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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2036/2022 vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rapp.ti e difesi dall'avv.to Paola Soragni
[...]
RICORRENTI
E
, in Controparte_1
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv.to Maurizio Lascioli
RESISTENTE Conclusioni
Parte Ricorrente: in via principale: - accertare e dichiarare illegittime le sospensioni dei dipendenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
1 , , , sospensioni impartite ai sensi Parte_5 Parte_6 Parte_7
dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con la L. 76/2021 e ss.mm.; - e di conseguenza dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante, al pagamento delle retribuzioni, delle indennità di legge e di ogni altra forma di emolumento comunque denominato previsto in relazione al contratto di lavoro dei ricorrenti per i periodi di sospensione.
In via subordinata, - qualora si ritenga legittima la sospensione e non dovuta la retribuzione, condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante, a versare alle ricorrenti gli assegni alimentari per tutto il periodo di sospensione, come previsto ex d.lgs 297/1994 art. 500. - e comunque - con gli interessi legali sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Parte resistente: rigetto del ricorso e vittoria di spese
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.11.22 i ricorrenti, dipendenti in servizio presso l' , hanno allegato di svolgere le Parte_8
seguenti mansioni in uffici non prevedenti contatti con il pubblico o interferenza con il personale sanitario e svolta in luoghi non soggetti ad autorizzazione igienico sanitarie ex art 8 ter D. Lgs. N. 502/92, ed invero:
• collaboratore amministrativo, nell'Area Gestione delle Parte_1
Risorse Finanziarie dell' presso il Distretto di Breno,; CP_1 CP_1
• assistente amministrativo presso la Direzione Medica Parte_2
dell'Ospedale di Valle Camonica, presidio di IN,
• svolge attività di assistente amministrativo nel Servizio Parte_6
di farmacia dell'Ospedale di Valle Camonica presidio di IN;
2 • svolge attività di coadiutore amministrativo Parte_7
nell'Area Gestione delle Risorse Finanziarie dell'Azienda presso il Distretto territoriale di Breno;
• svolge attività di operatore tecnico specializzato nel Parte_5
magazzino del Servizio di Farmacia ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Val
Camonica presso il presidio di IN;
• è collaboratore tecnico nell'Ufficio Sistemi Informativi Parte_4
dell'Azienda presso l'Ospedale di Valle Camonica presidio di IN
• svolge attività di OSS presso l'ospedale di Valle Camonica, Parte_3
presidio di Edolo, assegnata al reparto di Chirurgia Generale e Ortopedia
Traumatologia.
I ricorrenti hanno allegato di essere stati sospesi, ciascuno nelle date indicate in ricorso ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021 convertito dalla L. 76/2021 e come da successive modifiche, nonostante alcuni avessero già contratto il covid-19.
Tali sospensioni sono tutte avvenute senza versare alcun emolumento o assegno alimentare ai lavoratori.
Tali essendo i fatti di causa, i ricorrenti hanno ritenuto che le sospensioni fossero illegittime in quanto Essi prestavano servizio in reparti amministrativi non soggetti ad autorizzazione igienico sanitarie ex art 8 ter D. Lgs. N. 502/92 e non prevedenti contatto con il pubblico. Nella prospettazione dei ricorrenti i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in tali strutture non sono obbligati alla vaccinazione anti SarCov2, in quanto l'art. 4ter D.L. 44/2021 estende solo al personale che svolge attività lavorative nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
l'obbligo vaccinale.
Pertanto, nei confronti dei ricorrenti, non vigerebbe l'obbligo di legge ai sensi dell'art. 4 ter, co. 1, lett. C) D.L. 44/2021 e s.m.i. alla vaccinazione.
I ricorrenti hanno ribadito di non aver contatto con il pubblico.
3 Parte ricorrente ha poi evidenziato che la resistente, prima di sospenderli, avrebbe dovuto ricollocarli, all'interno della stessa Azienda, o comunque, in smart-working, ben potendo i ricorrenti svolgere le proprie mansioni da remoto, senza richiedere contatti interpersonali.
Sulla base di tali premesse, le parti ricorrenti hanno adito questo Giudice al fine di ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di nullità/inefficacia assoluta dei provvedimenti di sospensione emessi illegittimamente da e Controparte_2
conseguente pagamento della retribuzione arretrata.
In subordine, il riconoscimento dell'assegno alimentare per il medesimo periodo.
Parte ricorrente ha poi chiesto di sollevare le seguenti questioni di legittimità costituzionale, la prima sul D.L. 127/2021, convertito con la L. 165/2021, in modifica del D.L. 52/2021 convertito dalla L. 87/2021, nonché sul D.L. 1/2022, convertito con L.
18/2022 in modifica del D.L. 44/2021 convertito dalla L. 76/2021; la seconda sul D.L.
221/2021, nella parte in cui prevede la “proroga dello stato di Emergenza al
31.03.2022”, in violazione del limite di cui all'art. 24 della L. 1/2018 (due anni) e, in subordine, sul D.L. 221/2021, nella medesima parte, perché costituente nuova disciplina normativa, disancorata dalla L. 1/2018 e, come tale, sprovvista dei caratteri della generalità e astrattezza..
Sulla base delle ragioni di fatto e di diritto espresse in ricorso, parte ricorrente ha adito questo Tribunale e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Parte resistente ha contrastato le allegazioni di parte ricorrente, precisando che i ricorrenti svolgevano mansioni che potenzialmente potevano comportare rapporti sia con il pubblico sia con il personale medico-infermieristico.
Ed invero, e , entravano nella struttura Parte_1 Parte_7
dall'ingresso principale ove vi era il timbratore per attestare le presenze in servizio;
non utilizzava un ingresso al suo ufficio separato da quello utilizzato Parte_2
4 da degenti ed utenti;
, e utilizzavano lo Parte_6 Persona_1 Parte_5
stesso ingresso utilizzato da degenti ed utenti dove è collocato il timbratore delle presenze;
svolgendo attività di OSS presso l' , reparto di Parte_3 Controparte_3
Chirurgia Generale e Ortopedia Traumatologia, era a stretto contatto con i pazienti.
