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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 28.11.2025
pagina 1 di 10 N. R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19/2025 promossa da:
, c.f. e p.i. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. GIUSEPPE BARRECA;
APPELLANTE
contro
c.f. , e P.IVA CP_1 C.F._1 Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SALVATORE LA FATA;
P.IVA_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “NEL ME
- Voglia l'lll.mo Tribunale adito voler, contrariis reiectis, annullare la sentenza di primo grado n. 494/2020, emessa dal Giudice di Pace di Mantova ai sensi degli artt. 22 della legge n. 689/81 nonché 6 e 7 del D.Lgs 150/2011, nel procedimento rubricato al n. 1230/2019 di R.G., mai notificata e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi di gravame, sia in rito che nel merito, confermare i verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, elevati dalla Polizia Locale nn. nr. 03-2019/0000022, 03- 2019/0000023 (confermandosi che con riguardo a tale verbale le spese di procedimento e notifica sono pari a € 15,00), 03 - 2019/0000024 (cfr. docc. 3, 4 e 5), con ogni consequenziale statuizione in merito al primo e secondo grado di giudizio.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di causa in favore dell'Ente appellante.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Giudice Contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Mantova, n. 494/2020, resa nel procedimento R.G. 1230/2019;
- In subordine, qualora sia emessa la sentenza suppletiva di quella appellata,
- Annullare i verbali della Polizia Locale di OV (MN) del 12/03/2019, n. 03- 2019/0000022, n. 03-2019/0000023, n. 03-2019/0000024: o per difetto di prova, stante la contumacia nel giudizio di primo grado e per il divieto di deposito in appello;
o per insussistenza degli illeciti;
o per violazione del diritto di difesa, per inesistenza di validi motivi per la contestazione differita;
o per i verbali n.03-2019/0000022, n. 03- 2019/0000023, per estensione del periodo di controllo oltre quello consentito dalla norma;
o per il verbale n. 03-2019/0000023, per errato collegamento del giorno della violazione con il dato tachigrafico riguardante altro giorno;
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di causa per ambedue i gradi di giudizio, precisate nella nota spese allegata divisa in due fogli: la prima, per ricorso al GdP € 43,00, C.U., € 317,20, fatt. consulenza;
la seconda, per appello € 662,00, Per_1 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA. La somma delle due spese di causa è pari ad € 1.411,40, IVA compresa.”
pagina 3 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 494/2020, depositata Parte_1 il 10.06.2024 dal Giudice di Pace di Mantova, con cui furono annullati i verbali di accertamento nn. 03-2019/0000022, 03-2019/0000023, 03-2019/0000024, datati 12/03/2019, redatti dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di OV (MN), con i quali è stato accertato che conducente alla guida dell'autocarro modello CP_1
Mercedes targa CR140 DC, aveva violato in data 4.01.2019, 5.02.2019 e 15.01.2019 l'art. 174/8 C.d.S., con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 164,00 oltre a € 15,00 per spese di procedimento e notifica e decurtazione di due punti dalla patente di guida.
2. In particolare, parte appellante ha eccepito preliminarmente la nullità della sentenza sotto un triplice profilo.
In primo luogo, per non aver rispettato il Giudice di pace l'art. 429 c. 1 capoverso 1 c.p.c., posto che, esaurita la discussione orale, ha dato lettura del dispositivo ma non della motivazione, senza aver dichiarato di volersi avvalere della facoltà di cui al capoverso 2 della norma citata.
In secondo luogo, per assenza di motivazione ovvero motivazione meramente apparente, non avendo il Giudice di pace evidenziato il fondamento della sua decisione, né l'iter logico-giuridico che avrebbe seguito per giungervi, precisando che alla materia non sarebbe applicabile in ogni caso applicabile la decisione secondo equità.
In terzo luogo, per violazione dell'art. 7 cc. 8 e 9 d.lgs. 150/2011, poiché parte ricorrente nella prima udienza del giudizio di prime cure non comparve, né personalmente, né tramite il proprio legale rappresentante, delegando per la comparizione soggetto non legittimato, senza addurre alcun giustificato motivo.
