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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1938 R.G. dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] nr. 16, C.F. e la Sig.ra nata a [...] il C.F._1 Parte_2
09.01.1965, ivi residente in [...], C.F. C.F._2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Patrizio SEGHIERI (C.F.
) e dall'avv. Roberta CALVI (C.F. ) entrambi del C.F._3 C.F._4
Foro di Civitavecchia, come da procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Ladispoli in Viale Italia n. 51. opponenti
E società costituita e vigente secondo il diritto italiano, con unico socio e Controparte_1 sede a Roma (RM), via Curtatone n. 3, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale e presso la C.C.I.A.A. di Roma con il numero Repertorio Economico P.IVA_1
Amministrativo 1527832, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n.35412.6, ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa società di diritto italiano, con sede in NA, al CP_2
Viale dell'Agricoltura n.7 capitale sociale euro 41.280.000 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di NA , partita I.V.A. P.IVA_2
, società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in P.IVA_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nome e per conto di giusta procura speciale del 13.4.2021, rilasciata dal Controparte_1
Sig. nella sua qualità di Amministratore Unico ed autenticata nelle firme per atto CP_3 del Dott. Notaio in Roma, rep. n. 10404 racc. n.6320 e registrata a Roma 3 il Persona_1
14/04/2021 al n. 8714 Serie 1T (All. 1), in persona della dott.ssa nata a [...] Controparte_4 il 23.08.1977 codice fiscale a tanto abilitata in forza di procura speciale C.F._5 del 19 ottobre 2022, rep. n. 77770, racc. n. 29100 del Notaio di Roma, Persona_2 registrata in pari data a Velletri al n. 2766 serie 1\T (All. 2), rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Luconi (c. f. – p.e.c.: ) C.F._6 Email_1 presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta. opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
Conclusioni
Per l'opponente
Voglia l'Intestato Tribunale di Civitavecchia: - In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del D.I. nr. 23/2012 azionato, e, per l'effetto revocare l'impugnato atto di precetto;
- In via principale, dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato dai Sig.ri e e, in conseguenza, revocare il Pt_1 Pt_2 predetto D.I. e dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato;
- In via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza della legittimazione attiva della ovvero, per difetto Controparte_1 degli elementi formali come esposti. Con vittoria di spese di lite
Per l'opposto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 23.11.2023, i Sig.ri e hanno Pt_1 Pt_2 convenuto innanzi all'intestato Tribunale la e per essa la Controparte_1 CP_2 opponendosi al precetto dalla stessa notificato in data 04.11.2023, con il quale veniva intimato il pagamento delle somme dedotte nel Decreto Ingiuntivo nr. 239/2012 R.G., emesso in favore della in data 16.03.2012, eccependo in via preliminare Controparte_5
l'intervenuta prescrizione del Decreto Ingiuntivo azionato;
in via principale di dichiarare la nullità
e/o inefficacia del Decreto stesso, o, in via subordinata, la translatio iudiciidi cui all'art. 650 c.p.c. per la vessatorietà della clausola omnibus contenuta nel contratto di finanziamento originario il presunto diritto di credito;
e, infine, la nullità dell'atto di precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, nonché per la mancanza di legittimazione attiva da parte della notificante;
nonché chiedendo la previa sospensione del titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.01.2024 si costituiva la parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare promossa, nonché la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni sollevate. All'udienza di prima comparizione, dopo il decorso del termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., questa Giudice, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 26.02.2025.
A tale udienza la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
L'opponente ha dedotto:
1) la nullità del precetto per inefficacia della notificazione del titolo esecutivo;
2) la prescrizione del credito;
3) l'inesistenza di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo;
4) l'insussistenza del credito;
5) la vessatorietà delle c.d. fideiussioni omnibus da far valere con opposizione ex art. 650 c.p.c.;
6) il difetto di legittimazione attiva della CP_2
7) il difetto di legittimazione attiva da parte di Controparte_1
Mentre il motivo sub 1) integra una opposizione agli atti esecutivi gli altri motivi introducono una opposizione all'esecuzione.
