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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1971/2024 del R.A.C.C. in data
31/10/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2024,
d a
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO VALENTINA, giusto mandato in atti,
attrice
c o n t r o
- appartenente al Controparte_1 [...]
, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento Controparte_2 della Capogruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Südtiroler
Sparkasse AG, in persona del Direttore Generale, avv. Luca Cristoforetti, con sede in Cividale del Friuli (UD), via Senatore G. Pelizzo 8/1 (C.F.
, con il patrocinio dell'avv. Amedeo De Toma, giusto mandato P.IVA_1 in atti, convenuta
e c o n t r o
- (C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Controparte_3 P.IVA_2
DR DI e AB De AN, giusto mandato in atti convenuta
avente per oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche, etc, trattenuta in decisione all'udienza del 31 ottobre 2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Nel merito: -Accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento contrattuale da parte di Controparte_4
C.F.
.i , (già
[...] P.IVA_1
con sede a Udine Viale Venezia 6/8), in persona del suo CP_5 legale rappresentante pro tempore con sede in Cividale del Friuli (UD) via
Sen.
8-1 e/o di , c.f. e p.i. Controparte_6 CP_3 P.IVA_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_3 sede in Trento piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed il conseguente danno patito dal correntista, conseguentemente, -condannare le convenute, eventualmente in solido tra loro, al risarcimento del danno che si quantifica in € 100.000,00 pari al capitale iniziale assicurato con , oltre agli CP_3 interessi che verranno applicati da per il ritardo nel pagamento CP_4 del mutuo a fare data da febbraio 2023 ed ogni altra somma che venisse addebitata dall' a seguito del mancato tempestivo pagamento del Pt_2 mutuo, comprese eventuali spese legali di procedure esecutive. In subordine
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un concorso colposo del correntista condannarsi comunque le convenute o , CP_4 CP_3 anche in solido tra loro, al risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia. -Spese di lite integralmente rifuse, anche del procedimento di mediazione”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. Controparte_1 depositato telematicamente ovvero “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE-
Respingere tutte le domande così come formulate dalla signora Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. IN VIA
[...]
RICONVENZIONALE - Accertato l'inadempimento dell'attrice, quale unica erede del signor , all'obbligazione restitutoria derivante Parte_3 dal mutuo fondiario del 2.7.2009 e dall'atto di quietanza del 23.9.2011, condannare la signora al pagamento in favore della Parte_1 della complessiva somma di € Controparte_1
88.895,18 con gli interessi al tasso convenzionale di mora commisurato alla rilevazione mensile dell'Euribor 3 mesi, base 365, maggiorato di 5,750 punti percentuali su € 83.687,98 dall'1.10.2023 al saldo e su € 1.488,11 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata insoluta al saldo. NEL MERITO
Pag. 2 IN VIA SUBORDINATA - Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, operata la compensazione sino al corrispondente ammontare tra il credito derivante dal mutuo fondiario del 2.7.2009 (nonché dall'atto di quietanza del 23.9.2011) e il credito per l'eventuale risarcimento, condannare il soggetto che risulterà debitore al relativo pagamento. - In ogni caso, compensi di causa integralmente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto riportate ai seguenti capitoli: 1) “Vero è che, in corrispondenza con il termine contrattualmente previsto per l'invio, il Centro di elaborazione dati della , Controparte_1 tramite il sistema informatico, provvede alla produzione massiva del flusso relativo agli estratti conto intrattenuti dalla clientela”. 2) “Vero è che, una volta prodotto il flusso informatico, lo stesso viene inviato telematicamente alle ovvero ad altro fornitore di volta in volta designato, il CP_7 quale, previa stampa di ogni singolo estratto, provvede alla spe-dizione a ciascun correntista”. 3) “Vero è che il signor era solito Parte_3 recarsi presso la Filiale di Pordenone 2 della e Controparte_1 nell'occasione monitorava l'anda-mento di tutti i rapporti a lui intestati”. Si indicano quali testimoni i signori (capitoli 1 e 2) e Testimone_1 [...]
(capitolo 3), entrambi presso ; Tes_2 Controparte_1
per parte convenuta come da foglio di p.c. CP_3 depositato telematicamente ovvero “nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in ogni caso: con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre IVA
e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e
118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione di data 7 ottobre 2024 la signora Parte_1
, in qualità di unica erede del defunto fratello ,
[...] Parte_3 citava in giudizio la in forma abbreviata Controparte_8
, già , e per vederle condannare, CP_4 Controparte_9 CP_3 eventualmente in solido tra loro, previo accertamento dell'inadempimento
Pag. 3 contrattuale, al risarcimento della somma di € 100.000,00, oltre ad interessi che verranno addebitati da per il ritardo nel pagamento del mutuo e CP_4 ogni altra somma che dovesse derivare per eventuali azioni esecutive.
L'attrice rappresentava che il de cuius, titolare di conto corrente presso la sede di Pordenone di Nord Est Banca aveva stipulato con CP_5
ora a seguito di fusione , un contratto di mutuo
[...] Controparte_1 fondiario per l'importo di € 110.000,00 e che in pari data aveva stipulato con il medesimo istituto, una assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte con , proprio a garanzia del mutuo contratto, per un CP_3 importo di capitale di € 100.000,00 indicando come beneficiari gli eredi legittimi.
In quella circostanza, con dichiarazione presente nella polizza, aveva autorizzato l'addebito dei premi in via continuativa sul proprio conto corrente avente n. [...].
In seguito al decesso del fratello, la signora in Parte_1 qualità di unica erede legittima aveva richiesto a di liquidare il CP_3
CP capitale assicurato e negava la prestazione assicurativa, asserendo il mancato versamento del premio da parte del cliente per il periodo 1.03.2017 -
1.03.2018, ritornato insoluto in data 15.01.2018, e il conseguente storno della polizza intestata al signor a fare data dall'1.03.17. Parte_1
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute.
con propria comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta di data 23 dicembre 2024 chiedeva in via principale il rigetto della domanda attorea e in via subordinata richiedeva l'esclusione o la riduzione del risarcimento in quanto sussisterebbe il fatto colposo del creditore.
Con domanda riconvenzionale la convenuta Controparte_1 richiedeva il pagamento del mutuo fondiario residuo, oltre interessi e in via ancora subordinata la compensazione sino al corrispondente ammontare del credito in caso di accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 20 dicembre 2024
[...] chiedeva il rigetto delle domande attoree asserendo il legittimo CP_3 rifiuto della compagnia assicurativa di pagare l'indennizzo previsto dalla polizza in quanto il contratto assicurativo si sarebbe risolto per il mancato pagamento della somma di euro 457,00 relativa al premio ritornato insoluto
Pag. 4 in data 04.05.2016 e del successivo premio di euro 509,00 ritornato insoluto in data 19.12.2017.
Seguiva il deposito da parte di tutte le parti delle memorie ex art. 171 ter n.1, 2 e 3 c.p.c.
All'udienza del 21.03.2025, alla presenza dei procuratori e della sola signora , in assenza delle altre parti, il Giudice, ritenuta Parte_1 la causa matura per la decisione alla luce delle allegazioni delle parti e della produzioni documentali effettuate, ha fissato avanti a sé udienza al 31 ottobre
2025, da svolgersi con modalità cartolari e con termine sino al 29 ottobre
2025 per il deposito di note di trattazione scritta, concedendo alle parti termini sino a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, termine sino a 30 giorni prima per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni prima per il deposito di repliche.
Le domande come svolte da parte attrice sono risultate infondate e vanno, pertanto, rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Dai documenti depositati dalle parti in causa è risultato accertato quanto segue:
- contestualmente alla stipula, avvenuta in data 2.9.2009, di un contratto di mutuo fondiario con la (successivamente CP_5 incorporata nella , , deceduto il Controparte_1 Parte_3 successivo 15.1.2023, sottoscriveva un'assicurazione collettiva per il caso morte per un capitale di € 100.000,00, designando quali beneficiari gli eredi legittimi ed autorizzando l'addebito dei premi annuali sul conto corrente da egli intrattenuto con l'Istituto di credito mutuante;
- l'art. 9 del contratto di assicurazione prevedeva espressamente la facoltà per l'assicurato di sospendere in qualsiasi momento il pagamento dei premi, stabilendo tuttavia per tale eventualità che trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta, il contratto si considerava risolto e i premi pagati restavano acquisiti alla Società, mentre l'art. 10 prevedeva che entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, il Contraente avrebbe potuto richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto, pagando le rate di premio arretrate
Pag. 5 aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione;
- dopo aver regolarmente corrisposto il premio assicurativo sino all'anno 2015, con specifico riferimento alla scadenza contrattuale del
4.5.2016, il pagamento del premio, benché il relativo avviso fosse Pt_4 stato per tempo trasmesso alla (l'1.3.2016 secondo quanto affermato CP_1 dalla Compagnia), non era stato eseguito stante l'assenza della necessaria provvista sul conto corrente;
- come evidenziato dall'estratto conto relativo al maggio 2016 (cfr. doc. 9 dimesso dalla ), al 4.5.2016, il saldo positivo sul CP_1 CP_1 conto corrente n. 000000002650 era di euro 4,73, pertanto insufficiente al pagamento del premio (pari a euro 456,00), per tale motivo la richiesta di addebito veniva scartata dal sistema [non corrisponde, pertanto, al vero Pt_4
l'affermazione di parte attrice stando alla quale la disponibilità sul conto avrebbe consentito il pagamento del premio, atteso che l'”entrata di euro
956,17” (così si legge a pag. 11 della conclusionale attorea) risultava contabilizzata in data 10.5.2016 e, perciò, successivamente alla scadenza di pagamento e all'avvenuto scarto da parte del sistema, per insufficienza dei fondi, della richiesta di addebito ]; Pt_4
- nell'autorizzazione permanente di addebito in C/C (cfr. doc. 7 di parte attrice) rilasciata da all'epoca a si Parte_3 CP_5 legge che lo stesso autorizzava la ad addebitare sul C/C, nella data di CP_1 scadenza dell'obbligazione, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da condizione che vi fossero disponibilità sufficienti e CP_10 senza necessità per la di inviare la relativa contabile di addebito;
CP_1
- anche in data 1.3.2016, giorno in cui la Compagnia affermava di aver inviato alla la richiesta di addebito diretto, la disponibilità sul CP_1 menzionato conto corrente era insufficiente per consentire il pagamento, atteso che il saldo iniziale del conto (riferito al 29.2.2016) era attivo per appena euro 4,40 (cfr. doc. 7 prodotto dalla ); Controparte_1
- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni contrattuali, l'interruzione nel pagamento dei premi determinava, non essendosi il adoperato nei successivi dodici mesi per richiederne Parte_1
Pag. 6 ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 la riattivazione, la risoluzione di diritto del contratto;
- in data 1.03.2017 veniva inviato, come avvenuto negli anni precedenti, addebito alla banca indicata da , ma la Pt_4 Parte_3 richiesta di pagamento della somma di euro 509,00, veniva respinta come insoluto con valuta del 19.12.2017 (cfr. il doc. 4 di ), e ciò CP_3 in quanto sul conto corrente intestato ad non c'era la Parte_3 provvista necessaria al pagamento del premio (cfr. il doc. 10 di parte attrice);
- in data 1.03.2017, la Compagnia procedeva allo storno per insoluto della Polizza.
Sulla scorta degli elementi emersi in corso di causa è quindi risultato comprovato che non ha pagato i premi assicurati relativi Parte_3
a n. 2 annualità consecutive (rispettivamente quella del 2016 e del 2017, cfr. i docc. 3 e 4 di ), nonostante le richieste di pagamento fossero CP_3 sempre state inviate, con le medesime modalità, sin dal 2009 senza che mai si fosse verificato alcun insoluto prima di allora.
Sulla scorta dei docc.
7-9 dalla convenuta è Controparte_1 risultato provato che nel 2016 non ha pagato le rate del Parte_3 premio della Polizza stipulata con in quanto sul conto Controparte_3 corrente intestato al predetto contraente non c'era la provvista necessaria al pagamento del premio e, per l'effetto, l'addebito era stato rifiutato da Pt_4
. Controparte_11
E' documentale la circostanza che nel periodo compreso tra il marzo
2016 e il maggio 2016, il saldo del conto corrente di Parte_3 non è mai stato superiore ad euro 20,00 (nel marzo del 2016 era stato di euro
17,65=, mentre nei successivi due mesi rispettivamente di appena di euro
4,73= ed euro 5,71=, cfr. i docc.
