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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2021 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to Alberto Maria DURANTE;
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Giuseppe A. MARASCO;
APPELLANTI nei confronti di
( ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante della (P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CHETTA;
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Antonio Greco DE C.F._4
PASCALIS; già (P.I. ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 del curatore Dott. ; Persona_1
(C.F. ), contumace;
CP_5 C.F._5
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.2893/2021 emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 22/10/2021; pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N.
1482/2012. All'udienza del 6/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e la causa è stata riservata per la decisione, senza assegnazione dei termini in quanto già concessi. MOTIVAZIONE
1.- Nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto di citazione del 5.03.2012 gli attori [ e ] Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la società Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., e , chiedendo di: -Accertare CP_5
e dichiarare che i danni provocati nell'appartamento parte dell'immobile in Lecce alla Via Q. Corrado, 11, di proprietà del Sig. , già di proprietà del Parte_4
Sig. , e dipendenti da infiltrazioni di acqua, sono stati causati dalla Parte_3 società -per l'effetto dichiarare tenuta e, pertanto, condannare Parte_2 la società al risarcimento del danno subito dal sig. prima Parte_2 Pt_3
e dal sig. poi per il risanamento della propria abitazione, quantificato in € Pt_4
49.502,18, oltre I.V.A., dalla consulenza tecnica depositata in sede di ATP, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- Accertare e dichiarare che i danni provocati nell'appartamento parte dell'immobile in Lecce alla Via Q. Corrado, 11, di proprietà del Sig. , già di proprietà del Sig. , sono dipesi da Parte_4 Parte_3 infiltrazioni di acqua, discendente dalla pavimentazione del terrazzo, di proprietà del
Sig. e di uso esclusivo dello stesso;
-Dichiarare tenuti e per lo effetto CP_5 condannare la società e il sig. , in solido tra loro, al Parte_2 CP_5 risarcimento del danno subito dal Sig. e dal Sig. , Parte_3 Parte_4 per non aver potuto utilizzare l'appartamento, quantificando lo stesso in € 400,00 mensili, in favore del primo con decorrenza dal 01.10.2008 al maggio 2011, ed in favore del secondo con decorrenza dal maggio 2011 e sino al ripristino dell'appartamento, il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. - Dichiarare tenuta la società al risarcimento del danno subito dal Sig. Parte_2
, avendolo costretto a vendere l'appartamento ad un prezzo Parte_3 inferiore rispetto al suo valore a causa delle infiltrazioni di acqua, e, conseguentemente, condannarla al pagamento di € 23.887,57, ovvero nella maggiore o minore somma determinata dall'On.le Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. -Provvedere come per legge in ordine al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, nonché di quello relativo all'accertamento tecnico preventivo n. 1901/2009, ponendo anche a carico della società i compensi del C.T.U., Ing. liquidati Parte_2 Persona_2
pag. 2/23 nell'A.T.P. 1901/2009 (€ 6.199,65 oltre IVA)”. Esponevano gli attori che: con contratto del 13.06.2006 per TA , aveva acquistato Persona_3 Parte_3 dalla Società convenuta…” l'appartamento per cui vi è causa “..al prezzo di €
109.000,00; si erano verificate e continuavano a verificarsi infiltrazioni di acqua nel detto appartamento, che lo rendevano inabitabile;
la Società operava Parte_2 maldestri interventi che non ponevano rimedio al problema. Precisavano ancora gli attori che: proponeva ricorso ex art.696 bis cpc innanzi al Tribunale Parte_3 di Lecce per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni e degli interventi necessari con i relativi costi;
nel procedimento iscritto al N. 1901/09 R.G. veniva nominato
CTU l'Ing. a causa dei lamentati problemi era Persona_2 Parte_3 costretto a vendere l'appartamento a con atto del 02.05.2011 per Parte_4
TA , al prezzo di € 97.523,50, calcolato in ragione delle dette infiltrazioni.” Per_4
Nel frattempo, assumevano gli attori che “…non avevano riscontro le richieste inviate alla Società convenuta per l'effettuazione dei lavori necessari;
l'appartamento sovrastante quello per cui è causa è di proprietà di , CP_5 che si opponeva all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 3/05/2012, Parte_2 chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Arch.
, di in persona del legale rappresentante p.t., e di Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., per estendere Controparte_6 agli stessi le domande degli attori ed esserne liberata e comunque tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa e/o eccettuata, correlata all'accoglimento anche parziale delle domande attoree.” La società convenuta chiedeva “…-in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. nonché per indeterminatezza delle ragioni giuridiche della domanda;
-sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori;
-in via principale rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto ed in diritto;
-in via subordinata ridurre il quantum del risarcimento riconosciuto agli attori in proporzione alla responsabilità eventualmente accertata in capo a CP_5
; -in via estremamente subordinata ridurre il quantum delle pretese attoree
[...] eventualmente riconosciute in applicazione dell'art. 1227 I co. c.c.; -con vittoria di pag. 3/23 spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Esponeva la in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. che: nell'atto di citazione non era adeguatamente determinato il diritto sostanziale fatto valere;
il diritto attoreo era prescritto ex art. 1667 III co
c.c. ovvero ex art. 1669 II co c.c.; nel merito i problemi lamentati dagli attori non erano imputabili alla Società convenuta, come precisato dall'Arch. nella Pt_1 relazione resa quale C.T.P. nel procedimento di A.T.P..” Deduceva Parte_2 che il “… , all'atto dell'acquisto, era a conoscenza dei vizi Parte_4 dell'immobile, per cui non poteva chiedere il risarcimento danni alla Società convenuta;
non poteva essere accolta la richiesta di risarcimento del per la Pt_3 asserita riduzione del prezzo di vendita, in quanto l'accoglimento avrebbe comportato un illegittimo arricchimento per lo stesso;
occorreva la chiamata in causa dell'Arch. , quale progettista e direttore dei lavori, di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale ditta incaricata della CP_4 realizzazione del rustico del fabbricato in esame per conto della Società convenuta,
e di in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_6 ditta incaricata delle opere di pavimentazione dell'immobile in questione sempre per conto della Società convenuta.
Con comparsa … del 21.05.2012 si costituiva in giudizio , chiedendo al CP_5
Tribunale di: -dichiarare inammissibili ed infondate le domande avanzate dagli attori nei confronti dello;
-per l'effetto rigettare le stesse;
-condannare CP_5
ad € 15.000,00 o alla somma minore o maggiore ritenuta di Parte_3 giustizia per lite temeraria ex art. 96 III co. c.p.c.; -condannare gli attori in solido tra loro alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Esponeva che: il CTU Ing. CP_5 [...]
nel proprio elaborato peritale, attestava la piena disponibilità dello Per_2 CP_5 alla soluzione dei problemi lamentati, alla cui causazione era estraneo;
non si era opposto al ripristino della parte di terrazza voluto dal , bensì aveva chiesto Pt_4 soltanto che l'esecuzione dei lavori avvenisse con tempi e modalità concordati, sulla base di una proposta transattiva inviata al in data 10.01.2012, con garanzia Pt_4 di essere manlevato da ulteriori conseguenze in ordine alle spese, e a future e non prevedibili responsabilità. pag. 4/23 Con comparsa … del 18.12.2012 si costituiva in giudizio Controparte_6 chiedendo al Tribunale: -preliminarmente disporre l'estromissione dal presente giudizio di ….-nel merito dichiarare infondata la Controparte_6 domanda attorea e dunque rigettarla;
…. Esponeva la società Controparte_6 che: si era impegnata, in forza di contratto di appalto del 17.01.2005 stipulato
[...] con alla realizzazione per conto della stessa, di opere di Parte_2 pavimentazione sul cantiere sito in Lecce alla Via Quinto Mario Corrado, secondo progetti e direttive impartite dal costruttore e dal direttore dei lavori, sulla cui buona esecuzione nulla era mai stato eccepito;
in base ad accordo con Parte_2 aveva provveduto alla posa in opera di nuove piastrelle ed alla fornitura del relativo materiale edile sul terrazzino sovrastante l'abitazione del , corrispondente al Pt_3 balcone dello;
le lamentate infiltrazioni d'acqua non potevano essere CP_5 correlate con l'attività prestata da con la conseguente Controparte_6 necessaria estromissione della stessa dal giudizio;
condivideva le eccezioni proposte da circa la mancata indicazione nell'atto di citazione delle ragioni Parte_2 giuridiche delle domande e la infondatezza delle istanze risarcitorie.
Con comparsa …del 20.12.12, si costituiva in giudizio , chiedendo al Parte_1
Tribunale di: -respingere le domande attoree siccome infondate;
con vittoria di diritti ed onorari, Esponeva che i problemi lamentati non erano Parte_1 attinenti a vizi di progettazione e/o errate scelte progettuali bensì, se esistenti, ad una imperfetta realizzazione del manufatto.
Con il ricorso in corso di causa per denuncia di danno temuto del 13/06/2012, gli attori chiedevano che fosse ordinato ai convenuti di attuare tutti gli interventi utili per impedire che le condizioni dell'immobile si aggravassero nel tempo necessario per far valere le ragioni in via ordinaria.” Dichiarato inammissibile il ricorso dal
G.I., il provvedimento veniva reclamato innanzi al collegio, il quale con ordinanza del 28 maggio 2013, emessa nel giudizio di reclamo n. 5892/2013, “in parziale riforma del provvedimento del Giudice istruttore, ordinava a di CP_5 eseguire il rifacimento della pavimentazione e del sottostante massetto e impermeabilizzazione della terrazza come indicato dal CTU a pag. 157 della relazione nel procedimento di ATP., rinviando le spese del giudizio al merito”.
pag. 5/23 Nell'agosto 2014 si attivava per eseguire i lavori, pari ad € 3.300,00, CP_5 con anticipazione delle spese anche da parte del per l'importo di € 2.200,00, Pt_4 come affermato dalla difesa di all'udienza del 11/02/2016.” CP_5
Dichiarata l'interruzione del giudizio, in seguito al fallimento di Controparte_4 con ordinanza del 13.01.2014, il processo veniva riassunto dagli attori, con ricorso depositato il 17.01.2014 e proseguiva con le parti già costituite. (…)
Successivamente all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di reclamo iscritto al n.5892/12 R.G.. e del fascicolo RG. 1901/09, con ordinanza dell'11.04.2016 il Tribunale disponeva C.T.U. tecnica, affidandola all'Ing. Persona_2
, già consulente nel procedimento n. 1901/09 R.G..
[...]
2.- Con sentenza del 22.10.2021 il Tribunale ha accolto parzialmente le domande degli attori;
in particolare: 1) ha dichiarato che i danni provocati nell'appartamento parte dell'immobile in Lecce alla Via Q. Corrado, 11, di proprietà di , Parte_4 già di proprietà di , e dipendenti da infiltrazioni di acqua, sono Parte_3 imputabili alla responsabilità concorrente della società e del Parte_2 progettista direttore lavori arch. , per la percentuale stabilita dal ctu Parte_1 nella sua relazione peritale del 18.02.2021; 2) per l'effetto, ha condannato la società e l'arch. , solidalmente tra loro e ciascuno Parte_2 Parte_1 per la percentuale stabilita dal ctu nella sua relazione peritale del 18.02.2021, al risarcimento del danno subito da prima e da poi, Parte_3 Parte_4 per il risanamento della propria abitazione, quantificato complessivamente in €
81.000,00, oltre interessi dalla data della domanda;
3) ha dichiarato che i danni provocati nell'appartamento di proprietà del , già di proprietà del , Pt_4 Pt_3 sono dipesi da infiltrazioni di acqua, discendenti dalla pavimentazione del terrazzo di proprietà di e di uso esclusivo dello stesso;
4) per l'effetto ha CP_5 condannato lo al risarcimento del danno subito da , pari ad CP_5 Parte_4 euro 2.200,00 (I.V.A. compresa), ossia all'importo delle spese dallo stesso anticipate per aver contribuito ai lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza di esclusiva proprietà dello;
5) ha rigettato la domanda degli attori CP_5 di condanna della società e di , in solido tra loro, Parte_2 CP_5 al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare l'appartamento; 6) ha rigettato la domanda dell'attore di condanna della società Parte_3
pag. 6/23 al risarcimento del danno subito, pari ad € 23.887,57, per essere Parte_2 stato costretto a vendere l'appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore a causa delle infiltrazioni di acqua;
7) ha condannato la Parte_2 in solido con il terzo chiamato in causa arch. , e ciascuno per la Parte_1 percentuale stabilita dal ctu nella sua relazione peritale del 18.02.2021, al pagamento in favore degli attori, delle spese e competenze di causa, liquidate complessivamente in € 9.987,41, di cui € 987,41 per spese ed € 9.000,00 per compensi, oltre accessori e oltre compensi per ATP n.1901/2009, che si liquidano in
€ 1.700,00; 8) ha posto definitivamente tutte le spese di CTU, sia dell'ATP che del giudizio di merito a carico della in solido con il terzo chiamato Parte_2 arch. , e ciascuno per la percentuale anzidetta;
9) ha compensato Parte_1 interamente le spese tra e gli attori;
10) ha condannato CP_5 CP_5 al pagamento in favore dell'attore , delle spese e compensi della Parte_4 procedura di denuncia di danno temuto, liquidate in € 2.527,36, di cui € 527,36 per spese ed € 2.000,00 per compensi;
11) ha compensato interamente le spese di lite tra la e la società di . Parte_2 Controparte_2 Controparte_6
2.1. Sulle questioni preliminari, il primo giudice ha rigettato preliminarmente l'eccezione della di prescrizione e decadenza del diritto fatto valere dagli Parte_2 attori. In secondo luogo, ha rigettato anche l'eccezione di di Parte_2 inammissibilità delle richieste di risarcimento di , sulla scorta della Parte_4 riduzione di prezzo già accordata in sede di compravendita dell'immobile del
02/05/2011”.
2.2. In ordine al presunto pregiudizio subìto dagli attori in relazione al danno da
“mancata locazione” ovvero “mancato utilizzo” dell'immobile il primo giudice ha rigettato la relativa domanda, rilevando il difetto di prova dell'abbandono dell'immobile necessitato dal presunto stato di inabitabilità dello stesso.
2.3. Per quanto riguarda il merito della domanda risarcitoria, circa la “responsabilità del progettista direttore dei lavori terzo chiamato in causa e dell'impresa appaltatrice il c.t.u. ing. ha precisato che i Parte_2 Persona_2 danni lamentati sono ascrivibili a tre categorie e, sul piano delle responsabilità nella causazione degli stessi, ha affermato che tutti i danni sono derivati “ed in misura differente, dalle previsioni progettuali… I difetti di esecuzione riscontrati hanno poi pag. 7/23 rivelato ed acuito, esaltandole, le predette carenze progettuali”. “Per quanto riguarda la quantificazione dei costi necessari per eliminare i danni oggetto di causa il CTU ha accertato una responsabilità del progettista nella misura del 47,61%, mentre una responsabilità dell'impresa nella misura del 52,39%. Pertanto, dei costi complessivi di € 81.000,00 (67.212,81 per lavori + € 13.787,19 per altre spese), €
38.564,10 devono essere addebitate al progettista, mentre € 42.435,90, all'impresa, considerando comunque, come rilevato dal CTU, che sono solidalmente responsabili nei confronti degli attori.”.
2.4. Il Tribunale, passando in rassegna le ulteriori ipotesi di responsabilità, ha rilevato che alcuna responsabilità può essere attribuita alla società Controparte_2 nella causazione dei danni oggetto di causa, rigettando pertanto la domanda
[...] di manleva. Il c.t.u. nella relazione integrativa ha chiarito che i difetti costruttivi per la differente stratigrafia dei materiali sottostanti il pavimento della terrazza non possano essere attribuiti alla ditta chiamata dal Committente/Impresa alla posa in opera dei pavimenti, poiché quest'ultima ha posto in opera i materiali che le venivano forniti ed ha agito sotto le direttive sia dell'Impresa/Committente che del tecnico Direttore dei Lavori.
Con riferimento alla responsabilità del si rileva in Controparte_7 sentenza che nessun addebito possa essere mosso per la realizzazione del rustico del fabbricato in esame poiché “la predetta ditta … ha utilizzato i materiali che le venivano forniti ed ha agito sotto le direttive sia dell'Impresa/Committente che del tecnico Direttore dei Lavori”.
Per altro verso, con riferimento alla responsabilità di , il ctu “ha CP_5 confermato che gran parte delle infiltrazioni discendente di acqua nella casa dei sigg. , provenivano dalla terrazza scoperta del sig. ”, dando Persona_5 CP_5 atto, nella relazione redatta in corso di causa, del rifacimento della pavimentazione della terrazza esterna praticabile dello . Il giudice di prime cure osserva come CP_5
a tanto si perveniva solo a seguito del giudizio in corso di causa di denuncia di danno temuto, e della successiva notifica dell'atto di precetto, con il quale il Pt_4 intimava allo di attivarsi per l'esecuzione delle opere di rifacimento della CP_5 terrazza. In ragione di quanto sopra il Tribunale ha condannato lo a CP_5 rimborsare all'attore le spese di € 2.000,00 oltre IVA (€ 2.200,00), Parte_4
pag. 8/23 da quest'ultimo anticipate per il rifacimento della terrazza di proprietà , CP_5 circostanza quest'ultima confermata dallo stesso nel verbale di udienza dell'11/02/2016. Ed ancora il Tribunale ha posto a carico del convenuto le CP_5 spese ed i compensi del giudizio di denuncia di danno temuto di primo e secondo grado.
2.5. Con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata dal per essere Parte_3 stato costretto a vendere l'appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore a causa delle infiltrazioni di acqua, il giudicante ha ritenuto l'inopponibilità ai convenuti dell'accordo di riduzione del prezzo intervenuto tra gli odierni attori. Si rileva nel gravato provvedimento che gli stessi liberamente hanno ritenuto di quantificare la riduzione del prezzo dell'immobile in € 23.887,57 e pertanto viene rigettata la domanda di ottenere l'importo relativo alla riduzione del prezzo dell'immobile, calcolato peraltro senza parametri di riferimento.
3. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello iscritto al n. Parte_1
1150/2021 R.G., col quale, articolando sei motivi di impugnazione che saranno più diffusamente trattati, sono rassegnate le seguenti richieste: “1) in via preliminare ed assorbente, accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto degli appellati Sigg.ri e;
2) sempre in via preliminare, accertare e Pt_3 Pt_4 dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta sia dal Sig. , sia dal Parte_3
Sig. , in applicazione dell'art. 1667, I° comma, secondo periodo, c.c., Parte_4 nonché dell'art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso ed in via principale, rigettare integralmente tutte le domande degli attori in primo grado, in quanto inammissibili
e totalmente infondate;
4) in via subordinata, ridurre il quantum del risarcimento riconosciuto agli attori in primo grado in proporzione alla responsabilità degli stessi in applicazione dell'art. 1227, I° comma, c.c., ovvero decurtando l'importo già riconosciuto dal Sig. al Sig. quale riduzione del prezzo in occasione Pt_3 Pt_4 dell'acquisto dell'immobile per cui è causa, giusta atto del 02.05.2011 (Rep. nr.
60647 – Racc. nr. 19450) per TA;
5) in ogni caso, accertare e Persona_6 dichiarare che la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione, con ogni conseguenza di legge;
6) in ipotesi di conferma, anche parziale, delle domande formulate in primo grado dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che la Pt_3 Pt_4 responsabilità attribuibile al progettista/direttore dei lavori sia differente e minore pag. 9/23 rispetto a quella stabilita dal Giudice di primo grado e, comunque, non superiore al
5%; 7) in ogni caso, accertare e dichiarare che il Primo Giudice ha errato nel non compensare almeno parzialmente le spese del giudizio di primo grado ed ha omesso di regolare le spese tra i Sigg.ri e del Persona_5 Parte_2 subprocedimento/giudizio cautelare, iscritto al nr. 1482-1/2012 R.G. del Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto la denunzia di danno temuto, promosso dagli attori in primo grado;
8) per l'effetto, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condannare i Sigg.ri al rimborso integrale delle Persona_5 spese e dei compensi del subprocedimento/giudizio cautelare, iscritto al nr. 1482-
1/2012 R.G. del Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto la denunzia di danno temuto, promosso dagli attori in primo grado;
9) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ….”.
4. Avverso la suddetta pronunzia la società ha proposto appello Parte_2 iscritto con n. 1151/2021 R.G., col quale, sulla base di sei motivi di impugnazione sovrapponibili a quelli dedotti dal , ha reiterato le medesime conclusioni di Pt_1 questo, chiedendo ulteriormente, “in ipotesi di conferma, anche parziale, delle domande formulate in primo grado dai Sigg.ri e , condannare i terzi Pt_3 Pt_4 chiamati in causa, Arch. – Parte_1 Controparte_8 già a tenere indenne da
[...] Controparte_4 Parte_2 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.”.
5. Con comparsa depositata il 22/03/2022 nei due procedimenti n.1150 e
1151/2021 R.G., si è costituito nella sua qualità di legale Controparte_1 rappresentante della chiedendo di rigettare l'appello Controparte_2 dell'arch. nella parte in cui individua quale Parte_1 Controparte_2 responsabile, anche solo in via concorrente, nelle cause di infiltrazione;
rigettare l'appello di nella parte in cui richiede la manleva di Parte_2 Controparte_2
quindi, confermare la totale estraneità della in ordine
[...] Controparte_2 ai danni lamentati dagli attori e dall'appellante.
Con comparsa depositata il 22/03/2022 si sono costituiti in giudizio Pt_3
e chiedendo di “dichiarare inammissibile, improcedibile e
[...] Parte_4 gradatamente rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 15% e C.P.A.”. pag. 10/23 Con ordinanza del 3/6/2022 la Corte ha disposto preliminarmente la riunione ex art. 335 cpc della causa iscritta al n. 1151/2021 RG a quella iscritta al n.
1150/2021 RG. Con successiva ordinanza del 17/3/2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di e dato atto della rinuncia all'appello formalizzata da CP_5 nei confronti del fallimento Parte_2 CP_3 Pt_2
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6. Con il primo motivo di appello e censurano la Parte_1 Parte_2 sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione e decadenza del diritto fatto valere dagli attori.
Gli appellanti contestano l'assunto del Tribunale, che, ai fini del computo del termine prescrizionale, ha disconosciuto l'esistenza di un più che apprezzabile grado di conoscibilità dei difetti dello stabile in capo agli attori già a far data dalla denunzia di presunti vizi e difformità dell'immobile inoltrata al costruttore/venditore con lettera raccomandata del 16/5/2006. Assumono gli appellanti che all'epoca di tale segnalazione gli attori avevano una conoscenza compiuta dei vizi dell'immobile e della loro derivazione causale poiché resi edotti da un tecnico di fiducia incaricato dal . Pt_3
Pertanto, secondo gli appellanti, deve intendersi maturata “sia la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, III° comma, c.c., sia quella annuale individuata dall'art. 1669, II° comma, c.c., sia, infine, quella contemplata dall'art. 1495, III° comma c.c.” giacchè l'azione veniva instaurata dall'appellato con ricorso per Pt_3 accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. “ a 3 anni di distanza dalla denunzia dei vizi poi giudizialmente coltivata e dopo oltre un anno dal termine ultimo utilmente previsto”.
