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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2950/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale trasformata in congiunta
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Anna D'Addieco ed elettivamente domiciliata in OR (Av) alla via Fiore n. 57;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfonso C.F._2
Maurizio Longobardi ed elettivamente domiciliato in OR alla via Nuova n. 137;
RESISTENTE
Con il visto reso dal P.M. il 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.10.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
l'8.09.2007, di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso di sè e con regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili a carico del padre. In punto di fatto la ricorrente ha esposto che dall'unione coniugale è nato il figlio il 23.11.2008 che, in seguito al Per_1
1/2 decreto di omologa del 23.10.2018, non si è ricostituita alcuna comunione materiale e spirituale con il resistente.
Con memoria difensiva del 9.04.2025 si è costituito in giudizio il quale, pur Controparte_1 non opponendosi alla pronuncia volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'affido condiviso e alla regolamentazione del diritto di visita indicata dalla controparte, ha chiesto di porre a proprio carico la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento in favore del figlio minore.
All'udienza del 22.05.2025 le parti, comparse personalmente, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel verbale d'udienza e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa del 23.10.2018.
In ordine alle condizioni di divorzio, vale rilevare che gli accordi raggiunti e sottoscritti all'udienza del 22.05.2025 non risultano contrari alle norme imperative e all'interesse del figlio minore.
Le spese di lite sono compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
alle condizioni sottoscritte ed allegate al verbale di udienza del 22.05.2025; Controparte_1
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2