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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TT CO, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 25/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L-17697 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Cagliari ha notificato alla sig.ra Resistente_1 l'avviso sopraindicato con cui ha accertato per l'anno 2015 una maggiore imposta IMU di €.145, relativa ad una area edificabile indicata al dato catastale_1.
La contribuente ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che, con sentenza n. 569/2021, lo ha accolto, liquidano spese per €. 30.
Il Comune ha appellato la sentenza chiedendone la riforma, mentre la contribuente ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 6.02.2025 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno ritenuto che “le "ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto" della pretesa, esposti nella motivazione, non corrispondono né ai reali dati oggettivi né alla normativa effettivamente applicabile mentre le spiegazioni del Comune, per un verso, si collocano oltre l'ambito delimitato dagli elementi essenziali indicati nell'atto e, per altro verso, pregiudicano chiarezza e trasparenza.”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, in quanto il Comune di Cagliari, nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, non si è limitato a indicazioni generiche sul valore del terreno, ma ha specificato la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di consentire alla
Ricorrente l'esercizio del diritto di difesa, nel pieno rispetto degli orientamenti della Cassazione sulla motivazione degli atti, sopra indicati.
E nella motivazione dell'avviso non risultano le incongruenze evidenziate nella sentenza impugnata, in quanto per la valutazione delle aree fabbricabili, il Comune si avvale della deliberazione C.C. 17/2011, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che prevede la facoltà per i Comuni di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dei controlli ed accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili. Tale delibera è supportata da una relazione di consulenza tecnica e da una tabella dei valori - contenenti le quotazioni delle aree riferite alle zone di mercato omogenee del territorio comunale, individuate alla luce dei criteri sanciti dall'art. 5, comma 5, del
D.lgs. n.504/1992. La relazione tecnica contiene la precisa esposizione della metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle aree di ciascuna zona territoriale. La determinazione dei valori delle aree edificabili dipendente essenzialmente da tre classi di parametri: - la destinazione urbanistica;
- la localizzazione nell'ambito del contesto urbano;
-le caratteristiche di posizione, dimensionali e morfologiche dell'area medesima.
Nella determinazione del valore il Comune si è attenuto alle prescrizioni dell'art.
9.2 delle NTA del PRU, per cui a Baracca Manna “in considerazione della particolare conformazione delle proprietà già definite attraverso le risultanze cartografiche è consentito, nei lotti inferiori a 500 mq, un volume massimo di 500 mc”. La determinazione per area maggiore dell'imponibile di €. 77.100 corrisponde, pertanto alla corretta applicazione del valore unitario a metro cubo di € 154,29 di cui alle tabelle della citata deliberazione C.C. 17/2011 – per la massima potenzialità edificatoria del fondo, anche se il lotto è inferiore a 500 metri.
La contribuente non contesta la relazione ed i valori delle aree indicati dal Comune, ma eccepisce che nell'applicazione di tali valori agli immobili di sua proprietà contrasterebbero con quelli attribuiti con altri accertamenti dello stesso Comune, relativi agli stessi immobili o ad altri con caratteristiche analoghe. La doglianza non può essere condivisa atteso che l'accennato contrasto, pur sussistente, deriva dall'applicazione delle prescrizioni dell'art.
9.2 delle NTA del PRU.
Quanto appena evidenziato vale invece per accogliere l'ulteriore doglianza, con la quale il contribuente lamenta l'illegittima applicazione, nei suoi confronti, delle sanzioni.
Il suo errore appare quindi imputabile all'impostazione seguita dal Comune nella determinazione del valore delle aree in relazione alle dimensioni dei lotti, tassati per la massima potenzialità e non per la reale superfice..
L'appello deve quindi essere accolto in parte, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, si conferma il provvedimento oggetto del giudizio tranne la parte relativa all'applicazione delle sanzioni. Tenuto conto dell'annullamento delle sanzioni, si compensano le spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza impugnata, conferma il provvedimento oggetto del giudizio tranne la parte relativa all'applicazione delle sanzioni.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TT AN EN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TT CO, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2022 depositato il 27/05/2022
proposto da
Comune di Cagliari - Via Roma 145 09124 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 25/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15L-17697 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Cagliari ha notificato alla sig.ra Resistente_1 l'avviso sopraindicato con cui ha accertato per l'anno 2015 una maggiore imposta IMU di €.145, relativa ad una area edificabile indicata al dato catastale_1.