A tal riguardo, in tema di rovina e gravi difetti di beni immobili, laddove anche solo uno dei termini di decadenza e prescrizione previsti nell'art. 1669 c.c. non venga rispettato, alcuna responsabilità dell'appaltatore potrà essere fatta valere, così come l'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. soggetta ai termini delle tre azioni di garanzia. e non hanno provato di aver denunciato l'appaltatore Pt_3 Pt_4 entro i termini di legge, per cui il Tribunale ha omesso di accertare l'inesistenza di una condizione dell'azione.
pag. 11/23 Ulteriore censura è l'aver ritenuto che la data per la decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali normativamente previsti dovesse coincidere con quella di deposito della CTU, non valutando che gli attori, nei 5 anni intercorsi tra la prima denuncia e la prima relazione peritale dell'ing. avessero raggiunto un Per_2 apprezzabile grado di cognizione tecnica dei vizi lamentati, avendone tra l'altro dato atto nell'atto pubblico di compravendita del maggio 2011.
6.1. Il motivo risulta infondato.
Il primo giudice, nella dettagliata motivazione della decisione - alla quale si rinvia, mettendo qui in evidenza solo gli aspetti necessari a confutare i motivi di gravame - annota correttamente che la denunzia dei difetti dell'immobile, portata a conoscenza del costruttore nel 2006, rappresenta una contestazione di Parte_2 scarsa rilevanza, in quanto basata su semplici sospetti;
essa poteva integrare
“semmai il sospetto della manifestazione e/o sussistenza” di ipotetici vizi dell'abitazione, e non poteva assurgere a precisa contezza tecnica degli stessi.
Il Tribunale, ponendo a supporto della sua decisione la giurisprudenza di legittimità, individua il termine prescrizionale e decadenziale per la denuncia del vizio, di cui agli artt. 1667 o 1669 c.c., dal giorno del deposito della Consulenza Tecnica d'ufficio in sede di ATP ovvero dal 18/07/2011. Tanto viene affermato in ragione del fatto che solo adeguati accertamenti tecnici possono mettere il committente in una condizione di scienza e consapevolezza dei difetti dell'immobile e della loro eziologia
“non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo” (Cass. Civ 1463/2008).
Ha precisato la Suprema Corte che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre “dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (ex multis, Cass. n. 777 del 16/01/2020, Rv. 656833 – 02). In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini della pag. 12/23 valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2,
c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (n. 1909 del 27/01/2025).
Per questo aspetto, il Tribunale, con ragionamento logico del tutto condivisibile, ha rilevato che la segnalazione della “presenza di macchie di umidità sulle pareti, nonchè alcuni inconvenienti riguardanti le strutture murarie di alcuni vani ….non appare sufficiente ad integrare l'acquisizione di una idonea contezza tecnica dei difetti dell'immobile e delle loro cause, ma semmai il sospetto della manifestazione
e/o sussistenza degli stessi.” In sostanza, il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, non è sufficiente, dovendo attribuirsi rilevanza al momento in cui l'interessato ha ottenuto la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica, tanto più nel caso in esame, in cui era possibile ipotizzare un concorso di cause tra il progettista e l'esecutore dell'opera.
Pertanto, risalendo la prima CTU al 18/07/2011, nessuna decadenza e/o prescrizione è maturata circa le domande formulate dagli attori.
Ed ancora, ove si ritenga che debba trovare applicazione il secondo comma dell'art. 1667, è esclusa la necessità di una tempestiva denuncia ad opera del committente, qualora l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi del bene.
Nel caso di specie viene in evidenza il riconoscimento dei vizi da parte della società costruttrice , stante anche il tentativo di quest'ultima di porre rimedio Parte_2 alle difformità e ai vizi lamentati dal in sede di ATP così come documentato Pt_3 dal CTU. Per questo aspetto, ha rilevato il consulente di ufficio: “Ed anche i successivi interventi disposti dai tecnici della per il ripristino dello stato CP_9 Pt_2 dei luoghi [omissis] non hanno fornito i risultati sperati, poiché nei successivi mesi autunnali ed invernali, si sono nuovamente infiltrate le acque in diversi punti delle murature interrate”.
7. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la parte della sentenza in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della richiesta pag. 13/23 risarcitoria formulata da e lamentano la mancata applicazione Parte_4 dell'art. 1667, I comma c.c.
Gli appellanti reiterano le considerazioni circa l'inammissibilità dell'azione esperita dal poiché ritenuta strumentalmente finalizzata ad ottenere una Pt_4 indebita locupletazione. Ribadiscono come l'attore in primo grado avesse già beneficiato in sede di compravendita dell'immobile di una rilevante riduzione del prezzo di acquisto dello stesso in ragione della presenza di fenomeni infiltrativi che determinavano il decremento di valore del bene compravenduto.
Gli appellanti osservano tra l'altro come espressamente nel rogito notarile si facesse menzione dei presunti vizi e difformità dell'immobile e pertanto in virtù della riconoscibilità dei vizi in contestazione, deducono l'omessa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1667 c.c., I° comma c.c. secondo il quale “...la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili…”. Sarebbe pertanto pretestuosa l'azione del che acquistando il bene dal alle condizioni pattuite e Pt_4 Pt_3 conosciute “non ha inteso neanche attendere i due mesi che mancavano alla definizione del procedimento per ATP di cui aveva piena e documentata contezza”.
Ed ancora, il e la società deducono l'inammissibilità della Pt_1 Parte_2 domanda del facendo ricorso ad un'ulteriore obiezione. A parer degli Pt_4 appellanti il , in qualità di compratore dell'immobile da venditore diverso dal Pt_4 costruttore, è “titolare della sola azione extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., che compete anche a chi, pur non essendo il committente, sia danneggiato dai vizi,
e non dell'azione di cui all'art. 1667 c.c. che ha natura esclusivamente contrattuale.
Da ciò discende che se i vizi riscontrati non ineriscono in nessun modo alla sostanza ed alla stabilità dell'opera e dunque non vanno ad intaccare la struttura dell'edificio, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 1669 c.c., l'azione proposta dal compratore sulla base di tale ultima norma deve essere disattesa”. Nel caso di specie, non essendo stati riscontrati dal ctu che ineriscono alla Persona_7 sostanza e stabilità dell'edificio, in capo al Blanco residuerebbe la sola azione extra contrattuale ex art. 1669 c.c. e lo stesso inoltre non avrebbe usato l'ordinaria diligenza necessaria ad evitare il danno lamentato avendone avuta precedente conoscenza ex art. 1227 c.c. pag. 14/23 7.1. Anche il presente motivo deve ritenersi infondato.
Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda del giacché la Pt_4 stipula dell'atto di compravendita dell'immobile in data 2.5.2011, è intervenuta in epoca anteriore (circa due mesi prima) rispetto alla data di deposito della CTU nel giudizio di ATP. La relazione del consulente rappresenta l'unico atto che Per_2 ha permesso la conoscenza completa dei vizi dell'immobile, della loro entità e delle cause che li avevano prodotti, dunque anche del loro potenziale incidenza sul valore reale dell'immobile.
Al momento del rogito dell'atto di acquisto del cespite, il era consapevole Pt_4 della presenza di fenomeni infiltrativi nell'immobile e della pendenza di un giudizio di ATP, senza tuttavia aver piena e concreta conoscenza dei vizi dell'appartamento e della loro specifica portata ed entità, né tantomeno della loro imputabilità e dunque della loro potenziale incidenza sul valore del bene.
Può affermarsi che il abbia beneficiato di una riduzione del prezzo Pt_4 dell'immobile da ricondurre alle infiltrazioni d'acqua, rese note nell'atto notarile.
Tuttavia, l'alea del giudizio in corso – sebbene ancora nelle fasi iniziali - ben poteva, di per sé, incidere in maniera rilevante nella determinazione del prezzo della compravendita, poiché l'ATP avrebbe potuto avere anche un esito differente, sia in ordine alla esistenza ed alla natura, e quindi alla imputazione delle cause dei vizi, sia con riguardo ai costi ed ai tempi occorrenti per la loro eliminazione. Sulla scorta di queste considerazioni, si può convenire circa la ritenuta infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda, come anche circa la conoscibilità dei vizi ex art. 1667 c.c. o con riguardo alle ulteriori censure mosse alla pronuncia
(risulta apodittico l'argomento della natura non sostanziale o strutturale dei vizi, come si può agevolmente desumere dai riscontri emersi attraverso la CTU e la stessa portata dei costi necessari per la loro eliminazione).
8. Con il terzo motivo gli appellanti reiterano nel merito le contestazioni mosse alle tesi poste dagli originari attori a supporto delle rispettive domande.
La società e l'architetto lamentano che il Tribunale non abbia Parte_2 Pt_1 tenuto in alcuna considerazione le osservazioni alla CTU formulate dallo stesso
, all'epoca consulente di parte della società costruttrice nel giudizio di ATP Pt_1 avente RG. 1901/2009. Si deduce come il CTP, odierno appellante, avesse attribuito pag. 15/23 i fenomeni di umidità in primis “agli illegittimi interventi di ampliamento dell'immobile del Sig. , il quale”, adibendolo il proprio terrazzo a deposito di CP_5 blocchi di cemento, lo sovraccaricava danneggiando la pavimentazione e tutti gli strati sottostanti;
in secondo luogo, “…all'assenza di condizioni microclimatiche ottimali principalmente determinate dall'uso improprio del vano cantina al piano interrato, utilizzato come “zona giorno” dell'alloggio” da parte del “…in Pt_3 totale difformità rispetto a quanto previsto in progetto”.
Si osserva inoltre negli scritti difensivi che lo stesso CTU in primo grado ha rilevato che la maggior parte delle problematiche lamentate fossero state risolte.
Gli appellanti rappresentano infine che, a far data dal marzo 2021, il ha Pt_4
“promosso in vendita l'unità immobiliare de qua, al prezzo di Euro 130.000,00 e pubblicizzandola sul sito www.idealista.it, con foto che ritraggono il bene in questione in perfette condizioni”. Tanto al fine di evitare che un'eventuale conferma della decisione impugnata possa comportare un illegittimo arricchimento in danno degli stessi.
8.1. Le ultime censure sono del tutto inconferenti, dal momento che i vizi riscontrati ben possono essere eliminati dall'interessato, prima di attendere la definizione della lite (potendo questa intervenire anche a distanza di molti anni); per altro verso,
l'indicazione dell'eventuale prezzo di vendita, oltre ad essere lo stesso influenzato dall'andamento globale del mercato immobiliare, nulla dice in ordine all'effettivo valore del cespite.
Per altro verso, le osservazioni sollevate dal ctp circa l'utilizzazione inappropriata della terrazza e del piano interrato non risultano riscontrate sul piano probatorio.
9. La difesa del aggiunge ulteriori censure, lamentando che il primo giudice Pt_1 abbia acriticamente riportato stralci della CTU, “dando per accertato che il Direttore dei Lavori non avesse sorvegliato idoneamente il cantiere” e commesso errori tecnici eziologicamente connessi ai danni ritenuti in sentenza.
a) Sul punto viene dedotto che le argomentazioni del CTU non trovano riscontro nella normativa vigente essendo piuttosto “frutto di un personale approccio alla progettazione, proprio del CTU”. In particolare, “nessuna norma prevede
l'obbligatorietà della previsione del cappotto termico per eliminare i ponti termici”;
pag. 16/23 l'erroneità del contestato errore progettuale sugli impianti di riscaldamento e sulla relazione richiesta dalla l. 10/1991, norma abrogata nel 2005.
Oltre a rilevare che si tratta di obiezioni inammissibili, in quanto tardive, perché in primo grado gli appellanti non hanno contestato le risultanze dell'elaborato peritale, omettendo di depositare controdeduzioni o osservazioni alla CTU (v. pag. 3 della relazione del ctu , in ogni caso, è agevole osservare che, una volta Per_2 accertata l'esistenza dei c.d. ponti termici e che gli stessi si pongono in rapporto causale con i vizi riscontrati, risulta condivisibile la tesi del consulente d'ufficio sulla necessità di eliminare tali cause mediante la realizzazione del cappotto termico.