Parte resistente ha poi evidenziato che l'art. 4ter del D.L. 44/2021 estende l'obbligo vaccinale al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.
Ha poi sottolineato che sebbene l'art. 8ter del D.Lgs 502/1992 non contempli espressamente le non v'è dubbio che anch'esse Parte_9
rientrino nel novero delle strutture il cui personale amministrativo soggiace all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021. Ed invero, nella prospettazione di parte resistente, le ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Pt_9 Parte_9
L.R. 33/2009, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.
Parte resistente ha poi evidenziato l'inapplicabilità della disciplina del Repechage alla luce della introduzione, ad opera del d.l. n. 172/2021, dell'art. 4 comma 3ter d.l. n.
44/21, che ha esteso l'obbligo vaccinale CO anche al personale Amministrativo, circoscrivendo l'obbligo del datore di lavoro, di cui al successivo comma 7, di ricollocamento ad altre mansioni solo nel caso in cui il soggetto non potesse sottoporsi alla vaccinazione per impossibilità sanitarie, in quanto munito di un certificato di esenzione o di differimento della vaccinazione.
Parte resistente ha poi evidenziato, richiamando un precedente di questo Tribunale,
l'infondatezza della richiesta di corresponsione di un assegno alimentare.
5 Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i seguenti testi, i quali hanno reso le seguenti dichiarazioni.
“Sono attualmente sono a riposo dal 3 novembre 2023 avevo Parte_10
iniziato a lavorare il primo ottobre del 2020. Ero direttore delle risorse umane dell . Conoscevo i ricorrenti in ambito lavorativo. Capitolo Parte_11
1 memoria, per quanto mi possa ricordare e svolgevano attività Parte_1 Parte_7
d'ufficio presso la struttura economico-finanziaria nella sede di Breno. Breno è un monoblocco ha un accesso principale dove accedono tutti sia i dipendenti che gli utenti.
Poi nell'androne dell'ingresso è ubicato il rilevatore dell'orario di lavoro dove si striscia il badge e dove c'è ancora il rilevatore della temperatura (cfr. immagine n.2 resistente). Questo è l'ingresso di cui alla fotografia n.1 oggi esibite dal resistente. Poi
c'è un altro accesso laterale di cui alla foto n.3 anch'esso aperto al pubblico. Infine, c'è un altro accesso di cui all'immagine n.4 che non è l'accesso ufficiale in quanto non c'è il rilevatore di temperatura e neppure il rilevatore della timbratura. A volte è aperto a volte è chiuso. Se un dipendente dovesse accedere da questo punto per timbrare dovrebbe attraversare tutto il corridoio (cfr. foto n.6) dove ci sono gli ambulatori accessibili al pubblico e ritornare all'ingresso principale di cui alla foto n.
1. in quanto non ci sono altri sistemi di rilevazione sia del badge che della temperatura.
Nell'immagine n. 5 sono visibili tutti i tre gli accessi di cui ho parlato. Capitolo 2
lavorava in direzione sanitaria ad IN, svolgeva quindi attività Pt_2
amministrativa. IN ha un accesso principale che è quello dell'ospedale. Gli uffici amministrativi sono ubicati al piano terra nell'area riservata alla direzione. Poi c'è un ingresso laterale ma, come per Breno, anche qui il sistema di rilevazione della temperatura e per la timbratura degli orari sono sempre ubicati nell'androne principale. C'è un punto di timbratura non c'è la rilevazione della temperatura vicino alla mensa che si trova però al primo piano per accedere al quale bisogna attraversare dei corridoi che sono accessibili anche agli utenti. capitolo 3 e Pt_6 Pt_5
6 lavoravano nella farmacia ospedaliera di IN con mansioni di magazziniere e amministrativa. Per l'accesso alla farmacia vale quanto ho già detto per la . Pt_2
Nella farmacia possono essere consegnati agli utenti i farmaci prescritti come primo ciclo di cura. Non so dire se tale attività sia svolta da una persona addetta nello specifico alla consegna ovvero dai dipendenti che lavorano nella farmacia stessa.
Capitolo 4 era dipendente del servizio informatico di IN, svolgeva una attività Pt_4
assimilabile a quella amministrativa per quanto riguarda l'accesso al luogo di lavoro vale quanto già riferito per i dipendenti di IN. Capitolo 5 Sulla possono solo Pt_3
dire quanto ho letto in riferimento al fatto che fosse all'epoca OSS presso l'Ospedale di
IN. Capitolo 6 all'epoca dei fatti non si era potuto trovare posizioni lavorative alternative per i dipendenti di cui ho riferito in quanto per l'OSS era difficile un ricollocamento posto che le sue mansioni prevedano uno stretto contatto con i degenti e per gli amministrativi erano tutti collocati in realtà in cui erano richieste delle competenze specifiche per settore per cui non si sapeva dove ricollocare tale personale tenuto conto delle competenze acquisite. ADR L'azienda è dotata di un sistema informatico che consente al dipendente di poter verificare gli orari e i giorni delle timbrature e permette agli uffici di sapere quando il dipendente ha timbrato, se ha goduto di ferie ecc…Il dipendente che si accorge di errori di timbratura può entrare nel programma con le sue credenziali ed effettuare una correzione;
quando la effettua la sua richiesta va al responsabile che deve approvarla. I dati vengono acquisiti sia attraverso la timbratura sul luogo di lavoro, sia attraverso l'inserimento manuale dell'interessato. Ad esempio: se un dipendente dimentica il badge a casa e non può timbrare sul lavoro, una volta fatto accesso al sistema può inserire gli orari di lavoro manualmente. Anche in questo caso, la richiesta viene sempre inviata al responsabile per l'approvazione che riceve a tal fine una email di avviso. ADR Non ricordo se nelle strutture di cui ho parlato ci fossero rilevatori di temperatura mobili. Ricordo però che all'ingresso di IN c'era una persona dedicata che distribuiva il gel per le mani e
7 misurava la temperatura con sistema mobile. ADR Confermo che per tutti i dipendenti era stata data la possibiilità di lavorare da casa. Alcuni vi avevano usufruito altri no.