3. Nel merito, il appellante ha invece puntualmente contestato le ragioni poste Pt_1 dalle controparti a fondamento dell'impugnazione dei verbali sopra indicati, allegando:
- come non sia stato dimostrato alcun vizio nella notificazione dei verbali, che hanno legittimamente contestato in via differita la violazione;
- come fosse legittima la richiesta di rimborso delle spese di procedimento e notifica;
- come fossero infondate le contestazioni sui rilievi effettuati dalla Polizia Locale di OV.
Da ultimo, parte appellante, stante la nullità della sentenza, ha sollecitato la scrivente a rideterminare la sanzione portandola al doppio del minimo per ognuno dei tre verbali ingiustamente opposti.
4. Si sono costituite le parti appellate, che, in merito alla pretesa nullità della sentenza di pagina 4 di 10 primo grado:
- si sono rimesse a giustizia sulla eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo unitamente alle motivazioni, in assenza della dichiarazione di rinvio del deposito della sentenza;
- hanno contestato l'infondatezza del motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, ritenendo che la sentenza riportasse le informazioni essenziali necessarie;
- hanno eccepito che, essendo rimasta l'odierna appellante contumace nel giudizio di prime cure, la stessa non ha soddisfatto l'onere previsto dall'art. 7 c. 7 d.lgs n. 150/2011, con conseguente non applicabilità degli invocati cc. 8 e 9 della predetta norma.
Nel merito, parte appellata ha genericamente richiamato le difese contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare riproponendo l'eccezione relativa al difetto di contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 200 C.d.s.
5. La causa è stata rimessa in decisione a seguito di discussione, con sostituzione dell'udienza di discussione orale con il deposito di note scritte e concessione di ulteriore termine, antecedente alla predetta udienza, per il deposito di brevi memorie conclusionali.
***
6. Sulla nullità della sentenza di primo grado
7. Quanto ai molteplici motivi di appello relativi alla nullità della sentenza di primo grado, ritiene la scrivente di decidere sulla base del principio della ragione più liquida.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cacc. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di rito e di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
8. Ciò premesso, appare fondato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione della sentenza impugnata.
9. La motivazione del giudice di pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Il Giudice di prime cure non ha, infatti, né in fatto, né in diritto, esposto le ragioni del proprio convincimento e le ragioni quindi dell'eventuale accoglimento o rigetto delle pagina 5 di 10 molteplici ragioni di impugnazione dei verbali formulate, in primo grado, dagli odierni appellati, sulle quali il Giudice di Pace non si è di fatto, in alcun modo, pronunciato.
10. Ciò posto, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass. 22928/2014).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass. 9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
11.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, o comunque motivazione solo apparente, dovendosi ritenere assorbite le questioni relative agli ulteriori profili di nullità della sentenza evocati da parte appellante.
12. Da ultimo, va osservato come la pronuncia della nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione non comporti comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito in primo grado, limitatamente a quelle in questa sede riproposte.
13. Sulla rinuncia implicita delle eccezioni e delle domande non espressamente reiterate in appello da e CP_1 CP_2
14. Venendo così al merito della controversia, deve prendersi atto di come parte appellata non abbia reiterato le molteplici eccezioni proposte in primo grado, se non tramite un richiamo del tutto generico al ricorso introduttivo, salvo che per l'eccezione relativa alla pretesa illegittimità della contestazione differita della violazione.
15. Appare, infatti, condivisibile l'orientamento per cui le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste pagina 6 di 10 assorbite o anche solo non esaminate dal Giudice di pace, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. SU 7940/2019 con orientamento successivamente confermato;
Cass. 15529/2023 e Cass. 32650/2021).
A tal proposito, appare necessario aggiungere che, secondo la giurisprudenza di legittimità la riproposizione deve avvenire in modo espresso, chiaro e specifico, non essendo pertanto sufficiente un richiamo generico alle deduzioni e conclusioni di primo grado, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. 28802/2024, Cass. 33649/2023 e Cass. 16360/2004).
16. Nel caso di specie, stante il tenore della motivazione della sentenza di primo grado – che testualmente recita nella sua interezza: “Preliminarmente svolto integrale richiamo alle evenienze, deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del presente giudizio, va osservato come nella fattispecie, in esito all'istruttoria, delle dirimenti circostanze – in fatto ed in diritto – esposte da parte attrice – conv. cont. – abbia a ritenersi l'acquisizione della prova alla verità processuale. Sicché l'opposizione – per tali motivi, da valutarsi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore – è meritevole di accoglimento” – può certo dirsi che nessuna delle eccezioni e difese dei ricorrenti sia stata concretamente ed esaustivamente esaminata nel giudizio di prime cure, con la conseguenza che i medesimi ricorrenti, odierni appellati, a fronte dell'evidente nullità della sentenza di primo grado, sarebbero stati onerati ai sensi dell'art. 346 c.p.c. di riproporre puntualmente le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di prime cure, col primo atto difensivo in appello e comunque non oltre la prima udienza di comparizione (in termini Cass. S.U., 7940/2019 cit.)
Ciò posto, il generico richiamo degli appellati alla “memoria difensiva dei ricorrenti […] costituita da 17 pagine e dall'allegazione di 12 documenti, […] valida sotto l'aspetto tecnico e normativo nazionale e comunitario, per confermare l'illegittimità formale e sostanziale dei verbali opposti”, con richiamo meramente formale e del tutto superficiale delle ragioni di impugnazione dei verbali ivi indicate, senza alcuna chiara e specifica riproposizione delle difese ivi svolte, implica una rinuncia tacita alle predette eccezioni.
17. Ciò, come anticipato, fatto salvo l'unico asserito profilo di illegittimità dei verbali impugnati espressamente ribadito in appello, relativo al preteso difetto di carenza di contestazione immediata della violazione.
18. Sull'infondatezza dell'eccezione relativa difetto di legittimità della contestazione differita della violazione
19. In particolare, parte appellante, ha reiterato in appello la predetta eccezione nei termini che seguono: “Nel verbale del 08/02/2019 (doc. 4, all. al ricorso), è annotato che “il conducente rinuncia alla contestazione immediata accettando la contestazione differita per i motivi sopra indicati L'art. 200 Cds sancisce che “dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite”. La contestazione immediata rappresenta un momento essenziale atto a consentire l'immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che ha diritto a contestare subito le violazioni. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato al quale la pagina 7 di 10 contestazione medesima è preordinata. Ne consegue che il verbale che presenta vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato tramite ricorso proposto nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 203 e 204 bis del codice. Il suo annullamento ha efficacia retroattiva nel senso che, in tale ipotesi, il verbale viene ritenuto come mai emanato (Cass. Civ., sent. n. 3536/2006)”. (cfr. pag. 4 memoria di costituzione in appello).
20. Tale eccezione, come formulata in appello, appare, tuttavia, infondata.
21. Deve infatti ritenersi condivisibile l'orientamento, assunto proprio in caso analogo in quello di cui è causa, in cui si è reso necessario l'esame differito dei dati del cronotachigrafo, per cui “In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.” (Cass. 2202/2025).
La ragione della mancata contestazione immediata della violazione, peraltro, è da ritenersi implicita nelle modalità di accertamento dell'illecito, che richiede l'estrazione e l'esame dei dati registrati nel cronotachigrafo, attività ritenuta incompatibile con la contestazione immediata (Cass. 2202/2025 cit.).
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, d'altronde, la Corte di Cassazione ha già ampiamente avuto modo di affermare che l'art. 174 C.d.S. opera un rinvio formale alle fonti comunitarie sicché le violazioni del regolamento CE n. 561/2006, sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del codice della strada, con la conseguente applicabilità del termine di contestazione differita mediante notifica ai sensi dell' art. 201 c. 1 C.d.S. (in termini Cass. 36492/2021, che richiama Cass. 21062/2014; Cass. 20594/ 2016; Cass. n. 22896/2018).
22. Nel caso di specie, oltre a essere dunque evidenti e giustificabili le ragioni tecniche che hanno reso necessaria la contestazione differita della violazione, va osservato come già il verbale redatto in data 8.02.2019, alle ore 10.40, dalla Polizia Locale nel territorio di OV (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado), sottoscritto dal conducente CP_1 desse atto di come egli fosse stato informato che “l'accertamento sullo strumento cronotachigrafo digitale per verificare la regolarità dei tempi di guida e relativi tempi di riposo […] richiede un tempo non quantificabile variabile rispetto al numero delle eventuali violazioni” sicché “l'analisi dei dati […] verrà effettuata successivamente presso gli uffici del Comando in intestazione e riguarderà la giornata in corso ed i 28 giorni precedenti. Nel caso emergessero eventuali infrazioni, le stesse verranno notificate al trasgressore e all'obbligato in solido nei modi e nei tempi di legge, come disposto dall'art. 201 CDS c. 1 ter”, senza alcun rilievo in merito del conducente, che non si è opposto alla contestazione differita.
23. A ciò si aggiunga che non sono state indicate, né tantomeno provate, le ragioni per le quali tale modalità di contestazione differita, nel caso di specie, possa aver leso il diritto di difesa degli odierni appellanti.
24. Per tutte queste ragioni, l'eccezione deve ritenersi infondata e va respinta. pagina 8 di 10 25. Considerato che le ulteriori difese ed eccezioni svolte dagli odierni appellanti devono intendersi implicitamente rinunciate, per tutte le ragioni sopra esposte, stante il rigetto dell'unico profilo di asserita illegittimità dei verbali impugnati reiterato in appello, i verbali della Polizia Locale di OV (MN) del 12/03/2019, n. 03-2019/0000022, n. 03- 2019/0000023, n. 03-2019/0000024 devono essere considerati validi e legittimi e devono dunque essere integralmente confermati.
26. Sulla rideterminazione dell'importo della sanzione
27. Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per provvedere, anche d'ufficio, alla rideterminazione della sanzione di cui ai verbali impugnati, ritenendosi la sanzione comminata equa e proporzionata alle circostanze del caso concreto.
28. Sulle spese
29. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
30. Ciò posto, considerata la contumacia del nel corso del giudizio Parte_1 di prime cure, nulla deve provvedersi in merito.
31. Quanto alle spese del giudizio di appello, stante l'integrale soccombenza di CP_1
e nei confronti del Comune di OV, parte appellata deve essere Controparte_2 condannata alla loro integrale rifusione nei confronti dell'appellante.
32. Le spese del giudizio di appello sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendosi esaurita la trattazione nella partecipazione a una sola udienza) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione, col solo deposito di brevi note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 494/2020, pubblicata dal Giudice di Pace di Mantova il 10.06.2024, nel procedimento rubricato al n. 1230/2019 di R.G.;
2) conferma i verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, elevati dalla Polizia Locale – Corpo Intercomunale di Polizia locale Gioito – Volta Mantovana – OV -Marmirolo nn. 03-2019/0000022, 03-2019/0000023, 03- 2019/0000024;
3) nulla sulle spese relative al giudizio di primo grado;
pagina 9 di 10 4) condanna gli appellati e in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2 all'appellante delle spese relative al presente giudizio di appello, Parte_1 liquidate in Euro 92,40 per spese ed Euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 28 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
La Giudice, dott.ssa Elisabetta Pagliarini,
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti;
P.Q.M.
pronuncia la sentenza riportata in calce.
Si comunichi.
Mantova, 28.11.2025
pagina 1 di 10 N. R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19/2025 promossa da:
, c.f. e p.i. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. GIUSEPPE BARRECA;
APPELLANTE
contro
c.f. , e P.IVA CP_1 C.F._1 Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. SALVATORE LA FATA;
P.IVA_3
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “NEL ME
- Voglia l'lll.mo Tribunale adito voler, contrariis reiectis, annullare la sentenza di primo grado n. 494/2020, emessa dal Giudice di Pace di Mantova ai sensi degli artt. 22 della legge n. 689/81 nonché 6 e 7 del D.Lgs 150/2011, nel procedimento rubricato al n. 1230/2019 di R.G., mai notificata e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi di gravame, sia in rito che nel merito, confermare i verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, elevati dalla Polizia Locale nn. nr. 03-2019/0000022, 03- 2019/0000023 (confermandosi che con riguardo a tale verbale le spese di procedimento e notifica sono pari a € 15,00), 03 - 2019/0000024 (cfr. docc. 3, 4 e 5), con ogni consequenziale statuizione in merito al primo e secondo grado di giudizio.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di causa in favore dell'Ente appellante.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Giudice Contrariis reiectis:
- Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Mantova, n. 494/2020, resa nel procedimento R.G. 1230/2019;
- In subordine, qualora sia emessa la sentenza suppletiva di quella appellata,
- Annullare i verbali della Polizia Locale di OV (MN) del 12/03/2019, n. 03- 2019/0000022, n. 03-2019/0000023, n. 03-2019/0000024: o per difetto di prova, stante la contumacia nel giudizio di primo grado e per il divieto di deposito in appello;
o per insussistenza degli illeciti;
o per violazione del diritto di difesa, per inesistenza di validi motivi per la contestazione differita;
o per i verbali n.03-2019/0000022, n. 03- 2019/0000023, per estensione del periodo di controllo oltre quello consentito dalla norma;
o per il verbale n. 03-2019/0000023, per errato collegamento del giorno della violazione con il dato tachigrafico riguardante altro giorno;
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di causa per ambedue i gradi di giudizio, precisate nella nota spese allegata divisa in due fogli: la prima, per ricorso al GdP € 43,00, C.U., € 317,20, fatt. consulenza;
la seconda, per appello € 662,00, Per_1 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA. La somma delle due spese di causa è pari ad € 1.411,40, IVA compresa.”
pagina 3 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 494/2020, depositata Parte_1 il 10.06.2024 dal Giudice di Pace di Mantova, con cui furono annullati i verbali di accertamento nn. 03-2019/0000022, 03-2019/0000023, 03-2019/0000024, datati 12/03/2019, redatti dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di OV (MN), con i quali è stato accertato che conducente alla guida dell'autocarro modello CP_1
Mercedes targa CR140 DC, aveva violato in data 4.01.2019, 5.02.2019 e 15.01.2019 l'art. 174/8 C.d.S., con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 164,00 oltre a € 15,00 per spese di procedimento e notifica e decurtazione di due punti dalla patente di guida.
2. In particolare, parte appellante ha eccepito preliminarmente la nullità della sentenza sotto un triplice profilo.
In primo luogo, per non aver rispettato il Giudice di pace l'art. 429 c. 1 capoverso 1 c.p.c., posto che, esaurita la discussione orale, ha dato lettura del dispositivo ma non della motivazione, senza aver dichiarato di volersi avvalere della facoltà di cui al capoverso 2 della norma citata.
In secondo luogo, per assenza di motivazione ovvero motivazione meramente apparente, non avendo il Giudice di pace evidenziato il fondamento della sua decisione, né l'iter logico-giuridico che avrebbe seguito per giungervi, precisando che alla materia non sarebbe applicabile in ogni caso applicabile la decisione secondo equità.
In terzo luogo, per violazione dell'art. 7 cc. 8 e 9 d.lgs. 150/2011, poiché parte ricorrente nella prima udienza del giudizio di prime cure non comparve, né personalmente, né tramite il proprio legale rappresentante, delegando per la comparizione soggetto non legittimato, senza addurre alcun giustificato motivo.
3. Nel merito, il appellante ha invece puntualmente contestato le ragioni poste Pt_1 dalle controparti a fondamento dell'impugnazione dei verbali sopra indicati, allegando:
- come non sia stato dimostrato alcun vizio nella notificazione dei verbali, che hanno legittimamente contestato in via differita la violazione;
- come fosse legittima la richiesta di rimborso delle spese di procedimento e notifica;
- come fossero infondate le contestazioni sui rilievi effettuati dalla Polizia Locale di OV.
Da ultimo, parte appellante, stante la nullità della sentenza, ha sollecitato la scrivente a rideterminare la sanzione portandola al doppio del minimo per ognuno dei tre verbali ingiustamente opposti.
4. Si sono costituite le parti appellate, che, in merito alla pretesa nullità della sentenza di pagina 4 di 10 primo grado:
- si sono rimesse a giustizia sulla eccezione di nullità della sentenza impugnata per omessa lettura del dispositivo unitamente alle motivazioni, in assenza della dichiarazione di rinvio del deposito della sentenza;
- hanno contestato l'infondatezza del motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per carenza di motivazione, ritenendo che la sentenza riportasse le informazioni essenziali necessarie;
- hanno eccepito che, essendo rimasta l'odierna appellante contumace nel giudizio di prime cure, la stessa non ha soddisfatto l'onere previsto dall'art. 7 c. 7 d.lgs n. 150/2011, con conseguente non applicabilità degli invocati cc. 8 e 9 della predetta norma.
