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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4786/2022 R.G.L. vertente tra
Parte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Greta Ferrante;
[...] P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 15 maggio 2022 l' Parte_2 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596
[...]
2022 0000 2008 57 000, emesso il 24 marzo 2022 e notificato il 7-15 aprile 2022, con cui l' richiedeva il pagamento di € 6.302,66 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle CP_1
difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 novembre 2024 l' ha chiesto che CP_1 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver annullato in autotutela il provvedimento opposto (cfr. memoria).
1 All'udienza del 21 febbraio 2025 le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma, mentre l' ha chiesto la CP_1
compensazione delle spese giudiziali, la ricorrente ha chiesto la condanna di controparte in base alla regola della cd. soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Le spese di lite, invece, seguono la regola della soccombenza virtuale, visto che lo sgravio dell'avviso di addebito avveniva il 14 giugno 2022, successivamente, cioè, all'introduzione della causa. Dette spese, però, vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi per valorizzare la pregevole condotta dell' , il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza Pt_1 dell'opposizione avversaria.
La domanda ex art. 96 c.p.c., infine, va respinta perché, a prescindere da ogni altra considerazione, la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio ulteriore e diverso da quello ristorato ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell' CP_1 Pt_1 Parte_2
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.300,00 per compenso,
[...] Pt_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4786/2022 R.G.L. vertente tra
Parte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Greta Ferrante;
[...] P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 21/02/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 15 maggio 2022 l' Parte_2 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596
[...]
2022 0000 2008 57 000, emesso il 24 marzo 2022 e notificato il 7-15 aprile 2022, con cui l' richiedeva il pagamento di € 6.302,66 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle CP_1
difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 novembre 2024 l' ha chiesto che CP_1 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver annullato in autotutela il provvedimento opposto (cfr. memoria).
1 All'udienza del 21 febbraio 2025 le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma, mentre l' ha chiesto la CP_1
compensazione delle spese giudiziali, la ricorrente ha chiesto la condanna di controparte in base alla regola della cd. soccombenza virtuale (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Le spese di lite, invece, seguono la regola della soccombenza virtuale, visto che lo sgravio dell'avviso di addebito avveniva il 14 giugno 2022, successivamente, cioè, all'introduzione della causa. Dette spese, però, vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi per valorizzare la pregevole condotta dell' , il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza Pt_1 dell'opposizione avversaria.
La domanda ex art. 96 c.p.c., infine, va respinta perché, a prescindere da ogni altra considerazione, la ricorrente non ha subito alcun pregiudizio ulteriore e diverso da quello ristorato ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore dell' CP_1 Pt_1 Parte_2
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.300,00 per compenso,
[...] Pt_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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