Nel caso in cui lavorassero da casa in smart working i lavoratori chiedevano o la giornata intera (ovvero 7,12 ore) o chiedevano la mezza giornata senza inserire nel sistema informatico di cui ho detto gli orari. ADR Sulla fotografia n.1 prodotta dalla ricorrente alla scorsa udienza, confermo che l'accesso ivi riprodotto è ubicato a fianco del servizio informatico dove lavora Salendo le scale c'è la direzione generale. Pt_4
Confermo che in questo punto di accesso non c'è né il sistema di timbratura né quello della temperatura che sono come ho detto all'ingresso principale.
dal 2010 presso l'ufficio area gestione risorse finanziarie di Controparte_4
Breno. Capitolo 1. e sono miei colleghi lavorano nella mia stessa Parte_1 Parte_7
area ma non nella stessa stanza. Siamo ubicati nello stesso corridoio ma distanziati.
Abbiamo orari di lavoro diversi non so dire quale punto di accesso utilizzino i ricorrenti per accedere all'ufficio posso dire che io utilizzo quello principale perché qui c'è la timbratura e questo è l'unico punto dove si può timbrare. ADR confermo che durante il periodo covid l'azienda aveva dato la possibilità per il personale che svolgeva mansioni non a contatto con il pubblico, di lavorare da casa e anche io ho usufruito di questa possibilità per un periodo. sono dirigente medico presso Valcamonica Ospedale di Persona_2 CP_2
IN. Capitolo 1 e non li conosco personalmente posso tuttavia Parte_1 Parte_7
confermare che presso la struttura di Breno gli ingressi sono tre come nella fotografia n. 5 e che il sistema di timbratura e di rilevazione della temperatura è unico ubicato nell'androne centrale come da fotografia di cui al doc. 2 parte resistente. Confermo che al piano terra vi sono degli ambulatori accessibili dall'utenza. Capitoli 2 Pt_2
lavora ad IN pressa la direzione sanitaria, anche in questo caso ci sono vari accessi, tuttavia i rilevatori di temperatura e per la timbratura sono ubicati uno anteriormente e l'atro posteriormente. Da tutti questi accessi possono passare sia i dipendenti che gli
8 utenti. L'ufficio della è attiguo all'accesso anteriore. Capitolo 3 e Pt_2 Pt_6
lavorano nel servizio farmacia di IN per gli accesi vale quanto già detto per Pt_5
la . Nella farmacia ospedaliera possono accedere anche gli utenti per il ritiro di Pt_2
farmaci in orari di apertura al pubblico. Non c'è una affluenza come nelle farmacie normali in quanto si tratta di farmaci che sono a dispensazione ospedaliera su prescrizione dello specialista ospedaliero, quindi so che negli orari di apertura c'è una persona che consegna i farmaci, ma non so dire a chi sia dato nello specifico questo compito. Non so dire se e abbiano mai svolto questa attività di consegna. Pt_6 Pt_5
Capitolo 4 per vale quanto ho già detto per gli accessi di IN. Capitolo 5 Pt_4 Pt_3
è una OSS che lavora in Edolo. Lavora nei reparti di degenza. Capitolo 6 confermo che era stata data la possibilità di lavorare da casa, per altri era difficile ricollocarli in quanto si trattava di personale che aveva specifiche mansioni come la anche Pt_3
tenuto conto delle dimensioni ridotte dell'azienda. Non so dire se era possibile ricollocare i lavoratori con alte mansioni di tipo amministravo. ADS No so dire se vi fosse stato un ricollocamento per delle OSS durante il periodo covid.
Sono tecnico informatico dal 2013 presso l'ospedale di IN. Testimone_1
Capitolo1 gli accessi per IN sono più di uno. Io non devo timbrare il badge e quindi io passo sempre dall'ingresso che si vede nella fotografia n. 1 della produzione di parte ricorrente. Qui non c'è timbratura né rilevazione della temperatura. All'epoca del covid il mio responsabile controllava il green pass e poi io salivo all'ingresso Testimone_2
principale dove c'era il rilevatore della temperatura. Per timbrare il badge bisogna sempre fare la stessa strada ovvero salire e andare all'ingresso principale. Per i periodi che non so specificare in cui avevamo lo stesso orario di lavoro al mattino io e Pt_2
ci incontravamo in questo accesso. Capitolo 3. e non so che accessi Pt_6 Pt_5
utilizzino. svolge attività d'ufficio e lavora nel magazzino, non so Pt_6 Pt_5
specificare se svolgano attività a contatto con il pubblico. Capitolo 4. lo conosco Pt_4
lavora nel servizio informatico non so dire che accesso utilizzi abbiamo orari diversi.
9 ADR nell'immagine n.1 ricorrente preciso che il servizio informatico si trova entrando dalla porta a sinistra.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nel merito, accertati i fatti di causa per come ricostruiti in base agli atti di parte ed all'istruttoria svolta, osserva il Giudice che la vaccinazione, in base alla previsione dell'art. 4 ter, comma 2, d.l. 44/21, costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti ricorrenti, in quanto operanti in strutture di cui all'art.8 ter del decreto legislativo n. 502/92 o comunque operanti in contesti di promiscuità con personale sanitario e utenza, agendo gli stessi in plessi .
Non vi è dubbio che le ASTT, sebbene non richiamate espressamente dalla norma di cui all'art.8 ter del D.Lgs 502/1992 rientrino tra le strutture il cui personale amministrativo soggiace all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021, trattandosi di strutture che erogano servizi ambulatoriali, sanitari e sociosanitari ai cittadini.
In ogni caso, è emerso dalla istruttoria svolta che le attività svolte dai ricorrenti prevedevano possibili rapporti e contatti sia con il pubblico sia con il personale medico- infermieristico, in ragione dell'accesso ai luoghi di lavoro;
pertanto, non sussistono dubbi circa il fatto che i ricorrenti soggiacevano all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021.
