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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3097/2023
Tribunale di Mantova
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3097/2023 tra on il procuratore avv. MESSORA MARIA CHIARA Parte_1
ATTORE/I
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. ZIMBONE ANTONIO TONI
CONVENUTO/I
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SI AR
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_3 Controparte_4 dell'avv. MICELI MARIKA
TE HI
Oggi 14 ottobre 2025, dato atto che la presente udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata fissata mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il dictum di Cass., n. 37137/2022 e di Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025; verificato il deposito di note di trattazione scritta ad opera di tutte le parti;
pagina 1 di 16 osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta, ove detta udienza è stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c.; alle ore 9.00 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13.00 il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia e deposita sentenza ex art
281 sexies c.p.c.
Il giudice dott. Francesca Arrigoni
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3097/2023 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MESSORA MARIA CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZIMBONE ANTONIO TONI
CONVENUTO/I
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
SI AR
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. MICELI MARIKA
TE HI
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
pagina 3 di 16 Per Parte_1
Nel merito
Previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo a Parte_1 relativamente alle pretese creditorie di accogliersi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con CP_6 conseguente annullamento della cartella esattoriale n. 064 2023 00088262 01 001 notificata in data 28/11/2023.
Respingersi la domanda proposta da siccome infondata e destituita di Controparte_5 giuridico fondamento.
Disporsi che sia manlevata e tenuta indenne dal pagamento di eventuali spese Parte_1 legali.
Con la integrale rifusione delle spese e competenze di causa
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in accoglimento delle motivazioni di cui in premessa, così statuire:
NEL MERITO
Rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
NDre parte ricorrente alle spese processuali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In subordine con la compensazione delle stesse e di tenere indenne il concessionario dalle conseguenze del giudizio per i motivi sopra esposti tenuto conto della regolarità del suo operato”.
Per Controparte_2
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
pagina 4 di 16 autorizzare ex art. 269 c.p.c. il a Controparte_7 chiamare in causa la società in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Curtatone 3, Codice Fiscale e
Partita IVA , pec: affinché, nell'ipotesi in cui P.IVA_3 Email_1
l'opposizione dovesse essere accolta, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione della ricorrente di carenza di legittimazione passiva per intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria, la stessa in accoglimento della domanda Controparte_5 riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal venga condannata a
CP_8 rimborsare al la quota di credito che essa ha incassato dalla ricorrente,
CP_8 considerando anche la parte ricevuta dalla e che è Controparte_9 di spettanza dello stesso nella misura corrispondente proporzionalmente
CP_8 alla garanzia escussa e liquidata, nonché venga anche condannata a manlevare, tenere indenne e rimborsare il dall'eventuale condanna al pagamento delle spese
CP_8 processuali in favore della ricorrente, nonché sia pure condannata al pagamento delle spese di difesa giudiziale sostenute dallo stesso disponendo all'uopo, con
CP_8 decreto ex art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione ad altra data, allo scopo di consentire la citazione, nel rispetto dei termini processuali di cui all'art. 163 bis
c.p.c., della medesima società.
IN VIA PRELIMINARE:
sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella di pagamento, ci si rimette all'adito Tribunale.
NEL MERITO:
respingere i primi tre motivi di opposizione, perché infondati in fatto e diritto, e, nell'ipotesi in cui l'opposizione dovesse essere accolta, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione della ricorrente di carenza di legittimazione passiva per intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria, si chiede che la terza chiamata società in accoglimento Controparte_5 della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal venga CP_8 condannata a rimborsare al la quota di credito che essa ha incassato dalla CP_8
pagina 5 di 16 ricorrente, considerando anche la parte ricevuta dalla Controparte_9
e che è di spettanza dello stesso nella misura corrispondente
[...] CP_8 proporzionalmente alla garanzia escussa e liquidata, nonché venga anche condannata a manlevare, tenere indenne e rimborsare il dall'eventuale condanna al CP_8 pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nonché sia pure condannata al pagamento delle spese di difesa giudiziale sostenute dallo stesso qualora CP_8 non poste a carico della ricorrente.