3. Opposizione agli atti esecutivi.
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con l'opposizione agli atti esecutivi gli opponenti hanno dedotto la nullità dell'impugnato atto di precetto in quanto il medesimo non sarebbe stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 480 e 654 c.p.c.
Il motivo di opposizione è infondato in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, dopo la sua emissione non deve essere reiterata ai fini dell'esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione della disposta esecutorietà. Anche quando l'esecutività del provvedimento monitorio venga accordata in sede di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., come nel caso di specie, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, ma è sufficiente che, nel precetto, siano menzionate quelle indicazioni formali che permettano al debitore di conoscere l'esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione.
Solo la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta (non la inesistenza giuridica bensì) la nullità del precetto stesso per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ.
(Cass. 25 maggio 1989 n. 2525).
Nel caso in esame il precetto indicava sia la data di notifica del decreto ingiuntivo (28.3.2012), sia l'autorità che lo ha emesso (Tribunale di Civitavecchia), sia la data del provvedimento con cui il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo (3.5.2013).
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi è infondata.
4. Eccezione di prescrizione del credito.
L'eccezione di prescrizione è palesemente infondata considerando che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo sopra citato emesso in data 28 marzo 2012, che il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione, che l'opposizione si è definita nel gennaio 2027 e che secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..” (cfr. da ultimo Cass. 15 febbraio 2023 n.
4676).
4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. L'inesistenza di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo.
Il precetto si fonda sul citato decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione incardinato dall'opponente, e non vi è quindi dubbio quindi che sussista il diritto di agire esecutivamente sulla base di tale titolo giudiziario.
6. L'insussistenza del credito.
Le questioni attinenti alla sussistenza del credito indicato nel decreto ingiuntivo non possono essere fatte valere in sede di opposizione preventiva all'esecuzione ma, come è avvenuto nel caso in esame, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
l'opposizione, tuttavia, è stata rigettata e le ragioni poste a fondamento dell'opposizione non possono essere riproposte in questa sede.
7. La vessatorietà delle c.d. fideiussioni omnibus da far valere con opposizione ex art. 650
c.p.c.
Nel caso in esame l'opponente ha sollevato la questione relativa alla applicabilità del principio affermato dalla Corte di Giustizia UE del 15.07.2021, nei giudizi riuniti C_693/19 e C-831/19, che avrebbe sostenuto in un caso specifico la possibilità, per un soggetto consumatore (figura pienamente attinente alla posizione della sig.ra di contestare anche in sede di CP_6 opposizione a precetto l'illegittima applicazione di clausole contrattuali anche in presenza di un titolo esecutivo.
Il riferimento alla giurisprudenza europea non coglie nel segno poiché la citata pronuncia, e quelle successive della Corte Europea che sono sopravvenute, attribuiscono al giudice dell'esecuzione e, deve ritenersi, della opposizione esecutiva, poteri di sindacato del decreto ingiuntivo non opposto e divenuto, quindi, definitivo;
il giudice dell'esecuzione e della opposizione esecutiva ha, secondo la Corte europea, il potere- dovere di scrutinare il testo del contratto fonte del credito azionato in monitorio onde verificare se esso contenga clausole abusive, la cui nullità è in grado di incidere sull'an o sul quantum della posta creditoria azionata nonostante che essa sia oggetto del provvedimento monitorio ormai definitivo.
Nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo opposto e confermato nel giudizio di opposizione;
la possibilità di una ulteriore impugnazione tardiva dello stesso decreto comporterebbe puramente e semplicemente una duplicazione tra il giudizio già svoltosi e quello che si intenderebbe introdurre. Si tratta di una situazione del tutto diversa da quella affrontata dalla Corte di giustizia europea che ha inteso affermare il principio della possibilità di
5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
valutare la vessatorietà delle clausole in tutte le ipotesi in cui, non essendo stato impugnato il decreto ingiuntivo, tale valutazione non era stata effettuata.
8. Il difetto di legittimazione attiva formale della CP_2
Gli opponenti hanno poi dedotto il difetto di legittimazione attiva della in quanto CP_2 dalla documentazione allegata all'atto di precetto non si rinviene alcuna prova del rapporto tra la stessa e l'ente detentore del credito.
