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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza -Sezione Civile per i minorenni- riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
dr. Rosa LAROCCA Consigliera
dr. Lucia GESUMMARIA Consigliera
dr. Silvia CAIELLA Cons. onorario esperto dr. Antonio BRIENZA Cons. onorario esperto ha pronunciato la seguente sentenza sull'appello proposto nella causa civile n. 674/2025 registro generale appelli, avente ad oggetto “opposizione a dichiarazione di adottabilità”, depositato il 19/9/2025 da:
, nato il [...] ad Agbor (Nigeria), in [...] genitore del minore , nato a Parte_1 Per_1
Potenza il 3/2/2022, dimorante a Matera alla via Marconi n. 16 ed elettivamente domiciliato in Matera alla via Don Minzoni 7, presso lo studio dell'avv. Angela Maria Bitonti, che l'assiste e rappresenta in forza di procura in calce al reclamo ex art. 17 co. 1 l.n. 184/1983, nei confronti di PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA nonché di TUTELA DEL MINORE , figlio di e , con l'avv. Maurizio Napolitano, Per_1 Persona_2 Parte_1 tutore provvisorio e difensore del minore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via del Popolo 2, nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 5/12/2014 nel proc. R.G. 1154/24, e ancora di nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e Persona_2 difesa, giusta mandato in atti del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria A. Giorgio, presso il cui studio in Potenza, alla via F.S. Nitti n. 41 è elettivamente domiciliata,
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA -
che si è espresso contro l'accoglimento dell'appello-, avverso la sentenza n. 91/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Potenza il 20/8/2025,
di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore , nato a [...] il 3 febbraio Per_1
2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27/11/2024, la locale Procura minorile chiedeva al competente Tribunale per i Minorenni dichiararsi l'adottabilità di , n. a Potenza il 3/2/2022 da una relazione Per_1
sentimentale tra e Il procedimento scaturiva da altro Parte_1 Persona_2
procedimento “de potestate” aperto su segnalazione dei Servizi Sociali di Matera, dopo aver preso in carico perché in avanzato stato di gravidanza, dimorante in modo Persona_2
abusivo in una abitazione sita nell'antico rione dei Sassi e assuntrice di sostanze stupefacenti.
Madre e figlioletto venivano ricoverati prima nella comunità Stella del Mattino di Potenza,
poi nella comunità Tenda di Abram di Matera.
Emersi durante la permanenza in struttura comportamenti disfunzionali della madre, non rispettosa delle regole comunitarie, tanto da chiedere ella stessa e ottenere l'allontanamento dalla comunità; preso atto che il padre -anch'egli tossicodipendente- non possedeva strumenti e risorse idonei a prendersi cura del minore e che entrambi i genitori erano privi di una rete familiare capace di prendersi cura del bambino o supportare la coppia nella sua gestione, il
Tribunale, con provvedimento del 20/2/2025, sospendeva il procedimento de potestate per quattro mesi al fine di acquisire notizie sulla capacità genitoriale della coppia, in particolare a carico di che manifestava la volontà di occuparsi del minore anche se con il Parte_1
ricorso di specifiche condizioni (nei giorni di sabato e domenica, non lavorativi;
negli altri giorni della settimana, se coadiuvato da una baby sitter) e, ancora, per acquisire notizie sullo stato della richiesta di permesso di soggiorno del padre, al contempo invitato a migliorare le sue condizioni lavorative e abitative ai fini di un eventuale ricongiungimento familiare con il
2 figlio minore;
ebbene, all'esito di questi percorsi istruttori il Tribunale affermava che “la
situazione del minore non appare modificata. Infatti, da un lato continua ad esservi una figura
genitoriale materna che non ha mai affrontato le sue rilevanti criticità, in ogni caso
incompatibili con l'impegno di assicurare una crescita sana ad un figlio, comunque del tutto
assente e che in ogni caso ha rinunciato a prendersi cura di lui, chiedendo espressamente il
suo affidamento ad altra famiglia e dall'altro vi è una figura genitoriale paterna che, pure in
possesso di apparenti risorse affettive, non è in grado, allo stato, ancora di prendersi cura
adeguatamente del figlio come peraltro emerge dalle sue stesse dichiarazioni” e tutto ciò in sintesi premesso, temendo il rischio di una istituzionalizzazione a tempo indeterminato del
minore, che già ha trascorso gran parte dei suoi tre anni di vita in comunità, in totale assenza di figure genitoriali di riferimento, il Tribunale minorile, con sentenza n. 91/2025 del
20/8/2025, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , disponendo il divieto Per_1
di rapporti tra il minore e i genitori nonché l'affidamento del minore a idonea famiglia da individuarsi a cura del giudice delegato.