Il consulente d'ufficio ha correttamente “confermato quanto già accertato in sede di
ATP circa i vizi di costruzione dell'immobile oggetto di causa ed ha inoltre ripartito la responsabilità tra impresa esecutrice dei lavori e progettista indicando le percentuali di responsabilità in maniera chiara ed incontrovertibile.”.
L'assunto secondo cui gli attori non possono trarre beneficio dal risarcimento loro accordato perché hanno utilizzato abusivamente il vano interrato come residenziale,
è infondato in quanto, come già evidenziato, non risulta dimostrato un “abusivo” o
“inappropriato” utilizzo di tale porzione dell'immobile.
b) Secondo la difesa del il Tribunale ha omesso di valutare talune Pt_1 considerazioni del CTU rilevanti ai fini dell'imputazione della responsabilità per i danni da infiltrazioni. La ditta esecutrice della posa del pavimento ha disatteso dei particolari costruttivi volti ad evitare il fenomeno infiltrativo e, pur utilizzando l'ordinaria diligenza, il come direttore dei lavori non avrebbe potuto rilevare Pt_1 tali errori, trattandosi di opere realizzate nell'arco di poche ore, “non potendosi pretendere la costante presenza del Direttore dei lavori in cantiere”.
L'obiezione è infondata. Sul punto, la difesa di , rappresentante Controparte_6 legale della ditta incaricata della posa dei pavimenti, ha evidenziato che detti lavori si sono protratti per cinque mesi. L'omessa vigilanza sulla buona realizzazione dell'opera e sulla corretta esecuzione della stessa va imputata al in ragione Pt_1 dell'obbligo di agire in qualità di direttore dei lavori con la diligenza qualificata richiesta per tale ruolo.
10. Con il quarto motivo la difesa del contesta la sentenza “in ordine al Pt_1 mancato/errato accertamento della responsabilità tra le parti. L'appellante pag. 17/23 rimprovera al primo giudice di aver omesso di motivare il riparto di responsabilità affermato dal CTU “in tutta scienza e coscienza” (rif. pag. 19 chiarimenti del
18/02/2021) “non curandosi neppure di illustrare giuridicamente il motivo per il quale i presunti vizi di progettazione/controllo incidessero per il 47,61% a carico dell'appellante”.
Si evidenzia nell'atto di impugnazione come “in sede relazionale ha ripartito le responsabilità 40/60% tra ET e , salvo poi incomprensibilmente CP_9 cambiare percentuale in sede di conclusioni, da 40/60 a 47,61/52,39”.
Ed ancora, l'appellante osserva come i vizi lamentati dall'attore e i rilievi dallo stesso mossi siano riconducibili ad una imperfetta realizzazione del manufatto e/o ad un cattivo uso dello stesso e non già un ad un vizio di progettazione. A titolo esemplificativo è richiamato l'orientamento del ctu circa taluni dei vizi lamentati nel giudizio di danno temuto inerenti alla “la presenza di un ponte termico nel vano camera da letto matrimoniale in corrispondenza dei pilastri e delle canne fumari” imputabile alla scarsa ventilazione della camera del che ha abusivamente CP_5 chiuso il balcone con una vetrata;
“la pendenza di libero flusso delle acque meteoriche rivolta verso il centro della terrazza e non verso l'esterno”. Su quest'ultimo vizio osserva il come sia irrilevante il luogo in cui è posizionato Pt_1 il canale di scolo se la pavimentazione è posata a regola d'arte. Il professionista appellante conclude che “i vizi lamentati dipendono dalla cattiva posa della pavimentazione”, opera allo stato ripristinata e correttamente eseguita.
10.1. Le contestazioni sull'operato del consulente d'ufficio vanno disattese, in quanto prive di fondamento. La CTU è chiara nella determinazione delle responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori/progettista. Non emergono errori sul piano logico nelle argomentazioni esposte nell'elaborato. Il consulente ha evidenziato che nel caso che ci occupa “presentando l'opera difetti dipendenti da errata progettazione, l'Appaltatore/Committente è corresponsabile unitamente al
ET/Direttore dei Lavori, rendendosi le due figure predette, con le rispettive azioni od omissioni, entrambe responsabili in solido del danno accertato. Ed anzi
l'Impresa, per il suo duplice ruolo di Committente e di Esecutore dell'opera, ha una responsabilità rilevante sulla qualità del risultato del proprio agire, ossia del
pag. 18/23 fabbricato realizzato, sia pure con il supporto del tecnico da essa stessa nominato e certamente indirizzato nelle sue scelte progettuali”.
Coerentemente a questa premessa, il ctu ha delineato – in modo chiaro e logico - la distinzione tra le responsabilità della fase progettuale e quelle della fase di esecuzione dell'opera, specificando, con riferimento ai diversi inconvenienti constatati, che “ A): infiltrazioni di acqua e ponti termici sui solai dei vani al piano terra del sig. , è relativo alla fase di esecuzione dei lavori, ed è Parte_4 attribuibile sia a difetti di costruzione (per il mancato rispetto dei materiali indicati nei particolari costruttivi e per la carente esecuzione di quanto effettivamente realizzato) sia alla mancata sorveglianza da parte del Direttore dei Lavori.
Ovviamente, la cattiva realizzazione della pavimentazione e del sottostante massetto con annesso sistema di impermeabilizzazione e coibentazione, è stata la causa dei diversi danni riscontrati negli ambienti dell'appartamento sottostante di proprietà ”; “…B): infiltrazioni di umido nei vani del piano interrato della Pt_4 abitazione del sig. , sia sulle murature perimetrali che sulla Parte_4 pavimentazione, è ascrivibile sia alla fase di progettazione (per la mancata previsione di una intercapedine e di una idonea impermeabilizzazione al di sotto del pavimento dei vani a piano scantinato, sia alla fase di esecuzione dove si è proceduto alla posa in opera, sulle murature esterne (dal lato a contatto con il terreno) di una inidonea membrana bugnata anti-radice in HDPE, peraltro semplicemente poggiata senza assicurare alcuna soluzione di continuità a difesa delle pareti dall'umidità, come ampiamente documentato nella precedente attività dello scrivente”. “…C): Ponti termici nell'abitazione del sig. , è relativo CP_5 in parte alla fase di progettazione, per la mancata previsione di un idoneo isolamento esterno del fabbricato, in corrispondenza degli elementi con maggiore trasmittanza (strutture in C.A.). Anche in questo caso, però, l'Impresa/Committente
(sempre che non avesse contribuito a determinare le scelte progettuali) poteva/doveva accorgersi della carenza progettuale e farla presente al tecnico incaricato (ET/Direttore dei Lavori), ma ciò non risulta che sia avvenuto.”
11. Con il quinto motivo di gravame (quarto per la società gli Parte_2 appellanti deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
pag. 19/23 Negli atti di appello si contesta che a fronte di una iniziale richiesta,
“formulata con l'atto di citazione del 05.03.2012, di condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 49.502,18, oltre IVA, il Tribunale ha pronunciato una condanna per il ben maggiore e complessivo importo di Euro 81.000,00, con ciò violando il disposto dell'art. 112 c.p.c.”.
11.1. Il motivo risulta infondato.
Dalla lettura dell'atto di citazione, si evince che, nel rassegnare le conclusioni (v. pagg.62-64) – il petitum è nelle varie declinazioni e richieste risarcitorie in primis determinato in un preciso ammontare e successivamente è testualmente indicata la locuzione “ovvero nel maggiore o minore somma determinata dal tribunale anche a seguito della invocata consulenza tecnica…..”. Il quantum risarcitorio richiesto in citazione seppur determinato nel suo ammontare, non è limitato all'importo indicato, ma è rimesso all'esito della invocata CTU. Pertanto, l'adeguamento del quantum alle risultanze della CTU non ha integrato gli estremi della violazione denunciata.
La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta con l'atto introduttivo. La giurisprudenza ha affermato infatti che “quando
l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo,
l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanna il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.” (Cass. 7068/2002, Rv. 554436–01; idem, n.
4828/2006, Rv. 587528–01; n. 20707/2018, Rv. 649926-01).
12. Con il sesto motivo di appello si contesta l'erroneo regolamento delle spese disposto in sentenza. Gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato entrambe le parti al rimborso integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, nonostante abbia rigettato sia la domanda degli attori di condanna al risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'appartamento, che la domanda del per essere stato costretto a vendere Pt_3 pag. 20/23 l'appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al suo effettivo valore, a causa delle lamentate infiltrazioni.
Ed ancora gli appellanti osservano che in relazione al giudizio cautelare proposto con denunzia di danno temuto dai predetti , la statuizione sulle spese Persona_5 difetta totalmente. La e l'arch. , carenti di qualsivoglia Parte_2 Pt_1 legittimazione passiva, sono risultati vittoriosi sia in relazione alla prima fase
(declaratoria di inammissibilità), sia all'esito del reclamo (con provvedimento di condanna che ha riguardato il solo ). CP_5
12.1. Il motivo risulta fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ricorrono nella specie i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della parziale soccombenza degli attori rispetto a due domande di condanna (mancato utilizzo dell'immobile e vendita a prezzo ridotto) e anche dalla loro soccombenza, nei confronti degli odierni appellanti, del subprocedimento relativo alla denuncia di danno temuto (la domanda cautelare era stata proposta, non solo nei confronti dello , rimasto soccombente, ma anche contro e , risultati CP_5 Pt_3 Pt_1 estranei e quindi, per questo aspetto, vincitori).
Hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte che l'ipotesi della reciproca soccombenza è configurabile non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi
(n.32061/2022, Rv. 666063 - 01). Nel caso in esame risulta evidente che la domanda risarcimento proposta dagli attori era articolata in più capi e soltanto alcuni sono stati accolti.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata limitatamente alla condanna dei convenuti, odierni appellanti, alla totale rifusione delle spese processuali in favore degli attori. Poiché la domanda risarcitoria è stata accolta per le causali principali e di maggiore consistenza economica, e stante la natura del subprocedimento cautelare, risulta giustificato disporre la compensazione per un terzo delle spese liquidate per il giudizio di primo grado, con condanna dei predetti e al pagamento della quota residua. Pt_1 CP_10
pag. 21/23 Resta ferma la regolamentazione delle spese del procedimento di ATP e di quelle della CTU, le quali riguardano esclusivamente i capi di domanda nei quali gli appellanti sono risultati soccombenti.
In considerazione del rigetto dei motivi principali di impugnazione (sia di carattere preliminare che di merito) e dell'accoglimento dell'appello solo limitatamente alla regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio che ricorrano giuste ragioni per compensare nella misura di un quarto le spese del grado, con condanna degli appellanti in solido al pagamento della quota residua, nella misura liquidata in dispositivo. Restano totalmente compensate le spese tra gli appellanti e CP_5
e il
[...] Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli avverso la sentenza n.2893/2021 emessa dal
Tribunale di Lecce, pubblicata il 22/10/2021, proposti da e Parte_2 Pt_1
nei confronti di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_2 già e così provvede: Controparte_3 Controparte_4 CP_5
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del giudizio di primo grado e condanna e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento in favore di e della Parte_3 Parte_4 quota residua liquidata in complessivi € 6.000,00 per compensi ed €
658,27 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
2) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di , e Parte_3 Parte_4 [...]
delle spese del giudizio di appello, compensate per Controparte_2 un quarto e liquidate per la differenza in euro 5.250,00 per compensi in favore di ciascuno, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
4) compensa le spese del grado tra gli appellanti e e il CP_5
Controparte_3
Lecce, 12 giugno 2025
pag. 22/23 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2021 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv.to Alberto Maria DURANTE;
(P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Giuseppe A. MARASCO;
APPELLANTI nei confronti di
( ), nella sua qualità di legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante della (P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CHETTA;
(C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Antonio Greco DE C.F._4
PASCALIS; già (P.I. ), in persona Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 del curatore Dott. ; Persona_1
(C.F. ), contumace;
CP_5 C.F._5
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.2893/2021 emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 22/10/2021; pronunciata nel procedimento civile avente R.G.N.