La costituendosi in giudizio ha prodotto la procura speciale del 13.4.2021, CP_2 rilasciata dall'Amministratore Unico di e autenticata dal Dott. Controparte_1 Per_1
Notaio in Roma, rep. n. 10404 racc. n.6320, con la quale ha
[...] Controparte_1 conferito a procura speciale “affinché provveda a compiere, in nome e per conto della CP_2
Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti dei quali la Società è o sarà titolare, nonché alla gestione di procedure tanto giudiziali che stragiudiziali” e, in particolare (e per quanto qui interessa), per: (omissis) “c) porre in essere nei confronti dei Debitori ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente: (i) per il recupero dei Crediti da parte della Società, e (ii) più in generale, per la migliore protezione degli interessi della Società in relazione ai Crediti, alle ipoteche ed alle altre garanzie che assistano i Crediti, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, la facoltà di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni di debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(omissis) (f) incassare i Crediti ovvero disporre che le relative somme siano pagate direttamente alla Società”.
La produzione di tale procura nel giudizio prova la legittimazione formale della mandataria
CP_7
9. Il difetto di legittimazione attiva sostanziale da parte di Controparte_1
La parte opponente ha, infine, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ai Controparte_1 sensi degli Artt. 58 ss.gg. T.U. Bancario in tema di cartolarizzazione.
Preliminarmente va osservato che l'art. 58 del T.U.B. prevede, per le operazioni di cessioni in blocco dei crediti, una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10200/2021 “ … nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge 130 del 1999, la pubblicazione della notizia , richiamata anche dall'art. 58
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del testo unico bancario (legge 385 del 1993, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ”) non sempre è univoco solo che si osservi come negli ultimi mesi ad una pronuncia che conferma l'orientamento sopra riportato (Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”) se ne è contrapposto uno parzialmente diverso (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Tuttavia, anche aderendo a questo secondo orientamento che, in motivazione, ha precisato come
“laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” deve ritenersi infondata l'opposizione.
Infatti, nel caso in esame, va osservato che la ha acquistato dalla Controparte_1 [...] il credito azionato nell'ambito dell'operazione di cessione di Controparte_5 crediti pecuniari conclusa in data 20/12/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e art. 58 D.Lgs. 385/1993 (“T.U.B.”) e che di tale operazione è stata data notizia con avviso di cessione pubblicato in G.U. del 23/12/2017, Parte Seconda n. 151 (All.
6)
7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La difesa della convenuta creditrice fin dall'atto di costituzione in giudizio ha dato prova della sua successione del credito. Con la allegazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha provato l'avvenuta operazione di cessione dei crediti in blocco. Inoltre, la Controparte_1 ha depositato:
- l'estratto sito web indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale
(https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html), dalla quale si evince che la posizione di cui al menzionato contratto (FG 003305626) è stata oggetto di cessione in favore di
[...]
(allegato 7 alla comparsa di risposta); CP_1
Nel caso in esame, la convenuta creditrice ha dimostrato non solo la Controparte_1 avvenuta cessione in blocco ma la inclusione in tale cessione del rapporto creditizio vantato nei confronti dell'esecutato.
Pertanto, la prova della cessione richiesta anche dall'orientamento più rigoroso adottato dalla giurisprudenza di legittimità è stata fornita.
10. Spese
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.147/2022 con applicazione dei parametri medi per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3303 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna e in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 giudizio sostenute da che si liquidano in euro 14.103,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 10 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1938 R.G. dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] nr. 16, C.F. e la Sig.ra nata a [...] il C.F._1 Parte_2
09.01.1965, ivi residente in [...], C.F. C.F._2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Patrizio SEGHIERI (C.F.
) e dall'avv. Roberta CALVI (C.F. ) entrambi del C.F._3 C.F._4
Foro di Civitavecchia, come da procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Ladispoli in Viale Italia n. 51. opponenti
E società costituita e vigente secondo il diritto italiano, con unico socio e Controparte_1 sede a Roma (RM), via Curtatone n. 3, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale e presso la C.C.I.A.A. di Roma con il numero Repertorio Economico P.IVA_1
Amministrativo 1527832, iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia al n.35412.6, ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, e per essa società di diritto italiano, con sede in NA, al CP_2
Viale dell'Agricoltura n.7 capitale sociale euro 41.280.000 interamente versato codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di NA , partita I.V.A. P.IVA_2
, società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in P.IVA_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nome e per conto di giusta procura speciale del 13.4.2021, rilasciata dal Controparte_1
Sig. nella sua qualità di Amministratore Unico ed autenticata nelle firme per atto CP_3 del Dott. Notaio in Roma, rep. n. 10404 racc. n.6320 e registrata a Roma 3 il Persona_1
14/04/2021 al n. 8714 Serie 1T (All. 1), in persona della dott.ssa nata a [...] Controparte_4 il 23.08.1977 codice fiscale a tanto abilitata in forza di procura speciale C.F._5 del 19 ottobre 2022, rep. n. 77770, racc. n. 29100 del Notaio di Roma, Persona_2 registrata in pari data a Velletri al n. 2766 serie 1\T (All. 2), rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Luconi (c. f. – p.e.c.: ) C.F._6 Email_1 presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma alla Via Antonio Bosio n. 2, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta. opposto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)
Conclusioni
Per l'opponente
Voglia l'Intestato Tribunale di Civitavecchia: - In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione del D.I. nr. 23/2012 azionato, e, per l'effetto revocare l'impugnato atto di precetto;
- In via principale, dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato dai Sig.ri e e, in conseguenza, revocare il Pt_1 Pt_2 predetto D.I. e dichiarare la nullità dell'atto di precetto impugnato;
- In via subordinata, dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza della legittimazione attiva della ovvero, per difetto Controparte_1 degli elementi formali come esposti. Con vittoria di spese di lite
Per l'opposto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: - nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto e non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 23.11.2023, i Sig.ri e hanno Pt_1 Pt_2 convenuto innanzi all'intestato Tribunale la e per essa la Controparte_1 CP_2 opponendosi al precetto dalla stessa notificato in data 04.11.2023, con il quale veniva intimato il pagamento delle somme dedotte nel Decreto Ingiuntivo nr. 239/2012 R.G., emesso in favore della in data 16.03.2012, eccependo in via preliminare Controparte_5
l'intervenuta prescrizione del Decreto Ingiuntivo azionato;
in via principale di dichiarare la nullità
e/o inefficacia del Decreto stesso, o, in via subordinata, la translatio iudiciidi cui all'art. 650 c.p.c. per la vessatorietà della clausola omnibus contenuta nel contratto di finanziamento originario il presunto diritto di credito;
e, infine, la nullità dell'atto di precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, nonché per la mancanza di legittimazione attiva da parte della notificante;
nonché chiedendo la previa sospensione del titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.01.2024 si costituiva la parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare promossa, nonché la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni sollevate. All'udienza di prima comparizione, dopo il decorso del termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., questa Giudice, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto, rinviava la causa per la decisione all'udienza del 26.02.2025.
A tale udienza la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
L'opponente ha dedotto:
1) la nullità del precetto per inefficacia della notificazione del titolo esecutivo;
2) la prescrizione del credito;
3) l'inesistenza di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo;
4) l'insussistenza del credito;
5) la vessatorietà delle c.d. fideiussioni omnibus da far valere con opposizione ex art. 650 c.p.c.;
6) il difetto di legittimazione attiva della CP_2
7) il difetto di legittimazione attiva da parte di Controparte_1
Mentre il motivo sub 1) integra una opposizione agli atti esecutivi gli altri motivi introducono una opposizione all'esecuzione.
3. Opposizione agli atti esecutivi.
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con l'opposizione agli atti esecutivi gli opponenti hanno dedotto la nullità dell'impugnato atto di precetto in quanto il medesimo non sarebbe stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi degli artt. 480 e 654 c.p.c.
