Articolo 18 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 17Articolo 19
Versione
31 maggio 1955
Art. 18.
Nei riguardi degli iscritti che abbiano prestato anteriormente al 1 gennaio 1954 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 17, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi di diversa durata si effettua separatamente la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuirsi per le rispettive durate espresse in anni. Tali retribuzioni si considerano pari alle corrispondenti retribuzioni annue contributive, esclusa quella relativa al servizio simultaneo di durata maggiore, che si considera pari alla corrispondente retribuzione annua contributiva diminuita di lire 60.000.
Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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