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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nicosia Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sauro Controparte_1 C.F._2
AM e dall'Avv. Giulio Francesconi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, proponendo azione di accertamento e rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. in
[...] relazione ad un immobile rappresentato al Catasto del Comune di Arcidosso, Provincia di Grosseto, al foglio 62 p.lla 21 sub.
3. chiedendo accertare la piena legittima ed esclusiva proprietà dello stesso in capo all'attrice e, conseguentemente, condannarsi la convenuta alla restituzione dell'immobile controverso, ordinando lo smantellamento e la rimozione di lucchetti, serrature ed ogni latro strumento volto a limitarne il diritto di proprietà, oltre alla rimozione di un contatore abusivamente ivi installato e lo sgombero dei locali;
ha altresì chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti e da quantificarsi in corso di causa, determinando altresì una somma da pagare per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell'immobile; il tutto con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 28.05.2020, ha dedotto CP_1
l'infondatezza della domanda, sostenendo in particolare l'assenza di adeguata prova della proprietà dell'immobile rappresentato al Catasto del Comune di Arcidosso, Provincia di Grosseto, al foglio 62,
p.lla 21 sub. 3, annesso G rivendicata dall'attrice, oltre alla domanda di risarcimento danni;
ha concluso chiedendo respingersi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che ha usucapito il diritto di piena proprietà Controparte_1 dell'immobile controverso;
in ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la servitù, costituitasi per destinazione del padre di famiglia, consistente nel diritto di far permanere il contatore dell' all'interno del fabbricato e nella connessa facoltà accessoria di accedere a tale fabbricato CP_2 per ogni esigenza connessa all'uso del contatore;
in ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione del diritto di servitù, a carico dell'immobile in questione in relazione al medesimo contatore e alle facoltà connesse;
il tutto con vittoria di spese. CP_2
Disposto lo scambio di memorie ex art. 183 cpc, il precedente giudice istruttore ha ammesso le prove per testi richieste dalle parti, dopodiché, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 16.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve rilevarsi in via assorbente il difetto di prova della proprietà, in capo all'attrice, dell'immobile rappresentato al Catasto del Comune di Arcidosso, Provincia di Grosseto, al foglio 62
p.lla 21 sub.3.
Nella specie l'attrice, affermatasi titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di lite, ha proposto azione di “accertamento e rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c.”, con condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile controverso, ciò che impone di qualificarla come azione di rivendica, come tale assoggettata al relativo onere probatorio (cfr. Cassazione n. 11767 del 06/05/2019; conforme Cass. n. 1210/2017).
Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore (tra le moltissime: Cass. n. 33040/2022;
Cass. n. 19653/2014; Cass. n. 1392/2012; Cass. n. 3669/1987; Cass. n. 7557/1986; Cass. n. 1098/1981).
Nella specie, non vi è prova che l'attrice sia titolare della piena proprietà del fabbricato per cui è causa, avendola ricevuta in successione, dapprima, per la quota di ¼ della nuda proprietà, da CP_3
poi, per l'ulteriore quota di ¼, da , infine, per l'intera piena proprietà, da
[...] Parte_2 CP_4
, non essendo stato dimostrato in giudizio che costoro, prima di lei, fossero titolari del relativo
[...] diritto sul bene immobile per cui è causa. pagina 2 di 4 Non possono ritenersi a tal fine sufficienti la dichiarazione di successione (cfr. doc.2 attrice) né le visure catastali versate in atti (cfr. doc. 3 attrice), posto che l'azione di rivendicazione postula la produzione dei titoli di provenienza e non può essere surrogata dalle risultanze o dai dati catastali, che assumono rilievo prevalentemente fiscale. Il ricorso a questi ultimi è, invero, consentito soltanto in via sussidiaria e residuale, ma sempre e comunque al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione (art. 948 cod. civ.), nell'ambito della quale le mappe catastali non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e non dispensano dall'onere di fornire la dimostrazione del titolo da cui si assume derivare il diritto reale (cfr. Cass. n. 3398/1984; Cass. n. 4716/1980).
L'onere probatorio gravante sull'attore riguarda, dunque, non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche i titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa
(quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato, posto che la non contestazione può semplificare la catena dei trasferimenti da provare, ma non può mai sostituire la prova documentale del titolo su cui si fonda la domanda (cfr. Cass. Ord. n. 26599/2025).
Peraltro, anche a voler qualificare la domanda come azione di accertamento della proprietà, costituisce opinione giurisprudenziale condivisibile quella secondo cui colui il quale agisca in tal senso, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr. Cassazione
n. 11767 del 06/05/2019; conforme Cass. n. 1210/2017).
Ne deriva che, nella specie, non potendosi ritenere sufficienti, per la prova della proprietà, la dichiarazione di successione (cfr. doc.2 attrice), le visure catastali (cfr. doc. 3 attrice), ovvero gli atti di accettazione ereditaria (prodotti peraltro successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, benché di formazione successiva - cfr. depositi del 13.02.2024), né l'ulteriore documentazione amministrativa versata in atti (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali), la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ne deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
pagina 3 di 4 Conseguentemente, resta inevitabilmente assorbita la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, atteso il rigetto della domanda di rivendicazione proposta dall'attrice. Ciò in quanto, in mancanza di prova che l'attrice sia proprietaria dell'immobile in questione, non potrebbe utilmente essere pronunciata, nei confronti di lei, una sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta usucapione del diritto oggetto di domanda riconvenzionale, né sussiste, rispetto a queste, la legittimazione/titolarità passiva dell'attrice medesima.
Ne deriva che le domande riconvenzionali restano assorbite, a prescindere dalla loro eventuale infondatezza nel merito, dal rigetto della domanda principale.
Con riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda (sino ad Euro 26.000,00), in applicazione della corrispondente fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto, 19 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nicosia Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Sauro Controparte_1 C.F._2
AM e dall'Avv. Giulio Francesconi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, proponendo azione di accertamento e rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. in
[...] relazione ad un immobile rappresentato al Catasto del Comune di Arcidosso, Provincia di Grosseto, al foglio 62 p.lla 21 sub.
3. chiedendo accertare la piena legittima ed esclusiva proprietà dello stesso in capo all'attrice e, conseguentemente, condannarsi la convenuta alla restituzione dell'immobile controverso, ordinando lo smantellamento e la rimozione di lucchetti, serrature ed ogni latro strumento volto a limitarne il diritto di proprietà, oltre alla rimozione di un contatore abusivamente ivi installato e lo sgombero dei locali;
ha altresì chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente subiti e da quantificarsi in corso di causa, determinando altresì una somma da pagare per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell'immobile; il tutto con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 28.05.2020, ha dedotto CP_1
l'infondatezza della domanda, sostenendo in particolare l'assenza di adeguata prova della proprietà dell'immobile rappresentato al Catasto del Comune di Arcidosso, Provincia di Grosseto, al foglio 62,
p.lla 21 sub. 3, annesso G rivendicata dall'attrice, oltre alla domanda di risarcimento danni;
ha concluso chiedendo respingersi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi che ha usucapito il diritto di piena proprietà Controparte_1 dell'immobile controverso;
in ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la servitù, costituitasi per destinazione del padre di famiglia, consistente nel diritto di far permanere il contatore dell' all'interno del fabbricato e nella connessa facoltà accessoria di accedere a tale fabbricato CP_2 per ogni esigenza connessa all'uso del contatore;
in ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione del diritto di servitù, a carico dell'immobile in questione in relazione al medesimo contatore e alle facoltà connesse;
il tutto con vittoria di spese. CP_2
Disposto lo scambio di memorie ex art. 183 cpc, il precedente giudice istruttore ha ammesso le prove per testi richieste dalle parti, dopodiché, esaurita l'istruttoria, all'udienza del 16.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve rilevarsi in via assorbente il difetto di prova della proprietà, in capo all'attrice, dell'immobile rappresentato al Catasto del Comune di Arcidosso, Provincia di Grosseto, al foglio 62
p.lla 21 sub.3.
Nella specie l'attrice, affermatasi titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di lite, ha proposto azione di “accertamento e rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c.”, con condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile controverso, ciò che impone di qualificarla come azione di rivendica, come tale assoggettata al relativo onere probatorio (cfr. Cassazione n. 11767 del 06/05/2019; conforme Cass. n. 1210/2017).
Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che l'azione di rivendicazione esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà, risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore (tra le moltissime: Cass. n. 33040/2022;
Cass. n. 19653/2014; Cass. n. 1392/2012; Cass. n. 3669/1987; Cass. n. 7557/1986; Cass. n. 1098/1981).
Nella specie, non vi è prova che l'attrice sia titolare della piena proprietà del fabbricato per cui è causa, avendola ricevuta in successione, dapprima, per la quota di ¼ della nuda proprietà, da CP_3
poi, per l'ulteriore quota di ¼, da , infine, per l'intera piena proprietà, da
[...] Parte_2 CP_4
, non essendo stato dimostrato in giudizio che costoro, prima di lei, fossero titolari del relativo
[...] diritto sul bene immobile per cui è causa. pagina 2 di 4 Non possono ritenersi a tal fine sufficienti la dichiarazione di successione (cfr. doc.2 attrice) né le visure catastali versate in atti (cfr. doc. 3 attrice), posto che l'azione di rivendicazione postula la produzione dei titoli di provenienza e non può essere surrogata dalle risultanze o dai dati catastali, che assumono rilievo prevalentemente fiscale. Il ricorso a questi ultimi è, invero, consentito soltanto in via sussidiaria e residuale, ma sempre e comunque al di fuori dell'ipotesi della rivendicazione (art. 948 cod. civ.), nell'ambito della quale le mappe catastali non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica o di accertamento della proprietà e non dispensano dall'onere di fornire la dimostrazione del titolo da cui si assume derivare il diritto reale (cfr. Cass. n. 3398/1984; Cass. n. 4716/1980).
L'onere probatorio gravante sull'attore riguarda, dunque, non soltanto il proprio titolo di acquisto, bensì anche i titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa
(quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato, posto che la non contestazione può semplificare la catena dei trasferimenti da provare, ma non può mai sostituire la prova documentale del titolo su cui si fonda la domanda (cfr. Cass. Ord. n. 26599/2025).
Peraltro, anche a voler qualificare la domanda come azione di accertamento della proprietà, costituisce opinione giurisprudenziale condivisibile quella secondo cui colui il quale agisca in tal senso, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr. Cassazione
n. 11767 del 06/05/2019; conforme Cass. n. 1210/2017).
Ne deriva che, nella specie, non potendosi ritenere sufficienti, per la prova della proprietà, la dichiarazione di successione (cfr. doc.2 attrice), le visure catastali (cfr. doc. 3 attrice), ovvero gli atti di accettazione ereditaria (prodotti peraltro successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, benché di formazione successiva - cfr. depositi del 13.02.2024), né l'ulteriore documentazione amministrativa versata in atti (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali), la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ne deriva il rigetto integrale della domanda attorea.
pagina 3 di 4 Conseguentemente, resta inevitabilmente assorbita la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, atteso il rigetto della domanda di rivendicazione proposta dall'attrice. Ciò in quanto, in mancanza di prova che l'attrice sia proprietaria dell'immobile in questione, non potrebbe utilmente essere pronunciata, nei confronti di lei, una sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta usucapione del diritto oggetto di domanda riconvenzionale, né sussiste, rispetto a queste, la legittimazione/titolarità passiva dell'attrice medesima.
Ne deriva che le domande riconvenzionali restano assorbite, a prescindere dalla loro eventuale infondatezza nel merito, dal rigetto della domanda principale.
Con riguardo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della domanda (sino ad Euro 26.000,00), in applicazione della corrispondente fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in complessivi Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Grosseto, 19 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott. Amedeo Russo
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