Il motivo di opposizione è infondato in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, dopo la sua emissione non deve essere reiterata ai fini dell'esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione della disposta esecutorietà. Anche quando l'esecutività del provvedimento monitorio venga accordata in sede di opposizione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., come nel caso di specie, non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, ma è sufficiente che, nel precetto, siano menzionate quelle indicazioni formali che permettano al debitore di conoscere l'esistenza dei presupposti generali per l'esecuzione.
Solo la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta (non la inesistenza giuridica bensì) la nullità del precetto stesso per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod. proc. civ.
(Cass. 25 maggio 1989 n. 2525).
Nel caso in esame il precetto indicava sia la data di notifica del decreto ingiuntivo (28.3.2012), sia l'autorità che lo ha emesso (Tribunale di Civitavecchia), sia la data del provvedimento con cui il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo (3.5.2013).
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi è infondata.
4. Eccezione di prescrizione del credito.
L'eccezione di prescrizione è palesemente infondata considerando che il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo sopra citato emesso in data 28 marzo 2012, che il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione, che l'opposizione si è definita nel gennaio 2027 e che secondo l'univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..” (cfr. da ultimo Cass. 15 febbraio 2023 n.
4676).
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5. L'inesistenza di un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo.
Il precetto si fonda sul citato decreto ingiuntivo, confermato dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione incardinato dall'opponente, e non vi è quindi dubbio quindi che sussista il diritto di agire esecutivamente sulla base di tale titolo giudiziario.
6. L'insussistenza del credito.
Le questioni attinenti alla sussistenza del credito indicato nel decreto ingiuntivo non possono essere fatte valere in sede di opposizione preventiva all'esecuzione ma, come è avvenuto nel caso in esame, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
l'opposizione, tuttavia, è stata rigettata e le ragioni poste a fondamento dell'opposizione non possono essere riproposte in questa sede.
7. La vessatorietà delle c.d. fideiussioni omnibus da far valere con opposizione ex art. 650
c.p.c.
Nel caso in esame l'opponente ha sollevato la questione relativa alla applicabilità del principio affermato dalla Corte di Giustizia UE del 15.07.2021, nei giudizi riuniti C_693/19 e C-831/19, che avrebbe sostenuto in un caso specifico la possibilità, per un soggetto consumatore (figura pienamente attinente alla posizione della sig.ra di contestare anche in sede di CP_6 opposizione a precetto l'illegittima applicazione di clausole contrattuali anche in presenza di un titolo esecutivo.
Il riferimento alla giurisprudenza europea non coglie nel segno poiché la citata pronuncia, e quelle successive della Corte Europea che sono sopravvenute, attribuiscono al giudice dell'esecuzione e, deve ritenersi, della opposizione esecutiva, poteri di sindacato del decreto ingiuntivo non opposto e divenuto, quindi, definitivo;
il giudice dell'esecuzione e della opposizione esecutiva ha, secondo la Corte europea, il potere- dovere di scrutinare il testo del contratto fonte del credito azionato in monitorio onde verificare se esso contenga clausole abusive, la cui nullità è in grado di incidere sull'an o sul quantum della posta creditoria azionata nonostante che essa sia oggetto del provvedimento monitorio ormai definitivo.
Nel caso in esame il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo opposto e confermato nel giudizio di opposizione;
la possibilità di una ulteriore impugnazione tardiva dello stesso decreto comporterebbe puramente e semplicemente una duplicazione tra il giudizio già svoltosi e quello che si intenderebbe introdurre. Si tratta di una situazione del tutto diversa da quella affrontata dalla Corte di giustizia europea che ha inteso affermare il principio della possibilità di
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valutare la vessatorietà delle clausole in tutte le ipotesi in cui, non essendo stato impugnato il decreto ingiuntivo, tale valutazione non era stata effettuata.
8. Il difetto di legittimazione attiva formale della CP_2
Gli opponenti hanno poi dedotto il difetto di legittimazione attiva della in quanto CP_2 dalla documentazione allegata all'atto di precetto non si rinviene alcuna prova del rapporto tra la stessa e l'ente detentore del credito.