Nel merito, parte appellata ha genericamente richiamato le difese contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in particolare riproponendo l'eccezione relativa al difetto di contestazione immediata della violazione, ai sensi dell'art. 200 C.d.s.
5. La causa è stata rimessa in decisione a seguito di discussione, con sostituzione dell'udienza di discussione orale con il deposito di note scritte e concessione di ulteriore termine, antecedente alla predetta udienza, per il deposito di brevi memorie conclusionali.
***
6. Sulla nullità della sentenza di primo grado
7. Quanto ai molteplici motivi di appello relativi alla nullità della sentenza di primo grado, ritiene la scrivente di decidere sulla base del principio della ragione più liquida.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. da ultimo Cacc. 693/2024), è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di rito e di merito, quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
8. Ciò premesso, appare fondato il motivo di appello relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione della sentenza impugnata.
9. La motivazione del giudice di pace, infatti, è estremamente sintetica e costituita da una sequenza di semplici affermazioni che non rende possibile né comprendere l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione, né comprendere se e in che termini il giudice di prime cure abbia preso posizione in merito alle domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Il Giudice di prime cure non ha, infatti, né in fatto, né in diritto, esposto le ragioni del proprio convincimento e le ragioni quindi dell'eventuale accoglimento o rigetto delle pagina 5 di 10 molteplici ragioni di impugnazione dei verbali formulate, in primo grado, dagli odierni appellati, sulle quali il Giudice di Pace non si è di fatto, in alcun modo, pronunciato.
10. Ciò posto, appare condivisibile l'orientamento per cui vi è omissione di pronuncia ove la sentenza sia corredata da una motivazione solo apparente, “ossia caratterizzata da motivazioni del tutto apodittiche e disancorate dalla fattispecie concreta e sprovviste di riferimenti specifici e puntuali al rapporto in contestazione, assolutamente inidonee a rivelare la ratio decidendi nonché ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano possibile il controllo di legittimità” (Cass. 22928/2014).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come “nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza. E' evidente, infatti, che motivazioni di tal fatta svuoterebbero di contenuto la funzione dell'appello che, quale revisio prioris istantiae, è finalizzato ad esaminare, in modo specifico e adeguato alla sua funzione, le censure proposte dalle parti alla sentenza di primo grado, così da consentire - ai fini del giudizio di legittimità - un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento adottato” (così Cass. 9257/2019, ma anche ex multis Cass. n. 9745/2017; Cass. n. 15884/2017; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 24452/2018, che richiamano tutte i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., SS.UU. n. 8053/14 e n. 22232/16).
11.
Per questi motivi
, deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, o comunque motivazione solo apparente, dovendosi ritenere assorbite le questioni relative agli ulteriori profili di nullità della sentenza evocati da parte appellante.
12. Da ultimo, va osservato come la pronuncia della nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione non comporti comunque - in applicazione dell'effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione - la rimessione della causa in primo grado, dovendo invece la causa essere decisa nel merito dal Giudice di appello.
Deve perciò procedersi all'esame delle domande ed eccezioni rispettivamente formulate nel merito in primo grado, limitatamente a quelle in questa sede riproposte.
13. Sulla rinuncia implicita delle eccezioni e delle domande non espressamente reiterate in appello da e CP_1 CP_2
14. Venendo così al merito della controversia, deve prendersi atto di come parte appellata non abbia reiterato le molteplici eccezioni proposte in primo grado, se non tramite un richiamo del tutto generico al ricorso introduttivo, salvo che per l'eccezione relativa alla pretesa illegittimità della contestazione differita della violazione.
15. Appare, infatti, condivisibile l'orientamento per cui le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste pagina 6 di 10 assorbite o anche solo non esaminate dal Giudice di pace, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass. SU 7940/2019 con orientamento successivamente confermato;
Cass. 15529/2023 e Cass. 32650/2021).
A tal proposito, appare necessario aggiungere che, secondo la giurisprudenza di legittimità la riproposizione deve avvenire in modo espresso, chiaro e specifico, non essendo pertanto sufficiente un richiamo generico alle deduzioni e conclusioni di primo grado, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. 28802/2024, Cass. 33649/2023 e Cass. 16360/2004).
16. Nel caso di specie, stante il tenore della motivazione della sentenza di primo grado – che testualmente recita nella sua interezza: “Preliminarmente svolto integrale richiamo alle evenienze, deduzioni ed eccezioni tutte di cui agli atti del presente giudizio, va osservato come nella fattispecie, in esito all'istruttoria, delle dirimenti circostanze – in fatto ed in diritto – esposte da parte attrice – conv. cont. – abbia a ritenersi l'acquisizione della prova alla verità processuale. Sicché l'opposizione – per tali motivi, da valutarsi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore – è meritevole di accoglimento” – può certo dirsi che nessuna delle eccezioni e difese dei ricorrenti sia stata concretamente ed esaustivamente esaminata nel giudizio di prime cure, con la conseguenza che i medesimi ricorrenti, odierni appellati, a fronte dell'evidente nullità della sentenza di primo grado, sarebbero stati onerati ai sensi dell'art. 346 c.p.c. di riproporre puntualmente le domande ed eccezioni già formulate nel giudizio di prime cure, col primo atto difensivo in appello e comunque non oltre la prima udienza di comparizione (in termini Cass. S.U., 7940/2019 cit.)
Ciò posto, il generico richiamo degli appellati alla “memoria difensiva dei ricorrenti […] costituita da 17 pagine e dall'allegazione di 12 documenti, […] valida sotto l'aspetto tecnico e normativo nazionale e comunitario, per confermare l'illegittimità formale e sostanziale dei verbali opposti”, con richiamo meramente formale e del tutto superficiale delle ragioni di impugnazione dei verbali ivi indicate, senza alcuna chiara e specifica riproposizione delle difese ivi svolte, implica una rinuncia tacita alle predette eccezioni.
17. Ciò, come anticipato, fatto salvo l'unico asserito profilo di illegittimità dei verbali impugnati espressamente ribadito in appello, relativo al preteso difetto di carenza di contestazione immediata della violazione.
18. Sull'infondatezza dell'eccezione relativa difetto di legittimità della contestazione differita della violazione
19. In particolare, parte appellante, ha reiterato in appello la predetta eccezione nei termini che seguono: “Nel verbale del 08/02/2019 (doc. 4, all. al ricorso), è annotato che “il conducente rinuncia alla contestazione immediata accettando la contestazione differita per i motivi sopra indicati L'art. 200 Cds sancisce che “dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite”. La contestazione immediata rappresenta un momento essenziale atto a consentire l'immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che ha diritto a contestare subito le violazioni. A tale riguardo la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la validità della contestazione della violazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato al quale la pagina 7 di 10 contestazione medesima è preordinata. Ne consegue che il verbale che presenta vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato tramite ricorso proposto nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 203 e 204 bis del codice. Il suo annullamento ha efficacia retroattiva nel senso che, in tale ipotesi, il verbale viene ritenuto come mai emanato (Cass. Civ., sent. n. 3536/2006)”. (cfr. pag. 4 memoria di costituzione in appello).
20. Tale eccezione, come formulata in appello, appare, tuttavia, infondata.
21. Deve infatti ritenersi condivisibile l'orientamento, assunto proprio in caso analogo in quello di cui è causa, in cui si è reso necessario l'esame differito dei dati del cronotachigrafo, per cui “In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.” (Cass. 2202/2025).
La ragione della mancata contestazione immediata della violazione, peraltro, è da ritenersi implicita nelle modalità di accertamento dell'illecito, che richiede l'estrazione e l'esame dei dati registrati nel cronotachigrafo, attività ritenuta incompatibile con la contestazione immediata (Cass. 2202/2025 cit.).
In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, d'altronde, la Corte di Cassazione ha già ampiamente avuto modo di affermare che l'art. 174 C.d.S. opera un rinvio formale alle fonti comunitarie sicché le violazioni del regolamento CE n. 561/2006, sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del codice della strada, con la conseguente applicabilità del termine di contestazione differita mediante notifica ai sensi dell' art. 201 c. 1 C.d.S. (in termini Cass. 36492/2021, che richiama Cass. 21062/2014; Cass. 20594/ 2016; Cass. n. 22896/2018).
22. Nel caso di specie, oltre a essere dunque evidenti e giustificabili le ragioni tecniche che hanno reso necessaria la contestazione differita della violazione, va osservato come già il verbale redatto in data 8.02.2019, alle ore 10.40, dalla Polizia Locale nel territorio di OV (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado), sottoscritto dal conducente CP_1 desse atto di come egli fosse stato informato che “l'accertamento sullo strumento cronotachigrafo digitale per verificare la regolarità dei tempi di guida e relativi tempi di riposo […] richiede un tempo non quantificabile variabile rispetto al numero delle eventuali violazioni” sicché “l'analisi dei dati […] verrà effettuata successivamente presso gli uffici del Comando in intestazione e riguarderà la giornata in corso ed i 28 giorni precedenti. Nel caso emergessero eventuali infrazioni, le stesse verranno notificate al trasgressore e all'obbligato in solido nei modi e nei tempi di legge, come disposto dall'art. 201 CDS c. 1 ter”, senza alcun rilievo in merito del conducente, che non si è opposto alla contestazione differita.
23. A ciò si aggiunga che non sono state indicate, né tantomeno provate, le ragioni per le quali tale modalità di contestazione differita, nel caso di specie, possa aver leso il diritto di difesa degli odierni appellanti.
24. Per tutte queste ragioni, l'eccezione deve ritenersi infondata e va respinta. pagina 8 di 10 25. Considerato che le ulteriori difese ed eccezioni svolte dagli odierni appellanti devono intendersi implicitamente rinunciate, per tutte le ragioni sopra esposte, stante il rigetto dell'unico profilo di asserita illegittimità dei verbali impugnati reiterato in appello, i verbali della Polizia Locale di OV (MN) del 12/03/2019, n. 03-2019/0000022, n. 03- 2019/0000023, n. 03-2019/0000024 devono essere considerati validi e legittimi e devono dunque essere integralmente confermati.
26. Sulla rideterminazione dell'importo della sanzione
27. Infine, non si ritengono sussistenti i presupposti per provvedere, anche d'ufficio, alla rideterminazione della sanzione di cui ai verbali impugnati, ritenendosi la sanzione comminata equa e proporzionata alle circostanze del caso concreto.
28. Sulle spese
29. Considerata la pronuncia di merito adottata a seguito della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, si impone un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 11423/2016).
30. Ciò posto, considerata la contumacia del nel corso del giudizio Parte_1 di prime cure, nulla deve provvedersi in merito.
31. Quanto alle spese del giudizio di appello, stante l'integrale soccombenza di CP_1
e nei confronti del Comune di OV, parte appellata deve essere Controparte_2 condannata alla loro integrale rifusione nei confronti dell'appellante.
32. Le spese del giudizio di appello sono dunque liquidate come in dispositivo, in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato D.M. 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria (non essendo stata svolta attività istruttoria ed essendosi esaurita la trattazione nella partecipazione a una sola udienza) e decisionale (essendo stata la causa rimessa in decisione a seguito di discussione, col solo deposito di brevi note conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 494/2020, pubblicata dal Giudice di Pace di Mantova il 10.06.2024, nel procedimento rubricato al n. 1230/2019 di R.G.;
2) conferma i verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada, elevati dalla Polizia Locale – Corpo Intercomunale di Polizia locale Gioito – Volta Mantovana – OV -Marmirolo nn. 03-2019/0000022, 03-2019/0000023, 03- 2019/0000024;
3) nulla sulle spese relative al giudizio di primo grado;
pagina 9 di 10 4) condanna gli appellati e in solido tra loro, alla rifusione CP_1 Controparte_2 all'appellante delle spese relative al presente giudizio di appello, Parte_1 liquidate in Euro 92,40 per spese ed Euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 28 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Elisabetta Pagliarini
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