7-9 della convenuta ) e, Controparte_1 quindi, in difetto di risorse economiche per l'esecuzione del pagamento del premio, il relativo ordine di pagamento venne respinto per insoluto con valuta del 4.05.2016 (cfr. il doc. 3 di ). CP_3
Allo stesso modo appare provato per tabulas, questa volta dallo stesso doc. 10 di parte attrice stessa, che il saldo del conto corrente di
[...]
alla data del 31.01.2018 era di euro 15,05, il che spiega perché la Parte_3 richiesta di pagamento di euro 509,00 del premio della Polizza relativo al
Pag. 7 2017 veniva respinta come insoluto con valuta del 19.12.2017 (cfr. il doc. 4 di ). CP_3
Alla luce di quanto sopra esposto è risultato provato che
[...]
non ha pagato i premi assicurati relativi al 2016 ed al 2017 perché Parte_3 sul conto corrente allo stesso intestato mancava la provvista necessaria per provvedere a tali pagamenti e, per l'effetto, il mancato rinnovo della Polizza
è dipeso dal fatto del contraente medesimo, senza che vi siano state responsabilità, neppure a titolo di concorso, né della Banca né della
Compagnia Assicurativa.
Contraddetta dai documenti cit. appare, pertanto, l'affermazione di parte attrice stando alla quale “la banca, pur avendo avuto entrate durante quei mesi, ha completamente dimenticato di eseguire il bonifico permanente cui era tenuta” (così alle pagg. 11 e 12 della comparsa conclusionale di parte attrice): il bonifico, infatti, non è stato eseguito per il semplice fatto che, al momento della scadenza, non vi è mai stata la disponibilità necessaria.
ricevendo gli estratti conto periodici, come Parte_3 prodotti in giudizio, laddove avesse accertato errori e/od omissioni nella annotazione degli accrediti e/o degli addebiti come indicati negli estratti medesimi, avrebbe dovuto contestarli nel termine di cui all'art. 1832 c.c.: la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti sotto il profilo contabile.
In altri termini nel contratto di conto corrente, infatti, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c. preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni i rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto.
, dall'esame degli estratti conto inviati dalla Parte_3
avrebbe potuto accorgersi del mancato addebito del premio annuale e, CP_1 comunque, entro l'anno dall'avvenuta risoluzione del contratto (per mancato pagamento di una annualità di premio) avrebbe potuto chiedere la riattivazione dell'assicurazione: nulla di tutto ciò, però, è stato compiuto.
Di fronte a tali mancanze non appare possibile, né giusto, ipotizzare l'esistenza di un dovere in capo ai convenuti di intervenire per avvisarlo di
Pag. 8 una circostanza (la mancanza di fondi necessari per eseguire il pagamento del premio annuale) già nella conoscibilità del soggetto, atteso l'invio degli estratti conto periodici, e/o di un effetto (la risoluzione del contratto di assicurazione) già previsto nel testo contrattuale sottoscritto dalla parte stessa.
Per tali ragioni le domande come formulate da parte attrice nei confronti delle parti convenute non possono trovare accoglimento.
Con riferimento alla domanda svolta in via riconvenzionale da
[...]
nei confronti di parte attrice si osserva quanto segue. CP_1
Preliminarmente si ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale anche non connessa, purché sia ravvisabile un collegamento obiettivo tra le pretese, tale da giustificare il cumulo processuale, ed entrambe le domande appartengano alla competenza del medesimo giudice (cfr. C. 5484/2024; C.
533/2020; C. 7070/2016; C. 9656/1999; C. 4696/1999; C. 9313/1997; C.
6103/1994; C. 4837/1994; C. 1431/1990; A. 27.1.2011; CP_12 CP_13
21.4.1989; T. 8.5.2019; T. 6.2.2017; T. CP_14 CP_15 CP_16
23.6.2016; 4.7.2013). Controparte_17
La domanda riconvenzionale come formulata da parte convenuta dipende dal titolo che appartiene alla causa Controparte_1 quantomeno come mezzo di eccezione: l'esistenza del mutuo, la debenza di una somma residua, e la circostanza che vi sia un collegamento, quantomeno temporale, tra il predetto contratto e il contratto di assicurazione risulta dalla stessa narrazione di parte attrice.
