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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 25 marzo 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7609 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
elettivamente domiciliata in alla Piazza della Repubblica n. 2, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Guido Del Vecchio, da cui è rappresentato e difeso, come da atti. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale Pt_1 sede di con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta Pt_1 procura generale alle liti RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Gentile, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9010972175/000, notificata in data 26.2.2024, da parte dell'
[...]
, per procedere in via esecutiva al recupero di diverse cartelle Controparte_2 esattoriali, tra cui la cartella di pagamento n. 07120080244071826 avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi previdenziali ex ede compartimentale di CP_3 Pt_1
- relative all'anno 2006 - 2007, per un importo di € 48.528,70. Deduce che la predetta cartella di pagamento è illegittima in quanto il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1383/2017, pubblicata in data 12.04.2017 - non impugnata - ha annullato il predetto carico esattoriale, con conseguente venir meno del titolo esecutivo della impugnata intimazione di pagamento.
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria e annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. - LA DIFESA DEI CONVENUTI CP_ L' si è costituito resistendo al ricorso ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ogni effetto di giudicato per le cartelle esattoriali prescritte per mancanza di notifica e/o per mancanza di atti interruttivi deve essere gestito dall' Controparte_4
, a cui il credito è stato affidato per il recupero. Conclude quindi per la
[...] declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva.
L' si è costituita, eccependo la tardività e inammissibilità Controparte_2 della domanda per mancato rispetto dei termini di decadenza per la proposizione della stessa. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Concessa inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia degli atti esecutivi impugnati, , costituito il contraddittorio tra le parti, si sono costituiti gli enti convenuti per come sopra.
All'udienza del 5 novembre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione. Parte istante fonda la propria opposizione sull'esistenza di un precedente giudicato tra le parti incidente sull'ammissibilità e fondatezza della pretesa di cui all'intimazione di pagamento e degli atti presupposti impugnati.
Così individuata la pretesa, appare priva di fondamento ogni eccezione svolta dalle convenute, in particolare dalla difesa dell' , circa la Controparte_2 tardività e conseguente inammissibilità della domanda. Nel caso di specie la pretesa non è invero assoggetta ai termini di decadenza per proporre le opposizioni ad atti esecutivi e all'esecuzione, ma unicamente al termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati, evidentemente non decorso. Nel merito va, inoltre, ritenuto che dall'esame della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, resa tra le stesse parti e versata in atti – n. 1383\2017 nel procedimento RG 27925\2015 – si evince l'integrale accoglimento della pretesa azionata dalla ricorrente, coincidente con la parte istante del presente procedimento, con declaratoria della intervenuta pretesa creditoria contributiva opposta e annullamento degli atti esecutivi. Dall'esame del ricorso introduttivo di quel giudizio si evince che tra gli atti impugnati e annullati per insussistenza della pretesa creditoria era compresa la cartella di pagamento n.
07120080244071826 avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi previdenziali ex sede compartimentale di - relative all'anno 2006 – 2007, indicata quale CP_3 Pt_1 atto presupposto nell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Deve pertanto ritenersi che la pretesa deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla precedente pronuncia – v. certificazione relativa nel fascicolo di parte ricorrente – con conseguente inammissibilità e infondatezza della stessa e conseguente annullamento degli atti conseguenti e fondati sulla cartella già annullata.
Va pertanto accolto il ricorso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inammissibile e infondata la pretesa contributiva di cui agli atti indicati in parte motiva, con conseguente annullamento degli stessi;
condanna le parti resistente, in solido, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 25 marzo 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7609 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024
TRA
Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
elettivamente domiciliata in alla Piazza della Repubblica n. 2, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Guido Del Vecchio, da cui è rappresentato e difeso, come da atti. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale Pt_1 sede di con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta Pt_1 procura generale alle liti RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolina Gentile, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9010972175/000, notificata in data 26.2.2024, da parte dell'
[...]
, per procedere in via esecutiva al recupero di diverse cartelle Controparte_2 esattoriali, tra cui la cartella di pagamento n. 07120080244071826 avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi previdenziali ex ede compartimentale di CP_3 Pt_1
- relative all'anno 2006 - 2007, per un importo di € 48.528,70. Deduce che la predetta cartella di pagamento è illegittima in quanto il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1383/2017, pubblicata in data 12.04.2017 - non impugnata - ha annullato il predetto carico esattoriale, con conseguente venir meno del titolo esecutivo della impugnata intimazione di pagamento.
Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria di insussistenza della pretesa creditoria e annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. - LA DIFESA DEI CONVENUTI CP_ L' si è costituito resistendo al ricorso ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto ogni effetto di giudicato per le cartelle esattoriali prescritte per mancanza di notifica e/o per mancanza di atti interruttivi deve essere gestito dall' Controparte_4
, a cui il credito è stato affidato per il recupero. Conclude quindi per la
[...] declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva.
L' si è costituita, eccependo la tardività e inammissibilità Controparte_2 della domanda per mancato rispetto dei termini di decadenza per la proposizione della stessa. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Concessa inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia degli atti esecutivi impugnati, , costituito il contraddittorio tra le parti, si sono costituiti gli enti convenuti per come sopra.
All'udienza del 5 novembre 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione. Parte istante fonda la propria opposizione sull'esistenza di un precedente giudicato tra le parti incidente sull'ammissibilità e fondatezza della pretesa di cui all'intimazione di pagamento e degli atti presupposti impugnati.
Così individuata la pretesa, appare priva di fondamento ogni eccezione svolta dalle convenute, in particolare dalla difesa dell' , circa la Controparte_2 tardività e conseguente inammissibilità della domanda. Nel caso di specie la pretesa non è invero assoggetta ai termini di decadenza per proporre le opposizioni ad atti esecutivi e all'esecuzione, ma unicamente al termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati, evidentemente non decorso. Nel merito va, inoltre, ritenuto che dall'esame della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, resa tra le stesse parti e versata in atti – n. 1383\2017 nel procedimento RG 27925\2015 – si evince l'integrale accoglimento della pretesa azionata dalla ricorrente, coincidente con la parte istante del presente procedimento, con declaratoria della intervenuta pretesa creditoria contributiva opposta e annullamento degli atti esecutivi. Dall'esame del ricorso introduttivo di quel giudizio si evince che tra gli atti impugnati e annullati per insussistenza della pretesa creditoria era compresa la cartella di pagamento n.
07120080244071826 avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi previdenziali ex sede compartimentale di - relative all'anno 2006 – 2007, indicata quale CP_3 Pt_1 atto presupposto nell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede. Deve pertanto ritenersi che la pretesa deve ritenersi coperta dal giudicato formatosi sulla precedente pronuncia – v. certificazione relativa nel fascicolo di parte ricorrente – con conseguente inammissibilità e infondatezza della stessa e conseguente annullamento degli atti conseguenti e fondati sulla cartella già annullata.
Va pertanto accolto il ricorso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inammissibile e infondata la pretesa contributiva di cui agli atti indicati in parte motiva, con conseguente annullamento degli stessi;
condanna le parti resistente, in solido, alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli, 25.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo