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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 6851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6851 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da NR OR AO AR - Presidente - Sent. n. sez. 206/2026 AR NA AM RA CC - 04/02/2026 EL MA IN - Relatore - R.G.N. 39244/2025 RL DI OV OL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da FA SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LI IA NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IN Passafiume, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha accolto l'istanza presentata da FA SA, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., e ha rideterminato la pena complessiva in anni 20 e mesi 8 di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i seguenti reati: 1) delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 1 febbraio 2018, giudicato con la sentenza irrevocabile del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 6851 Anno 2026 Presidente: AR NR OR AO Relatore: IN EL MA Data Udienza: 04/02/2026 2 Palermo emessa il 22 novembre 2021 (pena anni dieci e mesi otto di reclusione); 2) delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen. commesso fino al 20 giugno 2008, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2010 (pena di anni 8 di reclusione); 3) delitto di cui agli artt. 56, 629 e 7 legge n. 152/1991 commesso in data anteriore e prossima al 30 dicembre 2004, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 2 marzo 2012 (pena anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa). Il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto, tra i fatti di cui ai numeri 2) e 3), con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo il 24 ottobre 2013, che aveva rideterminato la pena complessiva in anni undici e mesi sei di reclusione, considerato più grave il delitto di associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2). Il provvedimento impugnato è stato adottato dopo che la Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 23427 del 26/03/2025, aveva annullato con rinvio una prima ordinanza di rigetto. 2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre il condannato tramite il proprio difensore proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge nella individuazione del reato più grave ex artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. Secondo il disposto dell'articolo 187 disp. att. cod. proc. pen., in sede esecutiva il reato più grave deve essere individuato in quello per il quale è stata inflitta la pena più elevata in sede di cognizione. Il difensore assume che nella specie il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato il reato più grave in quello sub 1 (pena anni dieci e mesi otto di reclusione), mentre avrebbe dovuto individuarlo nel reato "continuato" risultante dalla unificazione già effettuata per i reati sub 2) e 3), per cui è stata applicata la pena di anni undici e mesi sei di reclusione. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è manifestamente infondato. A mente dell'art. 187 disp att. cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. 3 Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è attenuto strettamente a tale regola, dato che la pena più grave è stata inflitta per il reato sub 1), nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione, mentre per gli altri reati, da considerarsi , sono state inflitte pene inferiori. Il medesimo giudice ha aggiunto alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il reato più grave, come sopra correttamente identificato, la pena “in aumento” per i reati satellite (spiegando i criteri adottati per la quantificazione delle stesse) indicati in anni sette di reclusione per il delitto di associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2) e in anni tre per quello di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza sub 3). Il difensore obietta che la pregressa unificazione per la continuazione dei fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3) avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto non della pena applicata per ciascun reato, ma di quella finale complessiva stabilita per il "reato continuato". Si tratta di una tesi in palese contrasto con la lettera della legge e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, alcuni dei quali già unificati sotto il vincolo della continuazione, deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 – 01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/201, Conte, Rv. 248299 – 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI IA NI NR IT AN AR
sentita la relazione svolta dal Consigliere LI IA NI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale IN Passafiume, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha accolto l'istanza presentata da FA SA, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., e ha rideterminato la pena complessiva in anni 20 e mesi 8 di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i seguenti reati: 1) delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dal 1 febbraio 2018, giudicato con la sentenza irrevocabile del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 6851 Anno 2026 Presidente: AR NR OR AO Relatore: IN EL MA Data Udienza: 04/02/2026 2 Palermo emessa il 22 novembre 2021 (pena anni dieci e mesi otto di reclusione); 2) delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen. commesso fino al 20 giugno 2008, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 13 gennaio 2010 (pena di anni 8 di reclusione); 3) delitto di cui agli artt. 56, 629 e 7 legge n. 152/1991 commesso in data anteriore e prossima al 30 dicembre 2004, giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 2 marzo 2012 (pena anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa). Il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto, tra i fatti di cui ai numeri 2) e 3), con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo il 24 ottobre 2013, che aveva rideterminato la pena complessiva in anni undici e mesi sei di reclusione, considerato più grave il delitto di associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2). Il provvedimento impugnato è stato adottato dopo che la Prima sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 23427 del 26/03/2025, aveva annullato con rinvio una prima ordinanza di rigetto. 2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre il condannato tramite il proprio difensore proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge nella individuazione del reato più grave ex artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. Secondo il disposto dell'articolo 187 disp. att. cod. proc. pen., in sede esecutiva il reato più grave deve essere individuato in quello per il quale è stata inflitta la pena più elevata in sede di cognizione. Il difensore assume che nella specie il giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato il reato più grave in quello sub 1 (pena anni dieci e mesi otto di reclusione), mentre avrebbe dovuto individuarlo nel reato "continuato" risultante dalla unificazione già effettuata per i reati sub 2) e 3), per cui è stata applicata la pena di anni undici e mesi sei di reclusione. 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è manifestamente infondato. A mente dell'art. 187 disp att. cod. proc. pen., ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. 3 Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è attenuto strettamente a tale regola, dato che la pena più grave è stata inflitta per il reato sub 1), nella misura di anni dieci e mesi otto di reclusione, mentre per gli altri reati, da considerarsi , sono state inflitte pene inferiori. Il medesimo giudice ha aggiunto alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il reato più grave, come sopra correttamente identificato, la pena “in aumento” per i reati satellite (spiegando i criteri adottati per la quantificazione delle stesse) indicati in anni sette di reclusione per il delitto di associazione mafiosa di cui alla sentenza sub 2) e in anni tre per quello di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui alla sentenza sub 3). Il difensore obietta che la pregressa unificazione per la continuazione dei fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3) avrebbe imposto al giudice dell'esecuzione di tenere conto non della pena applicata per ciascun reato, ma di quella finale complessiva stabilita per il "reato continuato". Si tratta di una tesi in palese contrasto con la lettera della legge e con la consolidata interpretazione giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, alcuni dei quali già unificati sotto il vincolo della continuazione, deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030 – 01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/201, Conte, Rv. 248299 – 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente LI IA NI NR IT AN AR