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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 969/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 969/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TROIANO SIMONE
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TROIANO SIMONE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/08/1987 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 19/06/2025:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2. presso la casa coniugale ove le parti attualmente convivono in affitto assieme al figlio maggiorenne , con regolare contratto intestato al IG. ER
, sita in Pescara alla Via Tiburtina Valeria n. 168, rimarranno a Controparte_1 vivere la IG.ra ed il figlio, , mentre il IG. Parte_1 ER
, che ha già trovato una ulteriore abitazione sita sempre in Controparte_1
Pescara alla Via Fontanelle n. 58, si impegnerà entro mesi 4 a far data dalla presente separazione ad avanzare al Comune di Pescara (PE) richiesta di cambio di residenza in favore della nuova ed a trasferirvisi;
3. il figlio maggiorenne continuerà ad abitare prevalentemente ER presso l'abitazione coniugale assieme alla madre, IG.ra , mentre la Parte_1 figlia maggiorenne continuerà a vivere con il proprio marito ed i Persona_2 suoi figli separatamente;
4. attualmente, la IG.ra è assunta a mezzo di contratto a tempo Parte_1 determinato con la qualifica di aiuto cuoco e con inquadramento al livello 5 presso il luogo di lavoro sito in Spoltore (PE) alla Via Monte Marmolada n. 5 (doc.
2 - contratto di lavoro ) mentre il IG. lavora quale Parte_1 Controparte_1 dipendente della società con sede legale in Silvi alla Via Campania 2, CP_2 con contratto a tempo determinato avente durata dal 10.03.2025 sino al 19.04.2025
(doc.
3 - contratto di lavoro ); Controparte_1
5. i figli e sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti, Per_2 ER svolgendo attività lavorativa rispettivamente la prima quale parrucchiera presso
FR al MA (CH) ed il secondo quale dipendente della società CP_2 con sede legale in Silvi alla Via Campania 2, con contratto a tempo determinato avente durata dal 06.01.2025 sino al 19.04.2025 pertanto alcunché le parti stabiliscono in relazione al diritto di visita;
6. in relazione ai beni mobili, l'autovettura Fiat 500 di proprietà della IG.ra
[...]
rimarrà alla stessa a suo esclusivo utilizzo, così come il motoveicolo Pt_1
pagina 3 di 4 Honda AN 150 di proprietà del IG. che resterà in uso Controparte_1 esclusivo di quest'ultimo;
7. il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà Controparte_1 in favore della IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Parte_1
Euro 300,00 o quello ritenuto di giustizia da parte dell'On.le Autorità Giudicante, oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno concordate preventivamente, ad eccezione di quelle urgenti e/o necessarie;
8. in merito all'assegno unico, i coniugi dichiarano di non percepirlo per il corrente anno 2025;
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere tra di loro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 969/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TROIANO SIMONE
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TROIANO SIMONE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/08/1987 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 19/06/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate all'udienza del 19/06/2025:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
pagina 2 di 4 2. presso la casa coniugale ove le parti attualmente convivono in affitto assieme al figlio maggiorenne , con regolare contratto intestato al IG. ER
, sita in Pescara alla Via Tiburtina Valeria n. 168, rimarranno a Controparte_1 vivere la IG.ra ed il figlio, , mentre il IG. Parte_1 ER
, che ha già trovato una ulteriore abitazione sita sempre in Controparte_1
Pescara alla Via Fontanelle n. 58, si impegnerà entro mesi 4 a far data dalla presente separazione ad avanzare al Comune di Pescara (PE) richiesta di cambio di residenza in favore della nuova ed a trasferirvisi;
3. il figlio maggiorenne continuerà ad abitare prevalentemente ER presso l'abitazione coniugale assieme alla madre, IG.ra , mentre la Parte_1 figlia maggiorenne continuerà a vivere con il proprio marito ed i Persona_2 suoi figli separatamente;
4. attualmente, la IG.ra è assunta a mezzo di contratto a tempo Parte_1 determinato con la qualifica di aiuto cuoco e con inquadramento al livello 5 presso il luogo di lavoro sito in Spoltore (PE) alla Via Monte Marmolada n. 5 (doc.
2 - contratto di lavoro ) mentre il IG. lavora quale Parte_1 Controparte_1 dipendente della società con sede legale in Silvi alla Via Campania 2, CP_2 con contratto a tempo determinato avente durata dal 10.03.2025 sino al 19.04.2025
(doc.
3 - contratto di lavoro ); Controparte_1
5. i figli e sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti, Per_2 ER svolgendo attività lavorativa rispettivamente la prima quale parrucchiera presso
FR al MA (CH) ed il secondo quale dipendente della società CP_2 con sede legale in Silvi alla Via Campania 2, con contratto a tempo determinato avente durata dal 06.01.2025 sino al 19.04.2025 pertanto alcunché le parti stabiliscono in relazione al diritto di visita;
6. in relazione ai beni mobili, l'autovettura Fiat 500 di proprietà della IG.ra
[...]
rimarrà alla stessa a suo esclusivo utilizzo, così come il motoveicolo Pt_1
pagina 3 di 4 Honda AN 150 di proprietà del IG. che resterà in uso Controparte_1 esclusivo di quest'ultimo;
7. il IG. , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà Controparte_1 in favore della IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma di Parte_1
Euro 300,00 o quello ritenuto di giustizia da parte dell'On.le Autorità Giudicante, oltre al 50% delle spese straordinarie che saranno concordate preventivamente, ad eccezione di quelle urgenti e/o necessarie;
8. in merito all'assegno unico, i coniugi dichiarano di non percepirlo per il corrente anno 2025;
9. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere tra di loro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 10/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
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