Parte attrice non ha svolto contestazioni in ordine all'esistenza del credito derivante dal mutuo e al suo ammontare residuo, si è semplicemente limitata ad eccepire l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla atteso che la stessa sarebbe “basata su CP_1 un titolo diverso rispetto a quello azionato dall'attore, in spregio dell'art. 36
c.p.c.” (così a pag. 4 della memoria datata 7.2.2025).
Per quanto riguarda l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancanza di mediazione la sua infondatezza emerge dalla lettura di quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3452 del 7.2.2024 secondo cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una
Pag. 9 soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali”.
Come espressamente riconosciuto nell'atto di citazione, attesa la pendenza della controversia assicurativa, , sorella e Parte_1 unica erede di , sospendeva il pagamento delle rate del Parte_3 mutuo stipulato in data 2.7.2009 (cfr. doc. 2 della Banca convenuta) e definitivamente perfezionatosi, mediante l'integrale adempimento da parte della Banca dell'obbligazione di porre la provvista nella disponibilità giuridica del mutuatario, il 23.9.2011 (cfr. doc. 3 della Banca convenuta).
In conseguenza dell'inadempimento all'obbligazione restitutoria, la in data 30.10.2023, risolveva il contratto di mutuo Controparte_1 fondiario, residuando creditrice della complessiva somma di € 85.176,09 dei quali (cfr. doc. 4 della convenuta): CP_1
- € 83.687,98 per capitale residuo al 30.9.2023, data di scadenza dell'ultima rata insoluta prima della risoluzione del rapporto;
- € 1.488,11 per quota di interessi su 9 rate scadute e non pagate tra il
31.1.2023 e il 30.9.2023.
Il rapporto tra le parti in merito alla predeterminazione del saggio degli interessi moratori non appare, sulla base della documentazione agli atti, certo, come, invece, la Banca convenuta dà per scontato nell'elaborare i propri conteggi (cfr. doc. 5 di parte convenuta): nel contratto di mutuo del 2 luglio 2009 all'art. 7 si fa riferimento ad un determinato tasso di interesse di mora, nel successivo atto di quietanza del 23 settembre 2009, privo di effetto novativo del mutuo, all'art. 4 si fa riferimento ad un tasso di mora diverso rispetto a quello del mutuo, e, infine, nell'atto di rinegoziazione del 15 aprile
2014, a modificazione del contratto di mutuo, nulla si dice sul tasso degli interessi di mora.
Alla luce della documentazione agli atti, in assenza di una precisa allegazione di parte convenuta, parte onerata, e di fronte a clausole contrattuali difformi tra di loro, non si può far altro che applicare il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte ovvero che in difetto di prova certa in merito al saggio di interesse moratorio convenzionale applicabile al rapporto di durata prima della mora, o di accordo delle parti
Pag. 10 sull'applicazione, per il periodo successivo, di un saggio di interesse moratorio convenzionale superiore al tasso legale, detto interesse va calcolato, a decorrere dalla mora (e dunque, ove questa non sia avvenuta prima, dalla risoluzione del rapporto) e sino al saldo, nella misura corrispondente al tasso legale, senza possibilità di applicare, in assenza di specifico accordo tra le parti, un tasso convenzionale fisso in luogo di quello, variabile, pattuito dalle parti (cfr. Cass. Civ. sez. II, ord. 8 settembre 2021, n.
24181).
Va, pertanto, precisato che sul credito della Banca convenuta, come sopra quantificato, dovranno essere conteggiati gli interessi di mora al tasso legale dal 30 settembre 2023 fino all'effettivo saldo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi con applicazione dei minimi tariffari per le tutte le fasi del giudizio attesa la limitata attività posta in essere dalle parti e l'assenza di complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti delle convenute;
2) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, la domanda riconvenzionale come formulata da parte convenuta Controparte_1 nei confronti di parte attrice e per l'effetto condanna al Parte_1 pagamento in favore della della Controparte_1 complessiva somma di € 85.176,09, con gli interessi al tasso legale dal 30 settembre 2023 fino all'effettivo saldo;
3) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, le Controparte_1 spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 759,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso
Pag. 11 delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
4) condanna a rifondere a , in Parte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M.
n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 10 novembre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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