La costituendosi in giudizio ha prodotto la procura speciale del 13.4.2021, CP_2 rilasciata dall'Amministratore Unico di e autenticata dal Dott. Controparte_1 Per_1
Notaio in Roma, rep. n. 10404 racc. n.6320, con la quale ha
[...] Controparte_1 conferito a procura speciale “affinché provveda a compiere, in nome e per conto della CP_2
Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti dei quali la Società è o sarà titolare, nonché alla gestione di procedure tanto giudiziali che stragiudiziali” e, in particolare (e per quanto qui interessa), per: (omissis) “c) porre in essere nei confronti dei Debitori ogni atto e/o attività ritenuti necessari, utili od opportuni, con ogni più ampia facoltà occorrente: (i) per il recupero dei Crediti da parte della Società, e (ii) più in generale, per la migliore protezione degli interessi della Società in relazione ai Crediti, alle ipoteche ed alle altre garanzie che assistano i Crediti, ivi inclusa in particolare, a scopo esemplificativo, la facoltà di stabilire termini e condizioni delle transazioni, dilazioni, proroghe o ristrutturazioni di debito, nonché sottoscrivere, perfezionare ed eseguire tali atti;
(omissis) (f) incassare i Crediti ovvero disporre che le relative somme siano pagate direttamente alla Società”.
La produzione di tale procura nel giudizio prova la legittimazione formale della mandataria
CP_7
9. Il difetto di legittimazione attiva sostanziale da parte di Controparte_1
La parte opponente ha, infine, eccepito il difetto di legittimazione attiva della ai Controparte_1 sensi degli Artt. 58 ss.gg. T.U. Bancario in tema di cartolarizzazione.
Preliminarmente va osservato che l'art. 58 del T.U.B. prevede, per le operazioni di cessioni in blocco dei crediti, una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10200/2021 “ … nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge 130 del 1999, la pubblicazione della notizia , richiamata anche dall'art. 58
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del testo unico bancario (legge 385 del 1993, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ”) non sempre è univoco solo che si osservi come negli ultimi mesi ad una pronuncia che conferma l'orientamento sopra riportato (Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”) se ne è contrapposto uno parzialmente diverso (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Tuttavia, anche aderendo a questo secondo orientamento che, in motivazione, ha precisato come
“laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” deve ritenersi infondata l'opposizione.
Infatti, nel caso in esame, va osservato che la ha acquistato dalla Controparte_1 [...] il credito azionato nell'ambito dell'operazione di cessione di Controparte_5 crediti pecuniari conclusa in data 20/12/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e art. 58 D.Lgs. 385/1993 (“T.U.B.”) e che di tale operazione è stata data notizia con avviso di cessione pubblicato in G.U. del 23/12/2017, Parte Seconda n. 151 (All.
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La difesa della convenuta creditrice fin dall'atto di costituzione in giudizio ha dato prova della sua successione del credito. Con la allegazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha provato l'avvenuta operazione di cessione dei crediti in blocco. Inoltre, la Controparte_1 ha depositato:
- l'estratto sito web indicato nell'avviso in Gazzetta Ufficiale
(https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html), dalla quale si evince che la posizione di cui al menzionato contratto (FG 003305626) è stata oggetto di cessione in favore di
[...]
(allegato 7 alla comparsa di risposta); CP_1
Nel caso in esame, la convenuta creditrice ha dimostrato non solo la Controparte_1 avvenuta cessione in blocco ma la inclusione in tale cessione del rapporto creditizio vantato nei confronti dell'esecutato.
Pertanto, la prova della cessione richiesta anche dall'orientamento più rigoroso adottato dalla giurisprudenza di legittimità è stata fornita.
10. Spese
Le spese seguono la soccombenza sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M.
n.147/2022 con applicazione dei parametri medi per lo scaglione corrispondente al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 3303 del 2023 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede: rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna e in solido, al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_2 giudizio sostenute da che si liquidano in euro 14.103,00 oltre rimborso Controparte_1 spese generali, IVA, CPA.
Civitavecchia 10 marzo 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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