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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1938 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ALONGE Parte_1 C.F._1
GERLANDO, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELLA DI FRANCESCO, giusta procura in atti,
-opposta-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO PREDEN, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120249004912969/000, notificata in data 13.05.2023 ed al sotteso addebito n. 291200880036079902000, asseritamente notificato il 09/09/2009 e relativo a omessi versamenti contributi e/o oneri previdenziali DM 10/V interessi di mora, somme aggiuntive, sanzioni per complessivi €. 65.600,96 relativa alle annualità 2002, 2003, 2004,
2005, 2007. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'omessa motivazione dell'atto,
la prescrizione delle pretese e l'irregolarità nella formazione dei ruoli. Concludeva
chiedendo di dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che argomentava circa la notifica degli atti impugnati e Controparte_3
il proprio difetto di legittimazione in merito alle censure afferenti il ruolo. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che contestava variamente la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va rilevato – come correttamente prospettato dall'ente previdenziale – che contro la cartella impugnata n. 29120080036079902000 il ricorrente ha già promosso opposizione, definitasi con sentenza n. 626/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo, di conferma del rigetto della stessa statuito dal Giudice di primo grado.
Su ogni questione afferente, dunque, il merito del tributo è intervenuto il giudicato, in seguito al quale matura il termine di prescrizione decennale, trattandosi di provvedimento giudiziario.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 29120249004912969/000 notificata in data 13.05.2023
risulta tempestiva.
Ad ogni modo, si rileva che al ricorrente è stata, altresì, notificata l'intimazione n.
29120189000079309000 in data 04.10.18 con consegna a mani della sorella cui ha fatto seguito invio di raccomandata (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' CP_4
).
[...] Pertanto, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta;
le ulteriori eccezioni di merito sono assorbite dall'intervenuto giudicato.
Il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli enti convenuti, che si liquidano in complessivi euro 4.201,00 oltre iva e cpa come per legge e con distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi antistatario. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1938 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ALONGE Parte_1 C.F._1
GERLANDO, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELLA DI FRANCESCO, giusta procura in atti,
-opposta-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO PREDEN, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29120249004912969/000, notificata in data 13.05.2023 ed al sotteso addebito n. 291200880036079902000, asseritamente notificato il 09/09/2009 e relativo a omessi versamenti contributi e/o oneri previdenziali DM 10/V interessi di mora, somme aggiuntive, sanzioni per complessivi €. 65.600,96 relativa alle annualità 2002, 2003, 2004,
2005, 2007. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'omessa motivazione dell'atto,
la prescrizione delle pretese e l'irregolarità nella formazione dei ruoli. Concludeva
chiedendo di dichiarare la nullità dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che argomentava circa la notifica degli atti impugnati e Controparte_3
il proprio difetto di legittimazione in merito alle censure afferenti il ruolo. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che contestava variamente la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va rilevato – come correttamente prospettato dall'ente previdenziale – che contro la cartella impugnata n. 29120080036079902000 il ricorrente ha già promosso opposizione, definitasi con sentenza n. 626/2024 resa dalla Corte di Appello di Palermo, di conferma del rigetto della stessa statuito dal Giudice di primo grado.
Su ogni questione afferente, dunque, il merito del tributo è intervenuto il giudicato, in seguito al quale matura il termine di prescrizione decennale, trattandosi di provvedimento giudiziario.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 29120249004912969/000 notificata in data 13.05.2023
risulta tempestiva.
Ad ogni modo, si rileva che al ricorrente è stata, altresì, notificata l'intimazione n.
29120189000079309000 in data 04.10.18 con consegna a mani della sorella cui ha fatto seguito invio di raccomandata (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' CP_4
).
[...] Pertanto, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta;
le ulteriori eccezioni di merito sono assorbite dall'intervenuto giudicato.
Il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli enti convenuti, che si liquidano in complessivi euro 4.201,00 oltre iva e cpa come per legge e con distrazione in favore del procuratore di , dichiaratosi antistatario. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo