulenza psicoterapeutica presso una psicologa individuata dalla madre il malessere non veniva meno tanto da spingere a trasferirsi nel Per_1 febbraio 2024 presso la casa dei nonni materni;
la minore ha esternato ad entrambi i genitori il desiderio di trasferirsi a Roma per Per_1 terminare gli ultimi anni del Liceo e frequentare il Convitto Nazionale o in seconda battuta, qualora non dovesse superare le selezioni di ingresso, di potersi traferire a Milano presso l'abitazione paterna;
detto cambiamento non comporterebbe per la minore alcuno sradicamento dal contesto materno, dalla quale ha già preso le distanze da molto tempo, ma consentirebbe alla stessa di somatizzare il proprio malessere psicologico;
in ordine al mantenimento della minore, si demanda al Tribunale ogni più opportuna decisione previa disamina dei redditi della resistente nonché tenendo in considerazione che la è CP_1 proprietaria di un immobile in Milano, condotto in locazione a terzi dalla quale percepisce una rendita mensile, nonché di un immobile a Foggia dove vive;
inoltre, la stessa percepisce interamente l'assegno unico universale erogato dall'INPS in favore della minore. Con comparsa di costituzione del 19.08.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato la ricostruzione storica degli accadimenti come operata dalla difesa del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con accoglimento delle seguenti conclusioni: “affidare la minore al Comune di Foggia, con collocazione abitativa prevalente Per_1
pagina 2 di 10 presso la madre, nella di lei abitazione sita in Foggia, via A. Gramsci n. 39; per l'effetto, prevedere che, per le questioni ordinarie, la responsabilità genitoriale sia esercitata in modalità disgiunta da ciascun genitore;
prevedere che il padre frequenti la FI , di anni quattordici, liberamente, Per_1 come da accordi con la madre, cui addivenire con almeno un preavviso di tre giorni. In difetto di accordo, egli potrà frequentarla come segue: o A week end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 circa, fino alla domenica sera ore 20.00, cena inclusa. o Durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre all'uscita di scuola fino alle ore 16.00 del 30 dicembre e dal 30 dicembre ore 16.00 fino all'ultimo giorno di vacanza, ore 20.00, cena inclusa, ogni anno in alternanza. o Durante le vacanze pasquali, per tutto il periodo di vacanza scolastica, ad anni alterni. o Durante l'estate, quattro settimane di vacanza anche non consecutive tra loro, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
Stante i tempi di frequentazione di ciascun genitore con i figli ed i redditi da lavoro, da patrimonio e da investimenti finanziari di ciascun genitore, nonché le maggiori esigenze di rispetto alla Per_1 data di emissione del provvedimento tuttora vigente (sette anni nel 2016, mentre tra pochi giorni compirà quindici anni), onerare il Sig. di un contributo al mantenimento della FI Pt_1
pari ad Euro 800,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, come da linee guida vigenti presso l'Ill.mo Tribunale di Foggia;
Assegno Unico Universale al 50% per ciascun genitore”. In particolare la resistente ha contestato che la minore frequenti poco la casa materna, evidenziando come la stessa è libera di frequentare la madre e gli ascendenti a propria discrezione e di rientrare nel rispetto degli orari consoni ed idonei per un'adolescente della sua età; che anche nell'interesse della FI primogenita e del di lei benessere psicofisico, ha posto fine alla relazione sentimentale con il padre del piccolo;
che la decisione di di trasferirsi presso l'abitazione dei nonni materni Per_2 Per_1 non è dipesa dalla compromissione della relazione genitoriale con la madre ma bensì alla necessità di vivere la propria giornata in un ambiente in cui ella possa concentrarsi, studiare ed avere i momenti di tranquillità a lei necessari;
che non corrisponde al vero la circostanza per cui la minore nel caso di mancato superamento della selezione presso il Convitto Nazionale a Roma abbia manifestato la volontà di trasferirsi a Milano;
che ad ogni buon conto allo stato attuale non sussistono i presupposti di un imminente e grave pregiudizio ai danni della minore , la quale pur restando affidata ai Servizi Per_1 Sociali è comunque circondata nella città di Foggia dai propri parenti più prossimi, che le hanno consentito sinora di evitare di correre tutti i rischi ed i pericoli legati al vivere in una grande città, senza riferimenti parentali ed educativi riservati a lei, circostanza che invece nel caso di trasferimento a Milano, vedrebbe la sola figura paterna, tra l'altro impiegata nel lavoro intere giornate presso una società finanziaria avente sede in Lussemburgo, quale unico suo punto di riferimento. Con ordinanza del 11.09.2024 la sezione feriale del Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice Dott. Antonio La Catena, tenuto conto della mancata ammissione della minore al Convitto Per_1 Nazionale a Roma, essendo tra l'altro venuto meno il requisito del periculum in mora non avendo neanche chiarito allo stato le parti il nuovo istituto presso la quale la minore dovrebbe iscriversi per l'anno scolastico 2024/2025, ha disposto la trasmissione del atti al Presidente della prima sezione civile per la riassegnazione in via ordinaria del procedimento necessitando lo stesso di ulteriori approfondimenti istruttori. Fissata l'udienza di comparizione delle parti, ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice istruttore incaricato per la trattazione del procedimento dopo aver ascoltato la minore e i genitori presenti ha rinviato la Per_1 causa per l'acquisizione dell'attestazione di definitività del provvedimento del Tribunale di Milano, in quanto condizione di procedibilità della domanda. In seguito al trasferimento della minore presso l'abitazione dei nonni paterni, circostanza Per_1 sopravvenuta rispetto a quanto dichiarato dalla stessa minore all'udienza del 04.11.2024, il Giudice istruttore ha disposto nuova audizione della minore previa acquisizione di informazioni da parte dei nonni paterni.
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 11.03.2025, il Giudice Istruttore, visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, a modifica delle condizioni di cui al decreto n. cronol. 1815/2016 del Tribunale di Milano, con la quale ha disposto: l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Foggia previo collocamento della stessa presso i nonni paterni e Controparte_3 [...]
, tenuto conto della volontà della minore espressa all'udienza del Controparte_4 10.03.2025, nonché delle dichiarazioni dei nonni paterni e della concorde volontà delle parti sul punto (cfr. verbale di udienza del 10.03.2025); incontri liberi in ragione dell'età raggiunta da , Per_1 prossima al compimento del sedicesimo anno di età; obbligo, con decorrenza dalla presente decisione (in ragione dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai propri redditi e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alla loro età) a carico di Parte_1 di contribuire al mantenimento della FI minore, versando, entro il 27 di ogni mese, ai nonni
[...] paterni e , la somma mensile di € Controparte_3 Controparte_4 350,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 70%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia); obbligo, con decorrenza dalla presente decisione (in ragione dell'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai propri redditi e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alla loro età) a carico di di contribuire al mantenimento della FI CP_1 minore, versando, entro il 27 di ogni mese, ai nonni paterni e Controparte_3 [...]
, la somma mensile di € 175,00 da rivalutarsi annualmente in base Controparte_4 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 30%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia). Con la medesima ordinanza veniva altresì disposto un approfondimento istruttorio sulle capacità genitoriali delle parti e sui rapporti con la FI minore, delegando il Consultorio Familiare di Foggia a tali verifiche nonché all'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità unitamente al monitoraggio dei Servizi Sociali competenti;
all'uopo stante la conflittualità esistente tra le parti in causa veniva nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Controparte_2 Con comparsa di costituzione del 14.05.2025 si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore, avv. la quale, dopo una attenta ricostruzione delle vicende familiari e giudiziali Controparte_2 evidenziava che era stata chiamata ad esprimersi con urgenza sulla richiesta di nulla osta formulata dal papà di al fine di cambiare Istituto Scolastico ed evitare la quasi certa bocciatura maturata Per_1 dalla minore a causa delle numerose assenze accumulate e del rendimento non ottimale. Evidenziava altresì la curatrice che dopo un suo iniziale parere negativo a detto trasferimento, previo ascolto della minore e dei Servizi Sociali competenti è stata costretta a rivedere il giudizio di inopportunità, in precedenza espresso, autorizzando così la minore al cambio di istituto scolastico. Nelle proprie conclusioni il curatore speciale ha evidenziato come non sia il momento storico per allontanare la minore dai sicuri e stabili affetti rappresentati dai nonni paterni che suppliscono alla carenza di un nucleo familiare unito;
Tanto almeno fino a quando i servizi sociali competenti ed il Consultorio non si saranno espressi sui quesiti posti dall'esimio Giudicante adito e sulle capacità genitoriali della coppia. All'udienza del 15.09.2025, il Gop incaricato per la trattazione del presente procedimento, rilevato che la presente causa verte in materia sottratta alle attribuzioni dei Gop ha disposto la trasmissione degli atti al Dott. Antonio Buccaro, così come disposto con il succitato decreto presidenziale n.118/12.09.2025. Con decreto del 22.09.2025, il Giudice istruttore incaricato per la trattazione del procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la rimessione sul ruolo del presente giudizio all'udienza del 8.10.2025, per la riserva della causa in decisione, previa rinuncia espressa delle parti ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
pagina 4 di 10 All'udienza del 8.10.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Passando all'esame del merito della domanda, si premette che, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate. I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (in questo senso, Cass., n. 28436/2017; Cass., n. 11488/2008). La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. Nell'ambito del procedimento in discorso il giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante (cfr. Cass., n. 2147/2003). Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (così, di recente, Cass., n. 2953/2017; cfr. anche Cass., n. 17320/2005 e Cass., n. 30033/2011). D'altra parte, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020). Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue. In riferimento alla FI , il ricorrente dopo una iniziale richiesta di adozione dei provvedimenti Per_1 indifferibili circa il nulla osta al trasferimento della minore presso il Convitto Nazionale a Roma, circostanza quest'ultima allo stato superata dal mancato superamento delle selezioni da parte di
, ha concluso chiedendo l'autorizzazione ad iscrivere presso l'istituto “E. De Amicis” - Per_1 Per_1
pagina 5 di 10 liceo scientifico in Milano, con contestuale collocamento della stessa presso la propria abitazione. Mentre in ordine all'affidamento della minore ha concluso chiedendo di revocare l'affidamento al servizio sociale di Foggia, attualmente in atto, e di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con la sola presa in incarico per eventuali interventi a suo sostegno. La resistente, dal canto suo, ha concluso chiedendo l'affidamento condiviso della minore con collocamento della stessa in Foggia o in subordine presso l'abitazione paterna in Milano, con verifica della condizione psicologica di entro un anno. Per_1 La curatrice speciale della minore, dal canto suo, tenuto conto della espressa volontà di nonché Per_1 del parere dei servizi sociali incaricati, ha concluso esprimendo parere favorevole al collocamento di presso l'abitazione paterna in Milano, essendo chiara la volontà della minore di non ritornare a Per_1 vivere presso la madre e ritenendo il collocamento presso i nonni paterni una misura transitoria e temporanea. In riferimento ai genitori ha concluso invitando gli stessi a intraprendere un percorso alla genitorialità che li aiuti ad instaurare, per il benessere psico-fisico della minore, un dialogo costruttivo nella coppia ed in particolare aiuti la mamma a riaprire il canale comunicativo con la FI, allo stato del tutto assente. Ciò posto, partendo dalla disciplina dell'affidamento della minore occorre evidenziare quanto Per_1 segue: Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011). La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593). Ebbene, nel presente procedimento è emersa una accesa e costante conflittualità tra i genitori di oltre ad una mancanza di dialogo tra gli stessi che in tutti questi anni si è ripercossa Per_1 negativamente sul benessere psico-fisico della minora, coinvolgendola molto spesso in svenimenti e attacchi di panico tali da prevedere l'attuazione di un sostegno psicologico nei suoi confronti. Questa situazione ad oggi spinge il Tribunale a confermare la misura adottata nel 2016 dal Tribunale di Milano e confermata da codesto Tribunale in data 11.03.2025 con l'adozione dei provvedimenti urgenti disposti in favore della minore. Pertanto, deve essere confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali, attuando Per_1 rispetto alla misura ad oggi in essere la seguente modifica “dai Servizi Sociali della città di Foggia ai Servizi Sociali della città di Milano”, città ove, come meglio si argomenterà, verrà disposto il collocamento della stessa. Detta misura viene attuata nell'interesse materiale e morale di proprio al fine di evitare che, in Per_1 mancanza di un terzo interlocutore qualora si valutasse un diverso regime di affidamento – le parti siano chiamate ad adottare decisioni che possano in qualche modo continuare ad arrecare pregiudizio in pagina 6 di 10 favore della stessa e causarne ulteriori ricadute su di un soggetto ad oggi già emotivamente coinvolto dalla accesa conflittualità esistente tra le figure genitoriali. Pertanto, i Servizi Sociali vengono autorizzati al contempo ad esercitare tutte le facoltà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle questioni di maggiore importanza per la minore (es. istruzione, residenza abituale, salute), mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari. Si conviene in ogni caso che i Servizi Sociali del luogo di residenza dei rispettivi genitori unitamente ai Consultori Familiari competenti debbano predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità offrendo ad entrambe le parti il necessario supporto che li aiuti ad instaurare, per il benessere psico-fisico della minore, un dialogo costruttivo nella coppia ed in particolare aiuti la mamma a riaprire il canale comunicativo con la FI, allo stato del tutto assente, il tutto sotto la vigilanza del GT, ai sensi dell'art. 337 c.c., ai fini del monitoraggio dell'imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale delle parti nel perseguimento delle attività propedeutiche al perseguimento dell'interesse dei minori. Per quanto concerne il collocamento della minore, tenuto conto del principio del best interest che deve guidare il giudice nelle scelte che la riguardano, nonché della chiara volontà di , il Collegio Per_1 ritiene che la FI debba essere collocata in via prevalente presso il padre Per_1 Parte_1 Detta scelta allo stato si ritiene indispensabile considerando da un lato l'impossibilità per di Per_1 continuare a restare presso i nonni paterni, essendo tale misura solo temporanea e transitoria, nonché dall'altro avendo lei stessa chiarito che preferisce all'attualità essere collocata con il padre, trasferendosi a Milano, in quanto non intende ritornare a vivere a casa della madre dove, si sente costretta ad assumere il carico di un ruolo che non le appartiene: quello di fare la “madre della madre”, con tutti i problemi ed i pesi che ne derivano, piuttosto che la FI. Sul punto vi è il parere concorde sia del Curatore speciale della minore, avv. la Controparte_2 quale nelle note a trattazione scritta depositate per l'udienza del 18.09.2025 ha anche depositato una lettera inviata da e rivolta all'attenzione dell'odierno Giudicante nella quale la stessa Per_1 esprimeva la sua chiara volontà di andare a vivere a Milano presso l'abitazione paterna. Ed ancora, anche i Servizi Sociali del Comune di Foggia, nell'ultima relazione di aggiornamento datata 04.09.2025 hanno evidenziato come “la minore ha dichiarato di non voler risiedere presso Per_1 l'abitazione materna in quanto tale collocazione le arrecherebbe instabilità emotiva” . Gli assistenti sociali hanno altresì evidenziato l'interruzione dei rapporti tra madre e FI durante il periodo estivo durato circa tre mesi e ribadito come le problematiche di salute di , quali Per_3 svenimenti e attacchi di panico, siano da imputarsi, in via prevalente, alla conflittualità esistente tra i genitori. Sempre nella relazione di aggiornamento i Servizi Sociali del Comune di Foggia hanno concluso ritenendo che “considerando l'interesse superiore della minore , il Servizio Sociale auspica Per_1 che le volontà da lei espresse, motivate da considerazione affettive, relazionali e logistiche, non essendoci motivi ostativi e di pregiudizio, possano essere tenute in considerazione nella definizione del collocamento e del progetto educativo a lei dedicato. In tal senso, il Servizio approva la decisione della minore di trasferirsi presso il padre, nella città di Milano, ritenendo che tale scelta, coerente con quanto manifestato in più occasioni, possa favorire la sua sensibilità emotiva, la continuità educativa e una maggiore serenità nel percorso di crescita”. In ordine all'istituto scolastico che la minore dovrà frequentare avendo già i Servizi Sociali del Comune di Foggia approvato la decisione della minore di trasferirsi presso il padre nella città di Milano, ritenendo tale scelta coerente con quanto manifestato in più occasioni da e che la Per_1 stessa possa favorire la sua stabilità emotiva, la continuità educativa e una maggiore serenità nel suo percorso di crescita, il Tribunale non può che condividere detta decisione, tra l'altro ad oggi già in pagina 7 di 10 corso, avendo il ricorrente comunicato l'inizio del nuovo anno scolastico da parte di presso Per_1 l'istituto “E. De Amicis” - liceo scientifico in Milano. Venendo alle visite materne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità: deve rilevarsi che Per_1 ha appena compiuto il suo sedicesimo anno di età e, dunque, appare opportuno confermare il regime di visita materno di cui all'ordinanza del 11.03.2025. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita materno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di madre e FI, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri. Quanto al mantenimento della minore , va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i Per_1 genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In ordine alla previsione dell'obbligo di mantenimento in favore di , stante la minore età della Per_1 stessa e la collocazione presso il padre, è pacifico che la sia tenuto a contribuire al suo CP_1 mantenimento. Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, si deve tener conto della situazione reddituale dei coniugi. Il ricorrente lavora presso una società con sede in Lussemburgo ed ha dichiarato un reddito complessivo negli ultimi tre anni pari a circa 140.000,00 euro (cfr. dichiarazione dei redditi anni 2022, 2023 e 2024). La resistente, dal canto suo, all'atto della sua costituzione in giudizio si era dichiarata madre di un altro bambino, di nome , nato dalla relazione con un nuovo compagno (ad oggi terminata), nonché Per_2 disoccupata e percettrice del solo reddito derivante dalla locazione di un immobile in Milano pari a complessivi 13.200,00 euro annui. Vive a Foggia in un immobile di sua proprietà, senza sostenere alcuna spesa di alloggio. Dalla relazione di aggiornamento dei servizi sociale del 4.9.2025 è emerso che la ad oggi è CP_1 impiegata presso l' senza alcuna specificazione del reddito percepito. Controparte_5 Sulla base della descritta situazione il Collegio ritiene congruo onerare la resistente del versamento al a titolo di contribuzione al mantenimento della FI minore , entro il 27 di Parte_1 Per_1 ogni mese, della somma mensile di € 175,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al concorso nella misura del 30% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto. Il restante 70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI verrà posto a carico del ricorrente Per_1 in considerazione della differenza reddituale sussistente tra le parti e della sua Parte_1 maggiore capacità di guadagno. Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.lgs. n.23d0 del 2021, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge. Tenuto conto dell'esito del giudizio che ha visto il rigetto della domanda di affidamento condiviso formulata dal ricorrente, oltre al venire veno dei provvedimenti indifferibili a causa del mancato superamento della selezione da parte di al Convitto Nazionale ed essendo le parti Per_1 CP_6 concordi su alcune delle decisioni assunte in corso di causa (collocamento presso i nonni), le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., vengono compensate tra le parti. Con riferimento al compenso spettante al curatore speciale della minore per l'attività professionale espletata in favore della stessa, occorre rilevare quanto segue: rilevato che ha depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio Controparte_2 presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, nella quale ha dichiarato un reddito complessivo pari a zero, ritenendo di dover escludere dal calcolo dei redditi della minore quello derivante dai familiari conviventi (madre e fratello), ai sensi dell'art. 76, comma pagina 8 di 10 4, del D.P.R. 112/02, avendo la causa in oggetto diritti della personalità e sussistendo un conflitto di interesse tra le parti.