La contribuente ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cagliari che, con sentenza n. 569/2021, lo ha accolto, liquidano spese per €. 30.
Il Comune ha appellato la sentenza chiedendone la riforma, mentre la contribuente ne ha chiesto la conferma.
All'udienza del 6.02.2025 la causa è stata posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno ritenuto che “le "ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto" della pretesa, esposti nella motivazione, non corrispondono né ai reali dati oggettivi né alla normativa effettivamente applicabile mentre le spiegazioni del Comune, per un verso, si collocano oltre l'ambito delimitato dagli elementi essenziali indicati nell'atto e, per altro verso, pregiudicano chiarezza e trasparenza.”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice, in quanto il Comune di Cagliari, nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, non si è limitato a indicazioni generiche sul valore del terreno, ma ha specificato la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, al fine di consentire alla
Ricorrente l'esercizio del diritto di difesa, nel pieno rispetto degli orientamenti della Cassazione sulla motivazione degli atti, sopra indicati.
E nella motivazione dell'avviso non risultano le incongruenze evidenziate nella sentenza impugnata, in quanto per la valutazione delle aree fabbricabili, il Comune si avvale della deliberazione C.C. 17/2011, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che prevede la facoltà per i Comuni di determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fini dei controlli ed accertamenti dell'imposta comunale sugli immobili. Tale delibera è supportata da una relazione di consulenza tecnica e da una tabella dei valori - contenenti le quotazioni delle aree riferite alle zone di mercato omogenee del territorio comunale, individuate alla luce dei criteri sanciti dall'art. 5, comma 5, del
D.lgs. n.504/1992. La relazione tecnica contiene la precisa esposizione della metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle aree di ciascuna zona territoriale. La determinazione dei valori delle aree edificabili dipendente essenzialmente da tre classi di parametri: - la destinazione urbanistica;
- la localizzazione nell'ambito del contesto urbano;
-le caratteristiche di posizione, dimensionali e morfologiche dell'area medesima.
Nella determinazione del valore il Comune si è attenuto alle prescrizioni dell'art.
9.2 delle NTA del PRU, per cui a Baracca Manna “in considerazione della particolare conformazione delle proprietà già definite attraverso le risultanze cartografiche è consentito, nei lotti inferiori a 500 mq, un volume massimo di 500 mc”. La determinazione per area maggiore dell'imponibile di €. 77.100 corrisponde, pertanto alla corretta applicazione del valore unitario a metro cubo di € 154,29 di cui alle tabelle della citata deliberazione C.C. 17/2011 – per la massima potenzialità edificatoria del fondo, anche se il lotto è inferiore a 500 metri.
La contribuente non contesta la relazione ed i valori delle aree indicati dal Comune, ma eccepisce che nell'applicazione di tali valori agli immobili di sua proprietà contrasterebbero con quelli attribuiti con altri accertamenti dello stesso Comune, relativi agli stessi immobili o ad altri con caratteristiche analoghe. La doglianza non può essere condivisa atteso che l'accennato contrasto, pur sussistente, deriva dall'applicazione delle prescrizioni dell'art.
9.2 delle NTA del PRU.
Quanto appena evidenziato vale invece per accogliere l'ulteriore doglianza, con la quale il contribuente lamenta l'illegittima applicazione, nei suoi confronti, delle sanzioni.
Il suo errore appare quindi imputabile all'impostazione seguita dal Comune nella determinazione del valore delle aree in relazione alle dimensioni dei lotti, tassati per la massima potenzialità e non per la reale superfice..
L'appello deve quindi essere accolto in parte, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, si conferma il provvedimento oggetto del giudizio tranne la parte relativa all'applicazione delle sanzioni. Tenuto conto dell'annullamento delle sanzioni, si compensano le spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale modifica della sentenza impugnata, conferma il provvedimento oggetto del giudizio tranne la parte relativa all'applicazione delle sanzioni.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco TT AN EN