Per Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:
1) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni formulate da
[...] nei confronti dell'odierna comparente, in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) rigettare, altresì, la richiesta di condanna in manleva e al rimborso delle spese di lite in caso di condanna, formulata da nei Controparte_2 confronti dell'odierna comparente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al paragrafo 2 e 3 della comparsa;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che propose opposizione alla cartella di pagamento n. 064 2023 00088262 01 Parte_1
001 con cui l' premettendo di essere stata incaricata alla Controparte_10 riscossione dall'Ente Creditore Controparte_7 intimava alla predetta il pagamento della somma di € 16.205,79 entro il termine di giorni 60 dalla notifica (avvenuta in data 28/11/2023) eccependo, dopo aver premesso che i crediti oggetto della cartella hanno natura privatistica e non pubblicistica (nella misura in cui pagina 6 di 16 traggono origine dalla garanzia ammessa da su due linee di credito Controparte_2
Contr concesse da a società di cui la opponente era socia unitamente a Controparte_12
1) che la cartella di pagamento impugnata è nulla in quanto non Persona_1 supportata da un valido titolo esecutivo ottenuto dall'Ente Creditore MedioCredito Centrale
Spa a sostegno delle proprie ragioni creditorie;
2) la genericità e indeterminatezza della somma richiesta;
3) la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'importo per il quale era stata rilasciata garanzia fideiussoria (euro 100.000,00) è stato integralmente pagato;
4) la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione della esecutorietà della cartella di pagamento opposta;
che si costituì chiedendo la integrazione del Controparte_13 contraddittorio con l'ente impositore (autorizzata dal Controparte_14 precedente G.I.) e contestando: 5) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a questioni attinenti il merito della vicenda;
6) la legittimità della procedura instaurata da
; 7) la insussistenza dei presupposti per la richiesta di sospensione;
CP_6
che si costituì eccependo: 8) che il credito azionato dalla Controparte_14 esponente ha natura pubblicistica;
9) la correttezza degli importi oggetto della cartella di pagamento;
10) di non avere mai ricevuto alcun importo a copertura delle somme liquidate né di avere ricevuto notifica in merito alla estinzione del debito;
11) che si chiede la chiamata in causa di in qualità di cessionaria del credito già della Controparte_5 [...]
(chiamata autorizzata dal precedente G.I.) affinchè venga Controparte_9 condannata a rimborsare al la quota di credito che essa ha incassato dalla CP_8 ricorrente nonché a a manlevare, tenere indenne e rimborsare il CP_8 dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nonché sia pure condannata al pagamento delle spese di difesa giudiziale sostenute dallo stesso qualora non poste a carico della ricorrente;
CP_8
che si costituì deducendo: 12) che a fronte dei versamenti effettuati Controparte_5 dalla ricorrente e dal garante in data 28/6/2023 la esponente comunicava agli stessi Per_1 che non aveva più nulla a pretendere dagli stessi, fatta eccezione per il versamento pagina 7 di 16 dell'ulteriore importo complessivo di € 7.850,80 afferente le spese legali;
13) che, in mancanza di detto pagamento delle spese legali, la garanzia fideiussoria non si è estinta siccome la stessa prevede espressamente che: “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario”; 14) che la esponente per il tramite della sua mandataria CP_15
ora ha sempre, prontamente, ed in tutte le
[...] Controparte_16 occasioni, comunicato a MCC lo stato delle trattative in corso con i sigg.ri e Pt_1 Per_1 nonché lo stato e l'entità dei pagamenti via via dai medesimi effettuati, sui quali peraltro avrebbe dovuto informarsi e che gli stessi garanti avrebbero dovuto comunicare a MCC al momento della ricezione delle diffide di pagamento;
15) che è illegittima la richiesta di condanna e manleva di per asserita carenza di legittimazione passiva dell'opponente per CP_5 intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria;
che la scrivente sospendeva la efficacia esecutiva della cartella impugnata, avendo ritenuto, con valutazione prima facie, che risultava pacifico il versamento effettuato dall'opponente e che l'importo afferente le spese legali (nella misura di euro 7850,80) non appariva concernere il rapporto di finanziamento garantito, ma piuttosto il rapporto tra il cessionario del credito e l'opponente (all'esito della pronuncia n. 629/2017 del Tribunale di Mantova), come già ritenuto da questo Tribunale nel procedimento n. 2264/2023, (relativo a opposizione a differenti cartelle esattoriali, ma derivanti dalla medesima fideiussione);
che in assenza di istanze istruttorie nonché di assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c. la scrivente fissava la odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
Considerato, in merito alla procedura esattoriale attivata:
che, come chiarito dalla Banca di Italia con comunicazione del 3/8/2009, il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, in base all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dal
Ministero delle Attività Produttive, alimentato con risorse pubbliche, garantisce o
contro
- garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di quelle operanti nell'agricoltura e in determinati altri settori pagina 8 di 16 (ad esempio trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica). Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico bancario e in “
contro
-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da DI (come avvenuto nel presente caso);
che la Corte di Cassazione, pronunciandosi in un caso in cui era stata contestata la legittimità della riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica, in relazione alla carenza di valido titolo esecutivo, ha condivisibilmente chiarito che: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati
"interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della , ricade Controparte_2 tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art.