ritenuto che
, nel verbale della riunione endosezionale del 30.1.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha preliminarmente deliberato di riconoscere una presunzione di onerosità dell'attività professionale espletata dal curatore nominato, mentre in merito alla possibilità di ammissione al gratuito patrocinio ha convenuto di aderire all'orientamento in base al quale il curatore speciale dei minori al fine di conseguire la remunerazione del proprio incarico dall'Erario, laddove sussistano i presupposti generali per l'ammissione al beneficio, ai sensi degli artt. 74 e ss. D.P.R. n. 115/2002, potrà presentare istanza di ammissione senza, tuttavia, ritenere sussistente tout court e in via di mero automatismo il conflitto di interessi di cui all'art. 76, prendendo quindi in considerazione nel caso di assenza di conflitto di interesse i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente;
rilevato che, nel caso di specie, in atti risulta depositata la delibera di ammissione al gratuito patrocinio della minore e la istanza di liquidazione del compenso da parte della curatrice;
considerato che
, nel caso di specie sussiste comunque un conflitto di interesse, ai sensi dell'art 76, comma 4 del D.P.R. 112/02, con entrambi i genitori della minore, determinato dalla accesa e continua conflittualità in essere tra gli stessi che ha comportato anche la conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali;
con riferimento ai criteri per la liquidazione del compenso, nel verbale endosezionale del 31.01.2024 della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, si è deliberato di dover fare applicazione dell'art. 4, co. 10 septies, D.M. n. 55/2014, secondo cui “Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”.
- ciò posto, ai sensi del D.M. 55/2014, si procede alla liquidazione del compenso in favore del curatore per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando i valori medi delle tabelle ivi indicate e ponendolo definitivamente a carico dell'Erario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 sig.ra , di modifica delle condizioni aventi ad oggetto la regolamentazione Controparte_1 della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio, sentito il P.M., così provvede:
-a parziale modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 1815/2016 del Tribunale di Milano, già modificato da Codesto Tribunale con ordinanza del 11.03.2025, affida la FI minore al Servizio Sociale di Milano, luogo ove è collocata la minore. Per tali ragioni, Per_1 il responsabile del Servizio Sociale sarà, dunque, tenuto a coordinare gli interventi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale;
in particolare, il responsabile del Servizio Sociale affidatario, o suoi delegati, dovranno assumere, in caso di disaccordo tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo (es. istruzione, residenza abituale, salute) nell'interesse della minore, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno, ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari;
-a parziale modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 1815/2016 del Tribunale di Milano, già modificato da Codesto Tribunale con ordinanza del 11.03.2025, colloca la minore presso l'abitazione paterna in Milano, tenuto conto della volontà di espressa Per_1 Per_1 chiaramente per il tramite del suo curatore speciale nonché tramite i servizi sociali incaricati;
-a parziale modifica dei provvedimenti adottati con ordinanza n. 1815/2016 del Tribunale di Milano, già modificato da Codesto Tribunale con ordinanza del 11.03.2025, in ragione dell'età pagina 9 di 10 raggiunta da , avendo da poco compiuto il suo sedicesimo anno di età, si ritiene che gli Per_1 incontri con la madre possano avvenire liberamente, senza la rigida predisposizione di calendario di visite e che, pertanto, potrà incontrare la madre quando lo vorrà, previa Per_1 intesa con quest'ultima;
-pone, con decorrenza dalla presente decisione a carico di l'obbligo Controparte_1 di contribuire al mantenimento della FI minore, versando, entro il 27 di ogni mese, a la somma mensile di € 175,00 da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 30%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
-pone, con decorrenza dalla presente decisione a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al pagamento del 70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della FI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
-riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
-dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Foggia e del Comune di Milano, nonché ai Consultori Familiari, territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno alla minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per il minore al GT per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni ai Servizi Sociali e Consultorio Familiare, territorialmente competenti, per quanto specificamente disposto in parte motiva;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-liquida in favore dell'avv. la somma già dimidiata di € 2.538,50 per Controparte_2 compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, ed oltre CPA ed IVA a termini di legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato. Così deciso, addì 08.10.2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
Il Presidente estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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