1482/2012. All'udienza del 6/5/2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e la causa è stata riservata per la decisione, senza assegnazione dei termini in quanto già concessi. MOTIVAZIONE
1.- Nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“Con atto di citazione del 5.03.2012 gli attori [ e ] Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la società Parte_2 in persona del legale rappresentante p.t., e , chiedendo di: -Accertare CP_5
e dichiarare che i danni provocati nell'appartamento parte dell'immobile in Lecce alla Via Q. Corrado, 11, di proprietà del Sig. , già di proprietà del Parte_4
Sig. , e dipendenti da infiltrazioni di acqua, sono stati causati dalla Parte_3 società -per l'effetto dichiarare tenuta e, pertanto, condannare Parte_2 la società al risarcimento del danno subito dal sig. prima Parte_2 Pt_3
e dal sig. poi per il risanamento della propria abitazione, quantificato in € Pt_4
49.502,18, oltre I.V.A., dalla consulenza tecnica depositata in sede di ATP, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- Accertare e dichiarare che i danni provocati nell'appartamento parte dell'immobile in Lecce alla Via Q. Corrado, 11, di proprietà del Sig. , già di proprietà del Sig. , sono dipesi da Parte_4 Parte_3 infiltrazioni di acqua, discendente dalla pavimentazione del terrazzo, di proprietà del
Sig. e di uso esclusivo dello stesso;
-Dichiarare tenuti e per lo effetto CP_5 condannare la società e il sig. , in solido tra loro, al Parte_2 CP_5 risarcimento del danno subito dal Sig. e dal Sig. , Parte_3 Parte_4 per non aver potuto utilizzare l'appartamento, quantificando lo stesso in € 400,00 mensili, in favore del primo con decorrenza dal 01.10.2008 al maggio 2011, ed in favore del secondo con decorrenza dal maggio 2011 e sino al ripristino dell'appartamento, il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. - Dichiarare tenuta la società al risarcimento del danno subito dal Sig. Parte_2
, avendolo costretto a vendere l'appartamento ad un prezzo Parte_3 inferiore rispetto al suo valore a causa delle infiltrazioni di acqua, e, conseguentemente, condannarla al pagamento di € 23.887,57, ovvero nella maggiore o minore somma determinata dall'On.le Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione di legge. -Provvedere come per legge in ordine al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, nonché di quello relativo all'accertamento tecnico preventivo n. 1901/2009, ponendo anche a carico della società i compensi del C.T.U., Ing. liquidati Parte_2 Persona_2
pag. 2/23 nell'A.T.P. 1901/2009 (€ 6.199,65 oltre IVA)”. Esponevano gli attori che: con contratto del 13.06.2006 per TA , aveva acquistato Persona_3 Parte_3 dalla Società convenuta…” l'appartamento per cui vi è causa “..al prezzo di €
109.000,00; si erano verificate e continuavano a verificarsi infiltrazioni di acqua nel detto appartamento, che lo rendevano inabitabile;
la Società operava Parte_2 maldestri interventi che non ponevano rimedio al problema. Precisavano ancora gli attori che: proponeva ricorso ex art.696 bis cpc innanzi al Tribunale Parte_3 di Lecce per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni e degli interventi necessari con i relativi costi;
nel procedimento iscritto al N. 1901/09 R.G. veniva nominato
CTU l'Ing. a causa dei lamentati problemi era Persona_2 Parte_3 costretto a vendere l'appartamento a con atto del 02.05.2011 per Parte_4
TA , al prezzo di € 97.523,50, calcolato in ragione delle dette infiltrazioni.” Per_4
Nel frattempo, assumevano gli attori che “…non avevano riscontro le richieste inviate alla Società convenuta per l'effettuazione dei lavori necessari;
l'appartamento sovrastante quello per cui è causa è di proprietà di , CP_5 che si opponeva all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 3/05/2012, Parte_2 chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Arch.
, di in persona del legale rappresentante p.t., e di Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., per estendere Controparte_6 agli stessi le domande degli attori ed esserne liberata e comunque tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa e/o eccettuata, correlata all'accoglimento anche parziale delle domande attoree.” La società convenuta chiedeva “…-in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. nonché per indeterminatezza delle ragioni giuridiche della domanda;
-sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori;
-in via principale rigettare integralmente tutte le domande attoree in quanto inammissibili e totalmente infondate in fatto ed in diritto;
-in via subordinata ridurre il quantum del risarcimento riconosciuto agli attori in proporzione alla responsabilità eventualmente accertata in capo a CP_5
; -in via estremamente subordinata ridurre il quantum delle pretese attoree
[...] eventualmente riconosciute in applicazione dell'art. 1227 I co. c.c.; -con vittoria di pag. 3/23 spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Esponeva la in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. che: nell'atto di citazione non era adeguatamente determinato il diritto sostanziale fatto valere;
il diritto attoreo era prescritto ex art. 1667 III co
c.c. ovvero ex art. 1669 II co c.c.; nel merito i problemi lamentati dagli attori non erano imputabili alla Società convenuta, come precisato dall'Arch. nella Pt_1 relazione resa quale C.T.P. nel procedimento di A.T.P..” Deduceva Parte_2 che il “… , all'atto dell'acquisto, era a conoscenza dei vizi Parte_4 dell'immobile, per cui non poteva chiedere il risarcimento danni alla Società convenuta;
non poteva essere accolta la richiesta di risarcimento del per la Pt_3 asserita riduzione del prezzo di vendita, in quanto l'accoglimento avrebbe comportato un illegittimo arricchimento per lo stesso;
occorreva la chiamata in causa dell'Arch. , quale progettista e direttore dei lavori, di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale ditta incaricata della CP_4 realizzazione del rustico del fabbricato in esame per conto della Società convenuta,
e di in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_6 ditta incaricata delle opere di pavimentazione dell'immobile in questione sempre per conto della Società convenuta.
Con comparsa … del 21.05.2012 si costituiva in giudizio , chiedendo al CP_5
Tribunale di: -dichiarare inammissibili ed infondate le domande avanzate dagli attori nei confronti dello;
-per l'effetto rigettare le stesse;
-condannare CP_5
ad € 15.000,00 o alla somma minore o maggiore ritenuta di Parte_3 giustizia per lite temeraria ex art. 96 III co. c.p.c.; -condannare gli attori in solido tra loro alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Esponeva che: il CTU Ing. CP_5 [...]
nel proprio elaborato peritale, attestava la piena disponibilità dello Per_2 CP_5 alla soluzione dei problemi lamentati, alla cui causazione era estraneo;
non si era opposto al ripristino della parte di terrazza voluto dal , bensì aveva chiesto Pt_4 soltanto che l'esecuzione dei lavori avvenisse con tempi e modalità concordati, sulla base di una proposta transattiva inviata al in data 10.01.2012, con garanzia Pt_4 di essere manlevato da ulteriori conseguenze in ordine alle spese, e a future e non prevedibili responsabilità. pag. 4/23 Con comparsa … del 18.12.2012 si costituiva in giudizio Controparte_6 chiedendo al Tribunale: -preliminarmente disporre l'estromissione dal presente giudizio di ….-nel merito dichiarare infondata la Controparte_6 domanda attorea e dunque rigettarla;
…. Esponeva la società Controparte_6 che: si era impegnata, in forza di contratto di appalto del 17.01.2005 stipulato
[...] con alla realizzazione per conto della stessa, di opere di Parte_2 pavimentazione sul cantiere sito in Lecce alla Via Quinto Mario Corrado, secondo progetti e direttive impartite dal costruttore e dal direttore dei lavori, sulla cui buona esecuzione nulla era mai stato eccepito;
in base ad accordo con Parte_2 aveva provveduto alla posa in opera di nuove piastrelle ed alla fornitura del relativo materiale edile sul terrazzino sovrastante l'abitazione del , corrispondente al Pt_3 balcone dello;
le lamentate infiltrazioni d'acqua non potevano essere CP_5 correlate con l'attività prestata da con la conseguente Controparte_6 necessaria estromissione della stessa dal giudizio;
condivideva le eccezioni proposte da circa la mancata indicazione nell'atto di citazione delle ragioni Parte_2 giuridiche delle domande e la infondatezza delle istanze risarcitorie.
Con comparsa …del 20.12.12, si costituiva in giudizio , chiedendo al Parte_1
Tribunale di: -respingere le domande attoree siccome infondate;
con vittoria di diritti ed onorari, Esponeva che i problemi lamentati non erano Parte_1 attinenti a vizi di progettazione e/o errate scelte progettuali bensì, se esistenti, ad una imperfetta realizzazione del manufatto.
Con il ricorso in corso di causa per denuncia di danno temuto del 13/06/2012, gli attori chiedevano che fosse ordinato ai convenuti di attuare tutti gli interventi utili per impedire che le condizioni dell'immobile si aggravassero nel tempo necessario per far valere le ragioni in via ordinaria.” Dichiarato inammissibile il ricorso dal
G.I., il provvedimento veniva reclamato innanzi al collegio, il quale con ordinanza del 28 maggio 2013, emessa nel giudizio di reclamo n. 5892/2013, “in parziale riforma del provvedimento del Giudice istruttore, ordinava a di CP_5 eseguire il rifacimento della pavimentazione e del sottostante massetto e impermeabilizzazione della terrazza come indicato dal CTU a pag. 157 della relazione nel procedimento di ATP., rinviando le spese del giudizio al merito”.
pag. 5/23 Nell'agosto 2014 si attivava per eseguire i lavori, pari ad € 3.300,00, CP_5 con anticipazione delle spese anche da parte del per l'importo di € 2.200,00, Pt_4 come affermato dalla difesa di all'udienza del 11/02/2016.” CP_5
Dichiarata l'interruzione del giudizio, in seguito al fallimento di Controparte_4 con ordinanza del 13.01.2014, il processo veniva riassunto dagli attori, con ricorso depositato il 17.01.2014 e proseguiva con le parti già costituite. (…)
Successivamente all'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di reclamo iscritto al n.5892/12 R.G.. e del fascicolo RG. 1901/09, con ordinanza dell'11.04.2016 il Tribunale disponeva C.T.U. tecnica, affidandola all'Ing. Persona_2
, già consulente nel procedimento n. 1901/09 R.G..
[...]