Dal 15.12.2021, infatti, per effetto dell'introduzione, ad opera del d.l. n. 172/2021, dell'art. 4 ter d.l. n. 44/21, l'obbligo vaccinale CO ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, originariamente previsto per il solo personale sanitario, è stato esteso anche il personale Amministrativo, circoscrivendo l'obbligo del datore di lavoro di ricollocamento ad altre mansioni solo nel caso in cui il soggetto non potesse
10 sottoporsi alla vaccinazione per impossibilità sanitarie, in quanto munito di un certificato di esenzione o di differimento della vaccinazione.
Va dunque rilevato che alcun obbligo di repechage vigeva in capo all'ASTT, trattandosi di lavoratori non rientranti nelle categorie esentate.
L'art. 4 attualmente vigente, al comma 7, prevede infatti che: “per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio da SARS-CoV-2”
In ordine alla pretesa illegittimità costituzionale della disposizione possono richiamarsi, in quanto assolutamente sovrapponibili, le argomentazioni attraverso le quali la Corte
Costituzionale ha già escluso profili di legittimità costituzionale proprio con riferimento alle disposizioni che avevano imposto l'obbligo a carico degli esercenti le professioni sanitarie (Sent. Corte Cost. 14, 15, del 2023).
Al riguardo specifico al tema della obbligatorietà senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dei vaccini, è intervenuta ancora la Corte
Costituzionale con le sentenze n. 185/23 e 186/23.
Di seguito si riportano le ragioni indicate dalla Corte nella sentenza n. 186/23.
Nel merito, non è fondata la residua questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Oggetto delle censure è, invece, la presunta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovverosia allo svolgimento «con modalità di lavoro agile».
11 Nel caso in esame si tratta, dunque, di verificare se sia irragionevole l'opzione del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale avuto riguardo unicamente alla categoria professionale in generale, senza tener conto delle modalità di possibile svolgimento in concreto dell'attività lavorativa.
La soluzione della questione sottoposta deve, come di recente ribadito dalla sentenza relativa alla sentenza n. 185 del 2023, muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023).
In tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione.
Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria.
Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia.
5.2.– Quella “sanitaria” è stata la prima categoria destinataria dell'obbligo vaccinale ed è stata diversamente individuata nel tempo, toccando inizialmente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, poi, includendo i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ex art.
4-bis del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, nella
12 legge 24 settembre 2021, n. 133) e il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l.
n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura “sanitaria”, anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti).
Tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è già passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost.
E ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale.
A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa
(sentenza n. 185 del 2023).
Qualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, come richiesto dal giudice a quo, in considerazione delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio – che il legislatore
13 ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti – nella fase dell'individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza). La scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo) (ancora sentenza n.
185 del 2023).
Inoltre, solo l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) – grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse – consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e poteva affidarsi a ordini professionali e datori di lavoro (sentenza n.
185 del 2023).
5.3.– Tanto premesso, nel caso in esame si tratta, in particolare, di verificare se sia irragionevole l'opzione del legislatore di dettare una disciplina per categorie senza operare distinzioni al suo interno in base alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile.
In realtà, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività
14 lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione. Successivamente, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore è addivenuto a una scelta più radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all'evolversi della pandemia, assicurando – come si è sopra rilevato – una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli.
Va, invero, considerato al riguardo che il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno.
Per quanto sopra esposto, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attività lavorative svolte nella modalità del lavoro agile, viene in rilievo quell'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione − pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia − non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma
2 del censurato art.
4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale.
15 Deve pertanto considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile.
Deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Residua la questione riguardante la domanda subordinata legata alla mancata corresponsione di un assegno alimentare.
In ordine a tale questione è intervenuta ancora la Corte Costituzionale con sentenza n.
15, dichiarando infondate le contestazioni correlate alla mancata previsione dell'assegno alimentare proprio con riferimento al personale della scuola, e ciò in quanto: “In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore
16 del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.” (sent. 15/2023).
Alla luce di tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
17 La novità e la complessità delle questioni trattate, nonché l'intervento della giurisprudenza costituzionale nel periodo successivo al deposito del ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese.
Brescia, 14/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco OT
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
Il Giudice del Lavoro, dr. Marco OT – in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 – all'esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 13 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2036/2022 vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, rapp.ti e difesi dall'avv.to Paola Soragni
[...]
RICORRENTI
E
, in Controparte_1
persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv.to Maurizio Lascioli
RESISTENTE Conclusioni
Parte Ricorrente: in via principale: - accertare e dichiarare illegittime le sospensioni dei dipendenti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
1 , , , sospensioni impartite ai sensi Parte_5 Parte_6 Parte_7
dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con la L. 76/2021 e ss.mm.; - e di conseguenza dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante, al pagamento delle retribuzioni, delle indennità di legge e di ogni altra forma di emolumento comunque denominato previsto in relazione al contratto di lavoro dei ricorrenti per i periodi di sospensione.
In via subordinata, - qualora si ritenga legittima la sospensione e non dovuta la retribuzione, condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante, a versare alle ricorrenti gli assegni alimentari per tutto il periodo di sospensione, come previsto ex d.lgs 297/1994 art. 500. - e comunque - con gli interessi legali sulla somma rivalutata;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
Parte resistente: rigetto del ricorso e vittoria di spese
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.11.22 i ricorrenti, dipendenti in servizio presso l' , hanno allegato di svolgere le Parte_8
seguenti mansioni in uffici non prevedenti contatti con il pubblico o interferenza con il personale sanitario e svolta in luoghi non soggetti ad autorizzazione igienico sanitarie ex art 8 ter D. Lgs. N. 502/92, ed invero:
• collaboratore amministrativo, nell'Area Gestione delle Parte_1
Risorse Finanziarie dell' presso il Distretto di Breno,; CP_1 CP_1
• assistente amministrativo presso la Direzione Medica Parte_2
dell'Ospedale di Valle Camonica, presidio di IN,
• svolge attività di assistente amministrativo nel Servizio Parte_6
di farmacia dell'Ospedale di Valle Camonica presidio di IN;
2 • svolge attività di coadiutore amministrativo Parte_7
nell'Area Gestione delle Risorse Finanziarie dell'Azienda presso il Distretto territoriale di Breno;
• svolge attività di operatore tecnico specializzato nel Parte_5
magazzino del Servizio di Farmacia ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera Val
Camonica presso il presidio di IN;
• è collaboratore tecnico nell'Ufficio Sistemi Informativi Parte_4
dell'Azienda presso l'Ospedale di Valle Camonica presidio di IN
• svolge attività di OSS presso l'ospedale di Valle Camonica, Parte_3
presidio di Edolo, assegnata al reparto di Chirurgia Generale e Ortopedia
Traumatologia.