2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il
Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art.
9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con
l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento
pagina 9 di 16 erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "norma della L. n. 33 del 2015, art.
8-bis, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo
"ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5: posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., sez. 1,
30/01/2019, n. 2664).
omissis
Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
pagina 10 di 16 una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), e', dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...] nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n.
1005).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che "il D.Lgs. n. 46 del 1997, art.
9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)", risultando richiamato solo del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai "rapporti di diritto privato"),
e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate1”;
che in altri termini, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, la previsione normativa per la quale nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione si applica la procedura esattoriale (come previsto dall'art. 9, comma 5, del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e come da ultimo ribadito dall'art. 8 bis del DL 3/2015) rappresenta una “diversa disposizione di legge” ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999 e pertanto già il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, senza che risulti necessità di formazione di un ulteriore titolo esecutivo o di uno pagina 11 di 16 specifico atto prodromico, della cui carenza si duole l'opponente;
che deve quindi ritenersi, in linea con il condivisibile arresto riportato sopra, che da un lato il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo stesso e che dall'altro non sia necessaria la notifica di alcun atto prodromico o presupposto, a norma delle disposizioni richiamate, sicchè
l'eccezione di nullità della cartella di pagamento è infondata;
Valutato, in ordine alla legittimazione passiva di : CP_6
che risulta legittimata passiva rispetto alla opposizione Controparte_17 avendo essa un interesse concreto e attuale circa l'esito del giudizio (cfr. Cass. 9-3-2022 n.
7716, Cass 26-6-2017 15900; Cass 31-1-2017 n. 2570) originato dalla notifica da parte di essa delle cartelle esattoriali opposte;
Considerato, nel merito della vicenda:
che emerge in via documentale che ha ricevuto dagli opponenti CP_5 rispettivamente euro 50.000,00 nell'anno 2018 (cfr. doc. 29), euro 36.000,00 nel 2022
(docc.32, 33,34, 35, 36 e 37) ed euro 20.000,00 nell'anno 2023 (docc. 38, 39, 40, 41 e 42), e che a fronte di tali pagamenti comunicava di non aver più nulla a Controparte_5 pretendere dalla opponente (e dell'altro fideiussore), ad eccezione della somma di € 7.850,00
a titolo di spese legali come liquidate nella sentenza emessa dal Tribunale di Mantova a definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 629/2017, prodotta in atti (doc.
12);
che la fideiussione emessa (anche) dalla odierna opponente è stata limitata alla somma di €
100.000,00, come segue:
pagina 12 di 16 pagina 13 di 16 che discende che la obbligazione oggetto del negozio risulta essere stata estinta mediante i versamenti sopra riportati, ove si osservi che il credito per spese legali vantato da
[...] non è consacrato nella richiamata obbligazione di garanzia, ma attiene a un debito CP_5 della opponente nei confronti di;
CP_5
che si perviene a tale conclusione anche valorizzando il tenore della fideiussione sottoscritta
(nella parte in cui si prevede la garanzia per tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario), poiché le richiamate spese legali traggono origine dalla opposizione svolta in proprio dai garanti, che nulla ha a che vedere con il credito garantito, relativo al finanziamento erogato da;
Controparte_2
che pertanto la cartella di pagamento opposta è nulla perché si è estinta la obbligazione fideiussoria sulla quale essa si fonda;
che la domanda proposta da da parte di di Parte_2 CP_5 ogni importo incassato dalla opponente al netto di quanto già corrisposto, nonché di conseguente manleva delle somme versate, risulti inammissibile, in forza del divieto di ne bis in idem, siccome è documentale che sulla medesima domanda si sia già pronunciato l'in ulteriori eccezioni risultino assorbite secondo l'orientamento di di legittimità2 secondo il quale in presenza di motivo di reiezione nel merito, le ulteriori eccezioni svolte devono ritenersi assorbite nella statuizione di rigetto “più liquida” resa;
che le spese di lite seguano la soccombenza e pertanto che Controparte_13
e vadano condannati a rimborsare alla opponente le spese
[...] Controparte_2 di lite, mentre il terzo chiamato vada condannato a tenere indenne Controparte_2 quest'ultima per quanto sia tenuta versare a titolo di rimborso delle spese di lite a parte opponente, in quanto l' era tenuto ad attivare la procedura esecutiva Controparte_18 non potendo di per sé sindacare la legittimità della posta iscritta a ruolo;
pagina 14 di 16 che sussistano giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. all'esito di Corte cost. 77/18 per la integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra e Controparte_13 [...]
, ove quest'ultimo, in assenza di comunicazione dell'integrale pagamento del Controparte_14 credito, si è determinato ad agire in via esecutiva, nonché per la compensazione delle spese di lite tra e la terza chiamata , Controparte_2 CP_5 attesa la soccombenza reciproca;
che la liquidazione delle spese di lite vada effettuata in applicazione del DM 55/14 e ss modifiche come segue, in assenza di fase istruttoria in senso stretto, tenuto conto del valore della controversia e della contenuta articolazione della fase decisionale, ove sono state riproposte questioni già oggetto di precedente giudizio, sebbene riferito ad altra cartella: Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 777,00 Fase decisionale, valore minimo:€ 851,00 Compenso tabellare € 2.547,00;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara la nullità della cartella di pagamento opposta n. 064 2023 00088262 01 001;
2. Dichiara inammissibili, per le ragioni indicate in motivazione, le domande svolte da nei confronti di Controparte_2 CP_5
[...]
3. ND e Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 237,00 per spese e in euro 2.547,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. ND a tenere indenne Controparte_2
per quanto essa sia tenuta a versare, a titolo di Controparte_1 rimborso spese della presente lite, in favore della opponente;
pagina 15 di 16 5. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti interni tra
[...]
e , nonché nei rapporti Controparte_2 Controparte_1 tra e . Controparte_5 Controparte_2
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
Mantova, 14 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36513 2 Cass., sez. un. 18.12.2008 n. 29523; Cass., sez. III, n. 11356 del 16.05.2006; Cassazione Sez. Un. Civili 08 maggio 2014, n. 9936 - Pres. Rovelli - Est. ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019. Per_2
Tribunale di Mantova
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3097/2023 tra on il procuratore avv. MESSORA MARIA CHIARA Parte_1
ATTORE/I
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. ZIMBONE ANTONIO TONI
CONVENUTO/I
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SI AR
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_3 Controparte_4 dell'avv. MICELI MARIKA
TE HI
Oggi 14 ottobre 2025, dato atto che la presente udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata fissata mediante trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il dictum di Cass., n. 37137/2022 e di Cass., Sez. Un., n. 17603 del 2025; verificato il deposito di note di trattazione scritta ad opera di tutte le parti;
pagina 1 di 16 osservato che non sono state presentate obiezioni allo svolgimento della udienza mediante trattazione scritta, ove detta udienza è stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c.; alle ore 9.00 si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13.00 il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia e deposita sentenza ex art
281 sexies c.p.c.
Il giudice dott. Francesca Arrigoni
pagina 2 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3097/2023 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 C.F._1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MESSORA MARIA CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZIMBONE ANTONIO TONI
CONVENUTO/I
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
SI AR
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. MICELI MARIKA
TE HI
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
pagina 3 di 16 Per Parte_1
Nel merito
Previo accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo a Parte_1 relativamente alle pretese creditorie di accogliersi l'opposizione ex art. 615 c.p.c. con CP_6 conseguente annullamento della cartella esattoriale n. 064 2023 00088262 01 001 notificata in data 28/11/2023.
Respingersi la domanda proposta da siccome infondata e destituita di Controparte_5 giuridico fondamento.
Disporsi che sia manlevata e tenuta indenne dal pagamento di eventuali spese Parte_1 legali.
Con la integrale rifusione delle spese e competenze di causa
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, in accoglimento delle motivazioni di cui in premessa, così statuire:
NEL MERITO
Rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto;
NDre parte ricorrente alle spese processuali del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
In subordine con la compensazione delle stesse e di tenere indenne il concessionario dalle conseguenze del giudizio per i motivi sopra esposti tenuto conto della regolarità del suo operato”.
Per Controparte_2
Voglia l'intestato Tribunale, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE IN RITO:
pagina 4 di 16 autorizzare ex art. 269 c.p.c. il a Controparte_7 chiamare in causa la società in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Curtatone 3, Codice Fiscale e
Partita IVA , pec: affinché, nell'ipotesi in cui P.IVA_3 Email_1
l'opposizione dovesse essere accolta, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione della ricorrente di carenza di legittimazione passiva per intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria, la stessa in accoglimento della domanda Controparte_5 riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal venga condannata a
CP_8 rimborsare al la quota di credito che essa ha incassato dalla ricorrente,
CP_8 considerando anche la parte ricevuta dalla e che è Controparte_9 di spettanza dello stesso nella misura corrispondente proporzionalmente
CP_8 alla garanzia escussa e liquidata, nonché venga anche condannata a manlevare, tenere indenne e rimborsare il dall'eventuale condanna al pagamento delle spese
CP_8 processuali in favore della ricorrente, nonché sia pure condannata al pagamento delle spese di difesa giudiziale sostenute dallo stesso disponendo all'uopo, con
CP_8 decreto ex art. 269 c.p.c., il differimento della prima udienza di comparizione ad altra data, allo scopo di consentire la citazione, nel rispetto dei termini processuali di cui all'art. 163 bis
c.p.c., della medesima società.
IN VIA PRELIMINARE:
sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'opposta cartella di pagamento, ci si rimette all'adito Tribunale.
NEL MERITO:
respingere i primi tre motivi di opposizione, perché infondati in fatto e diritto, e, nell'ipotesi in cui l'opposizione dovesse essere accolta, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione della ricorrente di carenza di legittimazione passiva per intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria, si chiede che la terza chiamata società in accoglimento Controparte_5 della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti dal venga CP_8 condannata a rimborsare al la quota di credito che essa ha incassato dalla CP_8
pagina 5 di 16 ricorrente, considerando anche la parte ricevuta dalla Controparte_9
e che è di spettanza dello stesso nella misura corrispondente
[...] CP_8 proporzionalmente alla garanzia escussa e liquidata, nonché venga anche condannata a manlevare, tenere indenne e rimborsare il dall'eventuale condanna al CP_8 pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nonché sia pure condannata al pagamento delle spese di difesa giudiziale sostenute dallo stesso qualora CP_8 non poste a carico della ricorrente.
Per Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:
1) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni formulate da
[...] nei confronti dell'odierna comparente, in quanto Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
2) rigettare, altresì, la richiesta di condanna in manleva e al rimborso delle spese di lite in caso di condanna, formulata da nei Controparte_2 confronti dell'odierna comparente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui al paragrafo 2 e 3 della comparsa;
3) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato, quanto ai fatti di causa:
che propose opposizione alla cartella di pagamento n. 064 2023 00088262 01 Parte_1
001 con cui l' premettendo di essere stata incaricata alla Controparte_10 riscossione dall'Ente Creditore Controparte_7 intimava alla predetta il pagamento della somma di € 16.205,79 entro il termine di giorni 60 dalla notifica (avvenuta in data 28/11/2023) eccependo, dopo aver premesso che i crediti oggetto della cartella hanno natura privatistica e non pubblicistica (nella misura in cui pagina 6 di 16 traggono origine dalla garanzia ammessa da su due linee di credito Controparte_2
Contr concesse da a società di cui la opponente era socia unitamente a Controparte_12
1) che la cartella di pagamento impugnata è nulla in quanto non Persona_1 supportata da un valido titolo esecutivo ottenuto dall'Ente Creditore MedioCredito Centrale
Spa a sostegno delle proprie ragioni creditorie;
2) la genericità e indeterminatezza della somma richiesta;
3) la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'importo per il quale era stata rilasciata garanzia fideiussoria (euro 100.000,00) è stato integralmente pagato;
4) la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione della esecutorietà della cartella di pagamento opposta;
che si costituì chiedendo la integrazione del Controparte_13 contraddittorio con l'ente impositore (autorizzata dal Controparte_14 precedente G.I.) e contestando: 5) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a questioni attinenti il merito della vicenda;
6) la legittimità della procedura instaurata da
; 7) la insussistenza dei presupposti per la richiesta di sospensione;
CP_6
che si costituì eccependo: 8) che il credito azionato dalla Controparte_14 esponente ha natura pubblicistica;
9) la correttezza degli importi oggetto della cartella di pagamento;
10) di non avere mai ricevuto alcun importo a copertura delle somme liquidate né di avere ricevuto notifica in merito alla estinzione del debito;
11) che si chiede la chiamata in causa di in qualità di cessionaria del credito già della Controparte_5 [...]
(chiamata autorizzata dal precedente G.I.) affinchè venga Controparte_9 condannata a rimborsare al la quota di credito che essa ha incassato dalla CP_8 ricorrente nonché a a manlevare, tenere indenne e rimborsare il CP_8 dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nonché sia pure condannata al pagamento delle spese di difesa giudiziale sostenute dallo stesso qualora non poste a carico della ricorrente;
CP_8
che si costituì deducendo: 12) che a fronte dei versamenti effettuati Controparte_5 dalla ricorrente e dal garante in data 28/6/2023 la esponente comunicava agli stessi Per_1 che non aveva più nulla a pretendere dagli stessi, fatta eccezione per il versamento pagina 7 di 16 dell'ulteriore importo complessivo di € 7.850,80 afferente le spese legali;
13) che, in mancanza di detto pagamento delle spese legali, la garanzia fideiussoria non si è estinta siccome la stessa prevede espressamente che: “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario”; 14) che la esponente per il tramite della sua mandataria CP_15
ora ha sempre, prontamente, ed in tutte le
[...] Controparte_16 occasioni, comunicato a MCC lo stato delle trattative in corso con i sigg.ri e Pt_1 Per_1 nonché lo stato e l'entità dei pagamenti via via dai medesimi effettuati, sui quali peraltro avrebbe dovuto informarsi e che gli stessi garanti avrebbero dovuto comunicare a MCC al momento della ricezione delle diffide di pagamento;
15) che è illegittima la richiesta di condanna e manleva di per asserita carenza di legittimazione passiva dell'opponente per CP_5 intervenuta estinzione della garanzia fideiussoria;
che la scrivente sospendeva la efficacia esecutiva della cartella impugnata, avendo ritenuto, con valutazione prima facie, che risultava pacifico il versamento effettuato dall'opponente e che l'importo afferente le spese legali (nella misura di euro 7850,80) non appariva concernere il rapporto di finanziamento garantito, ma piuttosto il rapporto tra il cessionario del credito e l'opponente (all'esito della pronuncia n. 629/2017 del Tribunale di Mantova), come già ritenuto da questo Tribunale nel procedimento n. 2264/2023, (relativo a opposizione a differenti cartelle esattoriali, ma derivanti dalla medesima fideiussione);
che in assenza di istanze istruttorie nonché di assegnazione dei termini ex art. 281 duodecies c.p.c. la scrivente fissava la odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
Considerato, in merito alla procedura esattoriale attivata:
che, come chiarito dalla Banca di Italia con comunicazione del 3/8/2009, il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, in base all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dal
Ministero delle Attività Produttive, alimentato con risorse pubbliche, garantisce o
contro
- garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di quelle operanti nell'agricoltura e in determinati altri settori pagina 8 di 16 (ad esempio trasporti, cantieristica navale, industria automobilistica). Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico bancario e in “
contro
-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da DI (come avvenuto nel presente caso);
che la Corte di Cassazione, pronunciandosi in un caso in cui era stata contestata la legittimità della riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica, in relazione alla carenza di valido titolo esecutivo, ha condivisibilmente chiarito che: “
1.2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello non si discosta dal costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte. Varrà premettere che: a) il D.Lgs. n. 123 del 1998, riguarda gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, denominati
"interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi"; la garanzia prestata dal Fondo di garanzia, per il tramite della , ricade Controparte_2 tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. richiamato;
b) il D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art.
2, comma 4, prevede che "in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 c.c., nell'effettuare il pagamento, il
Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art.
9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17"; c) il D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
9, comma 5, stabilisce che al recupero dei crediti di cui al medesimo decreto "si provvede con
l'iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni"; d) per effetto del richiamo al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, contenuto nel D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, art. 2, comma 4, il credito derivante dal finanziamento
pagina 9 di 16 erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, prevedendo il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, ma "facendo salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge"; e) il D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 2015, sul Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, prevede che al recupero del credito "si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni" e che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 662 del 1996, non solo nei confronti del beneficiario finale, ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
1.3. Posto ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la "norma della L. n. 33 del 2015, art.
8-bis, non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa", ma piuttosto come disposizione solo
"ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31/05/2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5: posto, in specie, che le più "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto D.Lgs. sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., sez. 1,
30/01/2019, n. 2664).
omissis
Si è precisato che tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
pagina 10 di 16 una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), e', dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In sostanza, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di CP_2
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la
[...] nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17 (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n.
1005).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato che "il D.Lgs. n. 46 del 1997, art.
9, comma 5, integra per l'appunto una diversa particolare disposizione di legge (riconfermata da ultimo dal D.L. n. 3 del 2015, art. 17)", risultando richiamato solo del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 17 (e non anche l'art. 21 dello stesso quanto ai "rapporti di diritto privato"),
e che la procedura di recupero attuata dall'odierna controricorrente risulta rispettosa delle disposizioni normative dalla stessa richiamate1”;
che in altri termini, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, la previsione normativa per la quale nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione si applica la procedura esattoriale (come previsto dall'art. 9, comma 5, del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e come da ultimo ribadito dall'art. 8 bis del DL 3/2015) rappresenta una “diversa disposizione di legge” ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999 e pertanto già il credito derivante dal finanziamento erogato, rimasto inadempiuto, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini della instaurazione della procedura di riscossione esattoriale, senza che risulti necessità di formazione di un ulteriore titolo esecutivo o di uno pagina 11 di 16 specifico atto prodromico, della cui carenza si duole l'opponente;
che deve quindi ritenersi, in linea con il condivisibile arresto riportato sopra, che da un lato il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo stesso e che dall'altro non sia necessaria la notifica di alcun atto prodromico o presupposto, a norma delle disposizioni richiamate, sicchè
l'eccezione di nullità della cartella di pagamento è infondata;
Valutato, in ordine alla legittimazione passiva di : CP_6
che risulta legittimata passiva rispetto alla opposizione Controparte_17 avendo essa un interesse concreto e attuale circa l'esito del giudizio (cfr. Cass. 9-3-2022 n.
7716, Cass 26-6-2017 15900; Cass 31-1-2017 n. 2570) originato dalla notifica da parte di essa delle cartelle esattoriali opposte;
Considerato, nel merito della vicenda:
che emerge in via documentale che ha ricevuto dagli opponenti CP_5 rispettivamente euro 50.000,00 nell'anno 2018 (cfr. doc. 29), euro 36.000,00 nel 2022
(docc.32, 33,34, 35, 36 e 37) ed euro 20.000,00 nell'anno 2023 (docc. 38, 39, 40, 41 e 42), e che a fronte di tali pagamenti comunicava di non aver più nulla a Controparte_5 pretendere dalla opponente (e dell'altro fideiussore), ad eccezione della somma di € 7.850,00
a titolo di spese legali come liquidate nella sentenza emessa dal Tribunale di Mantova a definizione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 629/2017, prodotta in atti (doc.
12);
che la fideiussione emessa (anche) dalla odierna opponente è stata limitata alla somma di €
100.000,00, come segue:
pagina 12 di 16 pagina 13 di 16 che discende che la obbligazione oggetto del negozio risulta essere stata estinta mediante i versamenti sopra riportati, ove si osservi che il credito per spese legali vantato da
[...] non è consacrato nella richiamata obbligazione di garanzia, ma attiene a un debito CP_5 della opponente nei confronti di;
CP_5
che si perviene a tale conclusione anche valorizzando il tenore della fideiussione sottoscritta
(nella parte in cui si prevede la garanzia per tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario), poiché le richiamate spese legali traggono origine dalla opposizione svolta in proprio dai garanti, che nulla ha a che vedere con il credito garantito, relativo al finanziamento erogato da;
Controparte_2
che pertanto la cartella di pagamento opposta è nulla perché si è estinta la obbligazione fideiussoria sulla quale essa si fonda;
che la domanda proposta da da parte di di Parte_2 CP_5 ogni importo incassato dalla opponente al netto di quanto già corrisposto, nonché di conseguente manleva delle somme versate, risulti inammissibile, in forza del divieto di ne bis in idem, siccome è documentale che sulla medesima domanda si sia già pronunciato l'in ulteriori eccezioni risultino assorbite secondo l'orientamento di di legittimità2 secondo il quale in presenza di motivo di reiezione nel merito, le ulteriori eccezioni svolte devono ritenersi assorbite nella statuizione di rigetto “più liquida” resa;
che le spese di lite seguano la soccombenza e pertanto che Controparte_13
e vadano condannati a rimborsare alla opponente le spese
[...] Controparte_2 di lite, mentre il terzo chiamato vada condannato a tenere indenne Controparte_2 quest'ultima per quanto sia tenuta versare a titolo di rimborso delle spese di lite a parte opponente, in quanto l' era tenuto ad attivare la procedura esecutiva Controparte_18 non potendo di per sé sindacare la legittimità della posta iscritta a ruolo;
pagina 14 di 16 che sussistano giustificati motivi ex art. 92 c.p.c. all'esito di Corte cost. 77/18 per la integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra e Controparte_13 [...]
, ove quest'ultimo, in assenza di comunicazione dell'integrale pagamento del Controparte_14 credito, si è determinato ad agire in via esecutiva, nonché per la compensazione delle spese di lite tra e la terza chiamata , Controparte_2 CP_5 attesa la soccombenza reciproca;
che la liquidazione delle spese di lite vada effettuata in applicazione del DM 55/14 e ss modifiche come segue, in assenza di fase istruttoria in senso stretto, tenuto conto del valore della controversia e della contenuta articolazione della fase decisionale, ove sono state riproposte questioni già oggetto di precedente giudizio, sebbene riferito ad altra cartella: Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio:€ 777,00 Fase decisionale, valore minimo:€ 851,00 Compenso tabellare € 2.547,00;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Dichiara la nullità della cartella di pagamento opposta n. 064 2023 00088262 01 001;
2. Dichiara inammissibili, per le ragioni indicate in motivazione, le domande svolte da nei confronti di Controparte_2 CP_5
[...]
3. ND e Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte opponente delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in euro 237,00 per spese e in euro 2.547,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. ND a tenere indenne Controparte_2
per quanto essa sia tenuta a versare, a titolo di Controparte_1 rimborso spese della presente lite, in favore della opponente;
pagina 15 di 16 5. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti interni tra
[...]
e , nonché nei rapporti Controparte_2 Controparte_1 tra e . Controparte_5 Controparte_2
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
Mantova, 14 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, (ud. 06/11/2023, dep. 29/12/2023), n.36513 2 Cass., sez. un. 18.12.2008 n. 29523; Cass., sez. III, n. 11356 del 16.05.2006; Cassazione Sez. Un. Civili 08 maggio 2014, n. 9936 - Pres. Rovelli - Est. ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019. Per_2