2.- Con sentenza del 22.10.2021 il Tribunale ha accolto parzialmente le domande degli attori;
in particolare: 1) ha dichiarato che i danni provocati nell'appartamento parte dell'immobile in Lecce alla Via Q. Corrado, 11, di proprietà di , Parte_4 già di proprietà di , e dipendenti da infiltrazioni di acqua, sono Parte_3 imputabili alla responsabilità concorrente della società e del Parte_2 progettista direttore lavori arch. , per la percentuale stabilita dal ctu Parte_1 nella sua relazione peritale del 18.02.2021; 2) per l'effetto, ha condannato la società e l'arch. , solidalmente tra loro e ciascuno Parte_2 Parte_1 per la percentuale stabilita dal ctu nella sua relazione peritale del 18.02.2021, al risarcimento del danno subito da prima e da poi, Parte_3 Parte_4 per il risanamento della propria abitazione, quantificato complessivamente in €
81.000,00, oltre interessi dalla data della domanda;
3) ha dichiarato che i danni provocati nell'appartamento di proprietà del , già di proprietà del , Pt_4 Pt_3 sono dipesi da infiltrazioni di acqua, discendenti dalla pavimentazione del terrazzo di proprietà di e di uso esclusivo dello stesso;
4) per l'effetto ha CP_5 condannato lo al risarcimento del danno subito da , pari ad CP_5 Parte_4 euro 2.200,00 (I.V.A. compresa), ossia all'importo delle spese dallo stesso anticipate per aver contribuito ai lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza di esclusiva proprietà dello;
5) ha rigettato la domanda degli attori CP_5 di condanna della società e di , in solido tra loro, Parte_2 CP_5 al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare l'appartamento; 6) ha rigettato la domanda dell'attore di condanna della società Parte_3
pag. 6/23 al risarcimento del danno subito, pari ad € 23.887,57, per essere Parte_2 stato costretto a vendere l'appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore a causa delle infiltrazioni di acqua;
7) ha condannato la Parte_2 in solido con il terzo chiamato in causa arch. , e ciascuno per la Parte_1 percentuale stabilita dal ctu nella sua relazione peritale del 18.02.2021, al pagamento in favore degli attori, delle spese e competenze di causa, liquidate complessivamente in € 9.987,41, di cui € 987,41 per spese ed € 9.000,00 per compensi, oltre accessori e oltre compensi per ATP n.1901/2009, che si liquidano in
€ 1.700,00; 8) ha posto definitivamente tutte le spese di CTU, sia dell'ATP che del giudizio di merito a carico della in solido con il terzo chiamato Parte_2 arch. , e ciascuno per la percentuale anzidetta;
9) ha compensato Parte_1 interamente le spese tra e gli attori;
10) ha condannato CP_5 CP_5 al pagamento in favore dell'attore , delle spese e compensi della Parte_4 procedura di denuncia di danno temuto, liquidate in € 2.527,36, di cui € 527,36 per spese ed € 2.000,00 per compensi;
11) ha compensato interamente le spese di lite tra la e la società di . Parte_2 Controparte_2 Controparte_6
2.1. Sulle questioni preliminari, il primo giudice ha rigettato preliminarmente l'eccezione della di prescrizione e decadenza del diritto fatto valere dagli Parte_2 attori. In secondo luogo, ha rigettato anche l'eccezione di di Parte_2 inammissibilità delle richieste di risarcimento di , sulla scorta della Parte_4 riduzione di prezzo già accordata in sede di compravendita dell'immobile del
02/05/2011”.
2.2. In ordine al presunto pregiudizio subìto dagli attori in relazione al danno da
“mancata locazione” ovvero “mancato utilizzo” dell'immobile il primo giudice ha rigettato la relativa domanda, rilevando il difetto di prova dell'abbandono dell'immobile necessitato dal presunto stato di inabitabilità dello stesso.
2.3. Per quanto riguarda il merito della domanda risarcitoria, circa la “responsabilità del progettista direttore dei lavori terzo chiamato in causa e dell'impresa appaltatrice il c.t.u. ing. ha precisato che i Parte_2 Persona_2 danni lamentati sono ascrivibili a tre categorie e, sul piano delle responsabilità nella causazione degli stessi, ha affermato che tutti i danni sono derivati “ed in misura differente, dalle previsioni progettuali… I difetti di esecuzione riscontrati hanno poi pag. 7/23 rivelato ed acuito, esaltandole, le predette carenze progettuali”. “Per quanto riguarda la quantificazione dei costi necessari per eliminare i danni oggetto di causa il CTU ha accertato una responsabilità del progettista nella misura del 47,61%, mentre una responsabilità dell'impresa nella misura del 52,39%. Pertanto, dei costi complessivi di € 81.000,00 (67.212,81 per lavori + € 13.787,19 per altre spese), €
38.564,10 devono essere addebitate al progettista, mentre € 42.435,90, all'impresa, considerando comunque, come rilevato dal CTU, che sono solidalmente responsabili nei confronti degli attori.”.
2.4. Il Tribunale, passando in rassegna le ulteriori ipotesi di responsabilità, ha rilevato che alcuna responsabilità può essere attribuita alla società Controparte_2 nella causazione dei danni oggetto di causa, rigettando pertanto la domanda
[...] di manleva. Il c.t.u. nella relazione integrativa ha chiarito che i difetti costruttivi per la differente stratigrafia dei materiali sottostanti il pavimento della terrazza non possano essere attribuiti alla ditta chiamata dal Committente/Impresa alla posa in opera dei pavimenti, poiché quest'ultima ha posto in opera i materiali che le venivano forniti ed ha agito sotto le direttive sia dell'Impresa/Committente che del tecnico Direttore dei Lavori.
Con riferimento alla responsabilità del si rileva in Controparte_7 sentenza che nessun addebito possa essere mosso per la realizzazione del rustico del fabbricato in esame poiché “la predetta ditta … ha utilizzato i materiali che le venivano forniti ed ha agito sotto le direttive sia dell'Impresa/Committente che del tecnico Direttore dei Lavori”.
Per altro verso, con riferimento alla responsabilità di , il ctu “ha CP_5 confermato che gran parte delle infiltrazioni discendente di acqua nella casa dei sigg. , provenivano dalla terrazza scoperta del sig. ”, dando Persona_5 CP_5 atto, nella relazione redatta in corso di causa, del rifacimento della pavimentazione della terrazza esterna praticabile dello . Il giudice di prime cure osserva come CP_5
a tanto si perveniva solo a seguito del giudizio in corso di causa di denuncia di danno temuto, e della successiva notifica dell'atto di precetto, con il quale il Pt_4 intimava allo di attivarsi per l'esecuzione delle opere di rifacimento della CP_5 terrazza. In ragione di quanto sopra il Tribunale ha condannato lo a CP_5 rimborsare all'attore le spese di € 2.000,00 oltre IVA (€ 2.200,00), Parte_4
pag. 8/23 da quest'ultimo anticipate per il rifacimento della terrazza di proprietà , CP_5 circostanza quest'ultima confermata dallo stesso nel verbale di udienza dell'11/02/2016. Ed ancora il Tribunale ha posto a carico del convenuto le CP_5 spese ed i compensi del giudizio di denuncia di danno temuto di primo e secondo grado.
2.5. Con riguardo alla richiesta risarcitoria avanzata dal per essere Parte_3 stato costretto a vendere l'appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore a causa delle infiltrazioni di acqua, il giudicante ha ritenuto l'inopponibilità ai convenuti dell'accordo di riduzione del prezzo intervenuto tra gli odierni attori. Si rileva nel gravato provvedimento che gli stessi liberamente hanno ritenuto di quantificare la riduzione del prezzo dell'immobile in € 23.887,57 e pertanto viene rigettata la domanda di ottenere l'importo relativo alla riduzione del prezzo dell'immobile, calcolato peraltro senza parametri di riferimento.
3. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello iscritto al n. Parte_1
1150/2021 R.G., col quale, articolando sei motivi di impugnazione che saranno più diffusamente trattati, sono rassegnate le seguenti richieste: “1) in via preliminare ed assorbente, accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto degli appellati Sigg.ri e;
2) sempre in via preliminare, accertare e Pt_3 Pt_4 dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta sia dal Sig. , sia dal Parte_3
Sig. , in applicazione dell'art. 1667, I° comma, secondo periodo, c.c., Parte_4 nonché dell'art. 1227 c.c.; 3) in ogni caso ed in via principale, rigettare integralmente tutte le domande degli attori in primo grado, in quanto inammissibili
e totalmente infondate;
4) in via subordinata, ridurre il quantum del risarcimento riconosciuto agli attori in primo grado in proporzione alla responsabilità degli stessi in applicazione dell'art. 1227, I° comma, c.c., ovvero decurtando l'importo già riconosciuto dal Sig. al Sig. quale riduzione del prezzo in occasione Pt_3 Pt_4 dell'acquisto dell'immobile per cui è causa, giusta atto del 02.05.2011 (Rep. nr.
60647 – Racc. nr. 19450) per TA;
5) in ogni caso, accertare e Persona_6 dichiarare che la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione, con ogni conseguenza di legge;
6) in ipotesi di conferma, anche parziale, delle domande formulate in primo grado dai Sigg.ri e , accertare e dichiarare che la Pt_3 Pt_4 responsabilità attribuibile al progettista/direttore dei lavori sia differente e minore pag. 9/23 rispetto a quella stabilita dal Giudice di primo grado e, comunque, non superiore al
5%; 7) in ogni caso, accertare e dichiarare che il Primo Giudice ha errato nel non compensare almeno parzialmente le spese del giudizio di primo grado ed ha omesso di regolare le spese tra i Sigg.ri e del Persona_5 Parte_2 subprocedimento/giudizio cautelare, iscritto al nr. 1482-1/2012 R.G. del Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto la denunzia di danno temuto, promosso dagli attori in primo grado;
8) per l'effetto, disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condannare i Sigg.ri al rimborso integrale delle Persona_5 spese e dei compensi del subprocedimento/giudizio cautelare, iscritto al nr. 1482-
1/2012 R.G. del Tribunale di Lecce ed avente ad oggetto la denunzia di danno temuto, promosso dagli attori in primo grado;
9) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ….”.
4. Avverso la suddetta pronunzia la società ha proposto appello Parte_2 iscritto con n. 1151/2021 R.G., col quale, sulla base di sei motivi di impugnazione sovrapponibili a quelli dedotti dal , ha reiterato le medesime conclusioni di Pt_1 questo, chiedendo ulteriormente, “in ipotesi di conferma, anche parziale, delle domande formulate in primo grado dai Sigg.ri e , condannare i terzi Pt_3 Pt_4 chiamati in causa, Arch. – Parte_1 Controparte_8 già a tenere indenne da
[...] Controparte_4 Parte_2 qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.”.
5. Con comparsa depositata il 22/03/2022 nei due procedimenti n.1150 e
1151/2021 R.G., si è costituito nella sua qualità di legale Controparte_1 rappresentante della chiedendo di rigettare l'appello Controparte_2 dell'arch. nella parte in cui individua quale Parte_1 Controparte_2 responsabile, anche solo in via concorrente, nelle cause di infiltrazione;
rigettare l'appello di nella parte in cui richiede la manleva di Parte_2 Controparte_2
quindi, confermare la totale estraneità della in ordine
[...] Controparte_2 ai danni lamentati dagli attori e dall'appellante.
Con comparsa depositata il 22/03/2022 si sono costituiti in giudizio Pt_3
e chiedendo di “dichiarare inammissibile, improcedibile e
[...] Parte_4 gradatamente rigettare l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario del 15% e C.P.A.”. pag. 10/23 Con ordinanza del 3/6/2022 la Corte ha disposto preliminarmente la riunione ex art. 335 cpc della causa iscritta al n. 1151/2021 RG a quella iscritta al n.
1150/2021 RG. Con successiva ordinanza del 17/3/2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di e dato atto della rinuncia all'appello formalizzata da CP_5 nei confronti del fallimento Parte_2 CP_3 Pt_2
** ** **
6. Con il primo motivo di appello e censurano la Parte_1 Parte_2 sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione e decadenza del diritto fatto valere dagli attori.
Gli appellanti contestano l'assunto del Tribunale, che, ai fini del computo del termine prescrizionale, ha disconosciuto l'esistenza di un più che apprezzabile grado di conoscibilità dei difetti dello stabile in capo agli attori già a far data dalla denunzia di presunti vizi e difformità dell'immobile inoltrata al costruttore/venditore con lettera raccomandata del 16/5/2006. Assumono gli appellanti che all'epoca di tale segnalazione gli attori avevano una conoscenza compiuta dei vizi dell'immobile e della loro derivazione causale poiché resi edotti da un tecnico di fiducia incaricato dal . Pt_3
Pertanto, secondo gli appellanti, deve intendersi maturata “sia la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, III° comma, c.c., sia quella annuale individuata dall'art. 1669, II° comma, c.c., sia, infine, quella contemplata dall'art. 1495, III° comma c.c.” giacchè l'azione veniva instaurata dall'appellato con ricorso per Pt_3 accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. “ a 3 anni di distanza dalla denunzia dei vizi poi giudizialmente coltivata e dopo oltre un anno dal termine ultimo utilmente previsto”.
