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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11418 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra con il patrocinio dell'avv. Daniele Parte_1
Piscitello e con elezione di domicilio a Palermo, via Alessio Narbone n.
71. ricorrente contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Gabriella Paterniti e con elezione di domicilio a Palermo, piazza
Giovanni Amendola n. 43. resistente
Controparte_2
resistente- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 17.10.2024 della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.09.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e il Controparte_3 [...]
, quale ente impositore, chiedendo l'annullamento della CP_2 cartella n. 296202200272646740000, avente ad oggetto la somma di €
27.005,88 relativa al verbale di accertamento per violazione del codice della strada n. B723347 elevato in data 08/09/2017.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'avvenuto pagamento della sanzione in forma rateizzata, a seguito di apposita istanza, ed in ogni caso, l'errata quantificazione della somma ingiunta;
indi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, l'annullamento della stessa.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha poi contestato tutti i motivi di opposizione per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e ne ha chiesto il rigetto.
Seppure regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito il
[...]
. CP_2
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' , osserva il Controparte_1
Tribunale che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla presente controversia. Controparte_3
Nel merito l'opposizione è risultata fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Occorre innanzi tutto evidenziare l'erroneità dell'importo oggetto della cartella di pagamento impugnata. Questa, infatti, riporta inspiegabilmente la somma di € 27.005,88 mentre il verbale di accertamento n. B 072334/2017 dell'8.9.2017 sotteso alla stessa indica l'importo complessivo di euro 5.000,00. D'altronde l'ente impositore non costituendosi non ha neppure fornito una diversa rappresentazione dei fatti.
Il ricorrente ha poi dimostrato di aver provveduto, già prima della notifica della cartella impugnata, al pagamento della somma indicata nel verbale sopra richiamato oltre interessi secondo il piano di rateizzazione di 24 mesi concordato a seguito dell'istanza presentata il 29.09.2017 e accolta con nota prot. AREG/1472897/2017 il 06.10.2017 del Corpo di
Polizia Municipale (cfr. all.ti 3 -4 al ricorso).
Consegue che in relazione all'infrazione contestata e sanzionata null'altro è dovuto e la cartella impugnata va pertanto annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro
1.937,00 (di cui 237,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge in favore del difensore del ricorrente, avv. Daniele
Piscitello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto Parte_1 del 09.09.202
Annulla la cartella di pagamento n. 296 2022 00272646 74 000.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Daniele Piscitello (dichiaratosi antistatario), delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.937,00 (di cui 237,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 14.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11418 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra con il patrocinio dell'avv. Daniele Parte_1
Piscitello e con elezione di domicilio a Palermo, via Alessio Narbone n.
71. ricorrente contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Gabriella Paterniti e con elezione di domicilio a Palermo, piazza
Giovanni Amendola n. 43. resistente
Controparte_2
resistente- contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 17.10.2024 della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.09.2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e il Controparte_3 [...]
, quale ente impositore, chiedendo l'annullamento della CP_2 cartella n. 296202200272646740000, avente ad oggetto la somma di €
27.005,88 relativa al verbale di accertamento per violazione del codice della strada n. B723347 elevato in data 08/09/2017.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'avvenuto pagamento della sanzione in forma rateizzata, a seguito di apposita istanza, ed in ogni caso, l'errata quantificazione della somma ingiunta;
indi, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, l'annullamento della stessa.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3 eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito ha poi contestato tutti i motivi di opposizione per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e ne ha chiesto il rigetto.
Seppure regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito il
[...]
. CP_2
Sospesa l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, all'esito dell'udienza cartolare in epigrafe indicata.
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente in ordine alla legittimazione passiva dell' , osserva il Controparte_1
Tribunale che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e che ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Il contribuente, infatti, può convenire in giudizio sia l'ente impositore, sia l'Agente della Riscossione, senza che tra essi si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere del secondo evocare in giudizio il primo se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria.
Di talché, non ricorre l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla presente controversia. Controparte_3
Nel merito l'opposizione è risultata fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Occorre innanzi tutto evidenziare l'erroneità dell'importo oggetto della cartella di pagamento impugnata. Questa, infatti, riporta inspiegabilmente la somma di € 27.005,88 mentre il verbale di accertamento n. B 072334/2017 dell'8.9.2017 sotteso alla stessa indica l'importo complessivo di euro 5.000,00. D'altronde l'ente impositore non costituendosi non ha neppure fornito una diversa rappresentazione dei fatti.
Il ricorrente ha poi dimostrato di aver provveduto, già prima della notifica della cartella impugnata, al pagamento della somma indicata nel verbale sopra richiamato oltre interessi secondo il piano di rateizzazione di 24 mesi concordato a seguito dell'istanza presentata il 29.09.2017 e accolta con nota prot. AREG/1472897/2017 il 06.10.2017 del Corpo di
Polizia Municipale (cfr. all.ti 3 -4 al ricorso).
Consegue che in relazione all'infrazione contestata e sanzionata null'altro è dovuto e la cartella impugnata va pertanto annullata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro
1.937,00 (di cui 237,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge in favore del difensore del ricorrente, avv. Daniele
Piscitello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da con atto Parte_1 del 09.09.202
Annulla la cartella di pagamento n. 296 2022 00272646 74 000.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Daniele Piscitello (dichiaratosi antistatario), delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.937,00 (di cui 237,00 per spese vive), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso a Palermo, il 14.01.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza