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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2618 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301/BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 8.8.2018, ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere svolto, nell'anno 2016, attività lavorativa agricola alle dipendenze della ditta ET
LE ON per complessive n. 102 giornate, come da documentazione prodotta (buste paga, CUD, UNILAV, estratto contributivo), e di avere, in ragione di ciò, presentato all' domanda di indennità di disoccupazione agricola per il CP_1 medesimo anno, rimasta rigettata, nonché successivo ricorso amministrativo, parimenti infruttuoso.
L'odierno ricorrente ha chiesto: – accertarsi il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 per n. 102 giornate;
– ordinarsi, in caso di mancata iscrizione e/o cancellazione,
l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi medesimi;
– accertarsi il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per il 2016
e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento della relativa prestazione con CP_1 accessori;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre distrazione in favore del procuratore costituito;
veniva altresì resa dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine al reddito imponibile IRPEF.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
(conv. in l. n. 83/1970), sul rilievo che la mancata iscrizione (ovvero la situazione contributiva negativa) per l'anno 2016 era divenuta definitiva e conoscibile al lavoratore in epoca ben anteriore ai 120 giorni precedenti la proposizione del ricorso, alla luce della disciplina degli elenchi nominativi e della loro pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' . Pt_2
Nel merito l' ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia posizione CP_1 contributiva agricola a carico della ditta ET LE ON per l'anno 2016, evidenziando che l'azienda risulta cessata dall'attività assicurata presso l' sin CP_1 dal 1.1.2013, e che il ricorrente non risulta mai iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (estratto contributivo ordinario e gestione ARLA). Ha richiamato la disciplina legale e la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine: (i) ai requisiti per il diritto all'iscrizione negli elenchi e alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
(ii) alla funzione meramente ricognitiva ed agevolativa, ma non costitutiva, dell'iscrizione negli elenchi;
(iii) all'onere probatorio gravante sul lavoratore circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo. Ha quindi chiesto dichiararsi la decadenza dall'azione relativa all'accertamento del rapporto e, comunque, il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese. Con note depositate per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., l'Avv.
Bonina, per , si è riportata agli atti e verbali di causa, ha Parte_1 contestato le difese avversarie ed ha insistito nell'escussione dei testi già ammessi, chiedendo fissarsi udienza per l'assunzione della prova testimoniale e l'accoglimento delle domande di ricorso.
Ritenuto in diritto
Le domande svolte dal ricorrente sono dirette, in via principale, all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 (per 102 giornate di lavoro) e, in via consequenziale, al riconoscimento del diritto alla corrispondente indennità di disoccupazione agricola, nonché alla condanna dell' al pagamento delle correlate prestazioni. CP_1
Si tratta, come noto, di azione che investe tanto il profilo previdenziale
(diritto alla prestazione), quanto quello preliminare di accertamento ai fini previdenziali delle giornate di lavoro agricolo e del correlato diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12.
L'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970, n. 83, stabilisce che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria (…) nel termine di centoventi giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La disposizione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
e dalla Corte costituzionale, ha natura di decadenza sostanziale, incidente sul diritto del lavoratore ad agire in giudizio per contestare i provvedimenti in materia di accertamento delle giornate di lavoro agricolo e di iscrizione negli elenchi nominativi;
decadenza ritenuta conforme a Costituzione e non irragionevole, in quanto sorretta dall'esigenza di certezza dei rapporti previdenziali e di stabilità degli elenchi medesimi.
Con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, commi 6 e 7, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, è stato inoltre introdotto nel R.D. n. 1949/1940 l'art. 12-bis, il quale prevede che, per le giornate successive al 31 dicembre 2010, gli elenchi nominativi annuali e le variazioni (riconoscimenti o disconoscimenti di giornate) siano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' , con valore di notifica ad ogni effetto di legge. Tale CP_1 disciplina è stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali, atteso che la pubblicazione telematica assicura un adeguato grado di conoscibilità generale degli atti.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che, in materia di elenchi dei lavoratori agricoli, il termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970 decorre dalla pubblicazione dell'elenco (o delle variazioni) nelle forme previste dalla legge, oggi mediante pubblicazione sul sito dell' , ovvero dal CP_1 momento in cui il lavoratore abbia comunque avuto conoscenza del provvedimento lesivo;
una volta decorso inutilmente tale termine, l'azione giudiziaria è definitivamente preclusa.
Nella fattispecie, è pacifico in atti che la pretesa del ricorrente concerne l'anno 2016, per il quale egli lamenta la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, in via consequenziale, il mancato riconoscimento della disoccupazione agricola.
L' ha eccepito che la situazione contributiva negativa (mancata CP_1 iscrizione) si è consolidata con la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e delle eventuali variazioni sul sito istituzionale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 12-bis
R.D. n. 1949/1940, e che il ricorso giudiziale è stato proposto ampiamente oltre il termine di 120 giorni decorrente da tale pubblicazione, nonché in ogni caso oltre
120 giorni dalla comunicazione del diniego della prestazione.