Avverso detta pronuncia propone appello il padre deducendo come motivi la Parte_2
mancanza dei presupposti dello stato di abbandono, quale richiesto dall'art. 8 della l. n.
184/1983, e l'omessa considerazione del legame affettivo che nel frattempo si è consolidato tra padre e figlio, e così istando per la riforma della sentenza.
Hanno, invece resistito all'appello, chiedendo che sia respinto, il nominato curatore speciale del minore, avv. Napolitano, e la madre . Persona_2
All'udienza del 18/12/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, acquisiti due documenti prodotti dall'appellante e la relazione sul minore della comunità ospitante
[...]
, la Corte ha riservato la decisione. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è infondato e va rigettato, potendo dirsi accertata una irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale in capo a entrambi i genitori naturali del minore Per_1
.
[...]
Invero dall'istruttoria complessivamente compiuta, sin a partire dal procedimento de potestate
aperto nell'ottobre 2024, è emerso senza tema di smentita che:
1) la madre ha “scaricato” il minore sin dai primi mesi di vita, dichiarando di Persona_2
non essere in grado di occuparsene e così lasciandolo presso la Comunità ove erano entrambi ospitati;
non è la prima condotta de-responsabilizzante della donna, essendo risultato che ha un'altra figlia, avuta dalla relazione con altro uomo, che vive stabilmente con il padre;
di più
la donna è tossicodipendente e non pare aver frequentato alcun percorso di disintossicazione presso il SERD;
2) il padre inizialmente mantenutosi distante dalle vicende del figlio, è comparso Parte_1
sulla scena soltanto nel corso del procedimento di adozione, dichiarando di essere disposto a prendersi cura del figlio, ma solo dopo aver migliorato la sua condizione alloggiativa a lavorativa;
egli è straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, impegnato in lavori di bracciantato agricolo, inizialmente dimorante in Metaponto in una casa in affitto condivisa con altri due lavoranti;
si è detto disponibile, sino al raggiungimento di migliori condizioni, a occuparsi pienamente dl bambino il sabato e la domenica, in quanto non lavorativi, negli altri giorni facendosi sostituire da una baby sitter;
dice di aver nelle more risolto le proprie esigenze abitative prendendo una casa in locazione a Matera, ma ha depositato un mero contratto di affitto breve, relativo ad una stanza di 18 mq. situata in un appartamento più ampio, con uso comune dei servizi, della durata di un anno, con risoluzione
Per_ automatica alla scadenza, alloggio da dividere con il piccolo;
dice, infine, di aver trovato un nuovo lavoro presso una officina in Laterza, ma ha depositato come prova un modello
4 UniLav illeggibile e non ha, comunque, indicato né l'orario di lavoro né la retribuzione percepita, elementi fondamentali ai fini di valutare la sussistenza delle risorse economiche
Per_ necessarie alle esigenze di un bambino dell'età di .
3) Né né l'appellante possono avvalersi di una rete familiare di Persona_2 Parte_1
Per_ supporto, che possa intervenire all'occorrenza in ausilio del nucleo familiare di in caso di bisogno o di necessità, circostanza mai come in questo caso dirimente, in considerazione della tenerissima età del minore e della condizione personale di immigrato Parte_1
extracomunitario “solo in terra straniera”, nella totale assenza della madre , Persona_2
che ha materialmente abbandonato il figlio sin da poco dopo la nascita.
4) Il minore non mostra un particolare afflato nei confronti del genitore naturale e così pure il genitore verso il minore, tanto da non essersi mai interessato in precedenza delle sue esigenze educative, di cura e di mantenimento (cfr. la relazione scritta dei responsabili della comunità
“La tenda di Abramo”, depositata dal curatore del minore).
Orbene, calate queste (pacifiche) circostanze di fatto nella cornice dei principi che fissano i presupposti della dichiarazione di stato di adottabilità, ne emerge un quadro in cui il confronto tra interesse del minore a non recidere i rapporti con i genitori naturali risulta recessivo rispetto al quadro deficitario della capacità dei genitori medesimi, secondo il criterio della ricerca del miglior interesse del minore stesso.
E invero:
I) Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio (Cass. Sez. I,
ord. n. 11171 del 23/4/2019).
5 II) Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non
esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga
tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica.
(Così Cass Sez VI – 1, ord. n. 26624 del 9/11/2017).
III) La condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a volere prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali cioè da escludere la possibilità di un successivo abbandono. (così Cass. Sez. I, sent. n. 13435 del 30/6/2016).
IV) Infine, il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione
estrema", quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso;
qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e la
rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave
pregiudizio (così Cass. Sez. I, sent. n. 881 del 20/1/2015).
V) Orbene, i presupposti oggettivi e soggettivi dello stato di abbandono, l'assoluta prevalenza da assicurare all'interesse della prole e l'irrilevanza del mero intendimento espresso dai genitori di voler perseguire tale interesse, quali principi ormai consolidati nella giurisprudenza
6 di legittimità, sono tutti pienamente ravvisabili nella vicenda all'esame e comportano il rigetto integrale dell'appello proposto.
VI) Nulla deve pronunciarsi in ordine al regolamento delle spese processuali, in base al principio per cui le spese del procedimento di volontaria giurisdizione nel quale non è
ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, perchè le parti concorrono al perseguimento di un interesse comune (nel caso di specie, il superiore interesse all'integrità psico-fisica della minore), si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e segg. c.p.c., la quale postula l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 650 del 17/1/2003).
P.Q.M.
la Corte d'Appello così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi del minore e dei suoi genitori, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dr. Roberto Spagnuolo
7
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza -Sezione Civile per i minorenni- riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
dr. Rosa LAROCCA Consigliera
dr. Lucia GESUMMARIA Consigliera
dr. Silvia CAIELLA Cons. onorario esperto dr. Antonio BRIENZA Cons. onorario esperto ha pronunciato la seguente sentenza sull'appello proposto nella causa civile n. 674/2025 registro generale appelli, avente ad oggetto “opposizione a dichiarazione di adottabilità”, depositato il 19/9/2025 da:
, nato il [...] ad Agbor (Nigeria), in [...] genitore del minore , nato a Parte_1 Per_1
Potenza il 3/2/2022, dimorante a Matera alla via Marconi n. 16 ed elettivamente domiciliato in Matera alla via Don Minzoni 7, presso lo studio dell'avv. Angela Maria Bitonti, che l'assiste e rappresenta in forza di procura in calce al reclamo ex art. 17 co. 1 l.n. 184/1983, nei confronti di PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA nonché di TUTELA DEL MINORE , figlio di e , con l'avv. Maurizio Napolitano, Per_1 Persona_2 Parte_1 tutore provvisorio e difensore del minore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via del Popolo 2, nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 5/12/2014 nel proc. R.G. 1154/24, e ancora di nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentata e Persona_2 difesa, giusta mandato in atti del giudizio di primo grado, dall'avv. Maria A. Giorgio, presso il cui studio in Potenza, alla via F.S. Nitti n. 41 è elettivamente domiciliata,
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA -
che si è espresso contro l'accoglimento dell'appello-, avverso la sentenza n. 91/2025 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Potenza il 20/8/2025,
di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore , nato a [...] il 3 febbraio Per_1
2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27/11/2024, la locale Procura minorile chiedeva al competente Tribunale per i Minorenni dichiararsi l'adottabilità di , n. a Potenza il 3/2/2022 da una relazione Per_1
sentimentale tra e Il procedimento scaturiva da altro Parte_1 Persona_2
procedimento “de potestate” aperto su segnalazione dei Servizi Sociali di Matera, dopo aver preso in carico perché in avanzato stato di gravidanza, dimorante in modo Persona_2
abusivo in una abitazione sita nell'antico rione dei Sassi e assuntrice di sostanze stupefacenti.
Madre e figlioletto venivano ricoverati prima nella comunità Stella del Mattino di Potenza,
poi nella comunità Tenda di Abram di Matera.
Emersi durante la permanenza in struttura comportamenti disfunzionali della madre, non rispettosa delle regole comunitarie, tanto da chiedere ella stessa e ottenere l'allontanamento dalla comunità; preso atto che il padre -anch'egli tossicodipendente- non possedeva strumenti e risorse idonei a prendersi cura del minore e che entrambi i genitori erano privi di una rete familiare capace di prendersi cura del bambino o supportare la coppia nella sua gestione, il
Tribunale, con provvedimento del 20/2/2025, sospendeva il procedimento de potestate per quattro mesi al fine di acquisire notizie sulla capacità genitoriale della coppia, in particolare a carico di che manifestava la volontà di occuparsi del minore anche se con il Parte_1
ricorso di specifiche condizioni (nei giorni di sabato e domenica, non lavorativi;
negli altri giorni della settimana, se coadiuvato da una baby sitter) e, ancora, per acquisire notizie sullo stato della richiesta di permesso di soggiorno del padre, al contempo invitato a migliorare le sue condizioni lavorative e abitative ai fini di un eventuale ricongiungimento familiare con il
2 figlio minore;
ebbene, all'esito di questi percorsi istruttori il Tribunale affermava che “la
situazione del minore non appare modificata. Infatti, da un lato continua ad esservi una figura
genitoriale materna che non ha mai affrontato le sue rilevanti criticità, in ogni caso
incompatibili con l'impegno di assicurare una crescita sana ad un figlio, comunque del tutto
assente e che in ogni caso ha rinunciato a prendersi cura di lui, chiedendo espressamente il
suo affidamento ad altra famiglia e dall'altro vi è una figura genitoriale paterna che, pure in
possesso di apparenti risorse affettive, non è in grado, allo stato, ancora di prendersi cura
adeguatamente del figlio come peraltro emerge dalle sue stesse dichiarazioni” e tutto ciò in sintesi premesso, temendo il rischio di una istituzionalizzazione a tempo indeterminato del
minore, che già ha trascorso gran parte dei suoi tre anni di vita in comunità, in totale assenza di figure genitoriali di riferimento, il Tribunale minorile, con sentenza n. 91/2025 del
20/8/2025, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , disponendo il divieto Per_1
di rapporti tra il minore e i genitori nonché l'affidamento del minore a idonea famiglia da individuarsi a cura del giudice delegato.
Avverso detta pronuncia propone appello il padre deducendo come motivi la Parte_2
mancanza dei presupposti dello stato di abbandono, quale richiesto dall'art. 8 della l. n.
184/1983, e l'omessa considerazione del legame affettivo che nel frattempo si è consolidato tra padre e figlio, e così istando per la riforma della sentenza.
Hanno, invece resistito all'appello, chiedendo che sia respinto, il nominato curatore speciale del minore, avv. Napolitano, e la madre . Persona_2
All'udienza del 18/12/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, acquisiti due documenti prodotti dall'appellante e la relazione sul minore della comunità ospitante
[...]
, la Corte ha riservato la decisione. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello è infondato e va rigettato, potendo dirsi accertata una irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale in capo a entrambi i genitori naturali del minore Per_1
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[...]
Invero dall'istruttoria complessivamente compiuta, sin a partire dal procedimento de potestate
aperto nell'ottobre 2024, è emerso senza tema di smentita che:
1) la madre ha “scaricato” il minore sin dai primi mesi di vita, dichiarando di Persona_2
non essere in grado di occuparsene e così lasciandolo presso la Comunità ove erano entrambi ospitati;
non è la prima condotta de-responsabilizzante della donna, essendo risultato che ha un'altra figlia, avuta dalla relazione con altro uomo, che vive stabilmente con il padre;
di più
la donna è tossicodipendente e non pare aver frequentato alcun percorso di disintossicazione presso il SERD;
2) il padre inizialmente mantenutosi distante dalle vicende del figlio, è comparso Parte_1
sulla scena soltanto nel corso del procedimento di adozione, dichiarando di essere disposto a prendersi cura del figlio, ma solo dopo aver migliorato la sua condizione alloggiativa a lavorativa;
egli è straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, impegnato in lavori di bracciantato agricolo, inizialmente dimorante in Metaponto in una casa in affitto condivisa con altri due lavoranti;
si è detto disponibile, sino al raggiungimento di migliori condizioni, a occuparsi pienamente dl bambino il sabato e la domenica, in quanto non lavorativi, negli altri giorni facendosi sostituire da una baby sitter;
dice di aver nelle more risolto le proprie esigenze abitative prendendo una casa in locazione a Matera, ma ha depositato un mero contratto di affitto breve, relativo ad una stanza di 18 mq. situata in un appartamento più ampio, con uso comune dei servizi, della durata di un anno, con risoluzione
Per_ automatica alla scadenza, alloggio da dividere con il piccolo;
dice, infine, di aver trovato un nuovo lavoro presso una officina in Laterza, ma ha depositato come prova un modello
4 UniLav illeggibile e non ha, comunque, indicato né l'orario di lavoro né la retribuzione percepita, elementi fondamentali ai fini di valutare la sussistenza delle risorse economiche
Per_ necessarie alle esigenze di un bambino dell'età di .
3) Né né l'appellante possono avvalersi di una rete familiare di Persona_2 Parte_1
Per_ supporto, che possa intervenire all'occorrenza in ausilio del nucleo familiare di in caso di bisogno o di necessità, circostanza mai come in questo caso dirimente, in considerazione della tenerissima età del minore e della condizione personale di immigrato Parte_1
extracomunitario “solo in terra straniera”, nella totale assenza della madre , Persona_2
che ha materialmente abbandonato il figlio sin da poco dopo la nascita.
4) Il minore non mostra un particolare afflato nei confronti del genitore naturale e così pure il genitore verso il minore, tanto da non essersi mai interessato in precedenza delle sue esigenze educative, di cura e di mantenimento (cfr. la relazione scritta dei responsabili della comunità
“La tenda di Abramo”, depositata dal curatore del minore).
Orbene, calate queste (pacifiche) circostanze di fatto nella cornice dei principi che fissano i presupposti della dichiarazione di stato di adottabilità, ne emerge un quadro in cui il confronto tra interesse del minore a non recidere i rapporti con i genitori naturali risulta recessivo rispetto al quadro deficitario della capacità dei genitori medesimi, secondo il criterio della ricerca del miglior interesse del minore stesso.
E invero:
I) Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio (Cass. Sez. I,
ord. n. 11171 del 23/4/2019).
5 II) Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non
esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga
tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica.
(Così Cass Sez VI – 1, ord. n. 26624 del 9/11/2017).
III) La condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a volere prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali cioè da escludere la possibilità di un successivo abbandono. (così Cass. Sez. I, sent. n. 13435 del 30/6/2016).
IV) Infine, il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come "soluzione
estrema", quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso;
qualora però, a prescindere dagli intendimenti dei genitori e dei parenti, la vita da loro offerta a quest'ultimo risulti inadatta al suo normale sviluppo psico-fisico, ricorre la situazione di abbandono ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e la
rescissione del legame familiare è l'unico strumento che possa evitargli un più grave
pregiudizio (così Cass. Sez. I, sent. n. 881 del 20/1/2015).
V) Orbene, i presupposti oggettivi e soggettivi dello stato di abbandono, l'assoluta prevalenza da assicurare all'interesse della prole e l'irrilevanza del mero intendimento espresso dai genitori di voler perseguire tale interesse, quali principi ormai consolidati nella giurisprudenza
6 di legittimità, sono tutti pienamente ravvisabili nella vicenda all'esame e comportano il rigetto integrale dell'appello proposto.
VI) Nulla deve pronunciarsi in ordine al regolamento delle spese processuali, in base al principio per cui le spese del procedimento di volontaria giurisdizione nel quale non è
ravvisabile un contrasto di posizioni soggettive, perchè le parti concorrono al perseguimento di un interesse comune (nel caso di specie, il superiore interesse all'integrità psico-fisica della minore), si sottraggono alla disciplina dettata dagli artt. 91 e segg. c.p.c., la quale postula l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 650 del 17/1/2003).
P.Q.M.
la Corte d'Appello così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi del minore e dei suoi genitori, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dr. Roberto Spagnuolo
7