A tal riguardo, in tema di rovina e gravi difetti di beni immobili, laddove anche solo uno dei termini di decadenza e prescrizione previsti nell'art. 1669 c.c. non venga rispettato, alcuna responsabilità dell'appaltatore potrà essere fatta valere, così come l'azione risarcitoria ex art. 1668 c.c. soggetta ai termini delle tre azioni di garanzia. e non hanno provato di aver denunciato l'appaltatore Pt_3 Pt_4 entro i termini di legge, per cui il Tribunale ha omesso di accertare l'inesistenza di una condizione dell'azione.
pag. 11/23 Ulteriore censura è l'aver ritenuto che la data per la decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali normativamente previsti dovesse coincidere con quella di deposito della CTU, non valutando che gli attori, nei 5 anni intercorsi tra la prima denuncia e la prima relazione peritale dell'ing. avessero raggiunto un Per_2 apprezzabile grado di cognizione tecnica dei vizi lamentati, avendone tra l'altro dato atto nell'atto pubblico di compravendita del maggio 2011.
6.1. Il motivo risulta infondato.
Il primo giudice, nella dettagliata motivazione della decisione - alla quale si rinvia, mettendo qui in evidenza solo gli aspetti necessari a confutare i motivi di gravame - annota correttamente che la denunzia dei difetti dell'immobile, portata a conoscenza del costruttore nel 2006, rappresenta una contestazione di Parte_2 scarsa rilevanza, in quanto basata su semplici sospetti;
essa poteva integrare
“semmai il sospetto della manifestazione e/o sussistenza” di ipotetici vizi dell'abitazione, e non poteva assurgere a precisa contezza tecnica degli stessi.
Il Tribunale, ponendo a supporto della sua decisione la giurisprudenza di legittimità, individua il termine prescrizionale e decadenziale per la denuncia del vizio, di cui agli artt. 1667 o 1669 c.c., dal giorno del deposito della Consulenza Tecnica d'ufficio in sede di ATP ovvero dal 18/07/2011. Tanto viene affermato in ragione del fatto che solo adeguati accertamenti tecnici possono mettere il committente in una condizione di scienza e consapevolezza dei difetti dell'immobile e della loro eziologia
“non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo” (Cass. Civ 1463/2008).
Ha precisato la Suprema Corte che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre “dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (ex multis, Cass. n. 777 del 16/01/2020, Rv. 656833 – 02). In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che “ai fini della pag. 12/23 valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2,
c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera (n. 1909 del 27/01/2025).
Per questo aspetto, il Tribunale, con ragionamento logico del tutto condivisibile, ha rilevato che la segnalazione della “presenza di macchie di umidità sulle pareti, nonchè alcuni inconvenienti riguardanti le strutture murarie di alcuni vani ….non appare sufficiente ad integrare l'acquisizione di una idonea contezza tecnica dei difetti dell'immobile e delle loro cause, ma semmai il sospetto della manifestazione
e/o sussistenza degli stessi.” In sostanza, il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, non è sufficiente, dovendo attribuirsi rilevanza al momento in cui l'interessato ha ottenuto la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica, tanto più nel caso in esame, in cui era possibile ipotizzare un concorso di cause tra il progettista e l'esecutore dell'opera.
Pertanto, risalendo la prima CTU al 18/07/2011, nessuna decadenza e/o prescrizione è maturata circa le domande formulate dagli attori.
Ed ancora, ove si ritenga che debba trovare applicazione il secondo comma dell'art. 1667, è esclusa la necessità di una tempestiva denuncia ad opera del committente, qualora l'appaltatore abbia riconosciuto i vizi del bene.
Nel caso di specie viene in evidenza il riconoscimento dei vizi da parte della società costruttrice , stante anche il tentativo di quest'ultima di porre rimedio Parte_2 alle difformità e ai vizi lamentati dal in sede di ATP così come documentato Pt_3 dal CTU. Per questo aspetto, ha rilevato il consulente di ufficio: “Ed anche i successivi interventi disposti dai tecnici della per il ripristino dello stato CP_9 Pt_2 dei luoghi [omissis] non hanno fornito i risultati sperati, poiché nei successivi mesi autunnali ed invernali, si sono nuovamente infiltrate le acque in diversi punti delle murature interrate”.
7. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti censurano la parte della sentenza in cui il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inammissibilità della richiesta pag. 13/23 risarcitoria formulata da e lamentano la mancata applicazione Parte_4 dell'art. 1667, I comma c.c.
Gli appellanti reiterano le considerazioni circa l'inammissibilità dell'azione esperita dal poiché ritenuta strumentalmente finalizzata ad ottenere una Pt_4 indebita locupletazione. Ribadiscono come l'attore in primo grado avesse già beneficiato in sede di compravendita dell'immobile di una rilevante riduzione del prezzo di acquisto dello stesso in ragione della presenza di fenomeni infiltrativi che determinavano il decremento di valore del bene compravenduto.
Gli appellanti osservano tra l'altro come espressamente nel rogito notarile si facesse menzione dei presunti vizi e difformità dell'immobile e pertanto in virtù della riconoscibilità dei vizi in contestazione, deducono l'omessa applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 1667 c.c., I° comma c.c. secondo il quale “...la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili…”. Sarebbe pertanto pretestuosa l'azione del che acquistando il bene dal alle condizioni pattuite e Pt_4 Pt_3 conosciute “non ha inteso neanche attendere i due mesi che mancavano alla definizione del procedimento per ATP di cui aveva piena e documentata contezza”.
Ed ancora, il e la società deducono l'inammissibilità della Pt_1 Parte_2 domanda del facendo ricorso ad un'ulteriore obiezione. A parer degli Pt_4 appellanti il , in qualità di compratore dell'immobile da venditore diverso dal Pt_4 costruttore, è “titolare della sola azione extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., che compete anche a chi, pur non essendo il committente, sia danneggiato dai vizi,
e non dell'azione di cui all'art. 1667 c.c. che ha natura esclusivamente contrattuale.
Da ciò discende che se i vizi riscontrati non ineriscono in nessun modo alla sostanza ed alla stabilità dell'opera e dunque non vanno ad intaccare la struttura dell'edificio, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 1669 c.c., l'azione proposta dal compratore sulla base di tale ultima norma deve essere disattesa”. Nel caso di specie, non essendo stati riscontrati dal ctu che ineriscono alla Persona_7 sostanza e stabilità dell'edificio, in capo al Blanco residuerebbe la sola azione extra contrattuale ex art. 1669 c.c. e lo stesso inoltre non avrebbe usato l'ordinaria diligenza necessaria ad evitare il danno lamentato avendone avuta precedente conoscenza ex art. 1227 c.c. pag. 14/23 7.1. Anche il presente motivo deve ritenersi infondato.
Risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda del giacché la Pt_4 stipula dell'atto di compravendita dell'immobile in data 2.5.2011, è intervenuta in epoca anteriore (circa due mesi prima) rispetto alla data di deposito della CTU nel giudizio di ATP. La relazione del consulente rappresenta l'unico atto che Per_2 ha permesso la conoscenza completa dei vizi dell'immobile, della loro entità e delle cause che li avevano prodotti, dunque anche del loro potenziale incidenza sul valore reale dell'immobile.
Al momento del rogito dell'atto di acquisto del cespite, il era consapevole Pt_4 della presenza di fenomeni infiltrativi nell'immobile e della pendenza di un giudizio di ATP, senza tuttavia aver piena e concreta conoscenza dei vizi dell'appartamento e della loro specifica portata ed entità, né tantomeno della loro imputabilità e dunque della loro potenziale incidenza sul valore del bene.
Può affermarsi che il abbia beneficiato di una riduzione del prezzo Pt_4 dell'immobile da ricondurre alle infiltrazioni d'acqua, rese note nell'atto notarile.
Tuttavia, l'alea del giudizio in corso – sebbene ancora nelle fasi iniziali - ben poteva, di per sé, incidere in maniera rilevante nella determinazione del prezzo della compravendita, poiché l'ATP avrebbe potuto avere anche un esito differente, sia in ordine alla esistenza ed alla natura, e quindi alla imputazione delle cause dei vizi, sia con riguardo ai costi ed ai tempi occorrenti per la loro eliminazione. Sulla scorta di queste considerazioni, si può convenire circa la ritenuta infondatezza della eccezione di inammissibilità della domanda, come anche circa la conoscibilità dei vizi ex art. 1667 c.c. o con riguardo alle ulteriori censure mosse alla pronuncia
(risulta apodittico l'argomento della natura non sostanziale o strutturale dei vizi, come si può agevolmente desumere dai riscontri emersi attraverso la CTU e la stessa portata dei costi necessari per la loro eliminazione).
8. Con il terzo motivo gli appellanti reiterano nel merito le contestazioni mosse alle tesi poste dagli originari attori a supporto delle rispettive domande.
La società e l'architetto lamentano che il Tribunale non abbia Parte_2 Pt_1 tenuto in alcuna considerazione le osservazioni alla CTU formulate dallo stesso
, all'epoca consulente di parte della società costruttrice nel giudizio di ATP Pt_1 avente RG. 1901/2009. Si deduce come il CTP, odierno appellante, avesse attribuito pag. 15/23 i fenomeni di umidità in primis “agli illegittimi interventi di ampliamento dell'immobile del Sig. , il quale”, adibendolo il proprio terrazzo a deposito di CP_5 blocchi di cemento, lo sovraccaricava danneggiando la pavimentazione e tutti gli strati sottostanti;
in secondo luogo, “…all'assenza di condizioni microclimatiche ottimali principalmente determinate dall'uso improprio del vano cantina al piano interrato, utilizzato come “zona giorno” dell'alloggio” da parte del “…in Pt_3 totale difformità rispetto a quanto previsto in progetto”.
Si osserva inoltre negli scritti difensivi che lo stesso CTU in primo grado ha rilevato che la maggior parte delle problematiche lamentate fossero state risolte.
Gli appellanti rappresentano infine che, a far data dal marzo 2021, il ha Pt_4
“promosso in vendita l'unità immobiliare de qua, al prezzo di Euro 130.000,00 e pubblicizzandola sul sito www.idealista.it, con foto che ritraggono il bene in questione in perfette condizioni”. Tanto al fine di evitare che un'eventuale conferma della decisione impugnata possa comportare un illegittimo arricchimento in danno degli stessi.
8.1. Le ultime censure sono del tutto inconferenti, dal momento che i vizi riscontrati ben possono essere eliminati dall'interessato, prima di attendere la definizione della lite (potendo questa intervenire anche a distanza di molti anni); per altro verso,
l'indicazione dell'eventuale prezzo di vendita, oltre ad essere lo stesso influenzato dall'andamento globale del mercato immobiliare, nulla dice in ordine all'effettivo valore del cespite.
Per altro verso, le osservazioni sollevate dal ctp circa l'utilizzazione inappropriata della terrazza e del piano interrato non risultano riscontrate sul piano probatorio.
9. La difesa del aggiunge ulteriori censure, lamentando che il primo giudice Pt_1 abbia acriticamente riportato stralci della CTU, “dando per accertato che il Direttore dei Lavori non avesse sorvegliato idoneamente il cantiere” e commesso errori tecnici eziologicamente connessi ai danni ritenuti in sentenza.
a) Sul punto viene dedotto che le argomentazioni del CTU non trovano riscontro nella normativa vigente essendo piuttosto “frutto di un personale approccio alla progettazione, proprio del CTU”. In particolare, “nessuna norma prevede
l'obbligatorietà della previsione del cappotto termico per eliminare i ponti termici”;
pag. 16/23 l'erroneità del contestato errore progettuale sugli impianti di riscaldamento e sulla relazione richiesta dalla l. 10/1991, norma abrogata nel 2005.
Oltre a rilevare che si tratta di obiezioni inammissibili, in quanto tardive, perché in primo grado gli appellanti non hanno contestato le risultanze dell'elaborato peritale, omettendo di depositare controdeduzioni o osservazioni alla CTU (v. pag. 3 della relazione del ctu , in ogni caso, è agevole osservare che, una volta Per_2 accertata l'esistenza dei c.d. ponti termici e che gli stessi si pongono in rapporto causale con i vizi riscontrati, risulta condivisibile la tesi del consulente d'ufficio sulla necessità di eliminare tali cause mediante la realizzazione del cappotto termico.
