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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1653/2023 R.G. promossa da
in persona del Parte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RICORRENTE opponente-
contro
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Altomare Controparte_1
e Sergio Lucisano
-RESISTENTE opposto-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/11/2023, l' si oppone al decreto ingiuntivo n. Pt_1
57/2023, adottato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola in data 03/10/2023 e notificato in data 09/10/2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la complessiva somma di € 6.628,34 a titolo di assegno Controparte_1 mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971, oltre accessori e spese di giudizio.
1 In particolare, l' opponente deduce l'infondatezza della pretesa creditoria veicolata Pt_1 in sede monitoria dall'odierno opposto: a) per carenza del requisito reddituale;
b) per erronea indicazione della decorrenza indicata nelle conclusioni rassegnate (gennaio
2021), a fronte delle risultanze emergenti dal decreto di omologa ed a fronte, altresì, della domanda di ingiunzione fondata su quantificazione relativa ai ratei ritenuti dovuti per il
2022 e per il 2023; Chiede, pertanto, “[…] accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza del decreto ingiuntivo n. 57/2023 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il monitorio opposto, per le ragioni tutte esplicitate.”.
Si è costituito ritualmente , ribadendo la fondatezza Controparte_1 della propria pretesa e chiedendo, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Vinte le spese di lite, da distrarsi.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, 2 nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione; pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto (ex multis, cfr. Cass. n. 1741/2010).
2.2. Tanto premesso, l'eccezione di carenza del requisito reddituale avanzata dalla parte opponente è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Sul piano normativo, si ricorda che l'assegno mensile di assistenza, istituito dall'art. 13 l.
30 marzo 1971 n. 118, modificato dall'art. 1, co. 35, l. 24 dicembre 2007 n. 247, è concesso agli invalidi civili parziali, cioè coloro che hanno un'invalidità civile riconosciuta con percentuale dal 74 per cento fino al 99 per cento.
Sulla base del richiamo all'art. 12 l. 118/1971, in materia di pensione di inabilità, per il diritto alla prestazione assistenziale non deve essere superato un determinato limite di reddito, aggiornato su base annuale.
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
In definitiva, dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, ex art. 13 l.
118/1971, devono sussistere sia il requisito medico-legale che quello reddituale (oltre l'età anagrafica).
Tanto premesso, dal decreto di omologa del 22.01.2023 - PROC. N. 1295/2021 R.G. - risulta che parte opposta è invalida nella misura dell'80% a decorrere dall'8.3.2021 (cfr. all. 1 , “decreto di omologa”), ovvero dalla data di presentazione della domanda Pt_1 amministrativa (cfr. all. 8 memoria di costituzione, “relazione CTU”).
Evidentemente, allora, nel caso di specie, l'accertamento del requisito reddituale rilevante ai fini della concessione della prestazione dell'assegno di invalidità, ex art. 13 l. 118/1971, non può che concernere l'anno 2021, ovvero quello di presentazione della domanda amministrativa, nonché di accertamento della ricorrenza del requisito sanitario (invalido all'80% a decorrere dall'08.03.2021).
3 Orbene, dalla documentazione versata in atti dalla stessa parte opposta risulta che per l'anno 2021 “sono stati percepiti redditi imponibili per €. 5.024,76” (cfr. all. 3 memoria di costituzione “Certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate”). Per lo stesso anno il limite reddituale previsto per l'accesso al beneficio richiesto ammontava ad € 4.926,35.
Ne consegue la carenza del requisito reddituale, essendo del tutto irrilevante che lo stesso sia sorto negli anni successivi.
Si ricorda che in presenza dei requisiti legali innanzi richiamati (anagrafico-sanitario- reddituale) la prestazione è riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (cfr. art. 5 d.p.r. 698/1994). Né può concludersi nel senso che tali requisiti prescindono dalla presentazione di una determinata domanda amministrativa, sicché, allorquando gli stessi si siano tutti sostanzialmente integrati, l'interessato ha diritto a percepire da quel determinato momento la prestazione assistenziale richiesta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 57/2023 revocato.
3. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi nella memoria di costituzione dell'opposto la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
57/2023;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 20.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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