I ricorrenti hanno allegato di essere stati sospesi, ciascuno nelle date indicate in ricorso ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021 convertito dalla L. 76/2021 e come da successive modifiche, nonostante alcuni avessero già contratto il covid-19.
Tali sospensioni sono tutte avvenute senza versare alcun emolumento o assegno alimentare ai lavoratori.
Tali essendo i fatti di causa, i ricorrenti hanno ritenuto che le sospensioni fossero illegittime in quanto Essi prestavano servizio in reparti amministrativi non soggetti ad autorizzazione igienico sanitarie ex art 8 ter D. Lgs. N. 502/92 e non prevedenti contatto con il pubblico. Nella prospettazione dei ricorrenti i lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in tali strutture non sono obbligati alla vaccinazione anti SarCov2, in quanto l'art. 4ter D.L. 44/2021 estende solo al personale che svolge attività lavorative nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
l'obbligo vaccinale.
Pertanto, nei confronti dei ricorrenti, non vigerebbe l'obbligo di legge ai sensi dell'art. 4 ter, co. 1, lett. C) D.L. 44/2021 e s.m.i. alla vaccinazione.
I ricorrenti hanno ribadito di non aver contatto con il pubblico.
3 Parte ricorrente ha poi evidenziato che la resistente, prima di sospenderli, avrebbe dovuto ricollocarli, all'interno della stessa Azienda, o comunque, in smart-working, ben potendo i ricorrenti svolgere le proprie mansioni da remoto, senza richiedere contatti interpersonali.
Sulla base di tali premesse, le parti ricorrenti hanno adito questo Giudice al fine di ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di nullità/inefficacia assoluta dei provvedimenti di sospensione emessi illegittimamente da e Controparte_2
conseguente pagamento della retribuzione arretrata.
In subordine, il riconoscimento dell'assegno alimentare per il medesimo periodo.
Parte ricorrente ha poi chiesto di sollevare le seguenti questioni di legittimità costituzionale, la prima sul D.L. 127/2021, convertito con la L. 165/2021, in modifica del D.L. 52/2021 convertito dalla L. 87/2021, nonché sul D.L. 1/2022, convertito con L.
18/2022 in modifica del D.L. 44/2021 convertito dalla L. 76/2021; la seconda sul D.L.
221/2021, nella parte in cui prevede la “proroga dello stato di Emergenza al
31.03.2022”, in violazione del limite di cui all'art. 24 della L. 1/2018 (due anni) e, in subordine, sul D.L. 221/2021, nella medesima parte, perché costituente nuova disciplina normativa, disancorata dalla L. 1/2018 e, come tale, sprovvista dei caratteri della generalità e astrattezza..
Sulla base delle ragioni di fatto e di diritto espresse in ricorso, parte ricorrente ha adito questo Tribunale e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Parte resistente ha contrastato le allegazioni di parte ricorrente, precisando che i ricorrenti svolgevano mansioni che potenzialmente potevano comportare rapporti sia con il pubblico sia con il personale medico-infermieristico.
Ed invero, e , entravano nella struttura Parte_1 Parte_7
dall'ingresso principale ove vi era il timbratore per attestare le presenze in servizio;
non utilizzava un ingresso al suo ufficio separato da quello utilizzato Parte_2
4 da degenti ed utenti;
, e utilizzavano lo Parte_6 Persona_1 Parte_5
stesso ingresso utilizzato da degenti ed utenti dove è collocato il timbratore delle presenze;
svolgendo attività di OSS presso l' , reparto di Parte_3 Controparte_3
Chirurgia Generale e Ortopedia Traumatologia, era a stretto contatto con i pazienti.
Parte resistente ha poi evidenziato che l'art. 4ter del D.L. 44/2021 estende l'obbligo vaccinale al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.
Ha poi sottolineato che sebbene l'art. 8ter del D.Lgs 502/1992 non contempli espressamente le non v'è dubbio che anch'esse Parte_9
rientrino nel novero delle strutture il cui personale amministrativo soggiace all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021. Ed invero, nella prospettazione di parte resistente, le ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Pt_9 Parte_9
L.R. 33/2009, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.
Parte resistente ha poi evidenziato l'inapplicabilità della disciplina del Repechage alla luce della introduzione, ad opera del d.l. n. 172/2021, dell'art. 4 comma 3ter d.l. n.
44/21, che ha esteso l'obbligo vaccinale CO anche al personale Amministrativo, circoscrivendo l'obbligo del datore di lavoro, di cui al successivo comma 7, di ricollocamento ad altre mansioni solo nel caso in cui il soggetto non potesse sottoporsi alla vaccinazione per impossibilità sanitarie, in quanto munito di un certificato di esenzione o di differimento della vaccinazione.
Parte resistente ha poi evidenziato, richiamando un precedente di questo Tribunale,
l'infondatezza della richiesta di corresponsione di un assegno alimentare.
5 Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i seguenti testi, i quali hanno reso le seguenti dichiarazioni.
“Sono attualmente sono a riposo dal 3 novembre 2023 avevo Parte_10
iniziato a lavorare il primo ottobre del 2020. Ero direttore delle risorse umane dell . Conoscevo i ricorrenti in ambito lavorativo. Capitolo Parte_11
1 memoria, per quanto mi possa ricordare e svolgevano attività Parte_1 Parte_7
d'ufficio presso la struttura economico-finanziaria nella sede di Breno. Breno è un monoblocco ha un accesso principale dove accedono tutti sia i dipendenti che gli utenti.
Poi nell'androne dell'ingresso è ubicato il rilevatore dell'orario di lavoro dove si striscia il badge e dove c'è ancora il rilevatore della temperatura (cfr. immagine n.2 resistente). Questo è l'ingresso di cui alla fotografia n.1 oggi esibite dal resistente. Poi
c'è un altro accesso laterale di cui alla foto n.3 anch'esso aperto al pubblico. Infine, c'è un altro accesso di cui all'immagine n.4 che non è l'accesso ufficiale in quanto non c'è il rilevatore di temperatura e neppure il rilevatore della timbratura. A volte è aperto a volte è chiuso. Se un dipendente dovesse accedere da questo punto per timbrare dovrebbe attraversare tutto il corridoio (cfr. foto n.6) dove ci sono gli ambulatori accessibili al pubblico e ritornare all'ingresso principale di cui alla foto n.
1. in quanto non ci sono altri sistemi di rilevazione sia del badge che della temperatura.
Nell'immagine n. 5 sono visibili tutti i tre gli accessi di cui ho parlato. Capitolo 2
lavorava in direzione sanitaria ad IN, svolgeva quindi attività Pt_2
amministrativa. IN ha un accesso principale che è quello dell'ospedale. Gli uffici amministrativi sono ubicati al piano terra nell'area riservata alla direzione. Poi c'è un ingresso laterale ma, come per Breno, anche qui il sistema di rilevazione della temperatura e per la timbratura degli orari sono sempre ubicati nell'androne principale. C'è un punto di timbratura non c'è la rilevazione della temperatura vicino alla mensa che si trova però al primo piano per accedere al quale bisogna attraversare dei corridoi che sono accessibili anche agli utenti. capitolo 3 e Pt_6 Pt_5
6 lavoravano nella farmacia ospedaliera di IN con mansioni di magazziniere e amministrativa. Per l'accesso alla farmacia vale quanto ho già detto per la . Pt_2
Nella farmacia possono essere consegnati agli utenti i farmaci prescritti come primo ciclo di cura. Non so dire se tale attività sia svolta da una persona addetta nello specifico alla consegna ovvero dai dipendenti che lavorano nella farmacia stessa.
Capitolo 4 era dipendente del servizio informatico di IN, svolgeva una attività Pt_4
assimilabile a quella amministrativa per quanto riguarda l'accesso al luogo di lavoro vale quanto già riferito per i dipendenti di IN. Capitolo 5 Sulla possono solo Pt_3
dire quanto ho letto in riferimento al fatto che fosse all'epoca OSS presso l'Ospedale di
IN. Capitolo 6 all'epoca dei fatti non si era potuto trovare posizioni lavorative alternative per i dipendenti di cui ho riferito in quanto per l'OSS era difficile un ricollocamento posto che le sue mansioni prevedano uno stretto contatto con i degenti e per gli amministrativi erano tutti collocati in realtà in cui erano richieste delle competenze specifiche per settore per cui non si sapeva dove ricollocare tale personale tenuto conto delle competenze acquisite. ADR L'azienda è dotata di un sistema informatico che consente al dipendente di poter verificare gli orari e i giorni delle timbrature e permette agli uffici di sapere quando il dipendente ha timbrato, se ha goduto di ferie ecc…Il dipendente che si accorge di errori di timbratura può entrare nel programma con le sue credenziali ed effettuare una correzione;
quando la effettua la sua richiesta va al responsabile che deve approvarla. I dati vengono acquisiti sia attraverso la timbratura sul luogo di lavoro, sia attraverso l'inserimento manuale dell'interessato. Ad esempio: se un dipendente dimentica il badge a casa e non può timbrare sul lavoro, una volta fatto accesso al sistema può inserire gli orari di lavoro manualmente. Anche in questo caso, la richiesta viene sempre inviata al responsabile per l'approvazione che riceve a tal fine una email di avviso. ADR Non ricordo se nelle strutture di cui ho parlato ci fossero rilevatori di temperatura mobili. Ricordo però che all'ingresso di IN c'era una persona dedicata che distribuiva il gel per le mani e
7 misurava la temperatura con sistema mobile. ADR Confermo che per tutti i dipendenti era stata data la possibiilità di lavorare da casa. Alcuni vi avevano usufruito altri no.
Nel caso in cui lavorassero da casa in smart working i lavoratori chiedevano o la giornata intera (ovvero 7,12 ore) o chiedevano la mezza giornata senza inserire nel sistema informatico di cui ho detto gli orari. ADR Sulla fotografia n.1 prodotta dalla ricorrente alla scorsa udienza, confermo che l'accesso ivi riprodotto è ubicato a fianco del servizio informatico dove lavora Salendo le scale c'è la direzione generale. Pt_4
Confermo che in questo punto di accesso non c'è né il sistema di timbratura né quello della temperatura che sono come ho detto all'ingresso principale.
dal 2010 presso l'ufficio area gestione risorse finanziarie di Controparte_4
Breno. Capitolo 1. e sono miei colleghi lavorano nella mia stessa Parte_1 Parte_7
area ma non nella stessa stanza. Siamo ubicati nello stesso corridoio ma distanziati.
Abbiamo orari di lavoro diversi non so dire quale punto di accesso utilizzino i ricorrenti per accedere all'ufficio posso dire che io utilizzo quello principale perché qui c'è la timbratura e questo è l'unico punto dove si può timbrare. ADR confermo che durante il periodo covid l'azienda aveva dato la possibilità per il personale che svolgeva mansioni non a contatto con il pubblico, di lavorare da casa e anche io ho usufruito di questa possibilità per un periodo. sono dirigente medico presso Valcamonica Ospedale di Persona_2 CP_2
IN. Capitolo 1 e non li conosco personalmente posso tuttavia Parte_1 Parte_7
confermare che presso la struttura di Breno gli ingressi sono tre come nella fotografia n. 5 e che il sistema di timbratura e di rilevazione della temperatura è unico ubicato nell'androne centrale come da fotografia di cui al doc. 2 parte resistente. Confermo che al piano terra vi sono degli ambulatori accessibili dall'utenza. Capitoli 2 Pt_2
lavora ad IN pressa la direzione sanitaria, anche in questo caso ci sono vari accessi, tuttavia i rilevatori di temperatura e per la timbratura sono ubicati uno anteriormente e l'atro posteriormente. Da tutti questi accessi possono passare sia i dipendenti che gli
8 utenti. L'ufficio della è attiguo all'accesso anteriore. Capitolo 3 e Pt_2 Pt_6
lavorano nel servizio farmacia di IN per gli accesi vale quanto già detto per Pt_5
la . Nella farmacia ospedaliera possono accedere anche gli utenti per il ritiro di Pt_2
farmaci in orari di apertura al pubblico. Non c'è una affluenza come nelle farmacie normali in quanto si tratta di farmaci che sono a dispensazione ospedaliera su prescrizione dello specialista ospedaliero, quindi so che negli orari di apertura c'è una persona che consegna i farmaci, ma non so dire a chi sia dato nello specifico questo compito. Non so dire se e abbiano mai svolto questa attività di consegna. Pt_6 Pt_5
Capitolo 4 per vale quanto ho già detto per gli accessi di IN. Capitolo 5 Pt_4 Pt_3
è una OSS che lavora in Edolo. Lavora nei reparti di degenza. Capitolo 6 confermo che era stata data la possibilità di lavorare da casa, per altri era difficile ricollocarli in quanto si trattava di personale che aveva specifiche mansioni come la anche Pt_3
tenuto conto delle dimensioni ridotte dell'azienda. Non so dire se era possibile ricollocare i lavoratori con alte mansioni di tipo amministravo. ADS No so dire se vi fosse stato un ricollocamento per delle OSS durante il periodo covid.
Sono tecnico informatico dal 2013 presso l'ospedale di IN. Testimone_1
Capitolo1 gli accessi per IN sono più di uno. Io non devo timbrare il badge e quindi io passo sempre dall'ingresso che si vede nella fotografia n. 1 della produzione di parte ricorrente. Qui non c'è timbratura né rilevazione della temperatura. All'epoca del covid il mio responsabile controllava il green pass e poi io salivo all'ingresso Testimone_2
principale dove c'era il rilevatore della temperatura. Per timbrare il badge bisogna sempre fare la stessa strada ovvero salire e andare all'ingresso principale. Per i periodi che non so specificare in cui avevamo lo stesso orario di lavoro al mattino io e Pt_2
ci incontravamo in questo accesso. Capitolo 3. e non so che accessi Pt_6 Pt_5
utilizzino. svolge attività d'ufficio e lavora nel magazzino, non so Pt_6 Pt_5
specificare se svolgano attività a contatto con il pubblico. Capitolo 4. lo conosco Pt_4
lavora nel servizio informatico non so dire che accesso utilizzi abbiamo orari diversi.
9 ADR nell'immagine n.1 ricorrente preciso che il servizio informatico si trova entrando dalla porta a sinistra.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nel merito, accertati i fatti di causa per come ricostruiti in base agli atti di parte ed all'istruttoria svolta, osserva il Giudice che la vaccinazione, in base alla previsione dell'art. 4 ter, comma 2, d.l. 44/21, costituiva requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti ricorrenti, in quanto operanti in strutture di cui all'art.8 ter del decreto legislativo n. 502/92 o comunque operanti in contesti di promiscuità con personale sanitario e utenza, agendo gli stessi in plessi .
Non vi è dubbio che le ASTT, sebbene non richiamate espressamente dalla norma di cui all'art.8 ter del D.Lgs 502/1992 rientrino tra le strutture il cui personale amministrativo soggiace all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021, trattandosi di strutture che erogano servizi ambulatoriali, sanitari e sociosanitari ai cittadini.
In ogni caso, è emerso dalla istruttoria svolta che le attività svolte dai ricorrenti prevedevano possibili rapporti e contatti sia con il pubblico sia con il personale medico- infermieristico, in ragione dell'accesso ai luoghi di lavoro;
pertanto, non sussistono dubbi circa il fatto che i ricorrenti soggiacevano all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4ter del D.L. 44/2021.
Dal 15.12.2021, infatti, per effetto dell'introduzione, ad opera del d.l. n. 172/2021, dell'art. 4 ter d.l. n. 44/21, l'obbligo vaccinale CO ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, originariamente previsto per il solo personale sanitario, è stato esteso anche il personale Amministrativo, circoscrivendo l'obbligo del datore di lavoro di ricollocamento ad altre mansioni solo nel caso in cui il soggetto non potesse
10 sottoporsi alla vaccinazione per impossibilità sanitarie, in quanto munito di un certificato di esenzione o di differimento della vaccinazione.
Va dunque rilevato che alcun obbligo di repechage vigeva in capo all'ASTT, trattandosi di lavoratori non rientranti nelle categorie esentate.
L'art. 4 attualmente vigente, al comma 7, prevede infatti che: “per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio da SARS-CoV-2”
In ordine alla pretesa illegittimità costituzionale della disposizione possono richiamarsi, in quanto assolutamente sovrapponibili, le argomentazioni attraverso le quali la Corte
Costituzionale ha già escluso profili di legittimità costituzionale proprio con riferimento alle disposizioni che avevano imposto l'obbligo a carico degli esercenti le professioni sanitarie (Sent. Corte Cost. 14, 15, del 2023).
Al riguardo specifico al tema della obbligatorietà senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dei vaccini, è intervenuta ancora la Corte
Costituzionale con le sentenze n. 185/23 e 186/23.
Di seguito si riportano le ragioni indicate dalla Corte nella sentenza n. 186/23.
Nel merito, non è fondata la residua questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Oggetto delle censure è, invece, la presunta irragionevolezza della scelta del legislatore di imporre la vaccinazione indistintamente a tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovverosia allo svolgimento «con modalità di lavoro agile».
11 Nel caso in esame si tratta, dunque, di verificare se sia irragionevole l'opzione del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale avuto riguardo unicamente alla categoria professionale in generale, senza tener conto delle modalità di possibile svolgimento in concreto dell'attività lavorativa.
La soluzione della questione sottoposta deve, come di recente ribadito dalla sentenza relativa alla sentenza n. 185 del 2023, muovere dalla considerazione della peculiarità delle condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale e, in particolare, della gravità e dell'imprevedibilità del decorso della pandemia (sentenza n. 14 del 2023).
In tale contesto, nella gestione dell'emergenza sanitaria, il legislatore, a seguito della scoperta di un vaccino ritenuto, alla luce delle conoscenze medico-scientifiche allora disponibili, idoneo a ridurre la diffusione della circolazione del virus, ha operato una chiara scelta favorevole a una diffusa vaccinazione.
Ha, quindi, posto in essere un apparato organizzativo deputato alla vaccinazione dell'intera popolazione, offerta gratuitamente sulla base di una massiccia campagna di raccomandazione, e, soprattutto, ha individuato una serie di categorie professionali per le quali la vaccinazione è stata resa obbligatoria.
Con riguardo alla perimetrazione dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha quindi effettuato una scelta di carattere generale basata su categorie predeterminate, individuate progressivamente sulla base dell'evoluzione della pandemia.
5.2.– Quella “sanitaria” è stata la prima categoria destinataria dell'obbligo vaccinale ed è stata diversamente individuata nel tempo, toccando inizialmente gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e, poi, includendo i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (ex art.
4-bis del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art.
2-bis del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, nella
12 legge 24 settembre 2021, n. 133) e il personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 (ex art.
4-ter introdotto dall'art. 2 del d.l.
n. 172 del 2021, come convertito). In sostanza, la delimitazione dei destinatari del predetto obbligo è stata effettuata dapprima in base alla natura della professione svolta e, successivamente, in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura “sanitaria”, anche quelle amministrative ad esse collegate in base alla comunanza del luogo di svolgimento (destinato alla cura e diagnosi dei pazienti).
Tale scelta per categorie effettuata in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale è già passata al vaglio di questa Corte che, con le sentenze n. 15 e n. 14 del 2023 e, soprattutto, di recente, con la sentenza n. 185 del 2023, ne ha affermato la compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost.
E ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale.
A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa
(sentenza n. 185 del 2023).
Qualsiasi sistema improntato ad una identificazione di portata meno generale e di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti o, come richiesto dal giudice a quo, in considerazione delle specifiche modalità di svolgimento dell'attività professionale, avrebbe, invece, comportato un aggravio – che il legislatore
13 ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti – nella fase dell'individuazione dei destinatari, oltre che di monitoraggio e controllo, per l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti (e alla loro perdurante sussistenza). La scelta si è fondata, non irragionevolmente, sulla rilevante criticità della situazione sanitaria, nella quale tutte le risorse di personale e organizzative dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole professionalità (e della loro conservazione nel tempo) (ancora sentenza n.
185 del 2023).
Inoltre, solo l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione e al luogo di svolgimento) – grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse – consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In tal modo il legislatore poteva esonerare da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e modificato, in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e poteva affidarsi a ordini professionali e datori di lavoro (sentenza n.
185 del 2023).
5.3.– Tanto premesso, nel caso in esame si tratta, in particolare, di verificare se sia irragionevole l'opzione del legislatore di dettare una disciplina per categorie senza operare distinzioni al suo interno in base alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e in particolare per le ipotesi del cosiddetto lavoro agile.
In realtà, in una prima fase della pandemia, il legislatore aveva adottato un modello che, pur individuando in determinate categorie i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concreto svolgimento dell'attività
14 lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione. Successivamente, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore è addivenuto a una scelta più radicale, che, nella sua valutazione, meglio consentisse di far fronte all'evolversi della pandemia, assicurando – come si è sopra rilevato – una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale e un più semplice e lineare esercizio dei controlli.
Va, invero, considerato al riguardo che il cosiddetto lavoro agile rappresenta niente altro che una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa non costituisce un diritto del lavoratore, assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche, e, ancor più a monte, può atteggiarsi, nelle singole ipotesi applicative, in maniera estremamente diversificata, quanto al rapporto tra giorni in presenza e giornate lavorative da remoto, e può contemplare l'esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno.
Per quanto sopra esposto, dunque, proprio con riferimento alle ipotesi di attività lavorative svolte nella modalità del lavoro agile, viene in rilievo quell'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione (astrattamente) idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti. Inoltre, una diversa soluzione non ugualmente improntata alla semplificazione − pur astrattamente possibile come nell'originaria fase della pandemia − non avrebbe consentito di affidare l'attività di accertamento e monitoraggio direttamente ai datori di lavoro, individuati dal comma
2 del censurato art.
4-ter, per l'ipotesi in esame, nei responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale.
15 Deve pertanto considerarsi non irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile.
Deve quindi dichiararsi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Residua la questione riguardante la domanda subordinata legata alla mancata corresponsione di un assegno alimentare.
In ordine a tale questione è intervenuta ancora la Corte Costituzionale con sentenza n.
15, dichiarando infondate le contestazioni correlate alla mancata previsione dell'assegno alimentare proprio con riferimento al personale della scuola, e ciò in quanto: “In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. 14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore
16 del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile.” (sent. 15/2023).
Alla luce di tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.
17 La novità e la complessità delle questioni trattate, nonché l'intervento della giurisprudenza costituzionale nel periodo successivo al deposito del ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese.
Brescia, 14/11/2025
Il Giudice del lavoro
Marco OT
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