Il consulente d'ufficio ha correttamente “confermato quanto già accertato in sede di
ATP circa i vizi di costruzione dell'immobile oggetto di causa ed ha inoltre ripartito la responsabilità tra impresa esecutrice dei lavori e progettista indicando le percentuali di responsabilità in maniera chiara ed incontrovertibile.”.
L'assunto secondo cui gli attori non possono trarre beneficio dal risarcimento loro accordato perché hanno utilizzato abusivamente il vano interrato come residenziale,
è infondato in quanto, come già evidenziato, non risulta dimostrato un “abusivo” o
“inappropriato” utilizzo di tale porzione dell'immobile.
b) Secondo la difesa del il Tribunale ha omesso di valutare talune Pt_1 considerazioni del CTU rilevanti ai fini dell'imputazione della responsabilità per i danni da infiltrazioni. La ditta esecutrice della posa del pavimento ha disatteso dei particolari costruttivi volti ad evitare il fenomeno infiltrativo e, pur utilizzando l'ordinaria diligenza, il come direttore dei lavori non avrebbe potuto rilevare Pt_1 tali errori, trattandosi di opere realizzate nell'arco di poche ore, “non potendosi pretendere la costante presenza del Direttore dei lavori in cantiere”.
L'obiezione è infondata. Sul punto, la difesa di , rappresentante Controparte_6 legale della ditta incaricata della posa dei pavimenti, ha evidenziato che detti lavori si sono protratti per cinque mesi. L'omessa vigilanza sulla buona realizzazione dell'opera e sulla corretta esecuzione della stessa va imputata al in ragione Pt_1 dell'obbligo di agire in qualità di direttore dei lavori con la diligenza qualificata richiesta per tale ruolo.
10. Con il quarto motivo la difesa del contesta la sentenza “in ordine al Pt_1 mancato/errato accertamento della responsabilità tra le parti. L'appellante pag. 17/23 rimprovera al primo giudice di aver omesso di motivare il riparto di responsabilità affermato dal CTU “in tutta scienza e coscienza” (rif. pag. 19 chiarimenti del
18/02/2021) “non curandosi neppure di illustrare giuridicamente il motivo per il quale i presunti vizi di progettazione/controllo incidessero per il 47,61% a carico dell'appellante”.
Si evidenzia nell'atto di impugnazione come “in sede relazionale ha ripartito le responsabilità 40/60% tra ET e , salvo poi incomprensibilmente CP_9 cambiare percentuale in sede di conclusioni, da 40/60 a 47,61/52,39”.
Ed ancora, l'appellante osserva come i vizi lamentati dall'attore e i rilievi dallo stesso mossi siano riconducibili ad una imperfetta realizzazione del manufatto e/o ad un cattivo uso dello stesso e non già un ad un vizio di progettazione. A titolo esemplificativo è richiamato l'orientamento del ctu circa taluni dei vizi lamentati nel giudizio di danno temuto inerenti alla “la presenza di un ponte termico nel vano camera da letto matrimoniale in corrispondenza dei pilastri e delle canne fumari” imputabile alla scarsa ventilazione della camera del che ha abusivamente CP_5 chiuso il balcone con una vetrata;
“la pendenza di libero flusso delle acque meteoriche rivolta verso il centro della terrazza e non verso l'esterno”. Su quest'ultimo vizio osserva il come sia irrilevante il luogo in cui è posizionato Pt_1 il canale di scolo se la pavimentazione è posata a regola d'arte. Il professionista appellante conclude che “i vizi lamentati dipendono dalla cattiva posa della pavimentazione”, opera allo stato ripristinata e correttamente eseguita.
10.1. Le contestazioni sull'operato del consulente d'ufficio vanno disattese, in quanto prive di fondamento. La CTU è chiara nella determinazione delle responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori/progettista. Non emergono errori sul piano logico nelle argomentazioni esposte nell'elaborato. Il consulente ha evidenziato che nel caso che ci occupa “presentando l'opera difetti dipendenti da errata progettazione, l'Appaltatore/Committente è corresponsabile unitamente al
ET/Direttore dei Lavori, rendendosi le due figure predette, con le rispettive azioni od omissioni, entrambe responsabili in solido del danno accertato. Ed anzi
l'Impresa, per il suo duplice ruolo di Committente e di Esecutore dell'opera, ha una responsabilità rilevante sulla qualità del risultato del proprio agire, ossia del
pag. 18/23 fabbricato realizzato, sia pure con il supporto del tecnico da essa stessa nominato e certamente indirizzato nelle sue scelte progettuali”.
Coerentemente a questa premessa, il ctu ha delineato – in modo chiaro e logico - la distinzione tra le responsabilità della fase progettuale e quelle della fase di esecuzione dell'opera, specificando, con riferimento ai diversi inconvenienti constatati, che “ A): infiltrazioni di acqua e ponti termici sui solai dei vani al piano terra del sig. , è relativo alla fase di esecuzione dei lavori, ed è Parte_4 attribuibile sia a difetti di costruzione (per il mancato rispetto dei materiali indicati nei particolari costruttivi e per la carente esecuzione di quanto effettivamente realizzato) sia alla mancata sorveglianza da parte del Direttore dei Lavori.
Ovviamente, la cattiva realizzazione della pavimentazione e del sottostante massetto con annesso sistema di impermeabilizzazione e coibentazione, è stata la causa dei diversi danni riscontrati negli ambienti dell'appartamento sottostante di proprietà ”; “…B): infiltrazioni di umido nei vani del piano interrato della Pt_4 abitazione del sig. , sia sulle murature perimetrali che sulla Parte_4 pavimentazione, è ascrivibile sia alla fase di progettazione (per la mancata previsione di una intercapedine e di una idonea impermeabilizzazione al di sotto del pavimento dei vani a piano scantinato, sia alla fase di esecuzione dove si è proceduto alla posa in opera, sulle murature esterne (dal lato a contatto con il terreno) di una inidonea membrana bugnata anti-radice in HDPE, peraltro semplicemente poggiata senza assicurare alcuna soluzione di continuità a difesa delle pareti dall'umidità, come ampiamente documentato nella precedente attività dello scrivente”. “…C): Ponti termici nell'abitazione del sig. , è relativo CP_5 in parte alla fase di progettazione, per la mancata previsione di un idoneo isolamento esterno del fabbricato, in corrispondenza degli elementi con maggiore trasmittanza (strutture in C.A.). Anche in questo caso, però, l'Impresa/Committente
(sempre che non avesse contribuito a determinare le scelte progettuali) poteva/doveva accorgersi della carenza progettuale e farla presente al tecnico incaricato (ET/Direttore dei Lavori), ma ciò non risulta che sia avvenuto.”
11. Con il quinto motivo di gravame (quarto per la società gli Parte_2 appellanti deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
pag. 19/23 Negli atti di appello si contesta che a fronte di una iniziale richiesta,
“formulata con l'atto di citazione del 05.03.2012, di condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro 49.502,18, oltre IVA, il Tribunale ha pronunciato una condanna per il ben maggiore e complessivo importo di Euro 81.000,00, con ciò violando il disposto dell'art. 112 c.p.c.”.
11.1. Il motivo risulta infondato.
Dalla lettura dell'atto di citazione, si evince che, nel rassegnare le conclusioni (v. pagg.62-64) – il petitum è nelle varie declinazioni e richieste risarcitorie in primis determinato in un preciso ammontare e successivamente è testualmente indicata la locuzione “ovvero nel maggiore o minore somma determinata dal tribunale anche a seguito della invocata consulenza tecnica…..”. Il quantum risarcitorio richiesto in citazione seppur determinato nel suo ammontare, non è limitato all'importo indicato, ma è rimesso all'esito della invocata CTU. Pertanto, l'adeguamento del quantum alle risultanze della CTU non ha integrato gli estremi della violazione denunciata.
La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta con l'atto introduttivo. La giurisprudenza ha affermato infatti che “quando
l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo,
l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanna il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.” (Cass. 7068/2002, Rv. 554436–01; idem, n.
4828/2006, Rv. 587528–01; n. 20707/2018, Rv. 649926-01).
12. Con il sesto motivo di appello si contesta l'erroneo regolamento delle spese disposto in sentenza. Gli appellanti censurano il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato entrambe le parti al rimborso integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, nonostante abbia rigettato sia la domanda degli attori di condanna al risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'appartamento, che la domanda del per essere stato costretto a vendere Pt_3 pag. 20/23 l'appartamento ad un prezzo inferiore rispetto al suo effettivo valore, a causa delle lamentate infiltrazioni.
Ed ancora gli appellanti osservano che in relazione al giudizio cautelare proposto con denunzia di danno temuto dai predetti , la statuizione sulle spese Persona_5 difetta totalmente. La e l'arch. , carenti di qualsivoglia Parte_2 Pt_1 legittimazione passiva, sono risultati vittoriosi sia in relazione alla prima fase
(declaratoria di inammissibilità), sia all'esito del reclamo (con provvedimento di condanna che ha riguardato il solo ). CP_5
12.1. Il motivo risulta fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ricorrono nella specie i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in ragione della parziale soccombenza degli attori rispetto a due domande di condanna (mancato utilizzo dell'immobile e vendita a prezzo ridotto) e anche dalla loro soccombenza, nei confronti degli odierni appellanti, del subprocedimento relativo alla denuncia di danno temuto (la domanda cautelare era stata proposta, non solo nei confronti dello , rimasto soccombente, ma anche contro e , risultati CP_5 Pt_3 Pt_1 estranei e quindi, per questo aspetto, vincitori).
Hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte che l'ipotesi della reciproca soccombenza è configurabile non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi
(n.32061/2022, Rv. 666063 - 01). Nel caso in esame risulta evidente che la domanda risarcimento proposta dagli attori era articolata in più capi e soltanto alcuni sono stati accolti.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata limitatamente alla condanna dei convenuti, odierni appellanti, alla totale rifusione delle spese processuali in favore degli attori. Poiché la domanda risarcitoria è stata accolta per le causali principali e di maggiore consistenza economica, e stante la natura del subprocedimento cautelare, risulta giustificato disporre la compensazione per un terzo delle spese liquidate per il giudizio di primo grado, con condanna dei predetti e al pagamento della quota residua. Pt_1 CP_10
pag. 21/23 Resta ferma la regolamentazione delle spese del procedimento di ATP e di quelle della CTU, le quali riguardano esclusivamente i capi di domanda nei quali gli appellanti sono risultati soccombenti.
In considerazione del rigetto dei motivi principali di impugnazione (sia di carattere preliminare che di merito) e dell'accoglimento dell'appello solo limitatamente alla regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio che ricorrano giuste ragioni per compensare nella misura di un quarto le spese del grado, con condanna degli appellanti in solido al pagamento della quota residua, nella misura liquidata in dispositivo. Restano totalmente compensate le spese tra gli appellanti e CP_5
e il
[...] Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli avverso la sentenza n.2893/2021 emessa dal
Tribunale di Lecce, pubblicata il 22/10/2021, proposti da e Parte_2 Pt_1
nei confronti di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1 nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_2 già e così provvede: Controparte_3 Controparte_4 CP_5
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa per un terzo le spese del giudizio di primo grado e condanna e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento in favore di e della Parte_3 Parte_4 quota residua liquidata in complessivi € 6.000,00 per compensi ed €
658,27 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
2) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di , e Parte_3 Parte_4 [...]
delle spese del giudizio di appello, compensate per Controparte_2 un quarto e liquidate per la differenza in euro 5.250,00 per compensi in favore di ciascuno, oltre rimborso forfetario spese di studio, iva e cap;
4) compensa le spese del grado tra gli appellanti e e il CP_5
Controparte_3
Lecce, 12 giugno 2025
pag. 22/23 Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 23/23