Tale eccezione risulta fondata.
Deve, infatti, rilevarsi che:
– per espressa previsione legislativa, gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli relativi alle giornate svolte nell'anno 2016 devono essere pubblicati dall' entro il mese di marzo dell'anno successivo;
CP_1
– il ricorso giudiziale è stato depositato in data 1.8.2018, come emerge dall'epigrafe dell'atto introduttivo, e dunque in epoca di gran lunga successiva ai
120 giorni decorrenti dalla pubblicazione degli elenchi relativi all'anno 2016;
– l'eccezione di decadenza formulata dall' non è stata oggetto di specifica CP_1 contestazione in punto di data e modalità di pubblicazione degli elenchi, né il ricorrente ha allegato circostanze idonee a spostare il dies a quo della conoscenza del provvedimento lesivo.
Alla luce della disciplina richiamata e dell'orientamento della Suprema
Corte – che qualifica come decadenziale e di ordine sostanziale il termine di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970, facendolo decorrere dalla pubblicazione degli elenchi sul sito dell' – deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia proposto l'azione CP_1 oltre il termine perentorio di 120 giorni, con conseguente inammissibilità delle domande.
Ne consegue che la questione della decadenza, in quanto attinente alla stessa esistenza del diritto azionabile, riveste carattere assorbente e preclude l'esame del merito sostanziale delle pretese avanzate, così come rende superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta dalla parte ricorrente, ivi compresa l'escussione dei testi già indicati ed oggetto di insistenza nelle note di trattazione scritta.
Il ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine al proprio reddito imponibile IRPEF, risultando inferiore ai limiti di legge per l'esenzione in caso di soccombenza.
In applicazione di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità – che ne estende l'operatività anche ai giudizi nei quali l'oggetto immediato sia un accertamento preliminare ai fini di prestazioni previdenziali – le spese di lite non sono ripetibili nei confronti del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_2 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara inammissibili, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (conv. in l. n. 83/1970), le domande proposte da Parte_1
dirette all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi
[...] nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 e al riconoscimento della correlata indennità di disoccupazione agricola;
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di Parte_1
, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
[...]
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2618 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301/BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 8.8.2018, ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere svolto, nell'anno 2016, attività lavorativa agricola alle dipendenze della ditta ET
LE ON per complessive n. 102 giornate, come da documentazione prodotta (buste paga, CUD, UNILAV, estratto contributivo), e di avere, in ragione di ciò, presentato all' domanda di indennità di disoccupazione agricola per il CP_1 medesimo anno, rimasta rigettata, nonché successivo ricorso amministrativo, parimenti infruttuoso.
L'odierno ricorrente ha chiesto: – accertarsi il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 per n. 102 giornate;
– ordinarsi, in caso di mancata iscrizione e/o cancellazione,
l'iscrizione/reiscrizione negli elenchi medesimi;
– accertarsi il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per il 2016
e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento della relativa prestazione con CP_1 accessori;
– con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre distrazione in favore del procuratore costituito;
veniva altresì resa dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine al reddito imponibile IRPEF.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
(conv. in l. n. 83/1970), sul rilievo che la mancata iscrizione (ovvero la situazione contributiva negativa) per l'anno 2016 era divenuta definitiva e conoscibile al lavoratore in epoca ben anteriore ai 120 giorni precedenti la proposizione del ricorso, alla luce della disciplina degli elenchi nominativi e della loro pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' . Pt_2
Nel merito l' ha dedotto l'inesistenza di qualsivoglia posizione CP_1 contributiva agricola a carico della ditta ET LE ON per l'anno 2016, evidenziando che l'azienda risulta cessata dall'attività assicurata presso l' sin CP_1 dal 1.1.2013, e che il ricorrente non risulta mai iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (estratto contributivo ordinario e gestione ARLA). Ha richiamato la disciplina legale e la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine: (i) ai requisiti per il diritto all'iscrizione negli elenchi e alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
(ii) alla funzione meramente ricognitiva ed agevolativa, ma non costitutiva, dell'iscrizione negli elenchi;
(iii) all'onere probatorio gravante sul lavoratore circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo. Ha quindi chiesto dichiararsi la decadenza dall'azione relativa all'accertamento del rapporto e, comunque, il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese. Con note depositate per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., l'Avv.
Bonina, per , si è riportata agli atti e verbali di causa, ha Parte_1 contestato le difese avversarie ed ha insistito nell'escussione dei testi già ammessi, chiedendo fissarsi udienza per l'assunzione della prova testimoniale e l'accoglimento delle domande di ricorso.
Ritenuto in diritto
Le domande svolte dal ricorrente sono dirette, in via principale, all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 (per 102 giornate di lavoro) e, in via consequenziale, al riconoscimento del diritto alla corrispondente indennità di disoccupazione agricola, nonché alla condanna dell' al pagamento delle correlate prestazioni. CP_1
Si tratta, come noto, di azione che investe tanto il profilo previdenziale
(diritto alla prestazione), quanto quello preliminare di accertamento ai fini previdenziali delle giornate di lavoro agricolo e del correlato diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12.
L'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in l. 11 marzo 1970, n. 83, stabilisce che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria (…) nel termine di centoventi giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La disposizione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
e dalla Corte costituzionale, ha natura di decadenza sostanziale, incidente sul diritto del lavoratore ad agire in giudizio per contestare i provvedimenti in materia di accertamento delle giornate di lavoro agricolo e di iscrizione negli elenchi nominativi;
decadenza ritenuta conforme a Costituzione e non irragionevole, in quanto sorretta dall'esigenza di certezza dei rapporti previdenziali e di stabilità degli elenchi medesimi.
Con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, commi 6 e 7, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, è stato inoltre introdotto nel R.D. n. 1949/1940 l'art. 12-bis, il quale prevede che, per le giornate successive al 31 dicembre 2010, gli elenchi nominativi annuali e le variazioni (riconoscimenti o disconoscimenti di giornate) siano notificati ai lavoratori mediante pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' , con valore di notifica ad ogni effetto di legge. Tale CP_1 disciplina è stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali, atteso che la pubblicazione telematica assicura un adeguato grado di conoscibilità generale degli atti.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che, in materia di elenchi dei lavoratori agricoli, il termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970 decorre dalla pubblicazione dell'elenco (o delle variazioni) nelle forme previste dalla legge, oggi mediante pubblicazione sul sito dell' , ovvero dal CP_1 momento in cui il lavoratore abbia comunque avuto conoscenza del provvedimento lesivo;
una volta decorso inutilmente tale termine, l'azione giudiziaria è definitivamente preclusa.
Nella fattispecie, è pacifico in atti che la pretesa del ricorrente concerne l'anno 2016, per il quale egli lamenta la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, in via consequenziale, il mancato riconoscimento della disoccupazione agricola.
L' ha eccepito che la situazione contributiva negativa (mancata CP_1 iscrizione) si è consolidata con la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali e delle eventuali variazioni sul sito istituzionale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 12-bis
R.D. n. 1949/1940, e che il ricorso giudiziale è stato proposto ampiamente oltre il termine di 120 giorni decorrente da tale pubblicazione, nonché in ogni caso oltre
120 giorni dalla comunicazione del diniego della prestazione.
Tale eccezione risulta fondata.
Deve, infatti, rilevarsi che:
– per espressa previsione legislativa, gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli relativi alle giornate svolte nell'anno 2016 devono essere pubblicati dall' entro il mese di marzo dell'anno successivo;
CP_1
– il ricorso giudiziale è stato depositato in data 1.8.2018, come emerge dall'epigrafe dell'atto introduttivo, e dunque in epoca di gran lunga successiva ai
120 giorni decorrenti dalla pubblicazione degli elenchi relativi all'anno 2016;
– l'eccezione di decadenza formulata dall' non è stata oggetto di specifica CP_1 contestazione in punto di data e modalità di pubblicazione degli elenchi, né il ricorrente ha allegato circostanze idonee a spostare il dies a quo della conoscenza del provvedimento lesivo.
Alla luce della disciplina richiamata e dell'orientamento della Suprema
Corte – che qualifica come decadenziale e di ordine sostanziale il termine di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970, facendolo decorrere dalla pubblicazione degli elenchi sul sito dell' – deve quindi ritenersi che il ricorrente abbia proposto l'azione CP_1 oltre il termine perentorio di 120 giorni, con conseguente inammissibilità delle domande.
Ne consegue che la questione della decadenza, in quanto attinente alla stessa esistenza del diritto azionabile, riveste carattere assorbente e preclude l'esame del merito sostanziale delle pretese avanzate, così come rende superflua l'ulteriore attività istruttoria richiesta dalla parte ricorrente, ivi compresa l'escussione dei testi già indicati ed oggetto di insistenza nelle note di trattazione scritta.
Il ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in ordine al proprio reddito imponibile IRPEF, risultando inferiore ai limiti di legge per l'esenzione in caso di soccombenza.
In applicazione di tale disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità – che ne estende l'operatività anche ai giudizi nei quali l'oggetto immediato sia un accertamento preliminare ai fini di prestazioni previdenziali – le spese di lite non sono ripetibili nei confronti del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
Parte_1 contro
, Controparte_2 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara inammissibili, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (conv. in l. n. 83/1970), le domande proposte da Parte_1
dirette all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi
[...] nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 e al riconoscimento della correlata indennità di disoccupazione agricola;
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti di Parte_1
, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
[...]
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo