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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3841/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7347/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3841/2025, Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 4749/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti del Comune di San Prisco.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 311 del
13/12/2023, emesso dal Comune di San Prisco, notificato in data 26.02.24 a mezzo raccomandata, per l'importo di euro 2632,00.
Lamentava il contribuente il difetto di sottoscrizione dell'atto in quanto effettuata stampa e la prescrizione del credito.
Si era costituito il Comune sostenendo la tempestività e regolarità delle notifiche.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che fosse stata fornita la prova sulla notifica entro i termini quinquennali applicando il disposto di cui all'art. 67, comma 1, primo periodo, D. L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, e rilevando che l'atto era stato notificato il 26/02/2024 e, quindi, prima del 26/03/2024.
Con l'appello in esame il contribuente sostiene la non applicabilità all'annualità in esame del disposto del citato art. 67.
Si è costituita la controparte sostenendo la regolarità formale dell'atto e della sua sottoscrizione e ritenendo tempestiva la notifica stante la disciplina emergenziale Covid..
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione, sulla premessa che l'atto risulta regolarmente sottoscritto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica il 26 febbraio 2024, per cui la questione è incentrata sulla applicabilità o meno al caso de qua della sospensione ci cui al citato art. 67; ogni altra questione posta in primo grado e non riproposta in grado di appello deve ritenersi oggi definita.
E' noto che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avevano sottoposto alla S.C. la seguente questione, già oggetto di contrastanti decisioni di merito: «se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020». La Prima Presidente della Corte di Cassazione, con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, ha rilevato che « successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione», segnatamente con l'ordinanza della Sezione Prima civile n.
960 del 15 gennaio 2025, che «ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione».
In applicazione di tale principio l'appello è pertanto infondato,
Le spese e competenze del grado vanno compensate in ragione della soluzione della corte di legittimità a fronte di un contrasto interpretativo..
P.Q.M.
Respinge l'appello, e per l'effetto conferma il rigetto dell'originario ricorso. Compensa le spese competenze del grado.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3841/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Prisco
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4749/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7347/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3841/2025, Ricorrente_1 ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 4749/2024, con la quale è stato respinto il ricorso proposto nei confronti del Comune di San Prisco.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 311 del
13/12/2023, emesso dal Comune di San Prisco, notificato in data 26.02.24 a mezzo raccomandata, per l'importo di euro 2632,00.
Lamentava il contribuente il difetto di sottoscrizione dell'atto in quanto effettuata stampa e la prescrizione del credito.
Si era costituito il Comune sostenendo la tempestività e regolarità delle notifiche.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha respinto il ricorso ritenendo che fosse stata fornita la prova sulla notifica entro i termini quinquennali applicando il disposto di cui all'art. 67, comma 1, primo periodo, D. L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020, e rilevando che l'atto era stato notificato il 26/02/2024 e, quindi, prima del 26/03/2024.
Con l'appello in esame il contribuente sostiene la non applicabilità all'annualità in esame del disposto del citato art. 67.
Si è costituita la controparte sostenendo la regolarità formale dell'atto e della sua sottoscrizione e ritenendo tempestiva la notifica stante la disciplina emergenziale Covid..
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione, sulla premessa che l'atto risulta regolarmente sottoscritto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica il 26 febbraio 2024, per cui la questione è incentrata sulla applicabilità o meno al caso de qua della sospensione ci cui al citato art. 67; ogni altra questione posta in primo grado e non riproposta in grado di appello deve ritenersi oggi definita.
E' noto che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce avevano sottoposto alla S.C. la seguente questione, già oggetto di contrastanti decisioni di merito: «se la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall'8 marzo al 31 maggio 2020». La Prima Presidente della Corte di Cassazione, con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, ha rilevato che « successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione», segnatamente con l'ordinanza della Sezione Prima civile n.
960 del 15 gennaio 2025, che «ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione».
In applicazione di tale principio l'appello è pertanto infondato,
Le spese e competenze del grado vanno compensate in ragione della soluzione della corte di legittimità a fronte di un contrasto interpretativo..
P.Q.M.
Respinge l'appello, e per l'effetto conferma il rigetto dell'originario ricorso. Compensa le spese competenze del grado.